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19-04-2001 n° 75 - Min. Istruzione

Decreto ministeriale n. 75 prot. n. 598
Elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale Ata
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione

 

Decreto ministeriale n. 75 prot. n. 598

Roma, 19 aprile 2001

Elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale Ata

 

Vista la legge 3/5/1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10/5/1999, n. 107;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola per il quadriennio 1998/2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9/6/1999, n. 133;

Visto il D.L.vo 28/2/2000, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7/4/2000, n. 82, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1;

Vista la legge 27/10/2000, n. 306, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28/10/2000, n. 253 e il correlato testo coordinato col D.L. 28/8/2000, con particolare riferimento all'art. 1, comma 6;

Visto il D.M. 13/12/2000, n. 430 "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3/5/1999, n. 124", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24/1/2001 n. 19;

 

DECRETA

 

Art. 1

Domanda di inserimento e di aggiornamento - Requisiti

 

1.1 Per essere inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze rispettivamente di: assistente amministrativo; assistente tecnico; cuoco; infermiere; guardarobiere occorre produrre apposita domanda di inserimento, anche se si è già inseriti nelle soppresse corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze, con conseguente valutazione dell'insieme dei titoli posseduti.

Hanno titolo a produrre domanda di inserimento coloro che, alla data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale.

Il servizio di aiutante cuoco è assimilato a quello di cuoco ai fini dell'inserimento nei relativi elenchi provinciali.

1.2 Per essere inseriti in una graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per la prima volta o per essere inseriti in una graduatoria ad esaurimento di provincia diversa da quella di precedente inclusione occorre, avendone titolo, produrre domanda di inserimento con conseguente valutazione dell'insieme dei titoli posseduti alla data della domanda.

Hanno titolo a produrre domanda di inserimento per la prima volta o in provincia diversa da quella di precedente inserimento coloro che, tra l'1/9/1997 incluso e la data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo professionale di collaboratore scolastico; nonché coloro che, già inclusi in una graduatoria ad esaurimento di collaboratore scolastico, abbiano titolo all'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di cui al precedente comma 1.

I collaboratori scolastici che chiedono l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di provincia diversa da quella di precedente inserimento saranno cancellati dalla graduatoria ad esaurimento di provenienza.

1.3 I collaboratori scolastici che intendano restare nella graduatoria provinciale ad esaurimento della provincia in cui sono già inseriti senza aggiornare la propria posizione, sono mantenuti d'ufficio, in quella medesima graduatoria, con il punteggio già conseguito detratti gli eventuali punteggi già assegnati per carichi di famiglia e con la cancellazione delle eventuali preferenze o riserve già riconosciute. Essi non devono produrre alcuna domanda e questa è del tutto nulla, se prodotta.

I collaboratori scolastici che intendano restare nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia in cui sono già inseriti devono produrre domanda di aggiornamento (scheda B1) per farsi riconoscere i titoli di preferenza e di riserva cui abbiano titolo all'atto della domanda (anche se già precedentemente riconosciuti) e/o titoli per i quali precedentemente non abbiano chiesto la valutazione o precedentemente non valutabili o valutabili in modo più favorevole in base alle tabelle di cui al presente decreto o acquisiti successivamente al 23/4/1994. Le valutazioni così conseguite sono aggiunte al precedente punteggio detratti i punteggi già assegnati per i carichi di famiglia.

Tutto il personale di cui al presente comma, per ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto (successivo art. 4 del presente decreto), deve comunque produrre apposita domanda (scheda B/2).

1.4 Il servizio di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere stato prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli enti locali tenuti a fornire, fino al 31/12/1999, tale personale alla scuola statale di servizio. In tale ultimo caso il profilo professionale degli enti locali in cui è stato svolto il servizio fino al 31/12/1999 deve concernere personale della scuola statale già a carico degli enti locali ed attualmente a carico dello Stato, nonché corrispondere al profilo professionale del personale Ata statale secondo la tabella A annessa all'Accordo 20/7/2000 (art. 8, legge n. 124/1999).

