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26-03-2009 n° 37 - Min. Istruzione

D.M. n.37/2009: Classi di abilitazione e composizione cattedre scuola secondaria di I grado
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

Decreto  N. 37

Roma,  26 marzo 2009

 

IL MINISTRO

 

 

VISTO     il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA     la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

VISTO     il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO     l’articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA      la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO   il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO     l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO     il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO     il piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTO     Il Regolamento relativo alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO     in particolare l'articolo 64, comma 4, lettera b) della citata legge n. 133/2008  che prevede la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione di piani di studio e dei relativi quadri orario;

VISTO     le Indicazioni per i piani delle attività educative per la scuola dell’infanzia e per i piani di studio per le scuola primaria e secondaria di I grado redatte in sostituzione delle Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B e C e del Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e delle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007;

VISTO     il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica e le lauree specialistiche  equiparate di cui ala D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 per l’accesso alle classi di concorso della scuola secondaria di I grado;

RITENUTO necessario ridefinire le classi di abilitazione all'insegnamento, ivi compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado;

RITENUTO necessario altresì ridefinire la composizione delle cattedre alla luce delle nuove classi di abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado;

RITENUTA l’esigenza che gli insegnamenti confluiti ai sensi delle tabelle allegate alle Indicazioni nazionali annesse al decreto legislativo n. 59/04, nell’area disciplinare “Matematica, scienze e tecnologia nella scuola secondaria di I grado” – 59/A - continuino a rientrare nelle classi di concorso 33/A e 59/A del pregresso ordinamento continuino ad separati, in conformità di quanto previsto dal Regolamento relativo alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo ai sensi dell’art. 64 della citata legge 133/2008 anche per i motivi espressi dal CNPI nel parere dato nell’adunanza del 25 febbraio 2005;

ACQUISITO l’ulteriore parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nella seduta del  25 marzo 2009 ;

 

 

 

 

DECRETA

 

 

Art. 1

(classi di abilitazioni)

 

1.         Le classi di concorso a cattedre di cui alla tabella A del D.M. n. 39/1998 e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla scuola secondaria di primo grado, sono trasformate in classi di abilitazione e assumono la denominazione indicata nell’allegato n. 1, annesso al presente decreto. Le nuove classi di abilitazione entreranno in vigore dall'anno scolastico 2009/2010;

2.         Le classi di concorso e le abilitazioni di cui al D.M. n. 39/98 e successive modifiche ed integrazioni sono dichiarate corrispondenti alle classi di abilitazione di cui al regolamento relativo al primo ciclo di istruzione secondo l’allegato n. 2, annesso al presente decreto;

3.         L’abilitazione  della classe di concorso 43/A – italiano storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado, limitatamente alla scuola di primo grado con lingua di insegnamento italiana nelle provincia di Bolzano è dichiarata corrispondente alla classe di abilitazione 91/A Italiano, seconda lingua, nella scuola media in lingua tedesca;

4.         In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la trasformazione nelle nuove classi di abilitazione viene effettuata anche nei confronti dei docenti abilitati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e  nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami, nonché nei confronti dei docenti inclusi nella 1a e nella 2a fascia delle graduatorie d'istituto. La trasformazione nelle nuove classi di abilitazione viene effettuata anche nei confronti dei docenti in possesso del solo titolo di studio, inseriti nella 3a fascia delle graduatorie d'istituto.

 

 

Art. 2

(quadro orario e composizione delle cattedre nelle classi a tempo normale)

 

1. Il quadro orario settimanale delle discipline della scuola secondaria di I grado, definito tenendo conto dei nuovi piani di studio è così determinato:

 

Discipline o gruppi di discipline

I classe

II classe

III classe

Italiano, Storia, Geografia

9

9

9

Matematica e Scienze

6

6

6

Tecnologia

2

2

2

Inglese

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

2

2

2

Arte e immagine

2

2

2

Scienze motoria e sportive

2

2

2

Musica

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

Attività di approfondimento in  materie letterarie

1

1

1

Totale orario settimanale

30

30

30

 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico- geografica.

2. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l’orario obbligatorio delle lezioni di cui al comma 1 del presente articolo e sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 ed assicurano l’insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.

3. Tenendo conto del quadro orario settimanale delle discipline come sopra definito la composizione delle cattedre per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado,  è così stabilita:

 

 

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE

CONDIZIONI PER L’ISTITUZIONE DELLA CATTEDRA.

1) Italiano, storia e geografia

Nove ore settimanali per classe - Una cattedra e nove ore per ogni corso. Tre cattedre ogni due corsi. In fase residuale, per il completamento della cattedra possono essere utilizzate le ore di approfondimento in materie letterarie (18 ore settimanali).

2) Matematica e scienze

Sei ore settimanali per classe – Una cattedra per ogni corso, ovvero ogni tre classi (18 ore settimanali).

3) Tecnologia

Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

4) Lingua straniera inglese

Tre ore settimanali per classe – Una cattedra ogni due corsi, ovvero ogni sei classi (18 ore settimanali).

5) Seconda lingua comunitaria

Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

6) Arte e immagine

Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

7) Musica

Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

8) Scienze motorie e sportive

Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

9) Religione cattolica

Un’ora settimanale di lezione per classe – una cattedre ogni 18 classi.

