Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Roma, 26 marzo 2009
VISTO
il testo unico delle leggi in
materia di istruzione approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO
il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTA
la legge 28 marzo
2003, n. 53 recante “Delega al governo per la definizione
delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTO il
decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la
“Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell’articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO l’articolo 25 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
VISTA la
legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
VISTO
il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176;
VISTO
l’articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
VISTO il
decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il “Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il
piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del sopra citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008;
VISTO Il Regolamento relativo alla revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi
dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
VISTO in particolare l'articolo 64,
comma 4, lettera b) della citata legge n. 133/2008 che prevede la ridefinizione dei curricoli
vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione di
piani di studio e dei relativi quadri orario;
VISTO le Indicazioni per i piani delle
attività educative per la scuola dell’infanzia e per i piani di studio per le
scuola primaria e secondaria di I grado redatte in sostituzione delle
Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B e C e del Profilo educativo,
culturale e professionale di cui all’allegato D del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e delle
Indicazioni per il curricolo di cui al decreto
ministeriale 31 luglio 2007;
VISTO il decreto
ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive
modificazioni e integrazioni, concernente le disposizioni impartite in materia
di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento
tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione
secondaria e artistica e le lauree specialistiche equiparate di cui ala D.M. n. 22 del 9
febbraio 2005 per l’accesso alle classi di concorso della
scuola secondaria di I grado;
RITENUTO
necessario
ridefinire le classi di abilitazione all'insegnamento, ivi compresi i relativi
titoli di accesso, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola
secondaria di primo grado;
RITENUTO
necessario altresì
ridefinire la composizione delle cattedre alla luce delle nuove classi di
abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio della
scuola secondaria di primo grado;
RITENUTA
l’esigenza che gli
insegnamenti confluiti ai sensi delle tabelle allegate alle Indicazioni
nazionali annesse al decreto
legislativo n. 59/04, nell’area disciplinare “Matematica,
scienze e tecnologia nella scuola secondaria di I grado” – 59/A - continuino a
rientrare nelle classi di concorso 33/A e 59/A del pregresso ordinamento
continuino ad separati, in conformità di quanto previsto dal Regolamento
relativo alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
del primo ciclo ai sensi dell’art. 64 della
citata legge 133/2008 anche per i motivi espressi dal CNPI
nel parere dato nell’adunanza del 25 febbraio 2005;
ACQUISITO l’ulteriore parere del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nella seduta del 25 marzo 2009 ;
DECRETA
Art. 1
(classi di abilitazioni)
1.
Le
classi di concorso a cattedre di cui alla tabella A del D.M. n. 39/1998
e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla scuola secondaria di
primo grado, sono trasformate in classi di abilitazione e assumono la
denominazione indicata nell’allegato n. 1,
annesso al presente decreto. Le nuove classi di abilitazione entreranno in
vigore dall'anno scolastico 2009/2010;
2.
Le
classi di concorso e le abilitazioni di cui al D.M. n. 39/98
e successive modifiche ed integrazioni sono dichiarate corrispondenti alle
classi di abilitazione di cui al regolamento relativo al primo ciclo di
istruzione secondo l’allegato n. 2,
annesso al presente decreto;
3.
L’abilitazione della classe di concorso 43/A – italiano
storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado, limitatamente alla
scuola di primo grado con lingua di insegnamento italiana nelle provincia di
Bolzano è dichiarata corrispondente alla classe di abilitazione 91/A Italiano,
seconda lingua, nella scuola media in lingua tedesca;
4.
In attuazione
di quanto previsto dal presente articolo, la trasformazione nelle nuove classi
di abilitazione viene effettuata anche nei confronti dei docenti abilitati
inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi
ordinari per titoli ed esami, nonché nei confronti dei docenti inclusi nella 1a
e nella 2a fascia delle graduatorie d'istituto. La trasformazione nelle nuove
classi di abilitazione viene effettuata anche nei confronti dei docenti in
possesso del solo titolo di studio, inseriti nella 3a fascia delle graduatorie
d'istituto.
