Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
DECRETO MINISTERIALE
n. 59 del 26 giugno 2008
Prot. n. 10834
Allegati
Graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il
conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario
statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli
istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle
scuole speciali statali.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
VISTA la legge 3.5.1999,
n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10.5.1999,
n. 107;
VISTA la legge
17.5.1999, n. 144, art. 45 e successive
integrazioni e modificazioni;
VISTO il contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per
il quadriennio normativo 2006/2009, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre
2007 – Serie Generale ed in particolare l’allegata
Tabella B – Requisiti culturali per l’accesso ai
profili professionali del personale ATA;
VISTA l’ipotesi di
accordo relativa alla sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL
29.11.2007 sottoscritta il 28.05.2008 ed in particolare le modifiche apportate alla citata Tabella B
- requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale
ATA;
CONSIDERATO che per l’accesso al profilo professionale di
collaboratore scolastico è previsto il possesso del diploma di qualifica
triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte,
diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità,
attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata
triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
RITENUTO che non può più applicarsi la particolare
procedura di reclutamento ai sensi dell’art. 1,
comma 1 lett. b del DPR 30.10.1996, n. 693;
PRESO ATTO della necessità di allineare le procedure di
reclutamento per il profilo di collaboratore scolastico agli altri profili
professionali del personale ATA;
CONSIDERATO, altresì, la necessità di riformulare le
tabelle di valutazione dei titoli annesse al D.M.
13.12.2000, n. 430 in quanto non può più applicarsi il
criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti
per l’accesso in virtù dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, adottato con D.M. 13
dicembre 2000, n. 430, registrato alla
Corte dei Conti il 12 gennaio 2001, registro n. 1, foglio n. 9;
VISTO in particolare, l’art. 8, comma
1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un
apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per
la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e
di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;
VISTO, altresì, l’art. 5, comma
6 del predetto Regolamento, che stabilisce una
validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza
fascia;
VISTO il D.M. 9.06.2005,
n. 55, concernente la formulazione delle
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio
2005/06, 2006/07, 2007/08;
CONSIDERATO che è necessario impartire nuove disposizioni
in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, a seguito
della scadenza temporale delle citate graduatorie;
DECRETA
Art. 1
Graduatorie di circolo e d'istituto di terza
fascia
- Triennio di validità -
1.1 - A decorrere dall'a.s. 2008/2009, con riferimento
alle istituzioni scolastiche presso le quali è istituito l’organico
concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente
tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie,
collaboratore scolastico sono costituite rispettivamente specifiche graduatorie
di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento, approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.
1.2 - Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di
terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio
scolastico 2005/06, 2006/07, 2007/08 e conservano validità per i periodi
stabiliti dall'art. 5, comma 6
del Regolamento. Pertanto le citate graduatorie,
formulate ai sensi del presente decreto, hanno validità per il triennio
scolastico 2008/09, 2009/10, 2010/11.
1.3 - Le graduatorie di circolo e di istituto di terza
fascia sono formulate a cura del Dirigente dell’istituzione scolastica
indicata per prima nel modello di domanda. A tale istituzione è affidato il
compito di curare lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto,
con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e
delle province autonome di Trento e Bolzano.
L’assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte
quelle istituzioni scolastiche indicate per prima nel modello di domanda,
indipendentemente se nelle stesse citate istituzioni sia o meno istituito
l’organico concernente uno o più profili professionali richiesti.
1.4 - Tutti i candidati sono inseriti, con riferimento al
profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente
calcolato in base all’annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con
l’indicazione delle eventuali preferenze (All. B), nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti
tecnici (All. C). Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a
tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti
locali fino al 31.12.1999, viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello
prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo
professionale o in profilo professionale corrispondente.
Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per il
servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con
gli Enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi delle
allegate Tabelle di Valutazione, è valutato per intero, secondo i valori
espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
1.5 - L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione
della legge 19 marzo
1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che
prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è
interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle
corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi
provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di
collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle
graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di
posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
1.6 - Coloro che conseguono, per il medesimo profilo
professionale, l’inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a
tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di
circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.
