Rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Prot. n. 0000762 – 02/10/2014
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
VISTO l'articolo 16, comma 1 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che autorizza, per l'anno 2014, la spesa di euro 10 milioni per attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo: al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno; all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali; al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati; all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere; all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici; all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica; all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro;
VISTO il successivo comma 2 del già visto articolo 16 del decreto-legge n. 104 del 2013, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma I, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali e con associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, nonché è disciplinato lo svolgimento delle iniziative di formazione per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-Iaboratoriali più avanzati;
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";
VISTO l'articolo 50 del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 il quale prevede che in relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10 del medesimo decreto-legge, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono ridotte di euro 6.254.526,00 nel bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTA la nota n. 5592 del 14 luglio 2014 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la quale si propone di dare attuazione alle riduzioni di cui al già visto articolo 50 del decreto-legge n.66/2014 mediante riduzione per euro 6.254.526,00 delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero ai sensi del citato articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;
DATO ATTO che la disponibilità residua di risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui all'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 ammonta ad euro 3.745.474,00;
VISTO il Decreto del Ministro 11 ottobre 2013, n. 821, registrato dalla Corte dei Conti il 4 dicembre 2013, al registro 14 foglio 371, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, col quale sono definite le misure nazionali in materia di istruzione, a valere sulle risorse sopra considerate per l'anno 2013;
VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera f) del DM 821/2013 che destina euro 800.000,00 ad interventi di formazione in favore dei dirigenti scolastici e dei DSGA in materia amministrativo-contabile, anche con riferimento all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
VISTA la graduatoria delle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente, destinatarie dei finanziamenti per interventi formativi rivolti ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi in materia amministrativo-contabile, approvata con decreto del Direttore Generale per la Politica finanziaria e per il bilancio n. 622 del 31 dicembre 2013, in seguito alla procedura di selezione di cui al decreto del Direttore Generale per la Politica finanziaria e per il bilancio n. 518 del 18 dicembre 2013; ,
DATO ATTO che il progetto formativo di cui al già visto decreto del Direttore Generale per la Politica finanziaria e per il bilancio n. 518 del 18 dicembre 2013 prevede interventi in presenza e assistenza on-line ai dirigenti scolastici e ai DSGA circa la corretta tenuta delle scritture contabili, le recenti novità normative;
RITENUTO opportuno intensificare le attività di formazione in presenza di cui al predetto DDG 518 del 18 dicembre 2013;
VISTO l'art. 1, comma 2 e l' art. 3, comma l, lettera h del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca II ottobre 2013, n. 821;
CONSIDERATO che i Centri Territoriali di Supporto (CTS), di cui alla Direttiva 27 dicembre 2012, punto 2,1, costituiscono l'interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché una rete di supporto al processo di integrazione e allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche, anche al fine di assicurare una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e una maggiore capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati;
CONSIDERATO il Rapporto di Monitoraggio e Valutazione del progetto Nuove Tecnologie e Disabilità a cura dell'INVALSI (2010) nel quale vengono esaminate le azioni formative svolte dai CTS-Centri Territoriali di Supporto;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato " (Legge di stabilità 2014);
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014- 2016";
VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2013, n. 106303 concernente la "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016";
VISTO il Decreto Ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2014, con il quale sono state assegnate ai titolari dei Centri di responsabilità di questa Amministrazione le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2014;
VISTO il Decreto Dipartimentale. n. 1 del 10 febbraio 2014 con il quale sono assegnate alle Direzioni Generali le risorse finanziarie di competenza;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 244 del 10 Aprile 2014, inerente la conferma dell'attribuzione dei poteri di spesa per l'anno 2014, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa come già disposto con il citato Decreto Ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2014;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.98 , in data 11 febbraio 2014, con il quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
DECRETA:
Art. 1
(Rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni)
1. Per rafforzare le conoscenze e le competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, nonché per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali svolte dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e degli apprendimenti, con particolare riferimento alle scuole del primo ciclo di istruzione, di cui all'articolo 16, comma l, lettera a), del decreto legge n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2013, è destinato un finanziamento pari ad euro 1.075.474,00. L'attività sarà definita a cura della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione d'intesa con la Direzione generale per il personale scolastico per lo svolgimento ed il coordinamento delle iniziative formative.
2. I fondi sono destinati a finanziare corsi di formazione e ricerca per dirigenti scolastici e docenti delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione nonché del secondo ciclo di istruzione, nell'ottica della definizione di un curricolo verticale 3-16 anni, con l'obiettivo di individuare e applicare metodi e percorsi per il rafforzamento delle competenze e conoscenze di base finalizzate al recupero tempestivo delle lacune formative degli studenti, soprattutto in italiano, matematica, scienze ed inglese.