1.5 Il servizio prestato a part-time è computato per intero ai fini dei 30 giorni richiesti per l'inserimento (ai fini del punteggio è valutato in proporzione alla quota di prestazione: nota 4 alle tabelle di valutazione).

1.6 I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data della domanda di aggiornamento o di inserimento.

1.7 I candidati per produrre validamente domanda di inserimento devono, altresì, essere in possesso del titolo di studio prescritto dal C.C.N.L. del comparto Scuola per il quadriennio 1998/2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9/6/1999, n. 133:

 

- Assistente Amministrativo:

 

1) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);

2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 21/12/1978;

3) oppure diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.

 

- Assistente Tecnico:

 

1) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;

2) oppure diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;

3) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;

4) oppure qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.

 

La specificità di cui ai punti 1 - 2 e 4 è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli-laboratori vigente nel termine di presentazione della domanda. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.

 

- Cuoco:

 

1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

 

- Infermiere:

 

1) diploma di infermiere professionale.

 

- Guardarobiere:

 

1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale;

2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

 

- Collaboratore scolastico:

 

1) diploma di scuola media.

 

1.8 Per coloro che hanno prestato il servizio richiesto per l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di collaboratore scolastico essendo in possesso della licenza elementare, tale titolo di studio resta valido ai fini dell'inserimento nella graduatoria medesima.

Per coloro che permangono nella graduatoria ad esaurimento di collaboratore scolastico e per coloro che all'1/9/1999 erano inseriti nelle soppresse graduatorie provinciali per le supplenze degli altri profili professionali, restano validi i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito l'inserimento in tali graduatorie.

1.9 Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978, devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.

1.10 I candidati devono essere, altresì, in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego:

 

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

4) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 4 - D.P.R. n. 693/1996).

 

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/2/1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

 

Non possono partecipare alla procedura in esame:

 

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18/1/1992, n. 16;

e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

 

1.11 Coloro che sono inseriti nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (in ruolo: art. 554 del D.L.vo n. 297/1994) non possono produrre domanda di inserimento o di aggiornamento negli elenchi e nelle graduatorie ad esaurimento del medesimo profilo professionale. La domanda eventualmente prodotta è nulla.

1.12 Coloro che conseguono l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (in ruolo) sono cancellati dagli elenchi e dalle graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze, relative al medesimo profilo professionale, in cui siano inseriti.

 

Art. 2

Termini di presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento - Autorità scolastica cui produrre la domanda

 

2.1 La domanda di inserimento e/o di aggiornamento è unica per tutti i profili richiesti e deve essere prodotta in un'unica provincia, a pena di esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento e la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi, se già inseriti.

2.2 La domanda di inserimento o di aggiornamento deve essere prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2.3 La domanda di aggiornamento dei titoli deve essere indirizzata all'Ufficio scolastico provinciale della provincia in cui il candidato è già inserito nella graduatoria ad esaurimento di collaboratore scolastico. In tal caso la domanda di inserimento negli elenchi provinciali per le supplenze degli altri profili deve essere prodotta nella medesima provincia.

2.4 La domanda di inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o negli elenchi provinciali ad esaurimento degli altri profili professionali di cui al presente decreto, deve essere indirizzata, per tutti i profili professionali, all'Ufficio scolastico provinciale di una sola provincia, a scelta del candidato.

2.5 Se il candidato ha titolo alla permanenza o all'aggiornamento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di una provincia e anche all'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di diversa provincia e/o all'inserimento in elenchi provinciali ad esaurimento di altri profili professionali deve produrre un'unica domanda per tutti i profili in un'unica provincia, a scelta: può cioè produrre domanda di inserimento negli elenchi degli altri profili nella medesima provincia nella cui graduatoria ad esaurimento di collaboratore scolastico permane o aggiorna oppure può chiedere l'inserimento in un'unica altra provincia anche per il profilo di collaboratore scolastico.