1.7 - Le predette graduatorie vengono utilizzate per
l'attribuzione di supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 6 del
Regolamento stesso, tenuto conto che gli aspiranti
utilmente collocati nelle graduatorie di terza fascia delle istituzioni
scolastiche delle province di Trieste e Gorizia, per ottenere la nomina su
posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena, debbono
possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal
possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica con
insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
1.8 - La gestione delle graduatorie di circolo e di
istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene secondo le
disposizioni di cui al Regolamento, integrate dalle disposizioni del presente
decreto.
Art. 2
Requisiti specifici di accesso alle
graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia
2.1 - Per essere inseriti nella terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto
alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda
utilizzando l’apposito modello (All. D), secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5.
2.2 - Non possono produrre domanda di inserimento e, qualora
l’abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, fatto salvo quanto
previsto al successivo comma 3, coloro che, per il medesimo profilo
professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali
permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali
ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di
collaboratore scolastico per le supplenze annuali o fino al termine delle
attività didattiche, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda
fascia, della stessa o diversa provincia.
2.3 - L’aspirante incluso o che, avendone titolo, abbia
prodotto domanda di aggiornamento o di inserimento nella graduatoria
provinciale permanente di cui all‘art. 554 del
D.L.vo 297/94 e/o che sia incluso nell’elenco
provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di
collaboratore scolastico per uno dei profili professionali di cui al
precedente comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può
presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e,
contestualmente, domanda di inserimento, per il medesimo profilo
professionale oggetto della richiesta di depennamento, nelle graduatorie di
circolo e di istituto di 3° fascia di altra provincia (art. 4, comma 2 lett.
a).
Qualora l’aspirante sia incluso, nella stessa provincia,
in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad
esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore
scolastico, per più profili professionali di cui al precedente comma 1, deve
presentare domanda di depennamento per ogni profilo per il quale risulti
inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l’obbligo di
inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (art. 4, comma 2 lett. b
e c).
Ai fini predetti l’aspirante dovrà esplicitamente
dichiarare la propria volontà, compilando l’apposito modulo di richiesta di
depennamento (All. D1), e segnalare, altresì, nella sezione “L“ del modello di
domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3°
fascia (All. D), di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie
provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle
graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa
provincia.
L’istanza di depennamento determinerà la cancellazione, a
partire dal 1° settembre dell’anno scolastico 2008/09, dalle graduatorie
provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle
graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da
quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali
richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto
il depennamento.
La domanda di depennamento (All. D1), sottoscritta dall’aspirante, va
inviata all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia nelle cui
graduatorie lo stesso è inserito, con le modalità e termini indicati al
successivo art. 4.
La domanda di depennamento (All. D1), unica per tutti i profili
professionali richiesti, deve essere presentata dall’ aspirante per tutte le
graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o
graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico relativi
ai profili professionali di inclusione dai quali, avendone titolo, intende
essere depennato.
2.4 – Ai sensi dell’art. 5, comma 3
del Regolamento hanno titolo all’inclusione nella
terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto gli aspiranti forniti
del titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto.
2.5 - I titoli di studio per l’ accesso ai profili
professionali di cui all’art. 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai
successivi commi 6, 8 e 10, sono quelli ridefiniti dall’ipotesi di
accordo, sottoscritta il 28.05.2008, relativa alla sequenza contrattuale di
cui all’art. 62 del CCNL del comparto scuola per il quadriennio normativo
2006-2009 e di seguito indicati per ciascun
profilo professionale:
A) - Assistente Amministrativo:
1 – Diploma di maturità.
B) - Assistente Tecnico:
1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area
professionale.
Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite,
limitativamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza
titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.
(All. C).
C) – Cuoco:
1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi
di ristorazione, settore cucina.
D) – Infermiere:
1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto
valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di
infermiere.
E) – Guardarobiere:
1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
F) - Addetto alle aziende agrarie:
– Diploma di qualifica professionale di:
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.
G) – Collaboratore Scolastico:
1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto
professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per
l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica
professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle
Regioni.
