Ministero dell’Istruzone,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola
Allegati
Prot. n. 437
Roma, 24 marzo 2004
Decreto Ministeriale n.35
Elenchi Provinciali ad esaurimento e conseguente
inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di
supplenze al personale A.T.A. Profilo professionale di "Addetto alle
aziende agrarie "
Vista la legge
3.5.1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10.5.1999, n.107;
Visto il d.l.vo
28.2.2000, n. 81, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7.4.2000, n. 82, con particolare riferimento all'art.4, comma 1;
Visto il D.M.
13.12.2000, n. 430 "regolamento recante norme sulle
modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico
ausiliario ai sensi dell'art. 4 della
legge 3.5.1999, n. 124",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.1.2001 n. 19
Visto il D.M.
19.4.2001, n. 75, in particolare la formulazione
degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di assistente
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere;
Visto il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio
normativo 2002-2005,pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale 14.8.2003, n.188 ed in particolare l'allegata Tabella B -
Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA
–
Considerato che per il profilo professionale di
"addetto alle aziende agrarie" non può più applicarsi la
particolare procedura di reclutamento ai sensi dell'art.1, comma 1
lett.b del DPR 30.10.1996, n. 693, in
quanto il possesso del solo diploma della scuola media non è sufficiente per
accedere al suddetto profilo;
Accertato che il richiamato CCNL richiede per l'accesso al
profilo professionale di addetto alle aziende agrarie i medesimi titoli
culturali per il profilo professionale di guardarobiere, diversificando solo
nella specificità della qualifica professionale;
Considerato, quindi, che i criteri ed i valori espressi
nella tabella di valutazione dei titoli per il profilo di guardarobiere, di
cui alla Tabella A/3 allegata al D.M.
13.12.2000, n. 430, sono anche riconducibili al
profilo professionale di addetto alle aziende agrarie;
Ritenuto, pertanto, la necessità di allineare le procedure
di reclutamento per il profilo di addetto alle aziende agrarie agli altri
profili professionali del personale ATA, già disciplinate con D.M.
19.4.2001, n. 75, integrando in tal senso il
predetto D.M.
DECRETA:
Art. 1
Requisiti di ammissione
per l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento
1.1 Per essere inseriti negli elenchi provinciali ad
esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie occorre produrre
apposita domanda di inserimento, con conseguente valutazione dell'insieme dei
titoli posseduti. Hanno titolo a produrre domanda di inserimento coloro che,
alla data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche
non continuativo, nel medesimo profilo professionale.
Tutto il personale di cui al presente comma, per ottenere
l'inserimento nelle graduatorie di istituto (successivo art. 4 del presente
decreto), deve comunque produrre apposita domanda (scheda B/2).
1.2 Il servizio di cui al precedente comma 1 deve essere
stato prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato
direttamente con lo Stato. Ai fini del presente articolo il servizio prestato
nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del
Ministero degli Affari Esteri , è equiparato al corrispondente servizio
prestato in Italia.
1.3 Il servizio prestato a part-time è computato per
intero ai fini dei 30 giorni richiesti per l'inserimento; ai fini del
punteggio è valutato in proporzione alla quota di prestazione.
1.4 I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del
presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda
di inserimento.
1.5 I candidati per produrre validamente domanda di
inserimento devono, altresì, essere in possesso del titolo di studio
prescritto dal CCNL del
comparto scuola per il quadriennio 2002-2005, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale
14.8.2003, n. 188:
- Addetto alle aziende agrarie:
a) diploma di scuola media unitamente ad attestato di
qualifica specifica;
b) diploma di qualifica professionale specifica.
1.6 Per coloro che hanno prestato il servizio richiesto per
l'inserimento negli elenchi ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie si
prescinde dal possesso dei titoli di cui al precedente punto 1.5.
1.7 Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 845/78, devono essere integrati da idonea
certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
1.8 I candidati devono essere, altresì, in possesso dei
requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65
(età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3. godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di
quanto disposto dalla legge
18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4. idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle
norme di tutela contenute nell'art. 22 della
legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà
di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro
che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
5. per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma
4 - D.P.R. 693/1996);
Ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono,
inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo
politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un
impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano
incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi
nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative
di cui alla legge
18.1.1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o
interdetti per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a
riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
1.9 Coloro che conseguono l'inserimento nelle graduatorie
permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (in ruolo) sono cancellati
dagli elenchi di seconda fascia di circolo e di istituto per le supplenze,
relative al medesimo profilo professionale, in cui siano inseriti.
Art. 2
Termini di
presentazione della domanda di inserimento
- Autorità Scolastica cui produrre la domanda-
2.1 La domanda di inserimento (All. A1) deve essere prodotta entro il termine perentorio di 30
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà affisso
all'albo degli Uffici scolastici regionali e contestualmente all'albo del
Centro Servizi Amministrativi di ciascuna provincia nonché pubblicato sul
sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
all'indirizzo "www. istruzione.it", sezione reclutamento, e sulla
rete intranet.
