Costituzione graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI(U).0000374.01-06-2017
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4;
VISTO il Decreto Legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143 recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università;
VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale" e successive modificazioni;
VISTA la Legge 18 giugno 2009 n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 32;
VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare l'art. 5 comma 4-bis e l'art. 15 commi 3-bis e 3-ter;
VISTA la Legge 6 agosto 2013 n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013" ed in particolare l'art. 7;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare, l'art. l, comma 10bis;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito in Legge n.19 del 27 febbraio 2017, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare l'art. 4 comma 4;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2007 n. 131 concernente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTO in particolare, l'art. 9, comma l, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, recante Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. n. 244 del 24 dicembre 2007” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l O settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni";
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca l aprile 2014 n. 235, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/15,2015/16,2016/17;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente";
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";
VISTO il parere del Consiglio di Stato del 5 giugno 2013 sull'inclusione in seconda fascia di istituto di coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/02;
VISTA la nota/circolare prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013, a firma del Direttore Generale degli Ordinamenti e l'autonomia Scolastica, concernente le competenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione di docente;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n.259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19;
CONSIDERATA la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045/15/EMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche");
CONSIDERATA l'urgenza di impartire disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per la costituzione delle graduatorie di istituto in tempi utili per regolare l'avvio dell'anno scolastico 2017/2018;
ACQUISITO in data 17 maggio 2017 il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza plenaria del 10 maggio 2017;
RITENUTO di poter accogliere tutte le richieste formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel menzionato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate;
RITENUTO di non poter accogliere la richiesta di accordare il punteggio aggiuntivo di cui alla Tabella A, A.4), ai titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti dal Ministero quali analoghi a quelli di cui alle lettere a), b), c) d) e e) del medesimo paragrafo A.4), unicamente previa verifica della presenza di prove selettive o dell'accertamento della durata del relativo percorso di abilitazione professionale, atteso l'obbligo di non discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno acquisito detti titoli di abilitazione alla luce della citata normativa europea in materia di riconoscimento dei titoli professionali rilasciati dagli Stati membri;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta di limitare la valutazione delle certificazioni informatiche a quelle rilasciate da soggetti a tal fine accreditati dagli enti di riferimento con relativa riduzione dei punteggi riconosciuti fino ad un massimo di 2 punti;
RITENUTO di non accogliere la richiesta di riduzione del punteggio riconosciuto al Dottorato di ricerca, ai Diplomi di specializzazione, ai Master e ai Corsi di perfezionamento di cui al paragrafo D della Tabella di valutazione dei titoli, in ragione dei contenuti di approfondimento e qualificazione professionale insiti nel conseguimento di titoli di studio post-universitario coerenti con l'interesse selettivo del Ministero;
RITENUTO di aver accolto la richiesta di adeguata specificazione del titolo di Diploma magistrale, Diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati in conformità del richiamato parere rilasciato dal Consiglio di Stato, sezione II, del 5 giugno 2013;
DECRETA
Art. 1
Graduatorie di circolo e d'istituto
1. Per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, di seguito denominato Regolamento.
2. Con il presente decreto sono aggiornate la II e la III fascia delle graduatorie di cui al comma 1, che sostituiscono quelle vigenti negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Pertanto, le graduatorie di II e III fascia, aggiornate in applicazione del presente decreto, hanno validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze di cui agli artt. 1 e 7 del Regolamento, secondo l'ordine di priorità indicato dall'articolo 5, comma 3, del medesimo Regolamento. La I fascia delle graduatorie di cui al presente decreto sarà aggiornata a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21.
3. In caso di scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non sono previste riserve di posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 ed alle altre leggi speciali. L'assolvimento di tali obblighi si intende rispettato con la costituzione di rapporti di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in occasione dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie ad esaurimento.
4. Per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, laddove compatibili con la normativa vigente ed integrate dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Titoli di accesso alla Il e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti:
A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:
1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249/2010;
4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201;
5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.;
6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;
11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa.
Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo dì accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo.
B) TERZA FASCIA:
1) per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all' entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016.
I titoli di studio conseguiti all'estero, con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera, che sono stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto, e che sono stati debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana, sono validi, ai fini dell'inserimento nella III fascia. I soggetti appartenenti alle fattispecie di cui all'art. 3, comma l, lettera al), a2) e a3), in possesso di titolo di studio rilasciato all'estero e dichiarato equipollente, devono possedere il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274, citata in premessa.
Per l'accesso alle graduatorie di conversazione in lingua estera, la corrispondenza del titolo conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto della Conversazione è lingua ufficiale al diploma di istruzione secondaria di II grado, si ha quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall' Autorità consolare italiana competente per territorio.
Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.
