Il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
D.M. n. 8
Roma, 21
gennaio 2009
Norme per lo svolgimento per
l'anno scolastico 2008-2009 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali
autorizzate.
VISTO il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la legge 17 luglio
2006, n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in
materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri”;
VISTA la legge 10
dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11 gennaio
2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, in particolare,
l’articolo 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e
4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3,
lettera a) che ha abrogato l’articolo 22,
comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448;
VISTO l’articolo 1, comma 2 del
decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito dalla legge 25 ottobre
2007, n.176;
VISTO il D.P.R.
23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui
alla suddetta legge n. 1/2007,
e, in particolare, l’art. 5, comma 2, e l’art. 13;
VISTO l’art. 252, comma
8, del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per il quale le commissioni di
esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell’Istituto e da
uno o due membri esterni;
VISTO il decreto ministeriale
n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle
aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e
all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla
fase della correzione delle prove scritte;
VISTO il D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275 con il quale, in applicazione dell’art. 21 della
Legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto
ministeriale in data 26 giugno 2000, n. 234,
regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il decreto
ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di
svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
VISTO il decreto
ministeriale in data 20.11.2000, n. 429,
concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora
vigente;
VISTO il decreto
ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e
termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione
dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il decreto ministeriale, in
pari data, concernente l’individuazione delle materie oggetto della seconda
prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle
materie affidate ai commissari esterni, per l’anno scolastico 2008-2009;
VISTO il Decreto del Presidente
della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente
modalità di svolgimento della terza prova scritta, “Modifica del regolamento di
esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”;
VISTO l’art. 1-bis, comma 6, del
Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27;
RAVVISATA l'esigenza di dettare
disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali
già autorizzate ai sensi dell’art. 278 del
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal 1°
comma dell’art. 1 del D.M.
26 giugno 2000, n. 234, per l’anno scolastico 2008-2009
DECRETA
Lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado,
nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi delll’art. 278 del
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermate dal primo comma dell’art. 1 del D.M.
26 giugno 2000, n. 234, è disciplinato, per l’anno
scolastico 2008-2009, come segue.
TITOLO I
SPERIMENTAZIONI
DI ORDINAMENTO E STRUTTURA
Art. 1
Candidati
esterni
1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami
di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi
devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi
all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede
d’esame.
2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di
Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli
preliminari, sui programmi approvati con Decreto
Ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi
sperimentali ad indirizzo linguistico dell’istituzione scolastica sede di
esami.
3. I
candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi
sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica.
Qualora ne fosse consentita l’ammissione nelle commissioni del citato indirizzo
di “Progetto Sirio”, i medesimi sostengono l’esame di Stato sui programmi del
corso ordinario.
Art. 2
Validità
dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura
1. Con
il D.M. che individua, per gli esami di Stato dell’anno scolastico 2008/2009,
la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai
commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e
sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i
quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di
detti corsi.
2. II
diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo
artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso
integrativo di cui all'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido per l'iscrizione a
qualsiasi facoltà universitaria.
3. I
diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell’art. 278 del
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermati dall’art. 1, primo
comma, del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno
valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi
ordinari.
TITOLO II
SPERIMENTAZIONI
DI SOLO ORDINAMENTO
Art. 3
Sperimentazioni
di solo ordinamento
1. Negli
istituti che attuano sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento “non
assistite” (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite”
(dette anche coordinate) le prove si svolgono secondo le modalità previste per
le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi programmi
di insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente
articolo 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal Consiglio di classe
secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del D.M.
17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per
l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni
e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti
delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado.
2. Nei
predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli
esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto
di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia
oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano
Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui
contenuti specifici di tale materia.
4. Per
la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei
classici e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti
nell’aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli
istituti tecnici, la lingua straniera può essere oggetto d’esame, sia in sede
di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente
il docente in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle
lingue straniere interessate.
TITOLO III
DISPOSIZIONI
COMUNI
Art. 4
Documento
del Consiglio di classe
Per l’elaborazione del documento
del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova
scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle
linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le
disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.
Art. 5
Aree
disciplinari
Tenuto conto della diversa
strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e
nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito
delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto
ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 - tuttora in vigore
limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, come precisato
nelle premesse - i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie
dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali
aree sono quelli indicati nel predetto decreto.
Art. 6
Adempimenti
preliminari delle Commissioni
1. Nelle
scuole legalmente riconosciute e pareggiate, in cui continuano a funzionare
corsi ai sensi dell’art. 1-bis, comma 6, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n.
250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le
Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per
operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le
Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
·
esame del documento del Consiglio di classe previsto dal
comma 2 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con
particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai
risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
·
riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni
singolarmente o in gruppo;
·
esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e
alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o
formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
2. Nelle
scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le
Commissioni si insediano il giorno prima dell’inizio delle prove scritte.
Art. 7
Prove
d'esame
1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il
colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei
corsi ordinari.
2. La
seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica,
professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o
scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di
studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono
verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.
Per l'anno scolastico 2008-2009,
la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può
vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di
studio non preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2008-2009,
la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate
nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, corredato, ove necessario,
di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova
medesima.
Negli istituti tecnici, istituti
professionali, istituti d’arte e licei artistici le modalità di svolgimento
della seconda prova scritta tengono conto, ai sensi dell’articolo 1,
capoverso <> della legge 11 gennaio 2007, n. 1, della
dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono
articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.
3. La
prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di
musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova,
tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa
realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente
al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in
relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall’art. 252 - comma
8 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, citato nelle premesse.
Per l'effettuazione di tale prova,
i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di
strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine
di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.
Sempre in rapporto alla
particolare natura della prova di strumento, il Presidente della Commissione
viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello
presso cui funziona l’indirizzo musicale sede di esame.
L'esito della prova di strumento è
riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del
Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.
4. Per
l’anno scolastico 2008/2009, i candidati provenienti da corsi sperimentali di
istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. “Progetto Sirio”
dell’istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in
presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli
conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore,
lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati
esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono,
a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della
terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima
e la seconda prova scritta.
Art. 8
Rinvio
Per quanto non previsto dal
presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di
ordinamento.
IL MINISTRO
Mariastella
Gelmini