Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione
Decreto ministeriale n. 75 prot. n. 598
Roma, 19 aprile 2001
Elenchi, graduatorie provinciali ad
esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di
istituto per il conferimento di supplenze al personale Ata
Vista la legge
3/5/1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10/5/1999, n. 107;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola per il
quadriennio 1998/2001, pubblicato
nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9/6/1999, n. 133;
Visto il D.L.vo 28/2/2000, n. 81, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7/4/2000, n. 82, con particolare riferimento
all'art. 4, comma 1;
Vista la legge
27/10/2000, n. 306, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28/10/2000, n. 253 e il correlato testo coordinato col D.L.
28/8/2000, con particolare riferimento all'art. 1, comma 6;
Visto il D.M. 13/12/2000, n. 430
"Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale amministrativo, tecnico ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3/5/1999, n. 124", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24/1/2001 n.
19;
DECRETA
Art. 1
Domanda di inserimento e di aggiornamento - Requisiti
1.1 Per essere inseriti negli elenchi
provinciali ad esaurimento per le supplenze rispettivamente di: assistente
amministrativo; assistente tecnico; cuoco; infermiere; guardarobiere occorre
produrre apposita domanda di inserimento, anche se si è già inseriti nelle
soppresse corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze, con
conseguente valutazione dell'insieme dei titoli posseduti.
Hanno titolo a produrre domanda di
inserimento coloro che, alla data della domanda, abbiano svolto almeno 30
giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo
professionale.
Il servizio di aiutante cuoco è
assimilato a quello di cuoco ai fini dell'inserimento nei relativi elenchi
provinciali.
1.2 Per essere inseriti in una
graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per la
prima volta o per essere inseriti in una graduatoria ad esaurimento di
provincia diversa da quella di precedente inclusione occorre, avendone
titolo, produrre domanda di inserimento con conseguente valutazione
dell'insieme dei titoli posseduti alla data della domanda.
Hanno titolo a produrre domanda di
inserimento per la prima volta o in provincia diversa da quella di precedente
inserimento coloro che, tra l'1/9/1997 incluso e la data della domanda,
abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel
profilo professionale di collaboratore scolastico; nonché coloro che, già
inclusi in una graduatoria ad esaurimento di collaboratore scolastico,
abbiano titolo all'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per
le supplenze di cui al precedente comma 1.
I collaboratori scolastici che chiedono
l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di provincia diversa da quella
di precedente inserimento saranno cancellati dalla graduatoria ad esaurimento
di provenienza.
1.3 I collaboratori scolastici che
intendano restare nella graduatoria provinciale ad esaurimento della
provincia in cui sono già inseriti senza aggiornare la propria posizione, sono
mantenuti d'ufficio, in quella medesima graduatoria, con il punteggio già
conseguito detratti gli eventuali punteggi già assegnati per carichi di
famiglia e con la cancellazione delle eventuali preferenze o riserve già
riconosciute. Essi non devono produrre alcuna domanda e questa è del tutto
nulla, se prodotta.
I collaboratori scolastici che intendano
restare nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia
in cui sono già inseriti devono produrre domanda di aggiornamento (scheda B1) per
farsi riconoscere i titoli di preferenza e di riserva cui abbiano titolo
all'atto della domanda (anche se già precedentemente riconosciuti) e/o titoli
per i quali precedentemente non abbiano chiesto la valutazione o precedentemente
non valutabili o valutabili in modo più favorevole in base alle tabelle di
cui al presente decreto o acquisiti successivamente al 23/4/1994. Le
valutazioni così conseguite sono aggiunte al precedente punteggio detratti i
punteggi già assegnati per i carichi di famiglia.
Tutto il personale di cui al presente
comma, per ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto (successivo art. 4 del
presente decreto), deve comunque produrre apposita domanda (scheda B/2).
