Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca
Decreto
Ministeriale 3 agosto 2005 prot. n. 456/2005
Corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti per
l'anno accademico 2005-2006
Dipartimento per
l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la
Ricerca Scientifica e Tecnologica
Direzione Generale per l’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica
VISTA
la legge 21
dicembre 1999, n. 508 e successive
modificazioni;
VISTO
il D.P.R. 28
febbraio 2003, n. 132 “Regolamento
recante criteri per l’autonomia statutaria , regolamentare e organizzativa
delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21
dicembre 1999, n. 508;
VISTA
la legge 28 marzo
2003, n. 53 ed in particolare l’art. 5 riguardante la formazione degli insegnanti;
VISTO
l'art.1, comma 3
bis della legge 4 giugno 2004, n.143 con il quale si dispone che, ai fini dell'inserimento nella graduatoria
permanente di cui all'art.401 del
Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 e successive modifiche, le Accademie di Belle Arti possono
rilasciare diplomi accademici di 2° livello, a conclusione di corsi di
indirizzo didattico, disciplinati da apposito decreto del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca e a seguito di esame finale con valore di
esame di Stato abilitante;
VISTO
il D.M. 7 ottobre
2004, n. 82, con il quale sono
stati istituiti, a decorrere dall’anno accademico 2004-2005, i corsi biennali
di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione dei
docenti per le classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A, 28 A;
VISTO
il D.D. n. 359 del
9 novembre 2004, con il quale è
stato determinato il contingente dei posti disponibili per l’accesso ai corsi
biennali di secondo livello nelle Accademie di Belle Arti per l’anno accademico
2004 – 2005;
RITENUTA la opportunità di
apportare alcune modifiche segnalate dalle stesse Istituzioni, sulla base della
precedente esperienza dell’anno accademico 2004-2005;
DECRETA
Art.1
1.Le
Accademie di Belle Arti predispongono appositi bandi di ammissione, per esami e
titoli, ai fini dell’accesso ai corsi biennali di secondo livello ad
indirizzo didattico, finalizzati alla formazione dei docenti per le seguenti
classi:
7A
- Arte della fotografia e grafica pubblicitaria,
18
A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica,
21
A - Discipline pittoriche,
22
A - Discipline plastiche,
25
A - Disegno e storia dell'arte,
28
A - Educazione artistica.
Nei
predetti bandi sono indicati il numero dei posti disponibili, definito per
ciascuna classe di abilitazione e le relative procedure.
2.Le Accademie di Belle Arti
possono consorziarsi tra loro per lo svolgimento dei predetti corsi, anche al
fine di razionalizzare l'offerta formativa sul territorio nazionale e di
ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.
3.Non
possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10 e con un
numero massimo di 25 iscritti per classe.
4.Le
discipline relative all'area pedagogica sono svolte in collaborazione con le
Università, per assicurare l'apporto delle specifiche competenze.
Art. 2
1.
Costituiscono titolo di ammissione ai corsi, le lauree e i diplomi che danno
accesso alle classi di abilitazione comprese nell’indirizzo di cui all’
articolo 1, con le specificazioni relative al curriculum e agli esami sostenuti
previsti per l’accesso stesso dalla vigente normativa in materia.
Costituiscono, altresì, titolo di ammissione i titoli universitari e accademici
conseguiti in un paese dell’Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso,
alle attività di formazione degli insegnanti per l’area disciplinare
corrispondente.
2.
L'esame consiste in una prova scritta, predisposta da ciascuna accademia, integrata
da una seconda prova. La prova scritta, per ciascuna classe, consiste nella
soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta
esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si
riferiscono all'indirizzo e trenta alla classe per la quale viene richiesta
l'abilitazione. Il candidato può richiedere l'ammissione ad una o più classi di
abilitazione.
3.Qualora
vi siano candidati che risultino in posizione utile per l’ammissione in più
graduatorie, è ammessa la possibilità di iscriversi ad una sola classe di
concorso prescelta dal candidato, secondo le modalità stabilite negli appositi
bandi di ammissione, predisposti dalle Accademie di Belle Arti.
4.
I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.11.1998 n.270 che
verranno pubblicizzati nelle sedi di esame, nonché su argomenti atti a verificare
la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto del corso, discipline
il cui elenco viene allegato al bando.
5.
Per lo svolgimento della prova scritta, di cui al comma 2, è assegnato un tempo
di quaranta minuti per la soluzione dei venti quesiti e un tempo di sessanta
minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale
viene richiesta l'abilitazione.
