Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Roma, lì 16
gennaio 2009
Decreto
Ministeriale n. 5
IL MINISTRO
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’articolo 14, commi 1 e
2;
VISTO il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la definizione
delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l’art. 11, commi 1,
2, 3;
VISTO il decreto legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge n.
176/2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2007/2008, e in particolare l’art. 1, comma 4;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
VISTA la nota prot.
3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto: DPR. n. 235 del
21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
VISTO il decreto legge 1 settembre
2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169 che, all’art. 1, istituisce nella scuola
l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, e all’art. 2 introduce
la “valutazione del comportamento” degli studenti nelle scuole secondarie di
primo e di secondo grado;
CONSIDERATO che il comma 3
dell’art. 2 del predetto decreto legge n. 137/2008, convertito dalla legge n.
169/2008, stabilisce che con apposito Decreto il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca individua i criteri di
valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a
dire inferiore a 6/10, nonché ulteriori modalità applicative della nuova
tipologia di valutazione;
TENUTO CONTO dei fenomeni di
violenza, di bullismo e di offesa alla dignità e al rispetto della persona, che
si verificano in maniera purtroppo ricorrente anche nelle istituzioni
scolastiche e che richiedono corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e
territorio, nonché l’elaborazione ed il rispetto di norme condivise;
CONSIDERATO che l’acquisizione, da
parte dei giovani, di una compiuta e consapevole cultura dei valori della
cittadinanza e della convivenza civile si esprime soprattutto nella pratica di
comportamenti coerenti, maturi e responsabili all’interno della comunità di
appartenenza;
RAVVISATA l’urgenza di rendere più
avvertita e partecipata nelle giovani generazioni la sensibilità verso una
piena consapevolezza dei propri diritti e doveri scolastici;
RITENUTO, altresì, che le scuole
secondarie di I e II grado, nell’esercizio della loro funzione educativa e
formativa, che integra e sostiene l’azione educativa dei genitori, debbano
poter disporre anche di strumenti di valutazione del comportamento degli
studenti;
DECRETA
Articolo 1
Finalità della
valutazione del comportamento degli studenti
1. La valutazione del
comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità:
- accertare i livelli di
apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di
rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna
istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei
diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica,
promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti
e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre
al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- dare significato e valenza
educativa anche al voto inferiore a 6/10.
2. La valutazione del
comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o
reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non
lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.
Articolo 2
Caratteristiche
ed effetti della valutazione del comportamento
1. La valutazione del
comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella
scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.
2. La valutazione, espressa in
sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività
di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in
questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della
normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, concorre,
unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva
dello studente.
3. In attuazione di quanto disposto
dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito
dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla
sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio
finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno
di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
4. La votazione insufficiente di
cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di
classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva
gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4.
Articolo 3
Criteri
e modalità applicative della valutazione del comportamento
1. Ai fini della valutazione del
comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme
dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno.
2. La valutazione espressa in
sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio,
ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita
civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In
particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve
rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe
tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti
realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di
cui all’articolo 1 del presente decreto.
Articolo 4
Criteri ed
indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente
1. Premessa la scrupolosa
osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del
comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un
attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza
di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le
quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come
modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito
dalla nota prot.
3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di
istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per
periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9,
9 bis e 9 ter dello Statuto).
2. L’attribuzione di una votazione
insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale,
ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di
valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia
accertato che lo studente:
a. nel corso dell’anno sia
stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma
precedente;
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura
educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di
maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del
presente Decreto.
3. Il particolare rilievo che una
valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica
dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente
motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia
ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e
finale.
4. In considerazione del rilevante
valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella
relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare
attenzione sia l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia
l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito
alla condotta dei propri figli.
Articolo 5
Autonomia
scolastica
1. Ciascuna istituzione scolastica
autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale
previsti dal presente Decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in
sede di redazione del Piano dell’Offerta formativa, ulteriori criteri e
iniziative finalizzate alla prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal
Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle
specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.
IL MINISTRO
Mariastella
Gelmini