Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
D.M. n. 61
8 luglio 2005
ALLEGATI
Tabelle di
ripartizione dei posti per ordine di scuole e provincia (personale docente)
Tebelle di
ripartizione per classi di concorso e per provincia (personale
docente e Ata)
Vista la legge 6
ottobre 1988, n.426;
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione
approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994,
n.297, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.39 della legge 27 dicembre 1997,
n.449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall’art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall’art.20 della legge 23.12.1999, n.488;
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 3 maggio 1999, n.124;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003;
Visto il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, concernente termini e modalità per la presentazione delle
domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti;
Visto il decreto legge n.240
del 28 agosto 2000, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n.306;
Visto il decreto legge n.16 del
19 febbraio 2001, convertito nella legge 23 marzo 2001, n. 117;
Visto il decreto legge n. 255
del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n.333;
Visto il decreto legge n. 97 del 7 aprile
2004, convertito nella legge 4 giugno
2004 n. 143;
Visto l’art. 8 novies della legge 27 luglio 2004, n. 186;
Visto il decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005, pubblicato nella G.U. n. 151 del 01/07/2005, concernente
“disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della
pubblica amministrazione” ed, in particolare, l’art. 3 con il quale, in attesa della
definizione del piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il
triennio relativo agli anni scolastici 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008,
previsto dal citato art. 1 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, al fine di assicurare il regolare inizio dell’anno
scolastico 2005/2006, autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’
università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato per il predetto
anno un contingente di trentacinquemila unità di personale docente e di 5.000
unità di personale ATA;
Tenuto
conto dei dati rilevati a mezzo del Sistema
Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del
personale docente ed ATA delle
istituzioni scolastiche ed educative per l’a.s. 2005/2006;
Visto il 3° comma dell’art. 3 del citato decreto legge n. 115/2005 che stabilisce che “le nomine saranno conferite solo se
nel triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di
soprannumerarietà ”;
Rilevata la necessità di ripartire i contingenti di assunzione a
tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione e profili
professionali;
Decreta
DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO
PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO E A.T.A.
ANNO
SCOLASTICO 2005-2006
Art. 1
Contingente
1.1 Il contingente di 35.000 assunzioni a tempo indeterminato
di personale docente e di 5.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale
A.T.A., è ripartito in contingenti provinciali, come da tabella
allegata.
Art. 2
Personale docente ed educativo
2.1 Il contingente di assunzioni di
cui all’articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, proporzionalmente alle disponibilità dei
posti residuati dopo l’espletamento delle operazioni di mobilità, tenendo
conto dell’esigenza di non creare soprannumero nel corso del triennio.
2.2 Con decreto interministeriale
concernente il piano pluriennale di
assunzioni previsto dall’art. 1 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, viene definito il contingente di assunzioni a tempo
indeterminato di personale docente ed educativo anche per gli anni scolastici
2006/2007 e 2007/2008.
2.3 Le assunzioni in ruolo si
effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo la
conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria.
2.4 Il numero dei posti su cui possono
essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà
tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell’anno 1999 -
ovvero, in caso di mancata indizione, tra le graduatorie dei precedenti
concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, così
come modificata dalle disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 255
del 3 luglio 2001, convertito nella legge 333/2001 e nel decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla
legge 5 giugno 2004, n. 143, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2.5 Nelle assunzioni si tiene conto
delle quote di riserva, di cui all’art.3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per
il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e
titoli e alle graduatorie permanenti.
2.6 Qualora le assunzioni non possano
essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per
esaurimento delle graduatorie sopra indicate, è consentito, fermo restando il
limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre
graduatorie. Nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado
tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione
alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli
insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto.
2.7 Al personale assunto a tempo
indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.
2.8 Il personale di cui al presente
articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima del decorso
di tre anni scolastici.
Art. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell’ambito del contingente complessivo
di cinquemila unità, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, viene determinato proporzionalmente alle disponibilità
di posti residuati dopo l’espletamento
delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili
professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle
disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle
diverse province.
3.2 Nel limite del contingente
previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui
posti che risultino disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo
le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dal
relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
3.3 Le assunzioni sono effettuate
sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito
dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. 91 del 30 dicembre 2004 ed hanno
decorrenza giuridica dal 1° settembre 2005 ed effetti economici dalla data di
effettiva assunzione in servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed
amministrativi sono effettuate in base alle disposizioni contenute nell’art. 6 , comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, nell’art.7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nell’art. 55 del vigente C.C.N.L. ed
hanno decorrenza giuridica 1° settembre 2005 ed economica dal 1° settembre
successivo al superamento da parte dell’interessato delle prove finali dello
specifico corso di formazione.
3.4 Nel limite del contingente
sopraindicato si applicano le riserve di cui agli artt.3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n.68.
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Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per
il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.
Il Ministro
f.to
Letizia Moratti
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