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24-02-2000 n° 49 - Min. Istruzione

Decreto 24 febbraio 2000, n. 49
Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000, n

Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49

(in GU 24 marzo 2000. n. 70)

 

 

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425 avente ad oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

 

VISTO il Regolamento applicativo della citata legge, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323;

 

VISTO in particolare l'art.12 del suddetto Regolamento, concernente i crediti formativi;

 

TENUTO CONTO che il precedente decreto 10.2.1999, n.34, relativo ai crediti formativi, era riferito all'anno scolastico 1998-99 e che, pertanto si rende necessario emanare, ai sensi dell'art.12 del suddetto Regolamento, altro provvedimento relativo all'anno scolastico 1999-2000 e seguenti;

 

CONSIDERATO che i menzionati crediti, consistenti in qualificate esperienze, debitamente documentate, devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame;

 

CONSIDERATO che i consigli di classe e le commissioni d'esame possono avvalersi ai fini suddetti del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art.14 del citato Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323;

 

DECRETA

 

 

Art. 1

(Oggetto)

 

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

 

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

 

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

 

 

Art. 2

(Valutazione)

 

1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.

 

2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

 

3. Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame.

 

 

Art. 3

(Aspetti procedurali)

 

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

 

2. A norma dell'art.12 comma 3 del Regolamento, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.

 

3. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certifi-cazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.

 

4. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.

 

5. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2000 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

 

 

Art. 4

(Attività di supporto)

 

1. I Consigli di classe e le Commissioni di esame possono avvalersi del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art.14 del Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323.

Scadenze di: dicembre 2024
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