2) per posti di personale educativo: la laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341, art.3 comma 2); la laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale; la laurea in scienze dell' educazione (L-19); la laurea in scienze pedagogiche; la laurea quadriennale, vecchio ordinamento, in Scienze dell'educazione nonché le lauree 65/S e LM-57 in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio. In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l'inserimento in graduatoria a coloro che abbiano ottenuto l'accesso nelle graduatorie delle istituzioni educative per il biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011 in virtù delle disposizioni particolari di cui all' art. 2, comma l. lettera h), II capoverso del Decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007 n. 53.
2. Ai posti di sostegno accedono i candidati in possesso:
a) dei titoli di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e al Decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2002;
b) della Laurea in scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno;
c) del diploma di specializzazione conseguito a seguito della frequenza dei corsi di cui all'art. 13 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249.
La specializzazione sul sostegno è direttamente correlata al grado di istruzione per la quale è stata conseguita. Pertanto, in caso di abilitazioni verticali a cascata, la specializzazione sul sostegno conseguita con i nuovi corsi attivati in base al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e al D.M. 30 settembre 2011 non vale in automatico per tutti i gradi di scuola per i quali si è abilitati.
3. Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art. 7.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art. 7, debbono possedere i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
a1) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 38, commi 1 e 3-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
a2) titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;
a3) familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30;
b) età non inferiore ad anni 18 ed età non superiore ad anni 66 e 7 mesi al 1° settembre 2017;
c) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996);
e) per i cittadini di cui alle lettere a1, a2 e a3 avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274.
2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto:
a) coloro che siano esclusi dall' elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'Inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
3. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.
Art. 4
Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto
1. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di II e III fascia sono costituite esclusivamente dai candidati che presenteranno i relativi modelli di domanda A/l, A/2, A/2 bis e B secondo le disposizioni di cui al presente articolo e secondo le modalità e termini di cui al successivo art. 7.
2. I docenti di II fascia, che nel corso del triennio si sono inseriti negli elenchi aggiuntivi disposti in attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, per aver conseguito il titolo di abilitazione in data successiva ai termini di scadenza per la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie del triennio 2014/17, saranno graduati secondo l'ordine di punteggio attribuito, indipendentemente dalla finestra aggiuntiva di collocazione del precedente triennio.
3. L'inclusione nelle graduatorie di istituto è disposta, per tutti gli aspiranti, solo in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo Mod. B, di cui ai successivi art. 5 e 7.
4. Per gli aspiranti all'inclusione in graduatorie di II e III fascia i relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati riportati nei rispettivi modelli A/1, A/2 e A/2 bis previsti dalla presente procedura.
5. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, che presentino apposita autocertificazione mediante i modelli A/1, A/2 e A/2 bis e che facciano domanda per la stessa fascia di graduatoria di istituto, è assegnato come punteggio iniziale quello con cui figuravano nelle relative graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17. Sarà, viceversa, prospettato, quale punteggio iniziale, il punteggio più favorevole tra le classi di concorso di iscrizione nel precedente triennio se confluite in una nuova classe di concorso istituite con D.P.R. n. 19/2016.
6. Per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di terza fascia di strumento musicale degli istituti scolastici secondari di primo grado, l'autocertificazione dei punteggi deve contenere anche il punteggio relativo ai titoli artistico-professionali dei quali siano in possesso, nonché quello con il quale gli interessati sono iscritti negli appositi elenchi relativi alle attività di sostegno. Tale autocertificazione sarà sottoposta ad obbligatorio controllo, mediante specifica funzione, da parte dei dirigenti scolastici della scuola ai quali è indirizzata la domanda di supplenza. Tale funzione sarà utilizzata anche per l'attribuzione d'ufficio del punteggio nel caso in cui il candidato non abbia provveduto ad indicarlo. Qualora i suddetti aspiranti, precedentemente iscritti in III fascia, si iscrivano in II fascia, non sono tenuti a ripresentare i titoli artistici già, valutati nel triennio precedente per la III fascia, in quanto valutabili allo stesso modo sia per la II che per la III fascia. Resta inteso che il punteggio finale precedentemente attribuito dalla apposita Commissione dovrà comunque essere dichiarato. E', inoltre, obbligatorio indicare l'istituzione scolastica presso la quale i suddetti titoli artistici erano stati presentati.
7. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai docenti di cui al successivo comma 11.
8. Il candidato dovrà dichiarare se il punteggio risultante a sistema sia stato oggetto di provvedimento di variazione da parte dell'istituto scolastico che ha gestito la domanda nel corso del triennio 2014/2017. In quest'ultimo caso, il dirigente scolastico della scuola alla quale è pervenuta la nuova domanda di supplenza farà gli opportuni accertamenti presso la scuola di precedente gestione della domanda.