2.6 - Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di
circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2005/06,
2006/07, 2007/08, di cui al D.M. 9.06.2005,
n. 55, restano validi, ai fini dell’ammissione per
il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali
avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
2.7 – Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto
previsto dal precedente comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie
provinciali permanenti di cui all’art. 554 del
D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad
esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore
scolastico corrispondenti al profilo richiesto.
2.8 – Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli
di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle
predette graduatorie e/o elenchi.
2.9 – Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza
fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano
prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti
corrispondenti al profilo professionale richiesto.
Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in
scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con
lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo
determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni
scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e
Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a
fornire, fino al 31.12.1999, alle scuole statali personale A.T.A. La
corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale
A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai
profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti,
sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali
cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999,
n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di
corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo
ARAN/OO.SS del 20.7.2000, tabella annessa
alla O.M.
30.12.2004, n. 91 (All. H).
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo
parziale si computa per intero.
2.10 - Ai fini di cui al precedente comma 9 sono validi i
titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il
servizio richiesto, previsti dall’ordinamento all’epoca vigente.
2.11 – Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle
graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30
giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al
profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree
di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre,
possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio
diversi purché compresi tra quelli indicati al precedente comma 5, lett. B,
ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell’art. 14 della
legge n. 845/78, validi per l’accesso ai profili
professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono
essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli
insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale
(diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai
fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere
integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano
di studi.
2.12 – I titoli di studio conseguiti all’estero sono
validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti,
ovvero con riserva nelle more dell’equipollenza, ai sensi della normativa
attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini
dell’attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle
tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente
tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
2.13 – I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del
presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla procedura in esame.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
3.1 - Gli aspiranti, oltre che dei requisiti specifici di
cui al precedente art. 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali
di accesso al pubblico impiego:
a) - cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) - età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni
65 (età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio);
c) - godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di
quanto disposto dalla legge
18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni
e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) - idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle
norme di tutela contenute nell’art. 22 della
legge n. 104/1992, che l’Amministrazione ha facoltà di
accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che
si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) - per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di
leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma
4 - D.P.R. 693/1996).
3.2 - Ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) - godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza;
b) - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) - avere adeguata conoscenza della lingua italiana,
accertata al momento dell’equipollenza del titolo di studio.
3.3 - Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) - coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo
politico;
b) - coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
c) - coloro che siano stati dichiarati decaduti da un
impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti
contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento
senza preavviso);
d) - coloro che si trovino in una delle condizioni
ostative di cui alla legge 18.1.1992, n.
16;
e) - coloro che siano temporaneamente inabilitati o
interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
f) - i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati
a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
Art. 4
Termini di presentazione della domanda di
inserimento
-Autorità Scolastica cui produrre la domanda-
4.1 - La domanda di inserimento (All. D) nelle
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia deve essere prodotta
entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuta emanazione
del presente decreto.
L’avviso di pubblicazione ed il presente decreto saranno
tempestivamente affissi all’albo degli Uffici scolastici regionali, all’albo
degli Uffici Scolastici Provinciali di ciascuna provincia e, contestualmente,
all’albo di ciascuna istituzione scolastica statale per tutto il tempo utile
per la presentazione della domanda.
4.2 - La domanda di inserimento deve essere prodotta per
non più di 30 istituzioni scolastiche appartenenti alla medesima provincia
individuata nell’ordine che segue:
a) – a scelta del candidato, nel caso in cui non sia già
inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali
ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore
scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o
seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di
alcuna provincia;
b) - nella provincia nella cui graduatoria permanente per
le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale, sia
eventualmente inserito;
c) - nella provincia nel cui elenco provinciale ad
esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di
collaboratore scolastico per le supplenze annuali di altro profilo
professionale, sia eventualmente inserito;
d) – a scelta del candidato, nel caso in cui sia già
inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia, per il medesimo
profilo professionale, presentato domanda di depennamento;
e) – a scelta del candidato, nel caso in cui sia già
inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per il
medesimo profilo professionale, presentato domanda di depennamento;
f) – a scelta del candidato, nel caso in cui sia già
inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel
triennio scolastico 2005/06, 2006/07, 2007/08 per il medesimo o altro profilo
professionale richiesto;
g) - a scelta del candidato, nel caso in cui abbia
prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti
corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già inserito
nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad
esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore
scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o
seconda fascia per il medesimo profilo professionale richiesto di alcuna
provincia.
