Il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
D.M.
n. 37 del 13 aprile 2006
Allegato
VISTO il
Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato
dall’art. 22 della legge 23.12.98, n. 448
e dall’art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;
VISTA la
legge 12.3.1999, n. 68 recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la
legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTA la
legge 18 luglio 2003, n. 186 ed in particolare l’art. 5,
che prevede per gli insegnanti religione cattolica, in fase di prima
applicazione, una procedura concorsuale riservata;
VISTE le
graduatorie di merito dei concorsi riservati, espletati in esecuzione della
procedura concorsuale citata, indetta con Decreto del Direttore Generale per il
personale della scuola del 2 febbraio 2004;
VISTO il
D.M. 42 del 24 marzo 2005, con il quale
sono state disposte, in esecuzione del D.P.R.
autorizzativo 22 dicembre 2004, 9229 assunzioni
di personale insegnante di religione cattolica ripartite in contingenti
regionali, quale prima tranche di assunzioni previste nell’ambito della
programmazione relativa al triennio scolastico 2004/2007;
VISTO il
D.P.R. 17 gennaio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2006, adottato sulla base della
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
con la quale è assegnato un contingente di personale insegnante di religione
cattolica di 3.077 unità ai fini della stipula dei contratti a tempo
indeterminato per l’anno scolastico 2005/06, quale seconda tranche di
assunzioni previste nell’ambito della citata programmazione triennale;
TENUTO CONTO dei
dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in merito alla consistenza delle
dotazioni organiche del personale insegnante di religione cattolica per l’a.s.
2005/06 e delle relative disponibilità di posti;
VISTA la
legge n. 241 del 7.8.1990 e successive
integrazioni e modificazioni;
VISTO il
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
successive integrazioni e modificazioni;
D
E C R E T A :
DISPOSIZIONI
SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER IL PERSONALE INSEGNANTE
DI RELIGIONE CATTOLICA
anno
scolastico 2005-2006
ART.
1 - Ripartizione del contingente
1.1
Il contingente complessivo di 3.077 assunzioni
a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è ripartito in
contingenti regionali in misura proporzionale ai posti disponibili in organico
per l’anno scolastico 2005/06.
1.2
Ogni contingente regionale, sul quale possono essere disposte
le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale insegnante
di religione cattolica per l’anno scolastico 2005/06, viene ripartito in due
distinti contingenti corrispondenti ai due ruoli regionali previsti dall’art. 1 della legge n. 186/03.
1.3
Nelle tabelle allegate al presente D.M. sono indicati i posti
complessivamente funzionanti, la consistenza del personale già in servizio con
contratto a tempo indeterminato, le disponibilità complessive per i due ruoli,
i contingenti da attribuire ai due ruoli nell’ambito di ciascuna regione e il
contingente di assunzioni da effettuare complessivamente a livello regionale.
ART.
2 - Assunzione del personale
2.1
Nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1.2, il numero
delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale
insegnante è definito dal competente Direttore regionale, a livello di ciascuna
diocesi, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ciascuno dei due
ruoli.
2.2
Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano
a tal fine disponibili per l’intero anno scolastico.
2.3
Le assunzioni sono disposte utilizzando le graduatorie di
merito di ciascuno dei due concorsi banditi con Decreto dirigenziale 2 febbraio
2004, corrispondenti ai due distinti ruoli previsti dall’art. 2 della legge n. 186/03, secondo
le indicazioni contenute nel bando citato.
2.4
Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di
cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
2.5
Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata
una sede provvisoria.
2.6
Il personale di cui al presente articolo non può chiedere
trasferimento in altra regione prima di tre anni scolastici.
****************
Il
presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del M.I.U.R. www.istruzione.it,
sulla rete intranet e all’albo degli Uffici Scolastici Regionali.
ROMA,
13 APRILE 2006
IL
MINISTRO: Moratti
Allegato
Tabelle