Decreto Ministeriale 20 Novembre
2000, n. 429
Regolamento
recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima
(in
GU 24 gennaio 2001, n. 19)
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10
dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in
particolare, l'articolo 3;
Visti gli articoli 4, 5
e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,
con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;
Visti i decreti
ministeriali n. 357 e n. 520
in data, rispettivamente, 18 settembre 1998 e 8 novembre 1999, con i quali, ai
sensi dell'art. 15, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,
per gli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000, è stato disciplinato, in maniera
transitoria, lo svolgimento della terza prova scritta;
Considerato che,
in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,
e sulla base dei riscontri effettuati nei primi due anni di attuazione
transitoria del nuovo modello di esame, occorre stabilire in maniera definitiva
le caratteristiche formali generali della terza prova scritta e la relativa
articolazione;
Visto il testo
unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l'articolo 205,
comma 1;
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere
del Consiglio di Stato n. 161-162/00 espresso nell'adunanza della Sezione
consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre 2000;
Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400/1998
(nota n. 9745U/L L.P. 1653 del 2 novembre 2000);
Adotta
il seguente regolamento:
Art.
1.
Finalità
1. La terza prova scritta negli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze,
competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare
e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di
corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.
Art. 2.
Tipologie
e caratteristiche formali generali della prova
1. La prova,
predisposta dalle commissioni a norma dell'articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,
per la quale le commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale
permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il centro europeo
dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, può comprendere,
alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:
a) trattazione
sintetica di argomenti significativi anche a carattere pluridisciplinare,
contenente l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle
righe o delle parole).
Tale proposta può
essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al
quale vengano poste specifiche domande;
b) quesiti a
risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza
raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono
essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte
debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute
nei limiti della estensione massima indicata dalla commissione, analogamente a
quanto previsto alla precedente lettera a);
c) quesiti a
risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il
candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di
risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle
domande e delle risposte.
Tali quesiti
possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su
argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso;
d) problemi a
soluzione rapida, articolati in relazione allo specifico indirizzo di studio e
alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto
nel corso dell'ultimo anno;
e) analisi di
casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di
studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai
candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di
istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione
di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica
particolarmente diffusa negli istituti professionali e tecnici, può coinvolgere
più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da
assicurare risposte in forma sintetica;
f) sviluppo di
progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità
rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli
istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può
essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o
la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di
procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da
consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle
loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.
2. Nei licei
artistici, al fine di accertare in particolare le capacità di integrazione e
applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica,
può essere richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura,
l'analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici,
costruttivi di un'opera o di un complesso monumentale. La formulazione della
proposta deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto
culturale, storico e sociale entro cui l'opera si pone. In relazione alla
specificità dei piani di studio la trattazione è integrata da quesiti attinenti
alle discipline dell'ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.
3. Negli istituti
d'arte è richiesta una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad
accertare le capacità di argomentare e motivare il processo progettuale seguito
nella seconda prova scritta, anche sotto il profilo storico, culturale, socio-economico,
tecnologico e artistico. Il progetto assegnato è integrato da quesiti inerenti
le discipline dell'ultimo anno.
Art. 3.
Scelta
delle tipologie e articolazione della prova
1. La prova
concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione delle
tipologie di cui alle lettere b) e c), che possono essere utilizzate anche
cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle commissioni deve
tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni
metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno
della progettazione dell'istituto e della pratica didattica adottata, quali
risultano dal documento del consiglio di classe di cui all'articolo 5,
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323.
2. La prova, che
coinvolgerà non più di cinque discipline, deve prevedere:
a) non più di
cinque argomenti per la trattazione sintetica;
b) da dieci a
quindici quesiti a risposta singola;
c) da trenta a
quaranta quesiti a risposta multipla;
d) non più di due
problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli
complessi;
e) non più di due
casi pratici e professionali;
f) un progetto.
3. Nel caso in cui le tipologie
di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei
quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può
essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16.
4. Le commissioni,
in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova
mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconico e/o
grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare,
articolate in una o più delle modalità previste dall'articolo 2 e contenute nei
limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. A tal fine le commissioni
possono avvalersi, ai sensi dell'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,
dei modelli forniti dall'osservatorio nazionale istituito presso il CEDE.
5. Considerato il
carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata
collegialmente dalla commissione.
Art. 4.
Accertamento
della conoscenza della lingua straniera
1. All'interno
della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue
straniere sia o siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un
breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle
lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di
tale conoscenza può essere effettuata dalla commissione secondo una delle
seguenti modalità:
a) breve
esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole
prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del
candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell'ambito della trattazione
sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la
soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali
tipologie può anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga
presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza
di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la
comprensione del brano e la capacità di produzione scritta. In tal caso la
commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e
caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente con
la specificità dell'indirizzo di studio seguito dal candidato;
b) breve risposta
in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o più quesiti
appositamente formulati in lingua dalla commissione.
2. Qualora nel
piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o più lingue straniere, di
cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare
per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto
la seconda prova.
3. Nella scelta
delle modalità da seguire per la verifica della conoscenza della lingua
straniera, la commissione tiene nel debito conto gli spazi orari,
l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi conseguiti
e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformità
di quanto puntualmente precisato nel documento del consiglio di classe.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 novembre
2000
Il Ministro: De
Mauro
Visto, il
Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001
Ufficio controllo
dei Ministeri dei servizi alla persone e dei beni culturali, registro n. 1,
foglio n. 11