Art. 2
(quadro orario e
composizione delle cattedre nelle classi a tempo normale)
1. Il quadro orario settimanale delle discipline della
scuola secondaria di I grado, definito tenendo conto dei nuovi piani di studio
è così determinato:
Discipline o gruppi di discipline
|
I classe
|
II classe
|
III classe
|
Italiano, Storia, Geografia
|
9
|
9
|
9
|
Matematica e Scienze
|
6
|
6
|
6
|
Tecnologia
|
2
|
2
|
2
|
Inglese
|
3
|
3
|
3
|
Seconda lingua comunitaria
|
2
|
2
|
2
|
Arte e immagine
|
2
|
2
|
2
|
Scienze motoria e sportive
|
2
|
2
|
2
|
Musica
|
2
|
2
|
2
|
Religione cattolica
|
1
|
1
|
1
|
Attività di approfondimento in materie letterarie
|
1
|
1
|
1
|
Totale orario settimanale
|
30
|
30
|
30
|
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito
nell’area disciplinare storico- geografica.
2. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla
legge 3 maggio
1999, n. 124, si svolgono oltre l’orario obbligatorio delle lezioni di cui al comma 1 del presente articolo
e sono regolati dal D.M. 6 agosto
1999, n. 201 ed assicurano l’insegnamento di quattro diversi
strumenti musicali.
3. Tenendo conto del quadro orario settimanale delle
discipline come sopra definito la composizione delle cattedre per gli
insegnamenti della scuola secondaria di I grado, è così stabilita:
MATERIE O GRUPPI DI MATERIE
|
CONDIZIONI PER L’ISTITUZIONE DELLA
CATTEDRA.
|
1) Italiano, storia e geografia
|
Nove ore settimanali per classe - Una cattedra e nove ore
per ogni corso. Tre cattedre ogni due corsi. In fase residuale, per il
completamento della cattedra possono essere utilizzate le ore di
approfondimento in materie letterarie (18 ore settimanali).
|
2) Matematica e scienze
|
Sei ore settimanali per classe – Una cattedra per ogni
corso, ovvero ogni tre classi (18 ore settimanali).
|
3) Tecnologia
|
Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre
corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
|
4) Lingua straniera inglese
|
Tre ore settimanali per classe – Una cattedra ogni due
corsi, ovvero ogni sei classi (18 ore settimanali).
|
5) Seconda lingua comunitaria
|
Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre
corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
|
6) Arte e immagine
|
Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre
corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
|
7) Musica
|
Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre
corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
|
8) Scienze motorie e sportive
|
Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre
corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
|
9) Religione cattolica
|
Un’ora settimanale di lezione per classe – una cattedre
ogni 18 classi.
|
10) Approfondimenti
|
Un’ora settimanale di approfondimento in materie letterarie – non costituisce
cattedra - Contribuisce alla formazione di
cattedra interne in fase residuale sia con classi a tempo normale che
a tempo prolungato.
|
11) Strumento musicale
|
Sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno
dei quattro strumenti. Un posto per ogni corso (18 ore settimanali) per
ciascuno dei quattro strumenti. Con l’obbligo d’insegnamento nelle classi di
un corso completo.
|
Le
istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa
prevista dal DPR 275/99,
organizzano le attività educative e didattiche e decidono, ogni anno, sulla
base delle apposite analisi dei bisogni formativi, l’integrazione, la
distribuzione e i tempi delle discipline e delle attività.
Art. 3
(quadro orario e
composizione delle cattedre nelle classi a tempo prolungato)
1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti
della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle
esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di 36 ore,
eccezionalmente elevabili fino a 40, previa autorizzazione dell’Ufficio
scolastico regionale, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti, alle
attività e al tempo dedicato alla mensa. Le classi funzionanti a tempo
prolungato, sono ricondotte all’orario normale qualora non siano disponibili
servizi e strutture per lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie
pomeridiane per almeno due pomeriggi e
né sia previsto il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Le
classi vanno attivate su richiesta delle famiglie e semprechè il numero degli
iscritti consente di formare la classe
secondo la normativa vigente.
2. Il quadro orario settimanale delle attività e delle
discipline delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado,
definito tenendo conto dei nuovi piani di studio è così determinato:
Discipline o gruppi di discipline
|
I classe
|
II classe
|
III classe
|
Italiano, Storia, Geografia
|
15
|
15
|
15
|
Matematica e Scienze
|
9
|
9
|
9
|
Tecnologia
|
2
|
2
|
2
|
Inglese
|
3
|
3
|
3
|
Seconda lingua comunitaria
|
2
|
2
|
2
|
Arte e immagine
|
2
|
2
|
2
|
Scienze motoria e sportive
|
2
|
2
|
2
|
Musica
|
2
|
2
|
2
|
Religione cattolica
|
1
|
1
|
1
|
Approfondimento di discipline a scelta delle scuole
|
1/2
|
1/2
|
1/2
|
Totale orario settimanale
|
39/40
|
39/40
|
39/40
|
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito
nell’area disciplinare storico- geografica.
