Decreto Ministeriale 2
dicembre 1998
prot.
n. 33733/BL
Utilzzazione
a tempo parziale presso le Università di un apposito contingente di personale
docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento
all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle
istituzioni educative statali
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
VISTA la legge 19
novembre 1990, n. 341 articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che
prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli
insegnanti delle scuole secondarie nel Corso di laurea in scienze della
formazione primaria e nelle Scuole di specializzazione;
VISTO l'articolo 2,
comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della Pubblica istruzione che prevede l'utilizzo, nel Corso di
laurea e nella Scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni
scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al
coordinamento del medesimo con altre attività didattiche;
VISTO il decreto del 28
luglio 1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica riguardante le limitazioni degli accessi al Corso di
laurea in scienze della formazione primaria, come modificato dal successivo decreto dell'11
settembre 1998;
VISTO l'articolo 1,
comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante
disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'università e la
ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso
le Università di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione
del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche
nell'ambito di Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di Scuole
di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;
VISTO
altresì il comma 5 dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 1998, n. 315, che per le finalità di cui al
comma 4 del medesimo articolo 1 prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti
scolastici della scuola elementare, da disporsi con le procedure di cui al
precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'articolo 456 -
comma 13 - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
che si sono resi disponibili alla data del 1° settembre 1998, e che si
renderanno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1999-2000;
VISTI i
Criteri generali determinati - ai sensi dell'articolo 1 -
comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315 - dalla
Commissione di cui all'articolo 4 -
comma 5 - della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la
valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come Allegato al presente
decreto;
DECRETA:
ART. 1
Per le
finalità di cui alle premesse è consentita ai sensi dell'articolo 1 -
comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione
a tempo parziale presso le Università di un apposito contingente di personale
docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento
all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle
istituzioni educative statali. Tale contingente viene determinato per l'intero
biennio 1998-1999 e 1999-2000, onde consentire alle Università l'emanazione di
un unico bando per tali due anni, nella misura di 590. unità per l'anno
1998-1999 e .1500 unità complessive per l'anno 1999-2000.
La
ripartizione dei posti tra i Corsi di laurea e le Scuole di specializzazione è
effettuata, nei due anni presi in considerazione, secondo le indicazioni
contenute nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del
presente decreto.
Il
personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovrà inviare la domanda
all'Università, a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le
procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei Criteri
generali citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti
graduatorie ai Provveditorati agli studi interessati, anche al fine della
modifica del contratto individuale di lavoro, e, per quanto riguarda i Corsi di
laurea, il numero degli allievi iscritti.
ART. 2
L'utilizzazione
ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio con decisione degli
organismi preposti, rispettivamente, al Corso di laurea e alla Scuola di
specializzazione. Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività
richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai Consigli dei predetti
organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non può
essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
ART. 3
L'orario di
servizio svolto dal personale docente ed educativo di cui all'articolo 1 presso
le istituzioni scolastiche di appartenenza, considerata la posizione di
semiesonero del personale, deve essere organizzato in modo da tenere conto
delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione
alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del
docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola
materna, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.
L'orario di
servizio da effettuare presso le Università per le finalità di cui al
precedente art. 1, in considerazione della natura della prestazione diversa
dall'insegnamento frontale è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della
partecipazione alle riunioni degli organismi universitari, secondo le modalità
disposte ai sensi dell'art. 1 - comma 4
- della legge 3 agosto 1998, n. 315. Resta fermo che la
prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo
per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni
scolastiche, sia nelle Università non potrà comunque superare il limite massimo
di 36 ore settimanali.
Con
contrattazione collettiva decentrata saranno disciplinate le ulteriori modalità
di svolgimento presso le istituzioni scolastiche, dell'attività di insegnamento
e di quelle funzionali all'insegnamento di cui agli artt. 41 e 42 del Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto
1995.
L'attività
svolta presso le Università per le finalità di cui all'articolo 1 è valida a
tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
Per la
sostituzione del personale utilizzato presso le Università si provvede con
supplenze annuali da conferire per il periodo di durata del semiesonero, dopo l'espletamento
delle procedure di utilizzazione del personale in soprannumero.
