Decreto
Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430
(in
GU 24 gennaio 2001, n. 19)
Regolamento
recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3
maggio 1999, n. 124
IL MINISTRO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio
1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4;
Visto l'articolo 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il decreto legislativo 16
apri1e 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23
dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'articolo 1,
commi 72 e 78;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, e, in particolare, gli
articoli 14 e 15;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il
seguente regolamento:
Allegato 1
Tabella A/1
Tabella A/2
Tabella A/3
Tabella A/4
Avvertenza
Art. 1.
Disponibilità
di posti e tipologia di supplenze
1. Ai sensi dell'articolo 4,
commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato
possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi
titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:
a) supplenze
annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31
dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze
temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti
non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al
termine dell'anno scolastico;
c) supplenze
temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti,
secondo quanto specificato all'articolo 6.
2. Il presente
regolamento non si applica al personale appartenente al profilo professionale
dei direttori dei servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza,
sono sostituiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme
contrattuali vigenti.
3. Per
l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie di cui
all'arti-colo 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le
graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
4. In caso di
esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 di tutti i profili
professionali, ad esclusione dei collaboratori scolastici, o, comunque, in
carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee
fino al termine delle attività didattiche vengono conferite utilizzando
appositi elenchi provinciali, compilati con l'inserimento di aspiranti inseriti
nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e
che abbiano prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;
negli stessi elenchi provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti nelle
suddette graduatorie purché abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle
istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti
locali per almeno trenta giorni. Per il conferimento di supplenze nel profilo
professionale di collaboratore scolastico, in caso di esaurimento delle
graduatorie di cui all'articolo 2, ivi comprese le graduatorie provinciali ad
esaurimento di cui all'articolo 587 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
i dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilità procedono
all'assunzione, ai sensi del citato articolo 587, comma 1.
5. L'individuazione del
destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione
scolastica competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle
graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1; dal dirigente scolastico nel caso
di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 5.
6. Il
conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e
dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in
servizio e termine:
a) per le
supplenze annuali il 31 agosto;
b) per le
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno
annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle
attività didattiche;
c) per le
supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di
servizio.
7. Le supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate
oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento
delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di
abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non
sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego
del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la
scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che
possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Art. 2.
Graduatorie
da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al
termine "delle attività didattiche
1. Per il
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli
assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si
utilizzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge, le graduatorie dei
concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all'articolo 1, comma
4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei
concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti
graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze,
aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre
anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole
statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.
2. Il personale
incluso nelle graduatorie di cui al comma 1, può rinunciare in via definitiva o
limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo
indeterminato.
3. Nei confronti
del personale che sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, per
altra area o profilo professionale, la supplenza è conferita solo se ha
dichiarato esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è
finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a
tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
4. Nello
scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1, ai fini dell'attribuzione
delle supplenze, non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui
posizioni non siano utili a norma dei commi 2 e 3.
Art. 3.
Conferimento
delle supplenze a livello provinciale
1. Al fine di garantire il
regolare inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze
sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari
delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria,
tenga conto dell'ordine di priorità indicato dagli aspiranti complessivamente
per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai
seguenti elementi:
a) rilevanza
economica del contratto;
b) sede;
c) graduatorie
preferenziali.
2. Gli aspiranti
hanno facoltà, ogni triennio scolastico, di variare l'ordine di priorità di cui
al comma 1. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale
facoltà può essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle
graduatorie di cui all'articolo 2, in relazione al numero dei posti disponibili
sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo
determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine di priorità
indicato.
3. L'accettazione
in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze,
della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al predetto piano
rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione. Le
disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di
rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei
riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti
proposte di assunzione.
Art. 4.
Completamento
di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno
scolastico
1. L'aspirante
cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della
costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo,
conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie
graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al
raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente
personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il
completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato,
nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può realizzarsi
nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile
raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni
predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole
medesime.
3. Nello stesso
anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi
gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in
contemporaneità.
Art. 5.
Graduatorie
di circolo e di istituto
1. Il dirigente
scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 6,
costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 7, apposite
graduatorie in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola,
secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di
studio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli
stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di
ruolo, salvo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro in
ordine alla validità dei titoli previsti nel precedente ordinamento.
3. Per ciascun
profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria,
distinta in tre fasce da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
A) Prima fascia:
comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per
il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di
istituto.
