Il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ALLEGATO
D.M.
n. 47 del 26 maggio 2011
VISTO il decreto
legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge n. 241 del
7 agosto 1990 e successive integrazioni;
VISTA la legge n.104 del
5 febbraio 1992;
VISTA la legge n. 68 del
12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
VISTA la legge n. 124 del
3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;
VISTO il Regolamento recante norme
sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti
adottato con DM 27 marzo 2000
n. 123, in particolare l’art. 2 c. 7 e l’art. 3 c. 1 che
prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere,
per trasferimento, l’inserimento in una sola provincia;
VISTO il D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000;
VISTO il decreto legge n. 255 del
3 luglio 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 333
del 20 agosto 2001;
VISTA la legge n. 268 del
22 novembre 2002, ed in particolare l’art. 6;
VISTA la legge n. 143,
del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per
assicurare il regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;
VISTA la legge n. 296,
del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), ;
VISTO il D.D.G. 16 marzo
2007 con cui sono stati disposti l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici
2007/08 e 2008/09;
VISTO il decreto legge n.112 del
25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del
6 agosto 2008, con particolare riferimento all’art. 64, commi 1,
2, 3 e 4;
VISTO il D.M. n. 42
dell’8 aprile 2009;
VISTA la Legge n. 69 del
18 giugno 2009, art. 32;
VISTA la Legge n. 167 del
24 novembre 2009 art. 1, comma 4
ter che interpreta il contenuto della lettera c) del comma 605 dell’art.
1 della legge n. 296/2006;
VISTA la legge n. 167/09
sopra citata, art.1, commi 4 octies e 4 novies e il relativo Regolamento
di attuazione, adottato con Decreto
Interministeriale n. 165 del 30 luglio 2010;
VISTO il decreto legge n. 194 del
30 dicembre 2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del
26 febbraio 2010, con particolare riferimento all’art. 7,
comma 4 ter;
VISTI i Decreti
Ministeriali n. 82 del 29/9/2009, n. 100 del
17/12/2009, n. 68 del 30/7/
2010 e n. 80 del
15/9/2010, formulati ai sensi della riferita legge 167/09,
art. 1 cc. 2, 3 e 4;.
VISTO il Dlgs n. 212 del
13 dicembre 2010 che ha abrogato, tra l’altro, la Legge n.160 del 19
marzo 1955, recante norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo
della scuola;
VISTA la Sentenza della
Corte Costituzionale n. 41 del 2011, con cui è stato dichiarato
incostituzionale l’art. 1, c. 4
ter, già citato, della Legge n. 167 del 24 novembre 2009;
VISTO il DM n. 44 del 12
maggio 2011 con il quale sono stati riaperti i termini di
aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;
VISTO il DL n. 70 del 13 maggio
2011 pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, serie generale, che ha
stabilito, tra l’altro, la validità triennale delle suddette graduatorie a
decorrere dall’a.s. 2011-2012;
D E C R E T
A
Art. 1 - L’art. 6 comma 4
del DM n. 44 del 12 maggio 2011 è così modificato: “Per gli
aspiranti che permangono in posizione di riserva per l’intero triennio 2011-12,
2012-13 e 2013-2014 la presentazione dei titoli valutabili può essere
effettuata in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
relative al triennio successivo.”
Art. 2 - L’
art. 7 comma 1
del citato DM n. 44/2011 è così modificato: “Le
graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e
2013/2014 e sono utilizzate, ai sensi dell’art. 1 della L.
124 del 3 maggio 1999, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui
posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite
le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.”
Art. 3 - In
coerenza con le modifiche di cui agli artt. precedenti è altresì modificata la
modulistica, che fa parte integrante del presente decreto.
Il Ministro
Mariastella
Gelmini
Allegato
Modello di domanda