ART. 4
Il
personale docente ed educativo che attualmente non svolge attività di servizio
di istituto nella scuola, in quanto fruisce di incarichi, distacchi, comandi,
od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente
normativa, se in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso, può
presentare la domanda di cui all'articolo 1. In tale caso dovrà dichiarare la
propria disponibilità a riprendere l'attività di insegnamento part-time presso
l'istituzione scolastica.
ART. 5
Al
personale docente ed educativo utilizzato presso le Università si applicano, in
materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo
effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro.
Considerato
che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, si rende
necessario che la scuola presso la quale il docente continua ad essere titolare
abbia la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico
ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i
permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a
prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi Universitarie, e perciò
dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalle
segreterie amministrative del Corso di laurea o della Scuola di
specializzazione alla scuola di titolarità.
ART. 6
Per il
Corso di laurea in scienze della formazione primaria è consentita
l'utilizzazione a tempo pieno, presso le Università degli Studi che hanno
attivato i predetti Corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola
elementare sui posti del contingente previsto dall'articolo 456 -
comma 13 - del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, al fine di svolgere compiti di coordinamento e di
supervisione del tirocinio.
Le
utilizzazioni avranno la durata di un quadriennio e saranno disposte sui posti
disponibili alla data del 1° settembre 1998 e su quelli che si renderanno tali
alla data del 1° settembre 1999, secondo quanto indicato nell'allegata tabella
C. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un
quadriennio dalla cessazione.
I docenti e
i dirigenti scolastici di scuola elementare che aspirano a tale utilizzazione
dovranno produrre domanda all'Università degli studi secondo le norme dello
specifico bando di concorso.
Concluse le
procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei Criteri
generali citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti
graduatorie ai Provveditori agli studi interessati e alla Direzione Generale
istruzione elementare - Divisione IV - che disporranno le utilizzazioni
rispettivamente per i docenti e per i dirigenti scolastici sulla base del
numero dei posti previsti nell'allegata tabella C e secondo la data di
decorrenza della disponibilità dei posti medesimi.
I docenti e
i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati a tempo pieno presso le
Università degli Studi per i Corsi di formazione ai sensi dell'articolo 1 - comma
5 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono tenuti alla
prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli Atenei,
nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari, fermo restando
il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali.
I posti
lasciati vacanti dal personale docente e dirigente, per il quale è stata
disposta l'utilizzazione quadriennale, saranno disponibili per la mobilità del
corrispondente personale.
ART. 7
La Regione
Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le
norme per l'utilizzazione di un contingente di personale docente presso le
Università del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali
contenuti nella legge 3 agosto
1998, n, 315.
ALLEGATO A
CORSI DI
LAUREA
REGIONE
|
SEDE
|
CONTINGENTE
|
|
|
1998-99
|
1999-2000
|
PIEMONTE
|
TORINO
|
17
|
29
|
LOMBARDIA
|
MILANO - Università Cattolica
"Sacro Cuore"
|
32
|
54
|
|
MILANO - II Università di Milano
|
22
|
37
|
VENETO
|
PADOVA
|
23
|
37
|
FRIULI-VENEZIA GIULIA
|
GORIZIA (Consorzio)
|
19
|
34
|
LIGURIA
|
GENOVA
|
10
|
16
|
EMILIA ROMAGNA
|
BOLOGNA
|
34
|
58
|
TOSCANA
|
FIRENZE
|
13
|
25
|
UMBRIA
|
PERUGIA
|
10
|
17
|
MARCHE
|
MACERATA
|
12
|
21
|
|
URBINO
|
12
|
21
|
LAZIO
|
ROMA - Terza Università di Roma
|
12
|
20
|
|
ROMA - Libera Università "Maria S.S.
Assunta" (LUMSA)
|
13
|
22
|
ABRUZZO
|
L'AQUILA
|
12
|
21
|
MOLISE
|
CAMPOBASSO
|
6
|
9
|
CAMPANIA
|
NAPOLI Istituto Suor Orsola Benincasa
(Consorzio)
|
30
|
49
|
|
SALERNO
|
29
|
50
|
PUGLIA
|
BARI
|
27
|
44
|
BASILICATA
|
POTENZA
|
8
|
14
|
CALABRIA
|
COSENZA
|
14
|
26
|
SICILIA
|
PALERMO
|
31
|
53
|
SARDEGNA
|
CAGLIARI
|
14
|
25
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
400
|
682
|
N.B.