3. Tenendo conto del quadro orario settimanale delle
discipline come sopra definito la composizione delle cattedre delle classi a
tempo prolungato della scuola secondaria di I grado, è così stabilita:
MATERIE O GRUPPI DI MATERIE
|
CONDIZIONI PER L’ISTITUZIONE DELLA
CATTEDRA
|
1) Italiano, storia e geografia
|
Quindici ore settimanali per classe. Cinque cattedre ogni
due corsi. (due cattedre 15+3 – 2 cattedre 12+6 – 1 cattedra 9+9)) In fase
residuale, per il completamento delle cattedre possono essere utilizzate le
ore di approfondimento in materie letterarie, a scelta delle scuole del tempo prolungato, spezzoni orario del
tempo normale (18 ore settimanali), anche di altre scuole.
|
2) Matematica e scienze
|
Nove ore settimanali per classe – Una cattedra per ogni
due classi del corso (18 ore settimanali).
|
3) Tecnologia
|
Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre
corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
|
4) Lingua straniera inglese
|
Tre ore settimanali per classe – Una cattedra ogni due
corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
|
5) Seconda lingua comunitaria
|
Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre
corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
|
6) Arte e immagine
|
Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre
corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
|
7) Musica
|
Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre
corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
|
8) Scienze motorie e sportive
|
Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre
corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
|
9) Religione cattolica
|
Un’ora settimanale di lezione per classe – una cattedre
ogni 18 classi.
|
10) Approfondimenti
|
Una o due ore settimanali di approfondimento su
discipline scelte dalle scuole - non costituisce cattedra –
Contribuiscono, alla costituzione di
cattedre interne e/o esterne all’istituzione scolastica, già in organico di
diritto.
|
Le
istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica e
organizzativa prevista dal DPR 275/99,
organizzano le attività educative e didattiche e decidono, ogni anno, sulla
base delle apposite analisi dei bisogni formativi, l’integrazione, la
distribuzione e i tempi delle discipline e delle attività. Il monte ore è
comprensivo delle ore destinate alle attività previste dal POF della scuola,
nonché delle ore destinate alla mensa.
Art. 4
(fase transitoria del quadro orario delle classi terze a tempo
prolungato)
1. Le classi terze a tempo prolungato
funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010 manterranno il quadro orario
previsto dal D.M. 22 luglio 1983. Nella
composizione delle cattedre si terrà conto di detta circostanza.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organici
di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo
2009
IL MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Allegato 1
Classi di abilitazione
del nuovo ordinamento
Elenco delle classi di
abilitazione nella scuola secondaria di
I grado
|
|
28/A - Arte e immagine
|
|
30/A – Scienze motorie e sportive
|
|
32/A - Musica
|
|
33/A – Tecnologia
|
|
43/A –
Italiano, storia e geografia nella
scuola secondaria di I grado
|
|
|
45/A – Lingua inglese e
seconda lingua straniera
|
|
59/A – Matematica, scienze
nella scuola secondaria di I grado
|
|
77/A – Strumento musicale
|
|
Allegato 2
Corrispondenza
tra il pregresso e il vigente ordinamento
Classi di concorso di cui al D.M. n.39/1998 e
successive modifiche
|
Nuove classi di abilitazione
|
28/A Educazione
artistica
|
28/A - Arte e immagine
|
30/A Educazione fisica nella scuola media
|
30/A – Scienze motorie e sportive
|
32/A Educazione musicale nella scuola media
|
32/A - Musica
|
33/A Educazione tecnica nella scuola media
|
33/A - Tecnologia
|
59/A Scienze matematiche,
chimiche, fisiche e naturali nella scuola media
|
59/A – Matematica e scienze
nella scuola secondaria di I grado
|
43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media
|
43/A - Italiano, storia e
geografia nella scuola secondaria di I grado
|
45/A Lingua
straniera
|
45/A - Lingua inglese e seconda lingua straniera
|
77/A Strumento
musicale
|
77/A - Strumento musicale
|