2.6 Nel caso in cui il collaboratore scolastico chieda l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di una diversa provincia, deve indicare la graduatoria provinciale ad esaurimento di provenienza, da cui verrà cancellato d'ufficio, a pena dell'esclusione e della decadenza di cui al precedente comma 1.

 

Art. 3

Formulazione della domanda di inserimento o di aggiornamento e relativa documentazione

 

3.1 La domanda deve essere redatta in carta semplice riempiendo l'allegata scheda (All. B1 ed eventualmente B2), liberamente riproducibile:

 

- il cognome e il nome;

- la data e il luogo di nascita;

-  il codice fiscale;

- la residenza;

- l'Ufficio scolastico provinciale cui la domanda è rivolta;

- il profilo o i profili professionali nelle cui graduatorie ad esaurimento/elenchi provinciali per le supplenze il candidato intende essere inserito e/o aggiornare la propria situazione.

 

3.2 La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato (non occorre alcuna autenticazione).

3.3 Nella domanda il candidato deve, inoltre, indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'aggiornamento o l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento e/o per l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al precedente art. 1. Il collaboratore scolastico che chieda l'inserimento in una graduatoria provinciale ad esaurimento di provincia diversa, deve indicare la graduatoria provinciale ad esaurimento da cui proviene a pena di esclusione e di decadenza da tutte le graduatorie provinciali ed elenchi di tutti i profili professionali.

3.4 Il candidato deve inoltre specificare nella domanda i titoli di cui chiede la valutazione ai fini del punteggio (All. A); delle preferenze (All. B1); delle riserve (All. B1) e della corrispondenza titoli/aree di laboratori, solamente per gli assistenti tecnici (All. C).

3.5 L'idoneità fisica all'impiego di cui al precedente art. 1 - comma 9 - punto 4 deve essere documentata mediante certificato medico rilasciato dalla competente Autorità sanitaria al momento dell'assunzione.

3.6 Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 5, i requisiti per l'inserimento o l'aggiornamento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o negli elenchi ad esaurimento, nonché i titoli di cultura, di servizio, di preferenza, di riserva e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilità; di autocertificazione in fotocopia con la dicitura "copia conforme all'originale in mio possesso" cui segue la data e la firma del candidato; di certificazione per riferimento a documenti già in possesso dell'Ufficio scolastico provinciale cui è rivolta la domanda, purché siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.

Il candidato può, altresì, produrre certificazioni rilasciate dalla competente Autorità amministrativa. In tale ultimo caso i servizi scolastici devono essere certificati dalla competente Autorità della scuola in cui sono stati prestati.

3.7 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento o la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.L.vo 28/12/2000, n. 443 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/2/2001.

L'Amministrazione procederà ad un controllo a campione delle autodichiarazioni e delle autocertificazioni.

3.8 Il Provveditore agli Studi assegna un termine perentorio per la regolarizzazione della domanda priva di taluna delle dichiarazioni o indicazioni che il candidato deve effettuare.

3.9 L'allegata scheda B1, compiutamente formulata nelle parti che il candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dal candidato.

 

Art. 4

Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo o d'istituto per le supplenze temporanee da parte di coloro che permangono o chiedono l'aggiornamento o l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o negli elenchi provinciali ad esaurimento

 

4.1 Coloro che hanno titolo a permanere nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico; coloro che hanno titolo a richiedere l'aggiornamento nell'ambito delle predette graduatorie e coloro che hanno titolo ad essere inseriti nelle predette graduatorie o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali di cui al presente decreto, hanno titolo a richiedere l'inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze.

4.2 Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell'ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali.

4.3 Contestualmente alla compilazione della domanda di aggiornamento o di inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o elenchi di cui al presente decreto i candidati che desiderano essere inseriti anche nelle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee della medesima ed unica provincia debbono compilare l'apposita scheda (All. B2).

4.4 Coloro che intendano permanere nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico devono produrre solamente l'allegata scheda (All. B2), entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, indirizzandola all'Ufficio scolastico provinciale nella cui graduatoria provinciale per le supplenze sono già inseriti. In tal caso nel modello B2 deve essere indicato l'eventuale diritto alla precedenza di cui al precedente comma 2.