3. Le specifiche dei progetti formativi di cui al comma l, incluse le modalità dell'eventuale valutazione dei discenti e le competenze e/o le conoscenze in uscita, sono definite con decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione nel rispetto dei criteri e per il raggiungi mento della crescita professionale del personale coinvolto, rafforzando e completando le attività di aggiornamento e formazione sulle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, di cui al decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, già avviate con circolare ministeriale 26 agosto 2013, n. 22.
4. Il riparto delle somme di cui al comma I è definito per ambiti regionali in proporzione al numero dei discenti in ciascuna regione.
5. Gli Uffici scolastici regionali individuano i progetti ed i soggetti cui affidare la realizzazione delle attività formative, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, tra le istituzioni scolastiche statali o loro reti, , nonché tra quelli di cui all'articolo 16 comma 2 primo periodo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Le attività realizzate sono diffuse come buone pratiche sul sito dedicato già realizzato dal MIUR (www.indicazioninazionali.it) e sui siti degli USR.
6. Gli Uffici scolastici regionali possono altresì prevedere l'attivazione di progetti di formazione e ricerca organizzati da reti di scuole in prosecuzione delle attività già finanziate nell'anno scolastico 2013/2014.
7. Le candidature di cui al comma 5 sono valutate da commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente degli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate. Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
• adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
• progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
• qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono proprietà dell' Amministrazione, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).
8. Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione generale per il personale scolastico i progetti approvati di cui al comma 5 con le relative specifiche e l'elenco dei soggetti titolari degli stessi coi relativi importi. La Direzione generale per il personale scolastico provvede a comunicare le medesime informazioni alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie. Gli Uffici Scolastici Regionali eseguono altresì un monitoraggio delle attività di formazione di cui al comma 1 e al riguardo predispongono un rapporto, che presentano alla Direzione generale per il personale scolastico per le considerazioni di merito.
Art. 2
(Processi di integrazione degli alunni con disabilità)
1. AI fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, sono indette le attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
Nello specifico, tali attività di formazione e aggiornamento sono volte a fornire le competenze necessarie alla presa in carico del progetto inclusivo nelle singole classi e nell'intera comunità scolastica. Per le finalità del presente articolo sono destinate risorse finanziarie pari ad euro 450.000,00, che sono ripartite tra i territori regionali in proporzione al numero dei docenti in organico di diritto inclusi quelli di sostegno. L'attività sarà definita a cura della Direzione Generale per lo Studente, l'integrazione e la partecipazione, d'intesa con la Direzione generale per il personale scolastico per lo svolgimento ed il coordinamento delle iniziative formative.
2. Destinatario delle attività è l'intero corpo docenti, con priorità data a coloro i quali si trovino ad operare nelle classi ove sono iscritti, per l'A.S. 2014/2015, alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali.
3. L'attività formativa in parola è finalizzata a consentire ai docenti curricolari, in collaborazione con i docenti per il sostegno, di acquisire le competenze necessarie all'analisi collegiale delle diagnosi (di disabilità o DSA), al fine di rendere il progetto educativo individualizzato (PEI) o il piano didattico personalizzato (PDP), funzionali alle effettive .esigenze dell'alunno.
4. Gli Uffici scolastici regionali individuano progetti ed i soggetti cui affidare la realizzazione delle attività formative, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, tra le istituzioni scolastiche statali o loro reti, con particolare riferimento agli istituti scolastici sedi dei Centri Territoriali di supporto, nonché tra quelli di cui all'articolo 16 comma 2 primo periodo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
5. Le candidature di cui al comma 4 sono valutate da commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente degli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate. Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
• adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
• progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
• qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono proprietà dell' Amministrazione, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).
6. Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione generale per il personale scolastico i progetti approvati di cui al comma 4 con le relative specifiche e l'elenco dei soggetti titolari degli stessi coi relativi importi. La Direzione generale per il personale scolastico provvede a comunicare le medesime informazioni alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie. Gli Uffici Scolastici Regionali eseguono altresì un monitoraggio delle attività di formazione di cui al comma 1 e al riguardo predispongono un rapporto, che presentano alla Direzione generale per il personale scolastico per le considerazioni di merito.
7. Le esperienze formative sono realizzate mediante metodologia partecipata. In esse si alterneranno fasi di approfondimento teorico-disciplinare a distanza con momenti in presenza.