4.3 - In tutti i casi di cui al comma precedente, la
domanda di inserimento deve essere inoltrata all’istituzione scolastica
indicata per prima nel modello di domanda (All.D) con le modalità di cui al successivo
comma 4.
4.4 – Il modello di domanda (All. D) può essere
presentato a mano, direttamente all’istituzione scolastica prescelta che ne
rilascia ricevuta, oppure spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In quest’ultimo caso, del tempestivo inoltro del modulo di domanda fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
4.5 - Il modello di domanda non può essere inoltrato alle
istituzioni scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione
Valle D’Aosta in quanto le relative Autorità adottano specifici ed autonomi
provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario della scuola.
Art. 5
Domanda di inserimento
5.1 - Per essere inseriti nella terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto
alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda
utilizzando esclusivamente l’apposito modello (All. D) conforme a quello allegato al
presente decreto.
5.2 - La domanda di inserimento nella terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica per
tutti i profili professionali richiesti.
5.3 – La domanda di inserimento deve essere prodotta per
non più di 30 istituzioni scolastiche della medesima provincia, a pena di
esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili di
riferimento, oppure a pena di decadenza dalle medesime graduatorie formulate
in base al presente decreto, se già inseriti.
5.4 – Gli aspiranti già inclusi, ai sensi del D.M. 9.6.2005,
n. 55, nelle graduatorie di circolo e di istituto
di terza fascia del precedente periodo di validità, fatto salvo quanto
previsto dal precedente art. 2, comma 6 e fermo restando il possesso dei
requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle
graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di
inserimento secondo le modalità ivi previste. L’eventuale aspirante,
pertanto, deve compilare – ex novo – in tutte le sue parti il modulo domanda
(All. D), indicando
il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo professionale
richiesto, eventuali titoli di cultura e di servizio valutabili ai sensi
dell’annessa tabella (All. A), eventuali titoli di preferenza (All. B), nonché i
titoli di accesso, limitativamente ai diploma di maturità, ai laboratori per
il profilo professionale di assistente tecnico (All. C).
5.5 - La domanda deve essere datata e sottoscritta dal
candidato (non occorre alcuna autenticazione).
5.6 - Nella domanda il candidato deve indicare:
A) di non essere inserito a pieno titolo, nelle
graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento,
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico,
nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia
per il profilo e/o profili richiesti in alcuna provincia;
B) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nella
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro
profilo professionale della medesima provincia;
C) oppure, di essere già inserito a pieno titolo,
nell’elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento
di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo
professionale della medesima provincia;
D) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nella
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il
medesimo profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato
domanda di depennamento per tale profilo professionale;
E) oppure, di essere già inserito a pieno titolo,
nell’elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il
medesimo profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato
domanda di depennamento per tale profilo professionale;
F) oppure di essere già inserito a pieno titolo nelle
graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio
scolastico 2005/06, 2006/07, 2007/08 per il medesimo profilo professionale
richiesto;
G) oppure di aver prestato almeno 30 giorni di servizio
anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale
richiesto e di non essere già inserito, per tale profilo professionale, nelle
graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento,
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico,
nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia
.
5.7 - Nella domanda il candidato deve indicare il possesso
dei requisiti richiesti per l’inserimento nella graduatoria di circolo o di
istituto di terza fascia.
5.8 - Il candidato deve specificare nella domanda i titoli
di cui chiede la valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio (ALL. A), del
riconoscimento delle preferenze (ALL. B) e della individuazione della corrispondenza tra titoli ed aree
di laboratori, limitatamente agli assistenti tecnici (ALL. C).
5.9 - Coloro che aspirano all’inclusione nella graduatoria
di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio “conduzione e
manutenzione autoveicoli”, devono indicare nel modello di domanda anche il
possesso della patente D, nonché del relativo certificato di abilitazione
professionale.
Coloro che aspirano all’inclusione nella graduatoria di
assistente tecnico ed in particolare quelle relative ai laboratori
“conduzione e manutenzione impianti termici” e “termotecnica e macchine a
fluido”, devono indicare nel modello di domanda anche il possesso del
patentino per la conduzione di caldaie a vapore.