4.5 Possono essere indicate complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per l'insieme dei profili professionali cui si ha titolo.

4.6 L'inserimento nelle graduatorie per le supplenze temporanee e le relative assunzioni avverranno secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 del regolamento approvato con decreto 13 dicembre 2000, n. 430 nonché dalle relative norme attuative che saranno emanate.

 

Art. 5

Inammissibilità della domanda - Esclusione della procedura

 

5.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine indicato nel precedente art. 2 - comma 2, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui sono riferite.

5.2 L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:

 

a) abbiano prodotto domanda in più province;

b) risultino privi di alcuno dei requisiti di cui al precedente art. 1;

c) non abbiano integrato la domanda nel termine perentorio di cui al precedente art. 3;

d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

 

5.3 La produzione di domande in più province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie provinciali ad esaurimento e da tutti gli elenchi provinciali ad esaurimento in cui chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie ad esaurimento in cui il candidato sia inserito.

5.4 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi, se inseriti, e comportano, inoltre, le sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.L.vo 28/12/2000, n. 443, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/2/2001.

 

Art. 6

Ricorsi

 

6.1 Avverso l'esclusione o inammissibilità, nonché avverso le graduatorie è ammesso ricorso in opposizione alla medesima Autorità che le ha predisposte.

6.2 Il ricorso in opposizione deve essere prodotto entro 10 giorni alla medesima Autorità che esplica la procedura. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

6.3 Decisi i ricorsi ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'Autorità scolastica competente approva gli elenchi e la graduatoria ad esaurimento in via definitiva.

6.4 Dopo tale approvazione elenchi e graduatoria ad esaurimento sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

 

Art. 7

Formazione degli elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento

 

7.1 Gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento sono formulati a cura degli Uffici scolastici provinciali:

 

a) conservando la medesima situazione (detratti le preferenze, le riserve e i punteggi relativi ai carichi di famiglia) già acquisita nel caso di candidati che permangono nella medesima graduatoria provinciale per le supplenze di collaboratore scolastico senza produrre alcuna domanda;

b) aggiungendo alla situazione di cui alla lettera precedente la valutazione delle preferenze e delle riserve (anche se già prodotte in precedenza) nonché dei titoli in base ai quali i collaboratori scolastici hanno richiesto l'aggiornamento nell'ambito della graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia in cui sono già inseriti (allegati A e B/1);

c) assegnando i punteggi, le preferenze e le riserve di cui agli allegati A, B1 per l'insieme dei titoli nel caso di domande di inserimento.

 

Art. 8

Assunzione e rapporto di lavoro

 

8.1 Le supplenze annuali e le supplenze fino al termine dell'attività didattica sono conferite con precedenza ai candidati inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 che ne faranno richiesta nel quadro della relativa procedura concorsuale e, successivamente, ai candidati utilmente collocati negli elenchi o graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al presente decreto secondo l'ordine di graduazione, tenendo conto delle preferenze e delle riserve di cui all'allegata scheda (B1).

8.2 Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, ai candidati che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine (All. C).

8.3 Per l'anno scolastico 2001/2002 non trova applicazione l'art. 3 del regolamento approvato con D.M. 13/12/2000 n. 430, concernente la proposta di assunzione e i relativi criteri di priorità.

8.4 Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola per il quadriennio 1994/1997 e successive integrazioni e modificazioni.

8.5 Per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia al regolamento approvato con D.M. 13/12/2000, n. 430 artt. 1, 2, 4, 7 (All. D).

 

Art. 9

Pubblicazione

 

9.1 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Roma, lì 19 aprile 2001

 

IL MINISTRO

Tullio De Mauro

 

 

Tabelle allegate:

ALLEGATO A

ALLEGATO B/1 - B/2

ALLEGATO C

ALLEGATO D

MODELLO B/1

MODELLO B/2

TABELLA TITOLI

 

 

Scadenze di: ottobre 2024
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