1.4 Il servizio di cui ai precedenti
commi 1 e 2 deve essere stato prestato in scuole statali con rapporto di
impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli enti locali
tenuti a fornire, fino al 31/12/1999, tale personale alla scuola statale di
servizio. In tale ultimo caso il profilo professionale degli enti locali in
cui è stato svolto il servizio fino al 31/12/1999 deve concernere personale
della scuola statale già a carico degli enti locali ed attualmente a carico
dello Stato, nonché corrispondere al profilo professionale del personale Ata
statale secondo la tabella A annessa all'Accordo 20/7/2000 (art. 8, legge n. 124/1999).
1.5 Il servizio prestato a part-time è
computato per intero ai fini dei 30 giorni richiesti per l'inserimento (ai
fini del punteggio è valutato in proporzione alla quota di prestazione: nota 4 alle tabelle di valutazione).
1.6 I requisiti ed i titoli valutabili ai
fini del presente decreto devono essere posseduti alla data della domanda di
aggiornamento o di inserimento.
1.7 I candidati per produrre validamente
domanda di inserimento devono, altresì, essere in possesso del titolo di
studio prescritto dal C.C.N.L. del comparto Scuola per il quadriennio 1998/2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale
9/6/1999, n. 133:
- Assistente Amministrativo:
1) diploma di qualifica professionale ad
indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità
di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa
turistica);
2) oppure diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo
amministrativo-contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845 del 21/12/1978;
3) oppure diploma di maturità che
consenta l'accesso agli studi universitari.
- Assistente Tecnico:
1) diploma di qualifica di istituto
professionale a indirizzo specifico;
2) oppure diploma di maestro d'arte a
indirizzo specifico;
3) oppure diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di
corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
4) oppure qualsiasi diploma di maturità,
corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso
agli studi universitari.
La specificità di cui ai punti 1 - 2 e 4
è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli-laboratori vigente
nel termine di presentazione della domanda. Corrispondentemente è definita la
specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.
- Cuoco:
1) diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
2) oppure diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di
corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
- Infermiere:
1) diploma di infermiere professionale.
- Guardarobiere:
1) diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale;
2) oppure diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi
regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
- Collaboratore scolastico:
1) diploma di scuola media.
1.8 Per coloro che hanno prestato il
servizio richiesto per l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di collaboratore
scolastico essendo in possesso della licenza elementare, tale titolo di
studio resta valido ai fini dell'inserimento nella graduatoria medesima.
Per coloro che permangono nella
graduatoria ad esaurimento di collaboratore scolastico e per coloro che
all'1/9/1999 erano inseriti nelle soppresse graduatorie provinciali per le
supplenze degli altri profili professionali, restano validi i titoli di
studio in base ai quali avevano conseguito l'inserimento in tali graduatorie.
1.9 Gli attestati di qualifica rilasciati
ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978, devono essere integrati da idonea certificazione
comprovante le materie comprese nel piano di studio.
1.10 I candidati devono essere, altresì,
in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2) età non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto
anche conto di quanto disposto dalla legge
18/1/1992, n. 16, recante norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneità fisica all'impiego, tenuto
conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante
visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in
posizione utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti
all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 4 - D.P.R. n. 693/1996).
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/2/1994,
n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica.
Non possono partecipare alla procedura in
esame:
a) coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati
decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste
dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle
condizioni ostative di cui alla legge
18/1/1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente
inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell'inabilità o
dell'interdizione;
f) i dipendenti dello stato o di enti
pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciale.
1.11 Coloro che sono inseriti nelle
graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (in ruolo: art. 554 del D.L.vo n. 297/1994) non possono produrre domanda di inserimento o di
aggiornamento negli elenchi e nelle graduatorie ad esaurimento del medesimo profilo
professionale. La domanda eventualmente prodotta è nulla.
1.12 Coloro che conseguono l'inserimento
nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (in
ruolo) sono cancellati dagli elenchi e dalle graduatorie provinciali ad esaurimento
per le supplenze, relative al medesimo profilo professionale, in cui siano
inseriti.