9. Al punteggio così assegnato saranno aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi per i titoli conseguiti successivamente alla data del 23 giugno 2014 - termine di scadenza della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio 2014/2017 - autocertificati o presentati, ai sensi dell'art. 8, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda previsto dal successivo art. 7.
Per i docenti di II fascia, che nel corso del triennio si sono inseriti negli elenchi aggiuntivi disposti in attuazione dell'art. 1, comma l, del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 per aver conseguito il titolo di abilitazione in data successiva ai termini di scadenza per la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie del triennio 2014/17, il termine temporale di riferimento di cui al periodo precedente è quello fissato da ciascuno dei decreti direttoriali che hanno disciplinato termini e modalità di inserimento in ciascuna finestra semestrale del triennio precedente e, in particolare:
1 febbraio 2015 - D.D.G n. 680 del 6 luglio 2015;
1 agosto 2015 -D.D.G n. 680 del 6 luglio 2015;
1 febbraio 2016- D.D.G n. 89 del 16 febbraio 2016;
1 agosto 2016 - D.D.G n. 643 dell'11 luglio 2016;
1 febbraio 2017 - D.D.G n. 3 dell'11 gennaio 2017.
10. Potranno essere dichiarati in apposita sezione del modulo di domanda, mediante autocertificazione sottoposta a specifico e obbligatorio controllo, anche titoli valutabili acquisiti prima del 23 giugno 2014, ovvero prima del termine temporale di riferimento previsto dai decreti direttoriali che hanno disciplinato l'inserimento in ciascuna finestra temporale riportati al comma precedente, purché non presentati in precedenza. E' fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riprodurre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa ai precedenti trienni scolastici 2011/14 e 2014/17, nonché ai bienni 2009/2010 e 2010/2011 che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda.
11. Devono, invece, dichiarare anche tutti i titoli e servizi dichiarati nei bienni e/o trienni precedenti gli aspiranti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) aspiranti appartenenti alle classi di concorso A31 e A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 h. 201, che intendano iscriversi nelle graduatorie relative alle nuove classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 e che nel triennio precedente erano iscritti nelle graduatorie di Istituto dei Licei Musicali e Coreutici per gli insegnamenti previsti dal piano degli studi di cui alla Tabella E allegata al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89. Relativamente ai titoli artistici, anche per i suddetti docenti, valgono le disposizioni contenute al comma 6 del presente articolo;
b) i docenti della classe di concorso A077 di cui al D.M. n. 201/1999, precedentemente iscritti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, in ragione della diversa Tabella di valutazione approvata con il presente decreto. Sono fatti salvi i titoli artistici precedentemente dichiarati, per i quali valgono le disposizioni contenute al comma 6 del presente articolo;
12. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto a partire dall'anno scolastico 2017/18, così come l'utilizzo dei modelli A/1, A/2 e A/2 bis, devono corrispondere alle situazioni possedute dall'aspirante, per ciascuno degli insegnamenti per i quali ha titolo, alla data di scadenza di presentazione delle domande di cui al successivo art. 7.
Entro il termine di cui al successivo articolo 7, infatti, per ciascun insegnamento al quale è interessato, l'aspirante deve essere già:
- a) abilitato (ai fini dell'inclusione in II fascia di graduatoria d'istituto);
- b) in possesso del titolo di studio (ai fini dell'inclusione in III fascia di graduatoria d' istituto).
13. Non dà luogo all'esclusione dalle graduatorie l'aver nuovamente dichiarato titoli già precedentemente dichiarati nei seguenti casi:
a) aspiranti già inseriti nel triennio precedente nelle graduatorie di III fascia e che, per il nuovo triennio, chiedono l'inserimento nella II fascia per effetto del conseguimento dell'abilitazione: in ragione della diversità delle rispettive tabelle di valutazione, gli aspiranti dovranno autocertificare, oltre ai nuovi titoli e servizi, tutti i titoli e servizi dichiarati nei trienni e bienni precedenti;
b) aspiranti di cui al comma Il del presente articolo:
c) aspiranti di cui all'art. 4 bis, sezione II fascia, punto 1, sezione titoli di accesso;
d) aspiranti interessati ad utilizzare diversamente titoli o servizi già dichiarati nei bienni/trienni per correggere eventuali errori di valutazione o in favore delle classi di concorso di nuova istituzione;
e) aspiranti inclusi nel precedente triennio in più classi di concorso di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i. che confluiscono in una delle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19/2016 ai fini della valutazione dei punteggi pregressi nella nuova classe di concorso;
f) aspiranti che intendono sostituire il titolo di accesso con altro più favorevole, per la II e/o III fascia.
14. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all'art.6 del Regolamento con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno di seconda e terza fascia nelle scuole secondarie di secondo grado, ai sensi dell'art. 15, commi 3-bis e 3-ter del decreto Legge n. 104/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, che vengono costituiti in unico elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari. Relativamente alla prima fascia rimane in vigore la suddivisione in aree disciplinari, sino allo scadere della proroga della validità delle graduatorie ad esaurimento e di I fascia di istituto, disposta dall'art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21. La costituzione degli elenchi di sostegno avviene secondo le medesime modalità di acquisizione dei dati previste nei commi precedenti per gli aspiranti aventi titolo all'inserimento in II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
15. Gli aspiranti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e nelle correlate graduatorie di istituto di I fascia, ai fini del conferimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, possono presentare domanda di inserimento in II o III fascia compilando i relativi Modelli A/1, A/2, A/2bis, e B mantenendo in tal modo, oltre che l'inclusione con riserva in I fascia di istituto, l'inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza con i vincoli di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d).
Art. 4 bis
Norme relative alla valutazione
II fascia
TITOLI DI ACCESSO
1. Il punteggio aggiuntivo di cui al punto A4) della Tabella di valutazione dei titoli di II fascia (All. A), è attribuito ai docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno dei paesi membri dell'Unione Europea e formalmente riconosciuta con decreto dal M.I.U.R. ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE c 2013/55/UE e dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, ove dal decreto ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza risulti che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi svolti presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, Cobaslid, ai corsi biennali di II livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale e di strumento, diploma di didattica della musica, tirocinio formativo attivo ai sensi degli articoli 3, comma 3 e 15, comma l, del D.M. n. 249/2010 o ai corsi finalizzati al conseguimento della laurea in scienze della formazione primaria di vecchio e nuovo ordinamento.
Pertanto, il punteggio conseguito per il titolo di accesso per i docenti già iscritti a pieno titolo in graduatoria nel precedente triennio e che siano in possesso dei suddetti requisiti, è rideterminato, previa domanda, compilando, per la rivalutazione, l'apposita sezione C2 del modulo di domanda A1. Resta inteso che l'attribuzione del bonus di cui al punto A4 della Tabella di valutazione comporterà la decurtazione dell'eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza del corso, così come previsto al punto B3 Iett, c) della suddetta Tabella A di valutazione dei titoli.
2. Il punteggio di cui al punto A.4 della Tabella A di valutazione dei titoli, nel caso di abilitazioni C.d. "a cascata" può essere attribuito per una sola classe di concorso, a scelta dell'interessato.
TITOLI DI SERVIZIO
1. Il servizio prestato con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia.
2 I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
3. Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutabile ai sensi del punto B.2) della tabella A di valutazione dei titoli.
4. Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
5. Per i servizi di cui al punto B.3 lett. d) della Tabella A di valutazione dei titoli, la corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole italiane è definita dalla Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.
6. Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.
7. Relativamente alle classi di concorso A-53, A 55 -A 63 -A-64 istituite con il D.P.R. n. 19/2016, il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17 dai docenti abilitati nelle classi di concorso A31 e A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201, nelle discipline di cui all'allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 nei Licei Musicali corrispondenti alle nuove classi di concorso è valutabile come servizio specifico, ai sensi delle disposizioni di cui al punto B.3 lettera g) n.1 della tabella A di valutazione dei titoli di II fascia. I docenti che nei precedenti aggiornamenti hanno chiesto per tali servizi la valutazione nelle classi di concorso A31 e A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201, dovranno chiedere, nel modello di domanda, la revisione della valutazione di dette classi di concorso per poterli inserire come servizio specifico nelle nuove A-53, A-55, A-63, A-64.
8. Poiché il sevizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta per un massimo di 6 mesi, non possono essere fatti valere, per il medesimo anno scolastico, servizi come specifici su una classe di concorso e come aspecifici per altre. Pertanto l'aspirante deve optare a quale classe di concorso attribuirli.
ALTRI TITOLI VALUTABILI
1. Le certificazioni linguistiche di cui al punto CA della Tabella di valutazione dei titoli sono valutabili una sola volta per ciascuna lingua straniera, prendendo in considerazione la certificazione di livello più elevato conseguita in ciascuna lingua straniera. Le certificazioni linguistiche valutabili sono, esclusivamente, quelle rilasciate da Enti certificatori ricompresi nell'elenco pubblicato consultabile sul sito internet del Ministero. Le certificazioni rilasciate dai centri linguistici di Ateneo sono valutabili limitatamente al livello B2. La laurea in lingue straniere e assimilate non è, altresì, valutabile come certificazione linguistica. Quanto alle certificazioni rilasciate anteriormente all'emanazione del D.M. 7 marzo 2012, possono, del pari, essere valutate solo se rilasciate dagli Enti ricompresi nel predetto decreto, che costituisce ratto presupposto per l'inclusione delle certificazioni tra i titoli valutabili.
