Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Roma, 5 agosto 2010
Decreto Ministeriale n. 74
Allegato
IL MINISTRO
VISTO l'articolo 117
della Costituzione;
VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante il
Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni
ordine e grado;
VISTA la legge 10 marzo
2000, n. 62, norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione e successive modificazioni;
VISTA la legge 28 marzo
2003, n. 53 e, in particolare, gli articoli 2 e 3, concernenti
rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la
valutazione degli apprendimenti;
VISTO il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati
personali;
VISTO il decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in
particolare l'articolo 3 relativo al sistema
nazionale delle anagrafi degli studenti;
VISTO il decreto legge 1
settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169;
VISTO il decreto legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;
VISTO il D.P.R. 24 giugno
1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria;
VISTO il D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275, recante il Regolamento per l'autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero;
VISTO il D.P.R. 21
novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.
249/1998;
VISTO il D.P.R. 20 marzo
2009, n. 89, revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
VISTO il D.P.R. 22 giugno
2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;
VISTO il D.P.R. 15 marzo
2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali;
VISTO il D.P.R. 15 marzo
2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
tecnici;
VISTO il D.P.R. 15 marzo
2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei;
VISTO il D.P.C.M. 23
febbraio 2006, n. 185, Regolamento recante modalità e criteri per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap;
VISTO il Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305, Regolamento recante identificazione dei
dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal
ministero della pubblica istruzione;
CONSIDERATA la necessità di definire
finalità, obiettivi, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di
attuazione della anagrafe dello studente di cui all'articolo 3, comma
1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e
integrazioni;
SENTITO il Garante per la
Protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere in data 1
luglio 2010;
DECRETA
Articolo 1
Anagrafe nazionale degli studenti
1.
L'anagrafe nazionale degli studenti, di seguito
denominata "Anagrafe", prevista dall'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e
integrazioni, è parte integrante del sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti.
2.
L'Anagrafe è strumento di supporto alla
realizzazione del successo scolastico e formativo degli studenti e di sostegno
alla qualificazione del sistema di istruzione e formazione.
3.
L'Anagrafe, unitamente alle anagrafi regionali
degli studenti e alle anagrafi comunali della popolazione, è parte integrante
del Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo n. 76/2005 ed è creata al fine di favorire, insieme alle
altre, la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e
alla vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi
scolastici, formativi, e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal
primo anno della scuola primaria, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5
del medesimo decreto legislativo n. 76/2005.
4.
L'Anagrafe, costituita presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la realizzazione degli
obiettivi di cui al comma precedente si avvale delle dotazioni umane e
strumentali del medesimo Ministero.
5.
L'Anagrafe, al fine di conseguire gli obiettivi
assegnati, acquisisce dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema
nazionale di istruzione, dati relativi alla valutazione degli studenti, secondo
quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno
2009, n. 122, dati sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili,
così come individuati dal successivo articolo 2.
6.
L'allegato tecnico al presente decreto individua
le misure idonee ad assicurare che la consultazione da parte del Ministero dei
dati personali degli studenti contenuti nell'Anagrafe avvenga esclusivamente in
forma anonima o comunque con modalità che assicurino la non identificabilità
dell'interessato. Nel medesimo allegato sono altresì previste le modalità di
fruizione dei dati personali dell'Anagrafe da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 76/2005, nel rispetto delle competenze attribuite dalla
legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità di cui al
decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
7.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i
dati acquisiti all'Anagrafe sono conservati fino al termine dell'anno solare
successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico.
Articolo 2
Comunicazioni all'Anagrafe nazionale degli studenti
1.
Le istituzioni scolastiche appartenenti al
sistema nazionale di istruzione comunicano all'Anagrafe i seguenti dati
personali, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi all'intero
percorso scolastico e formativo degli alunni:
a. dati anagrafici;
b.
codice fiscale, ove disponibile, di ogni
studente, di cui l'Anagrafe si avvale in attesa di individuare uno specifico
strumento per la rilevazione dei dati di cui al presente comma;
c.
dati relativi al percorso scolastico individuati
nell'allegato tecnico, nei termini e nelle modalità ivi indicati, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
d.
gli esiti dei percorsi scolastici degli studenti
dei diversi settori scolastici, con particolare riferimento agli esami finali
di ciclo e agli esami di qualifica.
2.
I soggetti, di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni,
sono tenuti a fornire all'Anagrafe i dati di cui al precedente comma 1, lettere
a) e b) degli studenti che si avvalgono dell'istruzione parentale, di cui all'articolo 111 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche in caso di
frequenza di scuole non paritarie, ovvero di strutture scolastiche organizzate.
3.
Per le finalità di rilevante interesse pubblico
di cui all'articolo 95 del
decreto legislativo n. 196/2003, l'Anagrafe può contenere dati idonei a rivelare
lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati
giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo
studente assolve l'obbligo scolastico (scuole paritarie, strutture ospedaliere,
case circondariali, ecc.). I tipi di dati e le operazioni eseguibili ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche
sono individuati, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati
personali, in un atto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca avente natura regolamentare.
4.
I soggetti che comunicano i dati personali
all'Anagrafe di cui ai precedenti commi rispondono della loro veridicità e
autenticità.
Articolo 3
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica
1.
L'Anagrafe è utilizzata in forma anonima dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca e dalle istituzioni
scolastiche, al fine di monitorare l'evasione dell'obbligo di istruzione, gli
abbandoni scolastici, la irregolarità di frequenza e ogni altro fenomeno
riconducibile alla cosiddetta dispersione scolastica, al fine di predisporre
opportune azioni di prevenzione.
2.
I soggetti di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni
accedono ai dati personali contenuti nell'Anagrafe alle condizioni di cui
all'allegato tecnico, previsto dall'articolo 1 del presente decreto, per
accertare il percorso di istruzione e formazione degli studenti, rilevando la
regolarità, la frequenza, la mobilità degli studenti sul territorio nazionale e
internazionale e il successo scolastico conseguito.
Articolo 4
Monitoraggio e analisi statistica
1.
Gli Uffici di statistica del Ministero
dell'istruzione dell'università e della ricerca utilizzano le anagrafi
nazionali degli studenti previste dal decreto legislativo n.76/2005 e
successive modifiche e integrazioni, per il settore istruzione, dalla legge 15 maggio
1997, n. 127 per il settore università e dalla legge 21 dicembre
1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni per il settore dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica nel rispetto del decreto legislativo
n. 322/1989, del decreto
legislativo n.196/2003 e dell'allegato Codice deontologico A.3.
Articolo
5
Interoperabilità
dell'Anagrafe
1.
La presente anagrafe sarà integrata con le
anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3
del decreto legislativo n. 76/2005.
Il MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini