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Il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
D.M. n. 53
Allegati
VISTO il decreto
legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge n. 241
del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;
VISTA la legge n. 104
del 5 febbraio 1992;
VISTA la legge n. 68 del
12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
VISTA la legge n. 124
del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia
di personale scolastico;
VISTO il
Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti adottato con DM 27 marzo
2000 n. 123, in particolare l’art. 2 c. 7 e
l’art. 3 c. 1 che prevedono la possibilità di essere
inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l’inserimento
in una sola provincia;
VISTO il D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il decreto
legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 333
del 20 agosto 2001;
VISTA la legge n. 268
del 22 novembre 2002, ed in particolare l’art. 6;
VISTA la legge n. 143,
del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per
assicurare il regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;
VISTO il decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “codice
dell’amministrazione digitale” aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 159;
VISTA la legge n. 296,
del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605,
lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1
del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta
salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non
ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge,
o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le
Università autorizzate;
VISTO il decreto
legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133
del 6 agosto 2008, con particolare riferimento all’art. 64,
commi 1, 2, 3 e 4;
VISTA la Legge n. 69 del
18 giugno 2009, art. 32;
VISTA la Legge n. 167
del 24 novembre 2009 art. 1, commi 4 octies e 4 novies e il
relativo Regolamento di attuazione, adottato con Decreto Interministeriale n.
165 del 30 luglio 2010;
VISTO il D. Lgs n. 212
del 13 dicembre 2010 che ha abrogato, tra l’altro, la Legge n.160 del
19 marzo 1955, recante norme sullo stato giuridico del
personale non di ruolo della scuola;
VISTO il D.M. 44 del 12
maggio 2011, con il quale sono stati riaperti i termini di
aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del
personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo;
VISTO l’art. 9
comma 20 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge 12 luglio
2011 n. 106 che ha stabilito che l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento è effettuato con cadenza triennale;
VISTO il D.M. 26 maggio
2011 n. 47 che in applicazione della citata Legge 106/2011
ha modificato il D.M. 44/2011 attribuendo validità triennale alle graduatorie
ad esaurimento di cui al D.M. 44/2011;
VISTO il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», pubblicato nella
G.U. n. 48 del 27/2/2012, ed in particolare l’art. 14,
commi 2 ter e 2 quater;
VISTO il D.L. 9
febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile
2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo;
VISTA la necessità
di fissare per l’a.s. 2012/2013 un termine congruo in relazione sia alle
cadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di
cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento,
in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato
per il citato anno scolastico;
CONSIDERATI i vantaggi per gli interessati e per l’Amministrazione,
in termini di semplificazione, trasparenza, efficienza, efficacia,
economicità e imparzialità dell’azione amministrativa, derivanti dall’uso
esclusivo di modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale
per la presentazione della domanda che contiene la dichiarazione sostitutiva
della certificazione concernente l’avvenuto conseguimento del titolo,
D E C R E T A:
TITOLO I°
Nuove inclusioni nelle graduatorie
ad esaurimento, in applicazione dell’art. 14 comma
2-ter della Legge 24 febbraio 2012 n. 14
ART. 1
Nuovi inserimenti nelle graduatorie
ad esaurimento
1. Possono presentare domanda di
inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad
esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio
2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio
2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici
2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l’abilitazione dopo aver
frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo
didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello
finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi
di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della
classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione
primaria.
2. Gli
aspiranti di cui al precedente comma 1 sono graduati secondo i punteggi
attribuiti ai titoli posseduti, in base alle tabelle di valutazione di cui
agli articoli 2 e 3.
3. Resta
salvo l’inserimento in III fascia degli aspiranti che a suo tempo si sono
iscritti con riserva, per i quali valgono le disposizioni di cui al
successivo Titolo II°
4. La
domanda può essere presentata per le graduatorie ad esaurimento di una sola
provincia, secondo i termini e le modalità indicati al successivo art. 10,
compilando il modello 1.
5. La
domanda non può essere presentata per le province di Trento e Bolzano e per
la Regione Valle d’Aosta, per le quali vigono le disposizioni adottate in
materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio.
6. I titoli
che danno accesso alla fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento
sono valutati solo a tale fine e non per il miglioramento del punteggio in
eventuali altre graduatorie di I, II e III fascia, che potrà essere
aggiornato a partire dal successivo triennio di validità delle graduatorie
medesime.
ART. 2
Norme
relative alla valutazione
1. La valutazione viene effettuata sulla base
della tabella di valutazione di III fascia, di cui al D.M. n. 27 del
15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del
25 settembre 2007 (allegato 1).
2.
Tenuto conto che gli aspiranti interessati alla nuova inclusione vengono
inseriti in fascia aggiuntiva, e che pertanto non pregiudicano la posizione
di coloro che sono inseriti in III fascia, sono valutati, oltre al titolo di
accesso alla graduatoria aggiuntiva, tutti i titoli culturali, professionali
e di servizio conseguiti entro il 30 giugno 2012.
3. A
decorrere dall’a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in
applicazione dell’art.1, comma
605 della legge n.296/06, rimane la doppia valutazione dei
servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti
penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei
comuni di montagna, di cui alla legge n.90 del
1 marzo 1957.
4. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine
e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea,
sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane,
anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea. Ai
fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall’Autorità
diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio
scolastico regionale un’apposita commissione per la definizione della
corrispondenza tra servizi.
5. Il servizio militare di leva ed i servizi
sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza
di nomina.
6. Analogamente a quanto avviene per i corsi
abilitanti COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della
formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello
finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola
secondaria sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione.
L’attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità
del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi,
salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento,
rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria e per le classi di
concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.
7. I titoli culturali non possono superare il
massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della
tabella.
8. Sono valutati come il Dottorato di ricerca i
Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per
Statuto (allegato 3).
9. I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6,
C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da Università
statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o della U.E..
10. I corsi di perfezionamento universitari di
durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con
l’esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli
insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti
dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.1).
11. A parità di punteggio e dopo
l’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
D.P.R. 487/1994, precede il candidato con minore età
anagrafica.
ART. 3
Norme
specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A
1. Per il personale docente di strumento musicale
nella scuola media, classe 77/A, si applica la specifica tabella di
valutazione dei titoli di cui all’allegato 2.
2. I titoli artistico-professionali debbono essere
opportunamente documentati con la relativa dichiarazione o attestazione, che
deve essere inviata entro il termine di cui all’art. 10 alla competente sede
provinciale degli Uffici scolastici regionali. Per gli aspiranti che abbiano
già presentato la relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione
nelle graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta
documentazione e al relativo punteggio conseguito.
3. La valutazione dei titoli artistici, ivi
inclusi quelli conseguiti successivamente alla data di scadenza della
presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di istituto
valide per il triennio 2011/2014, di cui all’art. 6 del D.M.
62/2011, e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento
distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla
Commissione costituita ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento sul
conferimento delle supplenze, di cui al D.M. 131 del 13
giugno 2007.
ART. 4
Attività
didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori
1. Gli aspiranti di cui all’art. 1 comma I° che,
alla data del 30 giugno 2012, siano forniti anche del titolo di
specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere
i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della
vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali si inseriscono
nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento.
2. I suddetti aspiranti sono collocati nella
corrispondente fascia aggiuntiva alla III fascia, e comunque successivamente
agli aspiranti di cui al successivo articolo 8.
3. Per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e
di scuola primaria i rispettivi elenchi di sostegno sono predisposti in base
al punteggio con cui ciascun aspirante è incluso nella corrispondente
graduatoria aggiuntiva.
4. Per tutti gli insegnamenti della scuola media i
rispettivi elenchi di sostegno sono predisposti in base al punteggio con cui
ciascun aspirante è incluso nella corrispondente graduatoria aggiuntiva.
5. In
relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad
esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente
disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli
degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di
strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il punteggio
rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione
utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il
servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria
di Strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico
strumento.
6. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di
secondo grado sono predisposti, per ciascuna area disciplinare, i
corrispondenti elenchi di sostegno, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio
1995, n. 170.
Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in
base al punteggio conseguito nella corrispondente graduatoria aggiuntiva.
7. Il servizio su posto di sostegno, se prestato
con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio
intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese
nell’area disciplinare di appartenenza, a scelta dell’interessato e,
relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se
prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento;
in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio
è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione
utile per il conferimento della nomina.
8. Gli aspiranti forniti di titolo di
specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con
l’indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di
sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
9. Il diploma di specializzazione per l’attività
di sostegno, in quanto utile per l’accesso agli specifici elenchi, non è
valutabile come “altro titolo” ai sensi della tabella di valutazione.
10. Per accedere all’insegnamento nelle scuole
Montessori è necessario essere in possesso dello specifico diploma di
Specializzazione nella didattica differenziata Montessori, conseguito presso
l’Opera Nazionale Montessori” o comunque presso Enti o Scuole autorizzati
dall’Opera Nazionale Montessori. Il predetto titolo di specializzazione deve
essere posseduto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della
domanda in conformità a quanto precisato dal precedente comma 1 per i titoli
di specializzazione nel sostegno.
ART. 5
Graduatorie
ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell’udito
1. L'inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento delle istituzioni scolastiche ed educative
per non vedenti e per sordomuti, è disposta ai sensi del presente articolo,
nonché secondo i precedenti articoli, in quanto compatibili.
2. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, di cui
alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i
servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative
per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di
concorso cui si partecipa.
3. La definizione delle graduatorie di cui al
presente articolo viene effettuata senza l’intervento del sistema informativo,
con procedura manuale.
4. Con analoga procedura manuale vengono
costituite le graduatorie d’istituto per le predette istituzioni speciali,
secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite con atto a parte. La
scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite numerico
delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.
5. L’immissione nei ruoli speciali per non vedenti
e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell’istituto di
assegnazione per almeno 5 anni.
6. Il servizio prestato nelle scuole speciali può
essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto
comune, a scelta dell’interessato.
TITOLO II°
Operazioni
di carattere annuale
ART. 6
Inserimento
titoli di riserva dei posti
1. Ai sensi dell’art. 14
comma 2-quater della Legge 24 febbraio 2012 n. 14, il
personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella
I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni
provincia, che successivamente alla data di scadenza della domanda di
aggiornamento per il triennio 2011/14, e comunque entro il 30 giugno 2012,
abbia ottenuto i benefici previsti dalla Legge 68/1999
e dall’art. 6 comma
3-bis della Legge 80/2006, può presentare il relativo
titolo di riserva compilando il modello 2 secondo le modalità e i termini
indicati nel successivo art. 10.
2. Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i
candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del
collocamento obbligatorio, di cui all’art. 8 della
legge n. 68/99, alla data del 30 giugno 2012.
ART. 7
Scioglimento
della riserva
1. E’ fissato al 30 giugno 2012 il termine entro il quale
i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa
del conseguimento del titolo, ai sensi dell’art. 6
comma 8 del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011,
devono conseguire il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della
riserva per l’a.s. 2012/2013.
2. A tal fine i docenti interessati
dovranno compilare il modello 3, secondo le modalità indicate nel successivo
art. 10, entro e non
oltre il termine del 10 luglio 2012.
ART. 8
Inclusione annuale negli elenchi di
sostegno
1. I
docenti già iscritti nelle graduatoria ad esaurimento, che conseguono entro
il 30 giugno 2012 il titolo di specializzazione sul sostegno, saranno inclusi
in un elenco aggiuntivo insieme a coloro che nel 2011 hanno conseguito detto
titolo successivamente al 30 giugno, da utilizzare dopo l’assunzione degli
aspiranti che hanno prodotto il titolo in questione entro il 30 giugno 2011.
2. A tal fine i docenti interessati
dovranno compilare il modello 4, secondo le modalità indicate nel successivo
art. 10, entro e non
oltre il termine del 10 luglio 2012.
TITOLO III°
Disposizioni
comuni
ART. 9
Utilizzazione
delle graduatorie ad esaurimento integrate con la fascia aggiuntiva
1. Le graduatorie triennali di cui al D.M. 44
del 12 maggio 2011, integrate secondo le disposizioni dei precedenti titoli
I° e II°, hanno validità per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e sono
utilizzate, ai sensi dell’art. 1 della L.
124 del 3 maggio 1999, ai fini delle assunzioni a tempo
indeterminato sui posti annualmente autorizzati.
Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le
supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, sono dettate
disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo
determinato, nonché per la scelta della provincia e delle sedi per l’inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto.
ART. 10
Modalità
di presentazione delle domande
1. Le
domande di inserimento (mod. 1),
di aggiornamento dei titoli di riserva dei posti (mod. 2), di scioglimento delle riserve (mod. 3) e di inclusione negli
elenchi di sostegno (mod. 4),
corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione,
dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 10 luglio 2012
esclusivamente con modalità web (salvo quanto previsto al successivo art. 11)
conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n.159;
Si
indicano di seguito le modalità e i termini per l’utilizzo della citata funzionalità
web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla
seconda:
a) registrazione
del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di
riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia
stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo
le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line –
presentazione delle Istanze via web - registrazione”, presente sull’home page
del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it).
b) inserimento
della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 19 giugno
2012 al 10 luglio 2012 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze
on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento”, presente sul
sito internet del Ministero.
2. Nel modello di domanda dovranno essere
dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e
modificazioni, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche
i titoli valutabili, fatta eccezione per i titoli artistici, la cui
documentazione, come già precisato, deve essere prodotta dai candidati di
strumento musicale nella scuola media, qualora non abbiano già presentato la
relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle graduatorie di
istituto per i bienni precedenti; in tal caso possono far riferimento alla
predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito. Dovranno essere
dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità
all’insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all’insegnamento
a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti (allegato 4) o alla preferenza (allegato 5) nella graduatoria nel
caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.
ART. 11
Priorità
nella scelta della sede
1. Gli
aspiranti che alla data del 30 giugno 2012 hanno titolo a beneficiare della
priorità nella scelta della sede, secondo gli artt. 21 e
33 della legge n.104/92, devono compilare l’apposito modulo
cartaceo (Allegato A).
2. Il
suddetto modulo e la certificazione sanitaria ad esso allegata dovranno
pervenire all’ufficio scolastico territoriale del capoluogo della provincia
richiesta entro il termine del 10 luglio 2012, tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno o consegna diretta, con rilascio di ricevuta, all’ufficio
territoriale.
3. In considerazione che, in sede di
convocazione per la stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato,
potrebbero verificarsi disparità di trattamento tra i docenti già inseriti in
graduatoria (i quali non possono aggiornare la loro posizione sino al
prossimo triennio) e i docenti della fascia aggiuntiva, possono presentare il
modello A anche i docenti già inseriti in I, II e III fascia che hanno
maturato i requisiti nel periodo compreso tra la data di scadenza della
domanda di aggiornamento di cui al D.M. 44 del 12
maggio 2011 e la data del 30 giugno 2012.
ART. 12
Regolarizzazioni
ed esclusioni
1. E’ ammessa la regolarizzazione delle domande
presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità
assegna all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
2. E’ motivo di esclusione:
a) la domanda presentata fuori termine;
b) la domanda priva della firma del candidato;
3. Per le province di Bolzano e Trento e per la
regione Valle d’Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle
Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi
provvedimenti.
4. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo
presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in
possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di
cui all’art 1, concernenti l’obbligo di presentare la domanda di inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia
5. L'esclusione
è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella
domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti
effettuati dalla competente autorità scolastica.
ART. 13
Disposizioni
finali e norme di rinvio
1. Tutta la modulistica, le tabelle e gli
allegati, annessi al presente Decreto, ne costituiscono parte integrante
unitamente alle avvertenze, indicazioni e note in essi contenute.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto
valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in
particolare quelle contenute negli articoli 8,
10,
11
e 12
del D.M. 12 maggio 2011 n. 44 (allegato 6),
riferite, rispettivamente:
- ai
“Requisiti generali di ammissione”
- alla
“Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno – Reclami e Ricorsi
- al
“Trattamento dei dati personali”
- alle
“Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento
slovena di Trieste e Gorizia”
Roma, 14/06/2012
Il
MINISTRO
Francesco
Profumo
Allegati
Modello 1 – Modello di
Iscrizione
Modello 2 – Modello
richiesta beneficiari riserve (solo per i docenti già iscritti in I, II e III fascia)
Modello 3 – Modello
scioglimento riserva (solo
per i docenti già iscritti in I, II e III fascia)
Modello 4 – Modello iscrizione
negli elenchi di sostegno (solo per i docenti già iscritti in I, II e III fascia)
Modello A – Richiesta
attribuzione Priorità nella scelta della sede (per tutti i docenti interessati)
Allegato 1 – Tabella
valutazione titoli III fascia
Allegato 2 – Tabella
valutazione Strumento
Allegato 3 – Equipollenze
titoli di perfezionamento a dottorati
Allegato 4 - Codici Riserve
Allegato 5 – Codici
Preferenze
Allegato
6 – D.M. 44 del 12
maggio 2011
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