2. Non è valutabile, nella graduatoria dell'Infanzia, come altra abilitazione, il Diploma magistrale, qualora utilizzato come titolo di accesso anche per la scuola primaria, e viceversa.
3. Il punto 0.7 della tabella di valutazione dei titoli si applica al personale diplomato limitatamente ai Diplomi di Perfezionamento di durata annuale (corrispondente a 1500 ore e 60 CFU) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria.
4. Per le certificazioni Informatiche da considerare valide devono essere state rilasciate da soggetti a tal fine accreditati dagli Enti di riferimento. Per quanto concerne i punti E.9 ed E.10 (Tablet e LIM), è necessario che l'attestato sia stato rilasciato a seguito di esame finale e che riporti la durata del percorso.
5. Il punteggio di cui al punto 0.2 della Tabella di valutazione dei titoli è attribuibile anche ai docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai DD.DD.GG. n. 82/2012, n. 105/2016, n. 106/2016 e n. 107/2016.
III fascia
1. Non si procede all'inserimento nelle graduatorie relative alle classi di concorso dichiarate "ad esaurimento" dal D.P.R. 19/2016:
A-66 trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all'ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio.
TITOLI DI SERVIZIO
1. Il punteggio relativo alle altre attività di insegnamento, previsto dalla lettera 0.3 della Tabella di valutazione, non viene dimezzato se prestato in scuole non paritarie.
2. Il servizio di insegnamento di cui ai punti D1 lett. a) e D2 lett. a) è valutato per metà anche se prestato in scuole non paritarie antecedentemente all'anno 2000 presso istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata.
3. Relativamente alle classi di concorso A-53, A55, A 63 -A-64 istituite con il D.P.R. n. 19/2016, il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17 dai docenti appartenenti alle classi di concorso A31 e A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201, nelle discipline di cui all'allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 nei Licei Musicali corrispondenti alle nuove classi di concorso è valutabile come servizio specifico, ai sensi delle disposizioni di cui al punto D.1 della tabella B di valutazione dei titoli di III fascia. I docenti che nei precedenti aggiornamenti hanno chiesto per tali servizi la valutazione nelle classi di concorso A31 e A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201, dovranno chiedere, nel modello di domanda, la revisione della valutazione di detta classe di concorso per poterlo inserire come servizio specifico nelle nuove A-53, A-63, A-64 e A-55.
ALTRI TITOLI VALUTABILI
1. Le certificazioni linguistiche valutabili sono esclusivamente quelle rilasciate da Enti certificatori ricompresi nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero. Le certificazioni rilasciate dai centri linguistici di Ateneo sono valutabili limitatamente al livello B2. La laurea in lingue straniere e assimilate non è, altresì, valutabile come certificazione linguistica. Quanto alle certificazioni rilasciate anteriormente all'emanazione del D.M. 7 marzo 2012, possono, del pari, essere valutate solo se rilasciate dagli Enti ricompresi nel predetto decreto, che costituisce ratto presupposto per l'inclusione delle certificazioni tra i titoli valutabili.
2. Le certificazioni Informatiche da considerare valide devono essere state rilasciate da soggetti a tal fine accreditati dagli Enti di riferimento. Per quanto concerne i punti relativi alle LIM e ai Tablet è necessario che l'attestato sia stato rilasciato a seguito di esame finale e che riporti la durata del percorso.
3. Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti delle discipline coreutiche (A-57, A-58 e A-59) sono costituite presso ciascuna Provincia, apposite Commissioni presiedute dal Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale o da un suo delegato e composte da un Dirigente scolastico di un liceo coreutico, e in via transitoria, da due docenti dell'Accademia Nazionale di Danza, mentre, a regime, da un docente dell'Accademia Nazionale di Danza e da un docente del liceo coreutici.
Norme comuni alla II e III fascia
TITOLI DI SERVIZIO
1. I vincoli rispetto ai periodi e punteggi valutabili (6 mesi e 12 punti) e ai servizi contemporanei sono da applicare in modo indipendente tra le fasce e, con riferimento alla III fascia tra i singoli insegnamenti, ivi compreso quanto previsto nella nota 15 della tabella B. Analogamente è possibile dichiarare, nel rispetto dei vincoli suddetti, come non specifici servizi già dichiarati in altra fascia o nelle graduatorie ad esaurimento.
2. Il servizio prestato nelle classi di concorso A-83 e A-84 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di II° e l° grado) è valutabile come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A-24 e A-25 relative alla lingua tedesca.
3. Nel caso di nuove classi di concorso nelle quali confluiscono più classi del pregresso ordinamento, i servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite, sono valutati, secondo le disposizioni previste per la II e III fascia, come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016, richiesta.