6.Con
Decreto del Direttore Generale dell’Alta Formazione Artistica, musicale e
coreutica, è fissato, a livello nazionale, il calendario della suddetta prova
di ammissione per l’indirizzo “arte e disegno” che si svolgerà presso le sedi
delle Accademie di Belle Arti statali.
7.
Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice
dell’ammissione, nominata dal Direttore dell’Accademia, si attiene ai seguenti
criteri:
cento
punti per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei quali riservati alla
prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e
trenta punti per la seconda prova di cui al successivo comma 8; i titoli
valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti :
a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:
b) dottorato di ricerca 3 punti;
c) seconda laurea 2 punti;
d) diploma di scuola di specializzazione 2 punti;
e) altri titoli di studio e di ricerca (corso di
perfezionamento, fino a 3 punti assegno di ricerca, borsa di studio post
dottorato, borsa di studio)
b)
voto di laurea o di laurea specialistica di cui, rispettivamente, ai sensi
dell'art.3, commi 1 e
4, della legge 19 novembre 1990, n.341 ed ai sensi dell'art.3, comma 1,
lettera b), del D.M. 3 novembre 1999, n.509, modificato dal D.M. 22 ottobre
2004, n. 270, prescritte per
l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:
voto
di laurea fino a 90/110 0 punti;
voto
di laurea da 91 a 100/110 2 punti;
voto
di laurea da 101 a 105/110 4 punti;
voto
di laurea da 106 a 107/110 5 punti;
voto
di laurea di 108/110 6 punti;
voto
di laurea di 109/110 7 punti;
voto
di laurea di 110/110 8 punti;
voto
di laurea di 110 e lode/110 10 punti;
c)
votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della
laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
voto
medio minore o uguale a 21 0 punti;
voto
medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 1 punto;
voto
medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 2 punti;
voto
medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 4 punti;
voto
medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 6 punti;
voto
medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 7 punti;
voto
medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 8 punti;
voto
medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 9 punti;
voto
medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 10 punti;
d)
voto di diploma delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche (ISIA), degli Istituti superiori di educazione fisica
prescritto per l'ammissione, nonché voto di laurea afferente alla classe 33 di
cui al D.M. 4 agosto
2000, fino ad un massimo di 10
punti:
voto
di diploma fino al 90/110 0 punti;
voto
di diploma da 91 a 100/110 2 punti;
voto
di diploma da 101 a 105/110 4 punti;
voto
di diploma da 106 a 107/110 5 punti;
voto
di diploma di 108/110 6 punti;
voto
di diploma di 109/110 7 punti;
voto
di diploma di 110/110 8 punti;
voto
di diploma di 110 e lode/110 10 punti;
f)
votazione media degli
esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma o della laurea
secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
g) voto medio minore o uguale a 21 0 punti;
h) voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 1
punto;
i)
voto medio maggiore di 24
e minore o uguale a 27 2 punti;
j)
voto medio maggiore di 27
e minore o uguale a 27,5 4 punti;
k) voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 6
punti;
l)
voto medio maggiore di 28
e minore o uguale a 28,5 7 punti;
m) voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 8
punti;
n) voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 9
punti;
o) voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 10 punti;
8.
La seconda prova, i cui contenuti sono definiti nel bando, consiste in un
colloquio e in un elaborato grafico su un tema proposto dalla commissione. E'
valutata dalla commissione in trentesimi.
9.
Vengono ammessi ai corsi, per ogni classe di abilitazione, i candidati che
risultino utilmente collocati nella graduatoria formulata dalla commissione
sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova
scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.
Art. 3
1. Le commissioni giudicatrici
per l’esame finale sono composte dal Direttore dell’Accademia, con funzioni di
presidente, da due docenti del corso, di cui uno delle discipline delle aree
artistiche e l’altro dell’area pedagogica, da un docente dell’istruzione scolastica
di discipline della classe di riferimento, designato dal Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale e da un rappresentante del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca.
2.
Per quanto attiene l’ordinamento curriculare dei corsi, la durata degli studi,
le modalità di svolgimento degli esami finali, si fa rinvio al D.M. n. 82 del 7
ottobre 2004.
Art. 4
1. I bandi di concorso prevedono
disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento
e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni
giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990,
nonché le modalità per lo svolgimento delle prove.
Art. 5
1. E’ confermato, per l’anno
accademico 2005 -2006, il numero dei posti disponibili per l’accesso ai
corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico di cui al D.D. 359 del 9
novembre 2004.
Il
presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale – Concorsi ed esami.
Roma,
3 agosto 2005
Prot.
n. 456/2005
Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)