Art. 2
Termini di presentazione della domanda di inserimento o di
aggiornamento - Autorità scolastica cui produrre la domanda
2.1 La domanda di inserimento e/o di
aggiornamento è unica per tutti i profili richiesti e deve essere prodotta in
un'unica provincia, a pena di esclusione dalla procedura di cui al presente
decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento e la
decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi, se già inseriti.
2.2 La domanda di inserimento o di
aggiornamento deve essere prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2.3 La domanda di aggiornamento dei
titoli deve essere indirizzata all'Ufficio scolastico provinciale della
provincia in cui il candidato è già inserito nella graduatoria ad esaurimento
di collaboratore scolastico. In tal caso la domanda di inserimento negli
elenchi provinciali per le supplenze degli altri profili deve essere prodotta
nella medesima provincia.
2.4 La domanda di inserimento nella
graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o negli
elenchi provinciali ad esaurimento degli altri profili professionali di cui
al presente decreto, deve essere indirizzata, per tutti i profili
professionali, all'Ufficio scolastico provinciale di una sola provincia, a
scelta del candidato.
2.5 Se il candidato ha titolo alla
permanenza o all'aggiornamento nella graduatoria provinciale ad esaurimento
di collaboratore scolastico di una provincia e anche all'inserimento nella
graduatoria provinciale ad esaurimento di diversa provincia e/o
all'inserimento in elenchi provinciali ad esaurimento di altri profili
professionali deve produrre un'unica domanda per tutti i profili in un'unica
provincia, a scelta: può cioè produrre domanda di inserimento negli elenchi
degli altri profili nella medesima provincia nella cui graduatoria ad
esaurimento di collaboratore scolastico permane o aggiorna oppure può
chiedere l'inserimento in un'unica altra provincia anche per il profilo di
collaboratore scolastico.
2.6 Nel caso in cui il collaboratore
scolastico chieda l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di una
diversa provincia, deve indicare la graduatoria provinciale ad esaurimento di
provenienza, da cui verrà cancellato d'ufficio, a pena dell'esclusione e
della decadenza di cui al precedente comma 1.
Art. 3
Formulazione della domanda di inserimento o di
aggiornamento e relativa documentazione
3.1 La domanda deve essere redatta in
carta semplice riempiendo l'allegata scheda (All. B1 ed eventualmente B2),
liberamente riproducibile:
- il cognome e il nome;
- la data e il luogo di nascita;
-
il codice fiscale;
- la residenza;
- l'Ufficio scolastico provinciale cui la
domanda è rivolta;
- il profilo o i profili professionali
nelle cui graduatorie ad esaurimento/elenchi provinciali per le supplenze il
candidato intende essere inserito e/o aggiornare la propria situazione.
3.2 La domanda deve essere datata e
sottoscritta dal candidato (non occorre alcuna autenticazione).
3.3 Nella domanda il candidato deve,
inoltre, indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'aggiornamento o
l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento e/o per l'inserimento
negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al precedente art. 1. Il
collaboratore scolastico che chieda l'inserimento in una graduatoria
provinciale ad esaurimento di provincia diversa, deve indicare la graduatoria
provinciale ad esaurimento da cui proviene a pena di esclusione e di
decadenza da tutte le graduatorie provinciali ed elenchi di tutti i profili
professionali.
3.4 Il candidato deve inoltre specificare
nella domanda i titoli di cui chiede la valutazione ai fini del punteggio (All. A); delle
preferenze (All. B1); delle riserve (All. B1) e della corrispondenza titoli/aree di laboratori,
solamente per gli assistenti tecnici (All. C).
3.5 L'idoneità fisica all'impiego di cui
al precedente art. 1 - comma 9 - punto 4 deve essere documentata mediante
certificato medico rilasciato dalla competente Autorità sanitaria al momento
dell'assunzione.