5.10 - L’idoneità fisica all’impiego di cui al precedente
art. 3 - comma 1, lett. d) -deve essere oggetto di dichiarazione del
candidato, per quanto a propria conoscenza, e, successivamente, al momento
dell’assunzione, documentata, mediante certificato medico rilasciato dalla
competente autorità sanitaria.
5.11 - Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 10,
i requisiti di ammissione, nonché i titoli di cultura, di servizio, di
preferenza e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di
laboratorio, possono essere oggetto: - di dichiarazione sostitutiva
rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilità; - di
autocertificazione in fotocopia con la dicitura “copia conforme all’originale
in mio possesso” cui segue la data e la firma del candidato; - di
certificazione con riferimento a documenti già in possesso della istituzione
scolastica cui è indirizzata la domanda, purché siano fornite tutte le
indicazioni necessarie per la loro individuazione ed acquisizione alla
procedura in esame.
Il candidato può, altresì, produrre certificazioni rilasciate
dalla competente autorità amministrativa. In tale caso i servizi scolastici
devono essere certificati dalla competente autorità della scuola in cui sono
stati prestati.
5.12 - L’allegata
scheda D, compiutamente formulata nelle parti
che il candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal medesimo, è
valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria
responsabilità, per quanto in essa rappresentato.
Art. 6
Dati contenuti nel modulo di domanda -
Validità - Controlli
6.1 - Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze -
che fanno parte integrante del presente decreto - sono previste tutte le
indicazioni relative ai requisiti e ai dati influenti ai fini della presente
procedura; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari,
di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato
con D.P.R.
28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall’art. 15 della
legge 16.1.2003, n. 3.
6.2 - I candidati compilano il modello di domanda senza
produrre alcuna certificazione. È ammessa esclusivamente la dichiarazione di
requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data
di scadenza del termine di presentazione della domanda.
6.3 - Nella fase di costituzione delle graduatorie
l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie
richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei
titoli (All. A) e la conseguente posizione occupata, l’indicazione dei titoli
di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico (All. C), nonché
eventuali preferenze (All. B), derivano esclusivamente dai dati riportati nel modello di
domanda.
6.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed
integrato dall’art. 15
della legge 16.1.2003, n. 3, sono effettuati i
relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
6.5 – All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in
applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente
effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea
disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia
della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle
situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il
medesimo è risultato incluso.
6.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente
scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di
cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini
dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed
integrato dall’art. 15 della
legge 16.1.2003 n. 3, sia ai fini delle
esclusioni di cui al successivo articolo 7, ovvero ai fini della
rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori
limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al
candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente
comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche
indicate nel modello di domanda.
6.7 – In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente,
l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di erroneo punteggio,
ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o
ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e
di istituto di terza fascia predisposte sia ai sensi del D.M. 9.6.2005,
n. 55 che del presente decreto, sarà, con apposito
provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente
comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la
conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
6.8 - In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente
scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto
di lavoro rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta
verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione
viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale
contrae rapporti di lavoro, durante tutto il periodo di validità delle
graduatorie di circolo e di istituto in questione.
Art. 7
Inammissibilità della domanda
Esclusione della procedura
7.1 - Sono inammissibili le domande prive della
sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine indicato nel
precedente art. 4 - comma 1, nonché le domande da cui non è possibile
evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo
professionale cui si riferiscono.
7.2 - L’Amministrazione dispone l’esclusione dei candidati
che:
a) - abbiano presentato domanda in più istituzioni
scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse;
b) - risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai
precedenti artt. 2 e 3;
c) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o
abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
7.3 - La produzione di domande in più istituzioni
scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla
esclusione dalla procedura in esame, anche l’esclusione da tutte le
graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l’inserimento e la
decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato sia
inserito.
7.4 - Le autodichiarazioni mendaci o l’autoproduzione di
certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false
comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti
i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime
graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre,
l’irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel
Supplemento Ordinario alla G.U. n. 42 del 20.2.2001, modificato ed integrato
dall’art. 15 della
legge 16.1.2003, n. 3.
