Decreto Ministeriale 24 febbraio
2000, n. 49
(in
GU 24 marzo 2000. n. 70)
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la legge 10
dicembre 1997, n. 425 avente ad oggetto
"Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore";
VISTO il
Regolamento applicativo della citata legge, emanato con D.P.R. 23 luglio
1998 n. 323;
VISTO in
particolare l'art.12 del
suddetto Regolamento, concernente i crediti formativi;
TENUTO CONTO che
il precedente decreto
10.2.1999, n.34, relativo ai crediti formativi, era
riferito all'anno scolastico 1998-99 e che, pertanto si rende necessario
emanare, ai sensi dell'art.12 del
suddetto Regolamento, altro provvedimento relativo
all'anno scolastico 1999-2000 e seguenti;
CONSIDERATO che i
menzionati crediti, consistenti in qualificate esperienze, debitamente
documentate, devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi
del tipo di corso cui si riferisce l'esame;
CONSIDERATO che i
consigli di classe e le commissioni d'esame possono avvalersi ai fini suddetti
del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui
all'art.14 del
citato Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323;
DECRETA
Art. 1
(Oggetto)
1. Le esperienze
che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del
Regolamento citato in premessa, sono acquisite,
al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e
culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali,
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro,
all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
2. La
partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo
all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite
all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del
credito scolastico.
3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del
possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello
pari o superiore.
Art. 2
(Valutazione)
1. I criteri di
valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto
previsto all'art.12 del
D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto
della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle
relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.
2. I consigli di
classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di
indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al
fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi,
e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di
studi e dei corsi interessati.
3. Per i
candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle
commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei
criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati
interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri
dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame.
Art. 3
(Aspetti
procedurali)
1. La
documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve
comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni,
istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente
una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.
2. A norma dell'art.12 comma 3
del Regolamento, le certificazioni dei crediti
formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o
consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti
dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.
3. Le
certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico,
ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate,
o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certifi-cazioni
ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare
l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento
locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.
4. Le
certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di
riferimento non abbisognano di legalizzazione.
5. La
documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede
di esame entro il 15 maggio 2000 per consentirne l'esame e la valutazione da
parte degli organi competenti.
Art. 4
(Attività
di supporto)
1. I Consigli di
classe e le Commissioni di esame possono avvalersi del supporto fornito
dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art.14 del
Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323.