3.6 Fatto salvo quanto disposto al
precedente comma 5, i requisiti per l'inserimento o l'aggiornamento nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento o negli elenchi ad esaurimento, nonché
i titoli di cultura, di servizio, di preferenza, di riserva e, per gli assistenti
tecnici, di accesso alle aree di laboratorio possono essere oggetto di
dichiarazione sostitutiva rilasciata dal candidato sotto la propria
responsabilità; di autocertificazione in fotocopia con la dicitura
"copia conforme all'originale in mio possesso" cui segue la data e
la firma del candidato; di certificazione per riferimento a documenti già in
possesso dell'Ufficio scolastico provinciale cui è rivolta la domanda, purché
siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro individuazione ed
acquisizione alla procedura in esame.
Il candidato può, altresì, produrre
certificazioni rilasciate dalla competente Autorità amministrativa. In tale
ultimo caso i servizi scolastici devono essere certificati dalla competente
Autorità della scuola in cui sono stati prestati.
3.7 Le autodichiarazioni mendaci o
l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di
documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al
presente decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento o
la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti e comportano,
inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.L.vo 28/12/2000, n. 443 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/2/2001.
L'Amministrazione procederà ad un
controllo a campione delle autodichiarazioni e delle autocertificazioni.
3.8 Il Provveditore agli Studi assegna un
termine perentorio per la regolarizzazione della domanda priva di taluna
delle dichiarazioni o indicazioni che il candidato deve effettuare.
3.9 L'allegata scheda B1,
compiutamente formulata nelle parti che il candidato è tenuto a compilare,
sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti i fini come
autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in
essa rappresentato dal candidato.
Art. 4
Domanda di inserimento nelle graduatorie
di circolo o d'istituto per le supplenze temporanee da parte di coloro che
permangono o chiedono l'aggiornamento o l'inserimento nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento o negli elenchi provinciali ad esaurimento
4.1 Coloro che hanno titolo a permanere
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico;
coloro che hanno titolo a richiedere l'aggiornamento nell'ambito delle
predette graduatorie e coloro che hanno titolo ad essere inseriti nelle
predette graduatorie o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti
profili professionali di cui al presente decreto, hanno titolo a richiedere
l'inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di
circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze.
4.2 Nelle graduatorie di collaboratore
scolastico, nell'ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro che,
essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole
statali.
4.3 Contestualmente alla compilazione
della domanda di aggiornamento o di inserimento nella graduatoria provinciale
ad esaurimento o elenchi di cui al presente decreto i candidati che
desiderano essere inseriti anche nelle corrispondenti graduatorie di circolo
o di istituto per le supplenze temporanee della medesima ed unica provincia
debbono compilare l'apposita scheda (All. B2).
4.4 Coloro che intendano permanere nella
graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico devono
produrre solamente l'allegata scheda (All. B2), entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, indirizzandola all'Ufficio
scolastico provinciale nella cui graduatoria provinciale per le supplenze
sono già inseriti. In tal caso nel modello B2 deve essere indicato l'eventuale diritto alla precedenza
di cui al precedente comma 2.
4.5 Possono essere indicate
complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per l'insieme dei
profili professionali cui si ha titolo.
4.6 L'inserimento nelle graduatorie per
le supplenze temporanee e le relative assunzioni avverranno secondo quanto
stabilito dagli artt. 6 e 7 del regolamento approvato con decreto 13 dicembre 2000, n.
430 nonché dalle relative norme attuative
che saranno emanate.
Art. 5
Inammissibilità della domanda - Esclusione della procedura
5.1 Sono inammissibili le domande prive
della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine
indicato nel precedente art. 2 - comma 2, nonché le domande da cui non è possibile
evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo
professionale cui sono riferite.