7.5 - Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento
motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di
ammissione.
Art. 8
Ricorsi
8.1 - Avverso l’esclusione o inammissibilità, nonché
avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione
scolastica che gestisce la domanda di inserimento
8.2 - Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si
può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
8.3 - Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli
errori materiali, l’ autorità scolastica competente approva la graduatoria in
via definitiva.
8.4 - Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile
unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
8.5 - La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire
contestualmente nell’ambito della medesima provincia. A tal fine, il
competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle
operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
8.6 - Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero
avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno
rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la
fattispecie contestata.
8.7 - I candidati che abbiano presentato ricorso
giurisdizionale al TAR o straordinario al Capo dello Stato,avverso i provvedimenti
di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione, nelle more della
definizione del ricorso stesso, sono ammessi sotto condizione alla procedura
e iscritti con riserva nella graduatoria.
8.8 - L’iscrizione con riserva nella graduatoria non
comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a
tempo determinato.
8.9 - Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi,
ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del
CCNL 2006/09.
Art. 9
Criteri e modalità di interpello e
convocazione degli aspiranti
9.1 - Le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e
ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione
mediante l’utilizzo dei recapiti indicati dall’aspirante, nel modello D di domanda,
fatte salve le proposte di assunzione per supplenze pari o superiori a trenta
giorni. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va
predisposta apposita conservazione agli atti della scuola.
9.2 - L’uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile
deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola,
con l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo
di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione
della mancata risposta.
9.3 - Per le supplenze che si preannunciano di durata non
inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata,
comunque, per telegramma.
9.4 - Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta
giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più
aspiranti, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di
convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza
dell’aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l’accettazione
telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in quest’ultimo
caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta
destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24
ore da quest’ultima comunicazione.
9.5 - La comunicazione concernente la proposta di
assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè,
la data di inizio, la durata, l’orario di prestazione settimanale e nel caso
sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l’ora della
convocazione nonché l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto
agli altri contestualmente convocati.
Art. 10
Norme finali e di rinvio
10.1 - Ai fini del presente decreto, il servizio prestato
nei precedenti profili professionali del personale ATA (DPR n. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (DPR n. 420/74), è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti
profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è
equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a
quest’ultimo profilo professionale.
10.2 - Le supplenze temporanee sono conferite con
precedenza ai candidati inseriti nelle prima fascia delle graduatorie di
circolo o di istituto; esaurita tale fascia, ai candidati inseriti nella
corrispondente seconda fascia e, infine, ai candidati inclusi in base alle
disposizioni di cui al presente decreto, tenendo conto delle preferenze di
cui all’allegata scheda (B).
10.3 - Le supplenze di assistente tecnico sono conferite,
secondo le modalità previste dal precedente comma, ai candidati che risultino
forniti dei titoli specifici richiesti per l’accesso alle aree di laboratorio
disponibili a tal fine (ALL. C).
10.4 - Il trattamento economico del rapporto di lavoro
così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio
2006/2009 e successive integrazioni e modificazioni.
10.5 - Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto si applicano purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento
dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.
10.6 - Adeguata pubblicità sarà data al presente decreto
mediante la diffusione attraverso la rete INTERNET all’indirizzo <www.pubblica.istruzione.it>, sezione ATA, nonché attraverso la rete INTRANET.
Roma, lì 26.06.2008
IL MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI
Allegati
ALLEGATO A
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Avvertenze di cui alle Tabelle A/1 - A/2 - A/3
– A/4 – A/5
A) Il
servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge,
prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio
effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge,
prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come
servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
B) Il
servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero con atto di nomina dell’Amministrazione degli affari esteri
secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime
condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
C) Il
servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n.420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n.588/85 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei
corrispondenti, vigenti profili professionali.
D) I
titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della
medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei
punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di
un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o
alle prove in base ai quali il titolo o l’attestato è stato conseguito.
E) Nei
confronti di coloro che producano il diploma di istruzione secondaria di
primo grado integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell’art. 14 della
legge n. 845/78, di cui al precedente ordinamento, il
punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.