2.2 La domanda di inserimento deve essere prodotta in
un'unica provincia a scelta del candidato, a pena di esclusione dalla
procedura di cui al presente decreto e deve essere inoltrata esclusivamente
al Centro Servizi Amministrativi della provincia in cui sia istituito
l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
2.3 La domanda di inserimento , indirizzata all'Ufficio
Scolastico Regionale cui è affidato l'incarico di curare lo svolgimento della
procedura, può essere presentata, a mano, direttamente al Centro Servizi
Amministrativi del capoluogo della provincia prescelta che ne rilascia
ricevuta, oppure, spedida al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo
della provincia prescelta con raccomandata con ricevuta di ritorno. In
quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a
data dell'Ufficio postale accettante.
2.4 Le domande non possono essere inoltrate alle
Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle
D'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti
per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della
scuola.
Art. 3
Formulazione della
domanda di inserimento e relativa documentazione
3.1 La domanda deve essere redatta in carta semplice
riempiendo l'allegata scheda (all. A1 ed eventualmente A2), liberamente
riproducibile:
· il cognome e il nome
· la data e il luogo di nascita
· il codice fiscale
· la residenza
· il Centro Servizi Amministrativi cui la
domanda è rivolta
· il profilo
professionale nei cui elenchi provinciali per le supplenze il candidato
intende essere inserito.
3.2 La domanda deve essere datata e sottoscritta dal
candidato (non occorre alcuna autenticazione).
3.3 Nella domanda il candidato deve, inoltre, indicare il
possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento negli elenchi provinciali
ad esaurimento di cui al precedente art. 1.
3.4 Il candidato deve inoltre specificare nella domanda i
titoli di cui chiede la valutazione ai fini del punteggio (ALL. B); delle
preferenze e/o delle riserve (ALL. C).
3.5 L'idoneità fisica all'impiego di cui al precedente art.
1 - comma 9 - punto 4 deve essere documentata mediante certificato medico
rilasciato dalla competente autorità sanitaria al momento dell'assunzione.
3.6 Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 5, i
requisiti per l'inserimento negli elenchi ad esaurimento, nonché i titoli di
cultura, di servizio, di preferenza, di riserva possono essere oggetto di
dichiarazione sostitutiva rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilità;
di autocertificazione in fotocopia con la dicitura "copia conforme
all'originale in mio possesso" cui segue la data e la firma del
candidato; di certificazione per riferimento a documenti già in possesso
dell'Ufficio Scolastico Provinciale cui è rivolta la domanda, purchè siano
fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro individuazione ed
acquisizione alla procedura in esame.
Il candidato può, altresì, produrre certificazioni
rilasciate dalla competente autorità amministrativa. In tale ultimo caso i
servizi scolastici devono essere certificati dalla competente autorità della
scuola in cui sono stati prestati.
3.7 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di
certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false
comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutte
le graduatorie o elenchi di riferimento o la decadenza dalle medesime
graduatorie o elenchi se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come
prescritto dagli artt. 75 e 76
del D. L.vo 28.12.2000, n. 443 pubblicato
nella G.U. n. 42 del 20.2.2001.
L'Amministrazione procederà ad un controllo a campione
delle autodichiarazioni e delle autocertificazioni.
3.8 E' ammessa la regolarizzazione della domanda presentata
in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna
all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
3.9 L'allegata scheda A1, compiutamente
formulata nelle parti che il candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e
datata dal medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione
effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato
dal candidato.
Art. 4
Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo o
d'Istituto per le supplenze temporanee da parte di coloro che chiedono
l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento
4.1 Coloro che hanno titolo ad essere inseriti negli
elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di cui al
presente decreto, hanno titolo a richiedere l'inserimento nella seconda
fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per il
conferimento delle supplenze.
4.2 Contestualmente alla compilazione della domanda di
inserimento negli elenchi di cui al presente decreto i candidati che
desiderano essere inseriti anche nelle corrispondenti graduatorie di circolo
o di istituto per le supplenze temporanee della medesima ed unica provincia
debbono compilare l'apposita scheda (all.
A2).
4.3 Possono essere indicate complessivamente non più di
trenta istituzioni scolastiche per il profilo professionale di cui al
presente decreto.
4.4 Tutti gli aspiranti sono inclusi secondo la graduazione
derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui
figurano nel corrispondente elenco provinciale al esaurimento.
4.5 L'inserimento nelle graduatorie per le supplenze
temporanee e le relative assunzioni avverranno secondo quanto stabilito dagli
artt.6 e 7 del
" Regolamento Supplenze " approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n.
430 nonché dalle relative norme attuative
che saranno emanate.
Art. 5
Inammissibilità della
domanda
Esclusione della procedura
5.1 Sono inammissibili le domande prive della
sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine indicato nel
precedente art. 2 - comma 1, nonchè le domande da cui non è possibile
evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo
professionale cui sono riferite.
5.2 L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati
che:
a) abbiano prodotto domanda in più provincie;
b) risultino privi di alcuno dei requisiti di cui al
precedente art. 1;
c) non abbiano integrato la domanda nel termine perentorio
di cui al precedente art. 3, comma 8;
d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano
prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
5.3 La produzione di domande in più province comporta,
oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutti
gli elenchi provinciali ad esaurimento richiesti e la decadenza dalle
correlate graduatorie di circolo o d'istituto per le supplenze temporanee.