4. E', altresì, valutabile come servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio, ai sensi dell'art.5 comma 4 bis, del decreto legge n.104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione col MIUR, della durata minima di tre mesi, fino ad un massimo di otto, anche se i progetti siano stati promossi nell'anno scolastico 2012/13 e nei termini previsti da ciascuna Convenzione.
ALTRI TITOLI VALUTABILI
1. I docenti in possesso del Diploma ISEF non possono far valere come altro titolo la laurea quadriennale in Scienze Motorie, né le lauree di nuovo ordinamento (LS o LM) ad essa corrispondenti. Analogamente, i docenti in possesso del diploma di vecchio Ordinamento delle istituzioni AFAM non possono far valere come altro titolo la laurea di nuovo ordinamento ad esso corrispondente.
Art.5
Moduli di domanda - Tabelle di valutazione dei titoli
1. Il Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato da coloro i quali chiedono l'inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui al precedente art.2.
Tali aspiranti, ivi compresi i docenti di Strumento musicale nelle istituzioni scolastiche di I e II grado, sono graduati secondo la tabella di valutazione annessa quale Tabella A che si approva con il presente provvedimento.
2. Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l'inclusione nelle graduatorie di III fascia per insegnamenti per i quali sono in possesso del relativo titolo di studio secondo le indicazioni di cui al precedente ali. 2, esclusivamente per uno dei seguenti casi:
- a) aspiranti che chiedono l'inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui non figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2017;
- b) aspiranti che chiedono l'inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui già figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2017;
3. Il Modello A2/bis deve invece essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l'inclusione in terza fascia sia per insegnamenti per i quali erano già iscritti in graduatorie di terza fascia del precedente triennio scolastico 2014/17, che per nuovi insegnamenti.
4. Gli aspiranti che hanno titolo all'inclusione in terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, ivi inclusi quelli in possesso del titolo di studio per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado e quelli in possesso del titolo di studio per l'insegnamento di discipline coreutiche nei Licei coreutici, sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa quale Tabella B che si approva con il presente provvedimento.
5. Conseguentemente alle disposizioni di cui ai commi precedenti:
a) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia devono essere presentati il Modello A/1 e sempre il Modello B, quest'ultimo secondo le modalità indicate al successivo art. 7;
b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia devono essere presentati il Modello A/2 o il Mod. A2/bis, e sempre il Modello B, quest'ultimo secondo le modalità indicate al successivo art. 7;
c) l'aspirante interessato a più di una situazione di cui ai precedenti punti a), b) deve presentare un solo Modello B indicando, nei limiti numerici precisati nel successivo art. 6, le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso complessivamente per tutti gli insegnamenti di II e III fascia, per i quali è in possesso dei relativi titoli.
d) in ragione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di II e III fascia delle graduatorie di istituto, che risultino inseriti anche in I fascia, non potranno sostituire le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, neppure ai fini dell'inserimento in II e/o III fascia, ma potranno aggiornare i punteggi nella II e III fascia. Tali aspiranti dovranno confermare con il modello B, per la II e/o III fascia le stesse sedi già indicate nel precedente triennio anche per la I fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento. I soggetti già collocati nelle graduatorie di I fascia delle graduatorie di istituto e che chiedono l'iscrizione in II e/o III fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all' atto del precedente aggiornamento, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione della I fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'iscrizione in II e/o III fascia, mentre non è consentito cambiare sedi di I fascia qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti.
Art. 6
Scelta della provincia e delle sedi scolastiche
1. Le modalità di scelta della provincia ed il numero massimo di istituzioni scolastiche alle quali richiedere l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono disciplinati dall'art.5, commi 6, 7 e 8, del Regolamento.
2. Ai sensi delle predette disposizioni, l'aspirante può richiedere, presentando il relativo Modello B, compilato secondo le modalità indicate al successivo art. 7, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.
3. Ove, in alcune province, non sussistano le condizioni per il rispetto dei limiti indicati al precedente comma 2 per la scuola dell'infanzia e primaria, a causa della carenza numerica di una o di altra tipologia di istituzione scolastica, ovvero a causa di rilevanti ragioni di carattere organizzativo, le competenti Direzioni regionali possono disporre, con proprio motivato provvedimento da pubblicare tempestivamente, sui rispettivi siti internet regionali e provinciali, che in tali province. i candidati possono presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti.
4. Le indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria, solo entro il predetto limite di 10 istituzioni secondo l'ordine indicato dal candidato nel Modello B.
5. Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli Uffici Scolastici delle province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d'Aosta vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti Uffici, secondo autonomi provvedimenti. La procedura di cui al presente decreto non è utilizzabile e non si applica per le predette province e regione.