5.2 L'Amministrazione dispone
l'esclusione dei candidati che:
a) abbiano prodotto domanda in più
province;
b)
risultino privi di alcuno dei requisiti di cui al precedente art. 1;
c) non abbiano integrato la domanda nel
termine perentorio di cui al precedente art. 3;
d) abbiano effettuato autodichiarazioni
mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
5.3 La produzione di domande in più
province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in esame, anche
l'esclusione da tutte le graduatorie provinciali ad esaurimento e da tutti
gli elenchi provinciali ad esaurimento in cui chieda l'inserimento e la
decadenza dalle graduatorie ad esaurimento in cui il candidato sia inserito.
5.4 Le autodichiarazioni mendaci o
l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di
documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al
presente decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento,
nonché la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi, se inseriti, e
comportano, inoltre, le sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.L.vo 28/12/2000, n. 443, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/2/2001.
Art. 6
Ricorsi
6.1 Avverso l'esclusione o
inammissibilità, nonché avverso le graduatorie è ammesso ricorso in
opposizione alla medesima Autorità che le ha predisposte.
6.2 Il ricorso in opposizione deve essere
prodotto entro 10 giorni alla medesima Autorità che esplica la procedura. Nel
medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori
materiali.
6.3 Decisi i ricorsi ed effettuate le
correzioni degli errori materiali l'Autorità scolastica competente approva
gli elenchi e la graduatoria ad esaurimento in via definitiva.
6.4 Dopo tale approvazione elenchi e
graduatoria ad esaurimento sono impugnabili unicamente con ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
Art. 7
Formazione degli elenchi e graduatorie provinciali ad
esaurimento
7.1 Gli elenchi e le graduatorie
provinciali ad esaurimento sono formulati a cura degli Uffici scolastici
provinciali:
a) conservando la medesima situazione
(detratti le preferenze, le riserve e i punteggi relativi ai carichi di
famiglia) già acquisita nel caso di candidati che permangono nella medesima
graduatoria provinciale per le supplenze di collaboratore scolastico senza
produrre alcuna domanda;
b) aggiungendo alla situazione di cui
alla lettera precedente la valutazione delle preferenze e delle riserve
(anche se già prodotte in precedenza) nonché dei titoli in base ai quali i
collaboratori scolastici hanno richiesto l'aggiornamento nell'ambito della
graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia in cui sono
già inseriti (allegati A e B/1);
c) assegnando i punteggi, le preferenze e
le riserve di cui agli allegati A, B1 per l'insieme dei titoli nel caso di domande di
inserimento.
Art. 8
Assunzione e rapporto di lavoro
8.1 Le supplenze annuali e le supplenze
fino al termine dell'attività didattica sono conferite con precedenza ai
candidati inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 che ne faranno richiesta nel quadro della relativa
procedura concorsuale e, successivamente, ai candidati utilmente collocati
negli elenchi o graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al presente
decreto secondo l'ordine di graduazione, tenendo conto delle preferenze e
delle riserve di cui all'allegata scheda (B1).
8.2 Le supplenze di assistente tecnico
sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, ai
candidati che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle
aree di laboratorio disponibili a tal fine (All. C).
8.3 Per l'anno scolastico 2001/2002 non
trova applicazione l'art. 3 del regolamento approvato con D.M. 13/12/2000 n. 430, concernente la proposta di assunzione e i relativi
criteri di priorità.
8.4 Il trattamento economico del rapporto
di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola per il
quadriennio 1994/1997 e successive
integrazioni e modificazioni.
8.5 Per quanto non disposto dal presente
decreto si rinvia al regolamento approvato con D.M. 13/12/2000, n. 430 artt. 1, 2, 4, 7 (All. D).
Art. 9
Pubblicazione
9.1 Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, lì 19 aprile 2001
IL MINISTRO
Tullio De Mauro
Tabelle allegate:
ALLEGATO A
ALLEGATO B/1 - B/2
ALLEGATO C
ALLEGATO D
MODELLO B/1
MODELLO B/2
TABELLA TITOLI
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