5.4 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di
certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false
comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto, nonché la
decadenza dalle correlate graduatorie di circolo o d'istituto per le
supplenze temporanee in cui il candidato sia inserito e comportano, inoltre,
le sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76
del DL.vo 28.12.2000, n.443,pubblicato
nella G.U.n.42 del 20.2.20001.
Art. 6
Ricorsi
6.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato
l'inammissibilità o la nullità della domanda o viene disposta l'esclusione è
ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla sua notifica oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni.Avverso la graduatoria provvisoria può essere prodotto reclamo entro
dieci giorni dalla pubblicazione.
6.2 Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli
errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via
definitiva.
6.3 Avverso la graduatoria, approvata con decreto del
competente Direttore Generale Regionale, trattandosi di atto definitivo, è
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
6.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i
provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione,
nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi
condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella
graduatoria.
6.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta
il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo
determinato.
Art. 7
Formazione degli
elenchi provinciali ad esaurimento
7.1 Gli elenchi provinciali ad esaurimento sono formulati a
cura dell'autorità competente, assegnando le preferenze e le riserve di cui
all' allegato C e i punteggi, per l'insieme dei titoli dal candidato prodotti
e/o dichiarati di cui all'allegato B, secondo i criteri e i valori espressi
nella Tabella di valutazione dei titoli per il profilo di guardarobiere di
cui alla Tabella A/3 allegata al D.M.
13.12.2000, n. 430.
7.2 In applicazione del presente decreto la citata tabella
A/3 riporterà la dizione "addetto alle aziende agrarie" laddove è
riportata la dizione "guardarobiere" o "aiutante
guardarobiere".
7.3 Tutti i candidati sono inseriti nell'elenco provinciale
ad esaurimento secondo il punteggio complessivo decrescente e con
l'indicazione delle eventuali preferenze e/o riserve.
Art. 8
Assunzione e rapporto
di lavoro
8.1 Le supplenze
annuali e le supplenze fino al termine dell'attività didattica sono conferite
con precedenza ai candidati inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del
D. L.vo 297/94 che ne faranno richiesta nel quadro della relativa procedura
concorsuale e, successivamente, ai candidati utilmente collocati negli
elenchi di cui al presente decreto secondo l'ordine di graduazione, tenendo
conto delle preferenze e delle riserve di cui all'allegata scheda (A1).
8.2 I candidati,
per ottenere la nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento in
lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, debbono possedere almeno
una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo
di studio conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua
slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
8.3 Il trattamento
economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono
quelli stabiliti dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio
normativo 2002-2005.
8.4 Per quanto non
disposto dal presente decreto si rinvia al regolamento approvato con D.M.
13.12.2000, n. 430 art. 1; 2; 4; 7 .
Art. 9
Adempimenti degli
Uffici scolastici regionali
9.1 L'Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti
riguardanti la procedura disciplinata dal presente decreto ministeriale ed in
particolare:
a) assicura la pubblicazione del presente decreto all'albo
dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo del Centro Servizi Amministrativi
competente per territorio, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
b) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai
requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della
documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei
candidati secondo le disposizioni del presente decreto;
c) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e
dispone l'esclusione dalla procedura;
d) formula gli elenchi provinciali assegnando le preferenze
e le riserve, nonché i punteggi per l'insieme dei titoli dal candidato
prodotti e/o dichiarati;
e) con decreto definitivo approva la graduatoria,
assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Ufficio
Scolastico Regionale e dei Centri Servizi Amministrativi competenti per
territorio.
Art. 10
Norme finali e di rinvio
10.1 Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei
precedenti profili professionali del personale ATA o nelle precedenti
qualifiche del personale non docente è considerato come prestato nei vigenti
corrispondenti profili professionali.
10.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto si applicano ,purchè compatibili, le disposizioni sullo svolgimento
dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.
Il Ministro
Letizia Moratti
Allegati:
Allegato A/1
Domanda di inserimento negli elenchi provinciali ad
esaurimento per il profilo di Addetto alle aziende agrarie.
Utilizzare il modulo predisposto
Allegato A/2
Domanda di inserimento nelle graduatorie di seconda fascia
di circolo o d'istituto
Utilizzare il modulo predisposto
Allegato B Tabella di valutazione dei titoli E'
integralmente richiamata la Tabella A/3 di cui al D.M.
13.12.2000, n. 430
Allegato C
Preferenze – Riserve
Le preferenze e le riserve sono quelle indicate nel
relativo spazio della scheda A1. Le riserve
spettano esclusivamente a coloro che sono inseriti negli appositi elenchi
speciali degli Uffici Provinciali del Lavoro. Secondo il vigente ordinamento
le riserve sono divise in due gruppi di beneficiari: beneficiari con ridotte
capacità lavorative e beneficiari non disabili. La riserva è rispettivamente
del 7% e dell'1% del personale in servizio. Ovviamente se tali contingenti
sono già coperti non si effettuano ulteriori assunzioni per riserva
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