B) Seconda fascia:
comprende:
1) per i
collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per
almeno trenta giorni nelle scuole statali;
2) gli aspiranti
non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli
ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle
istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli
enti locali, per almeno trenta giorni;
3) gli aspiranti,
eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti
nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle
supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni.
C) Terza fascia:
comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al
posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici.
4. Gli aspiranti
della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante
dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle
corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2.
5. Gli aspiranti
inclusi nella seconda e terza fascia sono graduati secondo le seguenti tabelle
di valutazione dei titoli annesse al presente regolamento (allegato n. 1):
A/1 tabella di
valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente
al profilo professionale di assistente amministrativo;
A/2 tabella di
valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente
ai profili professionali di assistente tecnico, di cuoco e di infermiere;
A/3 tabella di
valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente
al profilo professionale di guardarobiere;
A/4 tabella di
valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente
al profilo professionale di collaboratore scolastico.
6. Le graduatorie
della prima fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di
integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle
predette graduatorie. Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento.
Le graduatorie
della terza fascia hanno validità triennale.
7. L'aspirante a
supplenze può, per tutte le graduatorie di circolo e di istituto in cui ha
titolo ad essere incluso, fare domanda in una sola provincia fino a un massimo
di trenta istituzioni scolastiche. La presentazione delle domande in più
provincie o a più di trenta istituti comporta l'esclusione da tutte le
graduatorie per il conferimento di supplenze per il periodo di validità delle
stesse.
8. Per coloro che
figurano nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 2, la provincia di
inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella di
inclusione nelle suddette graduatorie provinciali.
9. Durante il
periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto, per ogni anno
scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande
di supplenza da parte di aspiranti che hanno titolo a essere inseriti in una
delle fasce di cui al comma 3, salvo il disposto dei commi 10, 11 e 12.
10. Le domande di
cui al comma 9 possono essere presentate, per una sola provincia e sempre nel
limite massimo complessivo di cui al comma 7 da:
a) coloro che già figurano nelle
graduatorie della medesima provincia e che intendono integrare le precedenti
domande fino al massimo di scuole previste;
b) coloro che già
figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono sostituire,
fino ad un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni
precedentemente espresse;
c) coloro che già
figurano in graduatorie di altra provincia con conseguente cancellazione da
tutte le graduatorie della provincia di provenienza;
d) coloro che non
risultino inclusi in graduatorie di supplenza in alcuna provincia, ad
esclusione degli aspiranti a supplenze di collaboratore scolastico.
11. Il personale
di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie
di circolo e di istituto in coda all'ultimo incluso della fascia cui ha titolo
secondo i requisiti posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.
12. Gli aspiranti
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 sono graduati tra loro secondo
l'automatica trasposizione degli elementi già determinanti la loro posizione
nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui
alla lettera d), graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alle
tabelle di valutazione dei titoli di cui al comma 5.
13. Ai sensi
dell'articolo 14,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo entro il
termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo della scuola,
all'organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo
stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione su
reclamo.
Art. 6.
Supplenze
conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto
1. I dirigenti
scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive
graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale
temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per
qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la
sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico
provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il
disposto dell'articolo 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei
limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.
3. Nel caso di
esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico
provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri
istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le
opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
4. Qualora l'assenza del
personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo,
assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il
termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli
esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento
delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con
determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il
periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero
strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico servizio.
5. In caso di
assenza del guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque di dipendente unico
nel proprio profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla
sostituzione, in caso di necessità.
Art. 7.
Effetti
del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro
1. L'esito
negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti
effetti:
A) Per supplenze
conferite sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1:
1) la rinuncia ad
una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la
perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base
delle graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo;
2) l'abbandono
del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto 1) sia la perdita della
possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base
delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto,
per l'anno scolastico in corso.
B) Per supplenze
conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1) la rinuncia ad
una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun
effetto;
2) l'abbandono
della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi
tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui
all'articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno
scolastico in corso.
2. Il personale
che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle
attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio
rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
3. Per il
personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere
interessato al conseguimento di supplenze secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo
2, la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di
assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui
all'articolo 2, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di
conseguire supplenze.
4. Il personale
in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e
di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra
attribuita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2.
5. Le sanzioni di
cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che
risulti da documentata richiesta dell'interessato.
Art. 8.
Disposizioni
finali e di rinvio
1. I termini e le
modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie
medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione recante anche disposizioni
per l'attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate.
