Corsi intensivi di formazione per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico. Modalità di svolgimento e relativa prova scritta finale
MIUR - Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto
REGISTRO DECRETI
Prot n. 0000499 - 20/07/2015 – REGISTRAZIONE
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico
"Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n.107"
IL MINISTRO
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, di seguito indicata come Legge, e in particolare i commi da 87 a 91;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 25, concernente i dirigenti delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 3 dicembre 2010, n. 202 recante "Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004”;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 17, commi 1-bis;
VISTO il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 recante "Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 e in particolare l'articolo 1, comma 1, in base al quale "al fine di garantire l'esercizio della funzione dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 48 serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico, nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma";
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2;
VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004;
VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
DECRETA
Articolo 1
(Corsi intensivi di formazione per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico)
1. Il corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87, della Legge è organizzato dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base dei seguenti criteri:
a. durata di 80 ore complessive;
b. suddivisione delle ore tra le seguenti aree formative:
• ruolo del dirigente scolastico anche viste le innovazioni apportate dalla Legge;
• gestione del contenzioso;
• gestione amministrativa e contabile;
• autonomia delle istituzioni scolastiche;
• sicurezza sui luoghi di lavoro;
• Rapporto di Autovalutazione e Sistema nazionale di valutazione;
• ordinamenti dei cicli scolastici e esami di Stato a conclusione del I e del Il ciclo di istruzione;
• gestione e valorizzazione del personale.
2. I docenti del corso sono individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti di I e di Il fascia amministrativi o tecnici e i dirigenti scolastici in servizio presso il medesimo Ufficio ovvero in quiescenza da non più di tre anni, ovvero tra professori universitari di I o Il fascia o straordinari, magistrati amministrativi o contabili o Avvocati dello Stato.
3. I soggetti che frequentino il corso di cui al comma 1 per almeno 65 ore, sono ammessi alla prova di cui all'articolo 3.
Articolo 2
(Commissione giudicatrice)
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali ovvero, in caso di vacanza, dal direttore generale per il personale scolastico.
2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti, devono garantire le pari opportunità tra uomini e donne nella configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni.
3. Il presidente è scelto tra: professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni.
4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per i dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi e un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.
5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale ovvero, in caso di vacanza, del direttore generale per il personale scolastico.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da personale in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale appartenente alla terza area o, in carenza, da personale appartenente alla seconda area, fascia economica F3 o superiori.
7. Il presidente della commissione nominata all'inizio della procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni, svolge le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali.
8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente.
9. I membri della commissione autocertificano l'insussistenza di condizioni ostative all'espletamento dell'incarico. In particolare dichiarano:
a. di non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;
b. di non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 16 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto scuola, area V della dirigenza scolastica, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti scolastici), 6 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto ministeri, area I della dirigenza, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti tecnici), dell'articolo 87, del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori universitari ordinari);
c. di non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
d. di non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla data di indizione delle procedure;
e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione delle procedure, di non essere componente dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, non ricoprire cariche politiche o di assessore regionale, provinciale e comunale e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ;
f. di non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più dei soggetti di cui all'articolo 4 per le procedure di interesse;
g. di non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
10. AI fine di assicurare la regolarità, l'imparzialità e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9, i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione alle procedure di cui al presente decreto.
11. Nel caso in cui i candidati superino il numero di 300, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, si applica quanto disposto all'articolo 17, comma 8 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e successive modificazioni.
12. I compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici di cui al presente decreto sono posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Articolo 3
(Prova scritta)
1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, sono ammessi a sostenere una prova scritta su un argomento individuato dalla Commissione nell'ambito di quelli oggetto del corso di formazione. Il tempo a disposizione per la prova scritta è di sei ore. È consentito l'uso di codici non commentati e di raccolte di normativa scolastica, oltre che di raccolte di leggi comprensive di note e circolari e del vocabolario della lingua italiana. La valutazione della prova è effettuata in trentesimi, ed è superata dai candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 21.
2. La graduatoria dei vincitori costituisce elenco aggiuntivo alle rispettive graduatorie regionali di cui al concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
3. L'elenco aggiuntivo di cui al comma precedente è graduato secondo il punteggio ottenuto nella prova.
4. I soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto sono assunti, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni, nel limite dei posti vacanti e disponibili nella regione ovvero ai sensi del comma 92 della Legge.
Articolo 4
(Individuazione dei soggetti destinatari)
1. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 88, lettere a) e b), della Legge, e ne trasmettono i nominativi entro il 24 luglio 2015, in elenchi separati, alla Direzione generale per il personale scolastico.
2. L'elenco di cui al comma 1, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 88, lettera a), individua altresì i soggetti destinatari della procedura di cui all'articolo 1, comma 90, della Legge, disciplinata all'articolo 5 del presente decreto.
Articolo 5
(Sessione speciale di esame)
1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, sono ammessi direttamente a sostenere una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di dirigente scolastico.
2. La prova orale è giudicata da una commissione, diversa da quella di cui all'articolo 2, i cui componenti sono individuati secondo la procedura indicata al medesimo articolo 2. Alla prova orale è attribuito un punteggio espresso in trentesimi e si intende superata col conseguimento del punteggio minimo pari a 21.
3. Per i candidati risultati vincitori, sono confermati i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato in qualità di dirigenti scolastici. È altresì confermata, sino al naturale termine, l'assegnazione alla sede.
Articolo 6
(Norme finali)
1. Ai sensi del comma 91 della Legge, all'attuazione delle procedure di cui al presente decreto si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
IL MINISTRO
Stefania Giannini