6. Nell'ambito del numero delle scuole prescelte per l'inclusione nelle graduatorie di scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri modalità d'interpello previste al successivo art. 12, nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni, disciplinate dall'art.5, comma 6 e dall'art.7, comma 7 del Regolamento.
7. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, nella scelta delle istituzioni scolastiche l'indicazione relativa ad istituto comprensivo vale, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e primaria, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado.
8. Per gli insegnamenti impartiti presso istituti onnicomprensivi occorre indicare gli specifici codici meccanografici delle singole istituzioni incluse nell'istituto onnicomprensivo medesimo.
Art. 7
Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto
A) Disposizioni comuni:
1. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e la scelta delle istituzioni scolastiche devono essere presentate, utilizzando gli appositi modelli A/1, A/2, A/2 bis allegati al presente decreto, dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del MIUR ed entro il termine del 24 giugno 2017, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.
2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello o i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso per un'unica provincia secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, indirizzandoli ad una unica istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell'aspirante.
3. Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, mediante raccomandata r/r ovvero consegnati a mano esclusivamente all'istituzione scolastica prescelta per la gestione amministrativa della domanda secondo le istruzioni di cui al comma precedente.
In alternativa, il modello o i modelli di domanda possono essere trasmessi in formato digitale mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istituzione scolastica prescelta.
4. Gli aspiranti in possesso del titolo per l'insegnamento di sostegno di cui al precedente articolo 2 e in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti possono chiedere l'inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali, indicando come prima sede la/le predette istituzioni speciali nel relativo modello B, nel limite complessivo delle sedi richiedibili ai sensi del precedente art. 6. In tali casi gli aspiranti dovranno indirizzare il relativo modello o modelli di domanda alle medesime scuole speciali che provvederanno alla gestione complessiva della domanda dell'aspirante.
B) Disposizioni relative al Mod. B - scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche:
5. Per tutti gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di II e III fascia la scelta delle istituzioni scolastiche di cui al Mod. B, viene effettuata esclusivamente attraverso il sito internet conformemente al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nei termini e avvalendosi del modello di domanda che saranno successivamente indicati.
6. Il Mod. B deve essere indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i Modelli A/1, A/2 e A/2bis.
7. A tal fine, si indicano di seguito le modalità per l'utilizzo del sito internet per le finalità di cui al precedente comma 6, per cui sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione (esclusivamente per coloro che accedono per la prima volta alle istanze on line). Tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, viene effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it).
b) inserimento della domanda via internet; detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - Inserimento modo B", che sarà presente sul sito internet del Ministero.
8. Gli aspiranti residenti all'estero, o ivi stabilmente domiciliati, qualora non siano già registrati, effettuano la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità Consolare Italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici dandone comunicazione al competente Ufficio Scolastico Regionale, che provvede alla registrazione degli aspiranti nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, i candidati ricevono dal sistema POLIS i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS. È, comunque, ammessa la possibilità di presentare domanda di registrazione alla procedura POLIS tramite delega ad altra persona residente nel territorio italiano. Tale delega dovrà essere compilata e firmata a cura del richiedente. In questo caso sarà il delegato a recarsi presso la segreteria scolastica portando con sé il modulo di Delega stesso, il Modulo di Adesione debitamente compilato e le fotocopie di entrambi i documenti (del delegante e del delegato).
Art. 8
Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli
1. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note - che sono parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati necessari ai fini della presente procedura. Vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
2. E’ ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al precedente art.7.
3. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. E' fatta eccezione relativamente a:
a) titoli artistici da produrre per la prima volta dagli aspiranti all'insegnamento per le classi di concorso A-55, A-56, A57, A58 e A-59 e A-63 istituite con il D.P.R. n. 19/2016, secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione di cui al precedente art. 5, tenuto, comunque, conto di quanto stabilito dal precedente art. 4, comma 6, in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d'istituto del triennio precedente, relativamente alla valutazione dei titoli artistici medesimi;
b) titoli di studio conseguiti all'estero;
c) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;
d) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea;
e) servizi di insegnamento prestati con contratti atipici.
4. In occasione della stipula del primo rapporto di lavoro per gli aspiranti nel periodo di vigenza delle graduatorie, sono effettuati i relativi controlli delle dichiarazioni presentate, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
5. I controlli di cui al precedente comma 4 sono effettuati dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante, anche se richiesti da altre scuole interessate, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.
6. In caso di effettuazione dei predetti controlli, il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell'aspirante comunica all'interessato e alle altre istituzioni scolastiche richieste dall'aspirante con la presentazione del modello B, l'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda.
7. Il dirigente scolastico cui è indirizzata la domanda dell'aspirante, provvede, in caso di mancata convalida dei dati, alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti.
Art. 9
Esclusioni - Regolarizzazioni
1. Non è ammessa a valutazione la domanda presentata fuori termine ed in modalità difforme da quella indicata al precedente articolo 7, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.