F) Qualora
il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole
dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o
sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali
pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è
ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
G) Al
fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al
centesimo, nell’ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve
effettuarsi l’arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della
terza cifra dopo la virgola. L’arrotondamento viene eseguito nel seguente
modo:
- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra
decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a
7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta
invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
H) Nei
confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di
servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per
intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione
dei titoli.
I) La
preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non
meno di un anno, prestato presso il Ministero dell’ Istruzione,
indipendentemente dall’attestazione del lodevole servizio.
L) I
figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono
considerati a carico se nell’anno 2007 non hanno posseduto redditi che nel
loro insieme concorressero alla formazione del reddito complessivo per un
ammontare superiore a €. 2.840,51.
AllegatoA/1
Tabella di valutazione dei titoli relativa
alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente
amministrativo
A) TITOLI DI
CULTURA
1) Titolo
di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si
procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di
religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica
complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le
materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10, (2).
2) Diploma
di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3): PUNTI 2
3) Attestato
di qualifica professionale di cui all’art.14 della
legge 845/78, attinente alla trattazione di testi
e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o
informatici (si valuta un solo attestato) (2): PUNTI 1,50
4) Attestato
di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di
addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al
termine di corsi professionali istituiti da Stato, Regioni o altri Enti
Pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (4)(7): PUNTI 1
5) Idoneità
in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle
carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da
Enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità: PUNTI 1
B) TITOLI DI
SERVIZIO
6) Servizio
prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente
amministrativo in: a) Scuole dell’infanzia: statali, delle Regioni Sicilia e
Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali
autorizzate; b) Scuole primarie: statali e non statali parificate, sussidiate
o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non
statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all’estero; nelle istituzioni convittuali; d) Scuole non
statali paritarie (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 6
per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50
7) Altro
servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 6, ivi
compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio
prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 1,20
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo
di punti 1,20 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,10
9) Servizio
prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti
locali e nei patronati scolastici (1) (5),
per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60
per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,05
Allegato A/2
Tabella di valutazione dei titoli relativa
alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente
tecnico, di cuoco, di infermiere
A) TITOLI DI
CULTURA
1) Titolo
di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si
procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di
religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica
complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le
materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10, (2).
2) Diploma
di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3): PUNTI 2
3) Idoneità
in precedenti concorsi pubblici per esami, o prova pratica a posti di ruolo
nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse
qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo per
cui si concorre. Si valuta una sola idoneità: PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
4) Servizio
prestato in: a)Scuole dell’infanzia: statali, delle Regioni Sicilia e Val
d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali
autorizzate; b) Scuole primarie: statali e non statali parificate, sussidiate
o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non
statali pareggiate, legalmente riconosciute; d) Istituzioni convittuali;
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero in qualità di
assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale); e) Scuole
non statali paritarie (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di
punti 6 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,50
5) Servizio
prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di
cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di
punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50
6) Servizio
prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di
infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (5) (6)
(8),
per ogni anno:PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di
punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50
7) Altro
servizio prestato in scuole di cui al punto 4, nelle istituzioni scolastiche
e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello
Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1)
(5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 1,20
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di
punti 1,20 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,10
8) Servizio
prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e
nei patronati scolastici (1) (5),
per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di
punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05
Allegato A/3
Tabella di valutazione dei titoli relativa
alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di guardarobiere
A) TITOLI DI
CULTURA
1) Titolo
di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si
procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di
religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica
complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le
materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10, (2).
2) Diploma di maturità (2): PUNTI 3
3) Idoneità
conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti
di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di
guardarobiere).
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più
concorsi: PUNTI 2
B) TITOLI
DI SERVIZIO
4) Servizio
prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere in: a)
Scuole dell’infanzia: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle
province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole
primarie: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c)
Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali
pareggiate, legalmente riconosciute; istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero; nelle istituzioni convittuali; e) Scuole non statali
paritarie (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di
punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50
5) Altro
servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4); nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati
femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato
nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 1,80
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di
punti 1,80 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,15
6) Servizio
prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei
patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (1)
(5),
per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di
punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05
Allegato A/4
Tabella di valutazione dei titoli relativa
alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di addetto alle
aziende agrarie
A) TITOLI DI
CULTURA
1) Titolo
di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si
procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di
religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica
complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le
materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2).