Art. 3
(Seminario nazionale per la formazione di insegnanti che prestano servizio in "aree a rischio")
1. Sono destinati euro 20.000,00 alla realizzazione di un seminario di formazione nazionale dedicato ad insegnanti che prestano la loro attività in aree a rischio.
2. Per l'organizzazione del seminario la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione individua la sede di svolgimento delle attività e provvede alla scelta dei servizi di trasporto e alloggio, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 163/2006.
3. Sono chiamati a partecipare al seminario i referenti regionali in servizio presso gli Uffici Scolastici Regionali responsabili dell'area dispersione opportunamente delegati dai Direttori degli UU.SS.RR.
Art. 4
(Piattaforma multimediale su "Educazione all'affettività ")
1. Sono destinati euro 100.000,00 alla realizzazione di un portale dedicato a "Educazione al rispetto reciproco, all'affettività, alle pari opportunità e alla lotta al bullismo e al cyber-bullismo";
2. Le risorse di cui al comma I sono destinate a realizzare una piattaforma web, integrata nel portale del MIUR, di didattica multimediale dedicata ai docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con l'obiettivo di svolgere un'azione capillare di auto-formazione sui temi dell'educazione all'affettività e del rispetto reciproco, alle pari opportunità, nonché alla prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo nelle scuole.
3. La piattaforma consentirà alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di caricare le buone pratiche applicate all'interno delle scuole, attraverso la compilazione di un form online. I singoli docenti, tramite accesso ad un'area riservata, avranno la possibilità di gestire uno strumento didattico web-based, per pubblicare e rendere accessibile agli altri insegnanti delle lezioni multimediali sui temi delle pari opportunità, di pubblicare informazioni sul contenuto e sulle possibili lezioni sviluppabili, e di somministrare compiti, esercitazioni e test.
La piattaforma di lezioni online sarà quindi in continuo aggiornamento grazie ai contributi degli insegnanti stessi, creando una rete di condivisione del sapere attraverso dei semplici strumenti:
• pubblicazione di materiali didattici;
• sviluppo delle attività di valutazione;
• gestione delle comunicazioni con gli altri utenti.
4. Per la realizzazione dell'iniziative di cui al presente articolo la Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione individua i soggetti a cui verrà affidata la realizzazione della piattaforma, ai sensi del D.lgs. 163/2006.
5. La realizzazione di tutto o parte dei contenuti da pubblicare sulla piattaforma, può essere affidata a istituzioni scolastiche del territorio con comprovate esperienze pregresse in tema di formazione a distanza e di realizzazione di piattaforme web. In tal caso sarà cura dalla Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione selezionare con apposita procedura le istituzioni scolastiche da coinvolgere nelle attività destinando a tal fine quota parte delle risorse di cui al comma 1, per un massimo di euro 10.000,00, per il rimborso delle spese sostenute dalle stesse.
6. Le candidature di cui al comma 5 sono valutate da una commissione nominata dal Direttore generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione composta da personale dipendente della stessa Direzione, dotato di specifica professionalità. Ai componenti della commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.
7. La Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione provvede a trasmettere alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie i progetti approvati di cui ai commi 4 e 5 con le relative specifiche e l'elenco dei soggetti titolari degli stessi coi relativi importi.
8. La Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione provvede al monitoraggio del progetto di cui al presente articolo.
Art. 5
(Aumento delle capacità di gestione e programmazione dei sistemi scolastici)
1. Sono destinati euro 100.000,00 per intensificare le attività di formazione in presenza già previste ai sensi dell'articolo 3, comma l, lettera f) del DM. n. 821 del 2013, assicurate dalle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti selezionate con DDG 622 del 31 dicembre 2013.
2. Le risorse sono assegnate in proporzione a quanto già assegnato alle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) del DM n. 821 del 2013.
3. La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie provvede al monitoraggio dei progetti di cui al presente articolo.
Art. 6
(Formazione alle competenze digitali dei docenti)
1. Per interventi formativi volti all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, ai sensi dell'articolo 16, comma l lettera f) della Legge 8 novembre 2013, n.128, di conversione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", sono destinati euro 1.000.000,00 le cui attività sono realizzate a cura della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.
2. Le specifiche dei progetti formativi di cui al comma 1, incluse le modalità dell'eventuale valutazione dei discenti e le competenze e/o le conoscenze in uscita, sono definite con decreto della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica nel rispetto dei criteri e per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
fornire gli orientamenti necessari per formare i docenti ad un impiego consapevole dei linguaggi multimediali e dell'integrazione tra risorse cartacee e digitali. I percorsi di formazione risponderanno ad una logica di modularità e flessibilità, in risposta ai livelli differenti (base e avanzato), dei bisogni formativi delle istituzioni scolastiche.