I contingenti risultanti dalla somma
della tabella A con la Tabella C sono integralmente utilizzabili, da parte di
ogni sede, se il numero degli allievi ivi iscritti raggiunge la cifra
prevista. Qualora tale numero risulti inferiore, l'utilizzazione dei posti è
consentita nella misura seguente: nel 1998-99 sono utilizzabili i 4 posti che
costituiscono la quota fissa assegnata ad ogni sede, aumentati di un posto
per ogni gruppo di 18 allievi o frazioni; nel 1999-2000 sono utilizzabili i 6
posti che costituiscono la quota fissa, aumentati di un posto per ogni gruppo
di 21 allievi o frazione.
|
ALLEGATO B
SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE
REGIONE
|
SEDE
|
CONTINGENTE
|
|
|
1998-99
|
1999-2000
|
PIEMONTE
|
TORINO (Scuola Interuniversitaria)
|
10
|
35
|
LOMBARDIA
|
PAVIA(Sede amministrativa di consorzio)
|
10
|
91
|
|
MILANO Università Cattolica "Sacro
Cuore"
|
10
|
28
|
VENETO
|
VENEZIA (Scuola Interuniversitaria)
|
10
|
70
|
FRIULI-VENEZIA GIULIA
|
GORIZIA (Sede amministrativa di Consorzio)
|
10
|
31
|
LIGURIA
|
GENOVA Università degli Studi
|
10
|
21
|
EMILIA ROMAGNA
|
BOLOGNA (Sede amministrativa di
Consorzio)
|
10
|
64
|
TOSCANA
|
PISA (Scuola interuniversitaria)
|
10
|
36
|
UMBRIA
|
PERUGIA Università degli studi
|
10
|
21
|
MARCHE
|
MACERATA Università degli studi
|
10
|
28
|
LAZIO
|
ROMA TRE (Scuola interuniversitaria)
|
10
|
30
|
ABRUZZO
|
CHIETI (Scuola interuniversitaria)
|
10
|
30
|
MOLISE
|
CAMPOBASSO Università degli studi
|
6
|
9
|
CAMPANIA
|
NAPOLI NAPOLI Università Federico II
(Scuola interuniversitaria)
|
10
|
90
|
PUGLIA
|
BARI (Scuola interuniversitaria)
|
10
|
58
|
BASILICATA
|
POTENZA Università degli studi
|
10
|
19
|
CALABRIA
|
COSENZA Università degli studi
|
10
|
24
|
SICILIA
|
Consorzio Interuniversitario
|
10
|
83
|
SARDEGNA
|
Consorzio Interuniversitario
|
10
|
32
|
TOTALE
|
|
190
|
818
|
N.B.
Il contingente relativo al 1999-2000 è
integralmente utilizzabile, da parte di ogni sede, se il numro di allievi
iscritti raggiunge la cifra prevista.
Qualora tale numero risulti inferiore, sono utilizzabili i 10 posti che
costituiscono la quota fissa assegnata ad ogni sede, aumentati di un posto
per ogni gruppo di 17 allievi o frazione
|
ALLEGATO C
CORSI DI
LAUREA
Legge 3 agosto
1998, n. 315, art. 1 - comma 5
REGIONE
|
SEDE
|
CONTINGENTE
|
|
|
1998-99
|
1999-2000
|
|
|
Docenti
|
Dir.scol.
|
Docenti
|
Dir.scol.
