Il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
D.M. n. 65
Roma, 23
luglio 2008
IL MINISTRO
VISTA la legge 19
novembre 1990, n. 341, articolo 4, comma 2, che prevede la
formazione universitaria degli insegnanti delle scuole secondarie nelle Scuole
di specializzazione;
VISTA la legge 3 agosto
1998, n. 315, recante disposizioni in materia di “Interventi
finanziari per l’università e la ricerca”, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 4,
che prevede l’utilizzazione di personale docente per lo svolgimento dei compiti
di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche
nell’ambito di scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole
secondarie e al comma 5, per le medesime finalità, l’utilizzazione di docenti e
dirigenti scolastici della scuola elementare, nei limiti del contingente
previsto all’art. 456, comma
13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTI i decreti
ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM
del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione della predetta legge,
sono stati determinati i contingenti di personale docente ed educativo da
utilizzare a tempo parziale presso le Università per gli anni scolastici dal
1998/1999 al 2002/2003;
VISTA la legge 28 marzo
2003, n. 53, concernente la “Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” ed in
particolare l’articolo 5
che
prevede che, con decreti da adottare, ai sensi dell’art. 1, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, siano dettate nuove
norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del
primo ciclo e del secondo ciclo;
VISTI i decreti
ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003 e prot. 1782 del
27 giugno 2003 con i quali, in attesa delle nuove norme sopra
indicate, è stato stabilito di non dar corso, a partire dall’anno scolastico
2003/2004, alle procedure previste dai decreti
ministeriali prot. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. 9342/DM
del 15 marzo 2001 per la selezione del personale dirigente, docente ed
educativo da utilizzare, a tempo pieno o a tempo parziale, nei Corsi di laurea
e nelle Scuole di specializzazione e di provvedere, per garantire la continuità
della formazione universitaria agli iscritti, alla proroga, per l’anno
scolastico 2003/2004, delle utilizzazioni aventi scadenza 1° settembre 2003;
VISTO il D.M. n. 62 del
16.7.2007 con il quale è stata disposta la proroga per l’a.s.
2007/2008;
VISTO il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente “Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, recante “Disposizioni urgenti per assicurare
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di
stato e di università” ed in particolare l’art. 3-quater
recante
“proroga dell’utilizzazione di personale”;
VISTO il decreto
ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004;
VISTO il decreto
ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005;
VISTO il decreto
ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006;
VISTO il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, che ha provveduto a
definire le norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini
dell’accesso all’insegnamento, ai sensi dell’art. 5 della
legge 28 marzo 2003, n. 53.
VISTO l’art 2, comma 416
della legge 24.12.2007 n. 244;
VISTO il decreto del
Ministro dell’Università e della Ricerca datato 20 giugno 2007 concernente “ Determinazione del
numero dei posti a livello nazionale per l’ammissione alla Scuola di
specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria. Anno
accademico 2007/2008”;
VISTO il decreto del
Ministro dell’Università e Ricerca Scientifica datato 7.5.2008
concernente “Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per
l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per la Formazione degli insegnanti
di Scuola Secondaria Anno Accademico 2008/2009”;
RITENUTA la necessità di
provvedere, al fine di garantire la continuità della formazione universitaria
agli iscritti alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e
di valorizzare le competenze acquisite, alla proroga dell’utilizzazione di
personale dirigente, docente ed educativo presso le suddette strutture
universitarie, fino all’emanazione del regolamento interministeriale previsto
dal comma 416
dell’art. 2 della legge 24.12.2007 n. 244;
DECRETA
ART. 1
(proroga
delle utilizzazioni)
Per le finalità di cui in premessa,
in attesa della revisione del sistema di formazione iniziale e di reclutamento
del personale docente ed in considerazione che risulta attivato per l’anno
accademico 2008/2009 il 2° anno conclusivo del 9° ciclo dei corsi di
Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti di Scuola Secondaria, gli
organismi preposti provvedono alla ulteriore proroga, limitatamente all’anno
scolastico 2008/2009, dell’utilizzazione del personale dirigente, docente ed
educativo impegnato nel suddetto 2° anno di corso che, con decorrenza 1°
settembre 2008, cesserebbe dall’utilizzazione disposta ai sensi dei decreti
ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM
del 15 marzo 2001 e già oggetto di proroga, ai sensi dei decreti
ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003, prot. 1782 del
27 giugno 2003, dell’art. 3-quater del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, nonché del decreto
ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004, del decreto
ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005 e del decreto
ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006.
ART. 2
(surroga
nelle graduatorie delle utilizzazioni)
Al fine di provvedere alla
sostituzione del personale dirigente, docente ed educativo che per qualsiasi
motivo sia cessato o cessi, a decorrere dal 1° settembre 2008, nelle scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario e nei confronti del quale non
può essere disposta la proroga di cui al precedente articolo 1, gli organismi
preposti provvedono a nuove utilizzazioni, nei limiti del contingente fissato
dai decreti
ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM
del 15 marzo 2001, servendosi delle graduatorie a suo tempo
predisposte, di concerto con i Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali e previa ponderata valutazione delle effettive esigenze.
ART. 3
(nuove
procedure di selezione)
In caso di esaurimento delle
graduatorie di cui al precedente articolo 2 per l’utilizzazione del personale
dirigente, docente ed educativo nelle scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario, è consentito attivare, sentito il parere del
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti del contingente fissato
dai decreti
ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM
del 15 marzo 2001, le procedure previste dai medesimi decreti per la
selezione del personale strettamente necessario per lo svolgimento dei corsi
annualmente autorizzati.
ART. 4
(norma di
rinvio)
Per quanto non espressamente
previsto nel presente decreto, si rinvia a quanto contenuto nei decreti
ministeriali citati in premessa.
IL MINISTRO
f.to
Mariastella Gelmini