3. Per la realizzazione dell'iniziativa e nel limite delle risorse previste al comma 1 del presente articolo, la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica individua i soggetti cui affidare la realizzazione delle attività formative, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, tra quelli di cui all' articolo 16 comma 2 primo periodo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, incluse le istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
4. Le candidature saranno valutate da una commissione nominata dal Direttore Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica composta da personale dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.
5. Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
• Adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo definito con decreto della Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica (max 20 punti);
• Costo complessivo dell'ora di formazione per allievo (max 20 punti);
• Numero delle sedi di corso e organizzazione dei poli formativi in reti di scuole (max 30 punti);
• Disponibilità di ambienti on line utilizzabili per la gestione dei corsi (max 10 punti);
• Pregressa assegnazione, tramite bandi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o degli Uffici Scolastici Regionali, di attività di formazione in materia di competenze digitali in favore del personale scolastico (max 10 punti) ;
• Pregressa partecipazione ad azioni del PNSD (max 10 punti).
La disponibilità, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, di aule corsi debitamente attrezzate costituisce requisito necessario per l'ammissibilità delle candidature.
6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo è affidato alla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.
7. La Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica provvede a trasmettere alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie i progetti approvati di cui al comma 3 con le relative specifiche e l'elenco dei soggetti titolari degli stessi coi relativi importi.
Art. 7
(Percorsi di alternanza scuola-lavoro)
1. Per accrescere le competenze dei docenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali in merito alla fase di pianificazione e programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, finalizzati a far acquisire agli studenti saperi anche in ambienti non formali e informali, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g), del decreto legge n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2013, è destinato un finanziamento pari a euro 1.000.000,00. I fondi sono destinati a finanziare corsi di formazione per docenti tutor dei progetti di alternanza scuola-lavoro con l'obiettivo di individuare e applicare metodi e percorsi per il rafforzamento delle competenze e conoscenze degli studenti, al ?ne di sviluppare le capacita di valutazione di quanto appreso nei percorsi di alternanza. La realizzazione dell' attività è affidata alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione d'intesa con la Direzione generale per il personale scolastico.
2. Le specifiche dei progetti formativi di cui al presente articolo, incluse le modalità dell'eventuale valutazione dei discenti e le competenze e/o le conoscenze in uscita, nonché il riparto delle somme ivi previste per ambiti regionali ed ordini di istruzione, in proporzione al numero degli iscritti nelle classi seconde, terze e quarte in ciascuna regione ed ordine, sono definiti con decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto dei criteri e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 1.
3. Gli Uffici scolastici regionali, sulla base delle specifiche e nel limite delle risorse di cui al comma 2, individuano i soggetti cui affidare la realizzazione delle attività formative, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, tra quelli di cui all' articolo 16 comma 2 primo periodo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, incluse istituzioni scolastiche statali associate in rete e/o per filiere formative e/o produttive, anche in continuità con i progetti già finanziati con il decreto direttoriale n. 44/2013.
4. I progetti possono svilupparsi all'interno dei contesti aziendali, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti.
5. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente degli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate. Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
b) progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
c) qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono proprietà dell'Amministrazione, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).
6. Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione i progetti approvati di cui al comma 5 con le relative specifiche e l'elenco dei soggetti titolari degli stessi coi relativi importi. La Direzione generale citata provvede a comunicare le medesime informazioni alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie. Gli Uffici Scolastici Regionali eseguono altresì un monitoraggio delle attività di formazione di cui al comma l e al riguardo predispongono un rapporto, che presentano alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione per le considerazioni di merito.
7. Al termine delle attività formative saranno realizzate prove di accertamento delle competenze acquisite dai docenti.
Art. 8
(Monitoraggio)
1. La rendicontazione per i progetti formativi di cui al presente provvedimento è effettuata anche sulla base dello schema di rilevazione di cui all'allegato 1.
2. I rapporti e i monitoraggi sono inviati dalle Direzioni generali centrali competenti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie perché provveda sulla loro base alla conseguente liquidazione ed erogazione. Nei casi in cui la realizzazione dei progetti è affidata ad istituzioni scolastiche ed educative statali, la liquidazione e il pagamento avvengono previa rendicontazione dello specifico progetto approvata dai revisori dei conti delle istituzioni medesime e salva la possibilità di provvedere ad una anticipazione nella misura del 50% dell'importo complessivamente previsto per il progetto.
II presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 2 OTT. 2014
Il Ministro
Stefania Giannini