2) Diploma
di maturità (2) (3): PUNTI 3
3) Idoneità
conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti
di addetto alle aziende agrarie.
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso d’idoneità in più
concorsi: PUNTI 2
B) TITOLI DI
SERVIZIO
4) Servizio
prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in: a) Scuole
dell’infanzia: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province
autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole primarie:
statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di
istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate,
legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero; nelle istituzioni convittuali; d) Scuole non statali paritarie
(1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di
punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50
5) Altro
servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4); nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati
femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato
nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 1,80
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di
punti 1,80 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,15
6) Servizio
prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei
patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (1)
(5),
per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di
punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05
Allegato A/5
Tabella di valutazione dei titoli relativa
alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore
scolastico
A) TITOLI DI
CULTURA
1) Titolo
di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si procede
alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di
religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica
complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le
materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10. (2)
Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si
considera come conseguito con la sufficienza.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si
valuta il più favorevole.
B) TITOLI DI
SERVIZIO
2) Servizio
prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) Scuole dell’infanzia:
statali, nelle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di
Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole primarie: statali e non
statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione
secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente
riconosciute; Istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero; Istituzioni
convittuali; d) Scuole non statali paritarie (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di
punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50
3) Altro
servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 3); nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati
femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato
nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 1,80
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di
punti 1,80 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,15
4) Servizio
prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei
patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (1)
(5),
per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di
punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05
Note Alle Tabelle Di Valutazione
(1) Il
servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello
relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata
retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente
prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con
eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o
contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio
militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza
assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono
altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi
riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con
pronuncia definitiva favorevole.
(2) Sono
valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui
tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come
conseguiti con la sufficienza.
(3) Si
valutano: lauree quadriennali, lauree di 1°livello (triennali), lauree di 2°
livello (specialistiche).
Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i
Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purchè congiunti a
diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.
Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di
1°livello in Scienze delle attività motorie e sportive.
(4) Per
il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero all’attestato di addestramento professionale viene equiparato, ai
sensi dell’art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito
della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato
dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato
dal Ministero dell’ Istruzione per il personale da inviare all’estero.
(5) Il
servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o
determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31.12.1999
viene equiparato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, a quello prestato
con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in
profilo professionale corrispondente.
Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale
con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai
sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo
i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
(6) Qualora
il servizio sia stato prestato in scuole materne non statali autorizzate, in
scuole elementari parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di
istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente
riconosciute, paritarie, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla
metà.
(7) Gli
attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non
possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale”
e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 5
della tabella A/1 allegata al presente Decreto per il profilo di assistente
amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni
concernenti la sigla “ECDL” ed alle certificazioni informatiche Microsoft
Office Specialist, IC3 e Eipass.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi
specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti
diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di
studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti
ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli
al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di
valutazione.
(8) Ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di
lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale
periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va richiesto dall’aspirante
con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno
scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della
valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio
complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere
quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più
favorevole.
ALLEGATO B
PREFERENZE
Le preferenze sono quelle indicate nel
relativo spazio dell’allegato D.
ALLEGATO C
CORRISPONDENZA TITOLI - AREE DI LABORATORIO
(SOLAMENTE PER ASSISTENTE TECNICO)
Tabella annessa
alla O.M. 30.12.2004 n. 91
ALLEGATO D
MODELLO DI DOMANDA DI INSERIMENTO
(UTILIZZARE IL MODELLO PREDISPOSTO)
ALLEGATO D1
MODULO PER LA RICHIESTA DI DEPENNAMENTO DALLE
GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI; DAGLI ELENCHI PROVINCIALI AD ESAURIMENTO
E DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DI COLLABORATORE SCOLASTICO E
CORRELATE GRADUATORIE DI 1° E 2° FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
(UTILIZZARE IL MODELLO PREDISPOSTO)
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