2. Le operazioni
di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere di
documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e
snellimento delle procedure.
3. Ai sensi dell'articolo 4,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 581,
582, 585, 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. Per quanto non
specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni
legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo
determinato alla data di stipulazione del contratto.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 dicembre
2000
Il Ministro: De
Mauro
Visto, il
Guardasigilli: Fassino
Registrato alla
Corte dei conti il 12 gennaio 2001
Ufficio controllo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1,
foglio n. 9
Allegato
1
AVVERTENZE ALLE
TABELLE A/1 - A/2 - A/3 - A/4
A) Il servizio militare di leva
e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto
di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il
servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati
non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato
alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Ferma la predetta
condizione, il servizio militare è valutato come servizio specifico solo in una
graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio non specifico in
eventuali altre graduatorie.
B) Il servizio
prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto
di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità
di conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi
prestati nel territorio nazionale.
C) Il servizio
effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 420/1974
e nei profili professionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 588/1985
è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti
profili professionali.
D) I titoli che
sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima
tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi
successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un
attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le
prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
Tabella
A/1
TABELLA DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI
ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE
AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.
A) Titoli di
cultura:
1) titolo di
studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla
valutazione: si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i
centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.
Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica
complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7,
distinto - 8, ottimo - 9. Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli
richiesti per l'accesso si valuta il più favorevole. (2);
2) Per i titoli
di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché meno
favorevoli o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o
per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (2): punti 2;
3) diploma di
laurea (si valuta un solo titolo) (2): punti 2;
4) attestato di
qualifica professionale di cui all'art. 14 della
legge n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi
e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o
informatici (si valuta un solo attestato) (2): punti 1,50;
5) attestato di
addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento
professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi
professionali istituti dallo Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un
solo attestato) (2) (5);
6) idoneità in concorso pubblico
per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed
esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici
territoriali.
Si valuta una
sola idoneità: punti 1.
B) Titoli di servizio:
7) servizio
prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo
in a) Scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle
province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole
elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c)
Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate,
legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero, nelle istituzioni convittuali (1) (3) (4) (6), per ogni anno: punti
6;
per ogni mese o
frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50 (fino a un massimo di punti 6
per ciascun anno scolastico);
8) altro servizio
prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7, ivi compreso il
servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., e il servizio prestato con
rapporto di lavoro costituito con enti locali (1) (3) (4) (5) (6), per ogni
anno: punti 1,20;
per ogni mese di
servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,10 (fino a un massimo
di punti 1,20 per ciascun anno scolastico);
9) servizio
prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali
e nei patronati scolastici (1) (4) (5) (6), per ogni anno: punti 0,60;
per ogni mese o
frazione superiore a quindici giorni: punti 0,05 (fino a un massimo di punti
0,60 per ciascun anno scolastico).
Tabella
A/2
TABELLA DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI
ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE
AI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE TECNICO, DI CUOCO E DI INFERMIERE.
A) Titoli di
cultura:
1) assistente
tecnico, cuoco, infermiere:
a) titolo di
studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla
valutazione: si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i
centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.
Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica
complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7,
distinto - 8, ottimo - 9. Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello
più favorevole (2);
2) per i titoli
di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché meno
favorevoli (si valuta un solo titolo) (2): punti 3;
3) diploma di
laurea (si valuta un solo titolo) (2): punti 2;
4) idoneità in
precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel
profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale
A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una
sola idoneità: punti 2.
B) Titoli di
servizio:
5) servizio
prestato in: a) Scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta,
delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole
elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c)
Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate,
legalmente riconosciute; d) Istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a
tale profilo professionale) (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese di
servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;
6) servizio
prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco
(limitatamente a tale profilo professionale) (1) (4) (5) (6) (7), per ogni
anno: punti 6;
per ogni mese di
servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;
7) servizio
prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di
infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (4) (5)
(6), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese di
servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;
8) servizio
prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di
aiutante cuoco (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (1) (4) (5)
(6), per ogni anno: punti 3,60;
per ogni mese di
servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,30;
9) servizio
prestato in scuole di cui al punto 5, nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato,
ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (6)
(7), per ogni anno: punti 1,20;
per ogni mese di
servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,10;
10) servizio
prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali e nei
patronati scolastici (1) (4) (6), per ogni anno: punti 0,60;
per ogni mese di
servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0, 05.
Tabella
A/3
TABELLA DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI
ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE
AL PROFILO PROFESSIONALE DI GUARDAROBIERE.