10) Approfondimenti

Un’ora settimanale di approfondimento in  materie letterarie – non costituisce cattedra - Contribuisce alla formazione di  cattedra interne in fase residuale sia con classi a tempo normale che a tempo prolungato.

11) Strumento musicale

Sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti. Un posto per ogni corso (18 ore settimanali) per ciascuno dei quattro strumenti. Con l’obbligo d’insegnamento nelle classi di un corso completo.

 

Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa prevista  dal DPR 275/99, organizzano le attività educative e didattiche e decidono, ogni anno, sulla base delle apposite analisi dei bisogni formativi, l’integrazione, la distribuzione e i tempi delle discipline e delle attività.

 

 

Art. 3

(quadro orario e composizione delle cattedre nelle classi a tempo prolungato)

 

1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di 36 ore, eccezionalmente elevabili fino a 40, previa autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti, alle attività e al tempo dedicato alla mensa. Le classi funzionanti a tempo prolungato, sono ricondotte all’orario normale qualora non siano disponibili servizi e strutture per lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane per almeno due pomeriggi  e né sia previsto il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Le classi vanno attivate su richiesta delle famiglie e semprechè il numero degli iscritti consente di formare la  classe secondo la normativa vigente.

2. Il quadro orario settimanale delle attività e delle discipline delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado, definito tenendo conto dei nuovi piani di studio è così determinato:

 

Discipline o gruppi di discipline

I classe

II classe

III classe

Italiano, Storia, Geografia

15

15

15

Matematica e Scienze

9

9

9

Tecnologia

2

2

2

Inglese

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

2

2

2

Arte e immagine

2

2

2

Scienze motoria e sportive

2

2

2

Musica

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

Approfondimento di discipline a scelta delle scuole

1/2

1/2

1/2

Totale orario settimanale

39/40

39/40

39/40

 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico- geografica.

3. Tenendo conto del quadro orario settimanale delle discipline come sopra definito la composizione delle cattedre delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado,  è così stabilita:

 

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE

CONDIZIONI PER L’ISTITUZIONE DELLA CATTEDRA

1) Italiano, storia e geografia

Quindici ore settimanali per classe. Cinque cattedre ogni due corsi. (due cattedre 15+3 – 2 cattedre 12+6 – 1 cattedra 9+9)) In fase residuale, per il completamento delle cattedre possono essere utilizzate le ore di approfondimento in materie letterarie,  a scelta delle scuole del tempo prolungato, spezzoni orario del tempo normale (18 ore settimanali), anche di altre scuole.

2) Matematica e scienze

Nove ore settimanali per classe – Una cattedra per ogni due classi del corso (18 ore settimanali).

3) Tecnologia

Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

4) Lingua straniera inglese

Tre ore settimanali per classe – Una cattedra ogni due corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

5) Seconda lingua comunitaria

Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

6) Arte e immagine

Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

7) Musica

Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

8) Scienze motorie e sportive

Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

9) Religione cattolica

Un’ora settimanale di lezione per classe – una cattedre ogni 18 classi.

10) Approfondimenti

Una o due ore settimanali di approfondimento su discipline  scelte dalle scuole -  non costituisce cattedra – Contribuiscono,  alla costituzione di cattedre interne e/o esterne all’istituzione scolastica, già in organico di diritto.

 

Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa prevista dal DPR 275/99, organizzano le attività educative e didattiche e decidono, ogni anno, sulla base delle apposite analisi dei bisogni formativi, l’integrazione, la distribuzione e i tempi delle discipline e delle attività. Il monte ore è comprensivo delle ore destinate alle attività previste dal POF della scuola, nonché delle ore destinate alla mensa.

 

 

Art. 4

(fase transitoria del quadro orario delle classi terze a tempo prolungato)

 

1. Le classi terze a tempo prolungato funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010 manterranno il quadro orario previsto dal D.M. 22 luglio 1983. Nella composizione delle cattedre si terrà conto di detta circostanza.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organici di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Roma,  26 marzo 2009

 

IL MINISTRO

F.to  Mariastella Gelmini

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

 
Allegato 1
Classi di abilitazione  del nuovo ordinamento

 

Elenco delle classi di abilitazione nella scuola secondaria di  I grado

 

 

28/A - Arte e immagine

 

30/A – Scienze motorie e sportive

 

32/A -  Musica

 

33/A – Tecnologia

 

43/A – Italiano, storia e geografia  nella scuola secondaria di I grado

45/A – Lingua inglese e seconda lingua straniera

 

59/A – Matematica, scienze  nella scuola secondaria di I grado

 

77/A – Strumento musicale

 

 

 

 

Allegato 2

Corrispondenza tra il pregresso e il vigente ordinamento

 

Classi di concorso di cui al D.M. n.39/1998 e successive modifiche

 

Nuove classi di abilitazione

 

 

28/A  Educazione artistica

28/A - Arte e immagine

30/A Educazione fisica nella scuola   media

30/A  Scienze motorie e sportive

32/A Educazione musicale nella scuola media

32/A -  Musica

33/A Educazione tecnica nella scuola media

33/A - Tecnologia

59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media

59/A – Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado

43/A  Italiano, storia  ed educazione civica, geografia nella scuola media

43/A - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado

45/A  Lingua straniera

45/A - Lingua inglese e seconda lingua straniera

77/A  Strumento musicale

77/A  -  Strumento musicale

 

 

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