2. Il candidato che non è in possesso del relativo titolo di accesso, di cui al precedente articolo 2, è escluso dalle graduatorie.
3. E' escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che ha presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse, ivi incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, di cui al comma 5 del precedente art.6.
4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
5. E' escluso dalle graduatorie l'aspirante che per la medesima fascia di appartenenza delle graduatorie aggiornate in precedenza dichiari nuovamente o riproduca titoli già presentati in occasione delle procedure relative al biennio 2009/2010 e 2010/2011 ed ai trienni 2011/2014 e 2014/2017, indipendentemente se siano stati o meno oggetto di valutazione, con le eccezioni di cui al precedente art. 4, comma 13.
6. E' escluso dalle graduatorie, a meno che non regolarizzi la domanda ai sensi del successivo comma 7, l'aspirante che non fornisca le indicazioni relative alle modalità per ricevere le comunicazioni, espressamente previste dal comma 4 del successivo art. 12.
7. E' ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l'adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale.
Art. 10
Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia.
2. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni e nei termini di cui all'articolo 5, comma 9, del Regolamento ("Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo "), che deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto previsto al precedente articolo 8. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.
4. Avverso la stipula dell'atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Anche avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art.63 e seguenti del decreto legislativo 30.3.2001, n.165, eventualmente previo esperimento delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall' art.130 e seguenti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Art. 11
Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti
1. Ai sensi dell'art.7, comma 2, del Regolamento, le scuole debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) se totalmente inoccupati;
b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'art. 4 del Regolamento;
c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento.
2. Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che, al riguardo, sono fomite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
3. L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 13, devono essere comunicate al sistema informativo, secondo le specifiche istruzioni che saranno fornite nella relativa guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l'abbandono secondo le ipotesi descritte dal medesimo art. 13.
Art. 12
Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti
1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art. 11, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questa, con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).
2. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo, comunque, conto che:
a) per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, le scuole medesime interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00. Per questa tipologia di supplenze, peraltro, le scuole possono optare, se lo ritengono più opportuno, per ogni sistema di convocazione già in uso;
b) per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio;
3. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
a) i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
b) il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
c) le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti essa deve, inoltre, contenere:
aa) l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
bb) la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
4. L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda e nel modello B di scelta delle sedi l'indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC). Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della posta elettronica possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo Il del Decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 56 del 28 maggio 2009 ma assicurando, comunque, che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 13
Sanzioni
1. L'art. 8 del Regolamento disciplina, in relazione alle varie tipologie di supplenza, gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della sua risoluzione anticipata, specificandone le conseguenti sanzioni rispetto alle ipotesi di:
a) rinuncia ad una proposta di assunzione;
b) mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione;
c) abbandono del servizio.
2. Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue: ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale disciplinate dall'art. 8, comma 1, lettere b) e c) punto 1 del Regolamento, la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.
4. Non rientrano nella fattispecie dell'abbandono sanzionabile ai sensi del presente articolo, le ipotesi che consentono di lasciare una supplenza per accettarne un'altra, previste dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del Regolamento.
Art. 14
Disposizioni finali
1. Con successivi provvedimenti, in applicazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, saranno disposti modalità e termini per consentire, nelle more del successivo aggiornamento triennale delle graduatorie di circolo e di istituto:
a) l'inserimento in Il fascia dei docenti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto;
b) l'inserimento in elenchi aggiuntivi per il sostegno dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto.
2. Nelle more dell'apertura delle finestre temporali di cui al comma precedente i soggetti inseriti nelle graduatorie della III fascia che acquisiscono il titolo di abilitazione possono presentare, in modalità telematica attraverso il portale POLIS del sito internet di questo Ministero, il modello A4 di domanda di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze da III fascia per le corrispettive classi di concorso. Le relative funzioni telematiche saranno disponibili per tutto il triennio di validità delle graduatorie. Le istituzioni Scolastiche, capofila avranno cura di prendere in carico tempestivamente le istanze ricevute per le finalità di cui al presente comma.
3. Il presente Decreto è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Istruzione (www.istruzione.it) e sulla rete intranet.
4. Tutti i modelli allegati al presente provvedimento fanno parte integrante dello stesso.
Art. 15
Tabelle di valutazione
1. Con il presente decreto sono approvate le tabelle di valutazione:
- Tabella di valutazione di II fascia, denominata tabella A;
- Tabella di valutazione di III fascia, denominata tabella B.
Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. n. 315 del 25/05/2017
IL MINISTRO
Valeria Fedeli
Allegati (formato pdf)
Modello A1
Modello A2
Modello A2bis
Tabella A (aggiornata all'8/6/17 nota Miur 26048)
Tabella B