A) Titoli di
cultura:
1) titolo di
studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla
valutazione: si valuta la media dei voti rapportata a decimi ( ivi compresi i
centesimi) escluso il voto di religione di educazione fisica e di condotta. Ove
nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva
si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8,
ottimo - 9. Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per
l'accesso, si valuta quello più favorevole (2);
2) diploma di
maturità che consenta l'accesso agli studi universitari (2): punti 3;
3) diploma di
qualifica (2): punti 2;
4) idoneità
conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti
di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di
guardarobiere) .
Il punteggio
viene attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in più concorsi:
punti 2.
B) Titoli di
servizio:
5) servizio
prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in: a) Scuole
materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome
di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole elementari: statali e
non statali parificate sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione
secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente
riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero,
nelle istituzioni convittuali (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese di
servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;
6) servizio
prestato nelle scuole di cui al punto 6); nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato,
ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1)
(4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 1,80;
per ogni mese di
servizio o frazione superiore a quindi giorni:
punti 0,15;
7) servizio
prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei
patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1)
(4), per ogni anno: punti 0,60;
per ogni mese di
servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,05.
Tabella
A/4
TABELLA DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI
ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE
AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORESCOLASTICO.
A) Titoli di
cultura:
1) titolo di
studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla
valutazione (media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione,
di educazione fisica e di condotta): media del 6 oppure sufficiente - 2; media
del 7 oppure buono - 2,5; media dell'8 oppure distinto - 3; media del 9 oppure
ottimo - 3,5 (2);
2) diploma di
qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica
(2): punti 3.
B) Titoli di
servizio:
3) servizio
prestato in qualità di collaboratore scolastico in:
a) Scuole
materne: statali, nelle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome
di Trento e Bolzano non statali autorizzate;
b) Scuole
elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c)
Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate,
legalmente riconosciute; d) Istituzioni convittuali; e) Istituzioni scolastiche
e culturali italiane all'estero (1) (3) (4) (5) (7), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese di
servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;
4) servizio
comunque prestato nelle scuole di cui al punto 3) nelle istituzioni scolastiche
e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato,
ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (3) (4) (5)
(7), per ogni anno: punti 1,80;
per ogni mese di
servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,15;
5) servizio
prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei
patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1)
(3) (4) (6), per ogni anno:
punti 0,60;
per ogni mese di
servizio o frazione superiore a quindici giorni punti 0,05.
(1) Il servizio
valutabile è quello effettivamente prestato o comunque, quello relativo a
periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata
retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente
prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con
eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente
disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per
le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a
prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente
al docente a seguito di contenzioso favorevole.
(2) Sono
valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui
tali titoli non siano espressi nè in voti nè in giudizi si considerano come
conseguiti con la sufficienza.
(3) Per il
personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del decreto
interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della
frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal
Ministero degli affari esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal
Ministero della pubblica istruzione per il personale da inviare all'estero.
(4) Il servizio
scolastico (con contratto a tempo indeterminato o determinato) prestato con
rapporto di impiego con gli enti locali viene equiparato, ai fini del
punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo
profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.
Per il servizio
prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito in
proporzione alla quota della prestazione.
(5) Qualora il
servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente
riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla
metà.
(6) La
valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi
specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano
prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso
di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline
attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi
non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di
valutazione.
(7) Ove, ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per
uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi diversi, tale periodo, ai
fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto
dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati
prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno
luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per
quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il
servizio computato nella maniera più favorevole.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle
premesse:
- Si riporta il
testo dell'art. 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico):
"Art. 4 (Supplenze). - 1.
Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia
possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni
organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero,
e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo
personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali,
in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale docente di ruolo.
2. Alle copertura
delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno
scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura
delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti
orario.
3. Nei casi
diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni
organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante
assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio
decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina
del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri
di cui ai commi seguenti.
6. Per il
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di
cui all'art. 401 del
testo unico, come sostituito dal comma 6
dell'art. 1 della presente legge.
7. Per il
conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le
graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e
snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a
carico degli aspiranti.
8. Coloro i quali
sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del
testo unico, come sostituito dal comma 6
dell'art. 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle
supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le
relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la
precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella
cui graduatoria permanente si è inseriti.
9. I candidati che nei concorsi
per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano
stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova
facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere
hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.
10. Il
conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il
periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze
medesime.
11. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.). Per il conferimento delle
supplenze al personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola , pubblicato nel
supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui
all'art. 554 del
testo unico.
12. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale
docente ed A.T.A. delle Accademie e dei Conservatori.
13. Restano
ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme
particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272,
520, 521, 522,
523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico".
- Si riporta il
testo dell'art. 17, commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
"3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti
di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che
devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".
- Si riporta il
testo dell'art. 1, commi 72
e 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"72. I provveditori agli
studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano
l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli
alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per
l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle
scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché alla
diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di
scolarizzazione a tempo pieno espresse. dall'utenza. è garantita la continuità
del sostegno per gli alunni portatori di handicap.
Le modalità
saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi
competenti, sulla base dei principi generali di cui all'art. 128 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le
esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi
l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario,
la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni
nell'ambito dello stesso plesso scolastico. è abrogato il comma 5 dell'art. 131 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297".
"78. I capi di istituto
sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi
strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver
provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione
dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già
in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di
gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie
sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di
funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di
supplenze brevi e saltuarie".
- Si riporta il
testo degli articoli 14 e 15
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) :
"Art. 14
(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolasriche). - 1. A decorrere dal
1o settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già
di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera
scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione
del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del
personale non riservate, in base all'art. 15 o ad altre specifiche
disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle
funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'art. 15 e a quelle di cui
all'art. 138 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero
della pubblica istruzione.
Restano ferme le
attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non
richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare
le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla
carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della
legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la
documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in
Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la
valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti
territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi
internazionali. A norma dell'art. 4 del regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto
attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle
modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di
cui all'art. 40, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal
regolamento di contabilità di cui all'art. 21, commi 1
e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello
Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della
gestione e dell'equilibrio finanziario.
Tale regolamento
stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento
contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché
modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni
scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto
del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad
esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio.
Assicurano
comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più
sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative
autonome, alla specifica formazione e aggiornamento, culturale e professionale
del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente
regolamento.
5. Alle
istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione
territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'art. 4, comma
2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite
tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite
alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15. Ove
allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il
regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione
alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27,
28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
7. I provvedimenti adottati
dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in
materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il
quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola.
Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo
che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di
trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono
altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo".
"Art. 15
(Competenze escluse). - 1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni
scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è
legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della
singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla
tutela della libertà di insegnamento:
a) formazione
delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di
quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento
del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità
esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente
l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni
per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale;
comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento
di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previvisto nell'art. 14, comma
2.
2. Resta ferma la
normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario".
Note all'art. 1:
- Per il testo
dell'art. 4, commi 1,
2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il
testo dell'art. 587 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) :
"Art. 587
(Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro). - 1. Le disposizioni
di cui all'art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per
cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo,
si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Il comma 1 si
applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per
il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581".
Note all'art. 2:
- Per il testo
dell'art. 4, comma
11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si vedano
le note alle premesse.
- Si riporta il
testo dell'art. 554 del
citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"Art. 554
(Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale). - 1. Le
assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi
provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze
dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli
ed i criteri di valutazione.
2. Ai predetti
concorsi è ammesso il personale A.T.A.
non di ruolo, con
almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche
corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. è
consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si
presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
3. Il personale
A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o
in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati
indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per fa qualifica immediatamente
inferiore.
4. Ai fini della partecipazione
ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età
previsto dalle vigenti disposizioni.
5. Le assunzioni
nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di
collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di
conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988,
salvo quanto previsto dall'art.587.
6. I titoli di
studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti
relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore
amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i
titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale
richiesto per l'ammissione al concorso.
7. Le graduatorie
relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono
integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che
presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in
base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria,
ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad
ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli,
purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi
titoli nel termine di cui al bando di concorso.
8. Le nomine sono
disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie
permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati".
Nota all'art. 5:
- Per il testo
dell'art. 14, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
si vedano le note alle premesse.
Note all'art. 8:
- Per il testo
dell'art. 4, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si vedano
le note alle premesse.
- Le rubriche
degli articoli 581,
582, 585, e 586 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
abrogati dall'art. 4, comma
14, della citata legge 3 maggio 1999, n.124,
recitavano:
"Art. 581
(Supplenze annuali)".
"Art. 582 (Supplenze temporanee)".
"Art. 585 (Precedenze)".
"Art. 586 (Ricorsi)".