|
PIEMONTE
|
TORINO
|
3
|
1
|
1
|
|
LOMBARDIA
|
MILANO Università Cattolica "Sacro
Cuore"
|
4
|
2
|
3
|
|
|
Milano II Università di Milano
|
3
|
2
|
1
|
1
|
VENETO
|
PADOVA
|
3
|
1
|
2
|
1
|
FRIULI-VENEZIA GIULIA
|
GORIZIA (consorzio)
|
4
|
1
|
1
|
|
LIGURIA
|
BOLOGNA
|
2
|
1
|
1
|
|
EMILIA ROMAGNA
|
BOLOGNA
|
5
|
2
|
4
|
|
TOSCANA
|
FIRENZE
|
4
|
1
|
|
|
UMBRIA
|
PERUGIA
|
2
|
1
|
|
|
MARCHE
|
MACERATA
|
3
|
1
|
|
|
|
URBINO
|
3
|
1
|
|
|
LAZIO
|
ROMA III Universita' di Roma
|
4
|
2
|
4
|
|
|
ROMA Libera Universita' "Maria SS.
Assunta" (LUMSA)
|
2
|
1
|
|
|
ABRUZZO
|
L'AQUILA
|
3
|
1
|
|
|
MOLISE
|
CAMPOBASSO
|
1
|
1
|
|
|
CAMPANIA
|
NAPOLI Istituto Suor Orsola Benincasa
(Consorzio)
|
3
|
2
|
|
|
|
SALERNO
|
4
|
2
|
2
|
|
PUGLIA
|
BARI
|
4
|
1
|
3
|
1
|
BASILICATA
|
POTENZA
|
2
|
1
|
|
|
CALABRIA
|
COSENZA
|
3
|
1
|
|
|
SICILIA
|
PALERMO
|
5
|
1
|
1
|
1
|
SARDEGNA
|
CAGLIARI
|
3
|
1
|
|
|
TOTALE
|
|
70
|
28
|
27
|
4
|
ALLEGATO D
Criteri
generali per l'individuazione degli insegnanti da utilizzare presso le
Università per la supervisione del tirocinio ed il coordinamento con altre
attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione
primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole
secondarie (commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della
legge 3 agosto 1998, n. 315)
PREMESSA
Per il
Corso di laurea, l'Università, ovvero le Università convenzionate, stabiliscono
la suddivisione tra insegnanti elementari ed insegnanti di scuola materna del
numero di insegnanti assegnato al Corso.
Per la
Scuola di Specializzazione, l'Università, ovvero le Università convenzionate,
stabiliscono la suddivisione tra gli indirizzi del numero di insegnanti
secondari assegnati alla Scuola; nella suddivisione, viene tenuto conto
prioritariamente del numero di allievi previsto per ogni indirizzo. I candidati
precisano nella domanda per quale o quali indirizzi intendono partecipare.
La
Commissione, unica per ciascun Corso di laurea, e per ciascuna Scuola di
Specializzazione, e di cui fanno parte anche componenti designati
dall'amministrazione scolastica, si può articolare (per la Scuola) in un
massimo di tre sottocommissioni per gruppi di indirizzi.
A.
Condizioni di ammissione:
1. almeno 7
anni di permanenza in ruolo (di cui almeno 5 di insegnamento effettivo nella
scuola negli ultimi 10 anni scolastici); per i soli concorsi da realizzare sui
posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della
legge 3 agosto 1998, n. 315 si prescinde dalla condizione che
i 5 anni di insegnamento effettivo siano collocati negli ultimi 10 anni
scolastici;
2. avere
svolto attività documentata in almeno due delle seguenti aree:
a) insegnamento e/o conduzione di gruppi di
insegnanti in attività di aggiornamento;
b) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt.277 e 278
del decreto legislativo n.297/1994;
c) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da
Enti pubblici di ricerca;
d) incarichi di coordinamento educativo-didattico o di sovraintendenza a
tirocini all'interno della scuola - se non già considerato in b -.
B. Titoli
valutabili ( 30 - 40 punti su 100)
La
Commissione attribuirà, per ogni candidato, una valutazione ai seguenti titoli:
a) attività documentate di cui al punto A.2 che precede; *
b) pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla formazione; **
c) pubblicazioni su tematiche trasversali rilevanti a fini didattici (ad
esempio multiculturalità, multimedialità, cultura di genere, disagio e
handicap); **
d) titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero (per un massimo
complessivo di 10 punti):dottorati, scuole di specializzazione, laurea (per la
Scuola di Specializzazione: laurea aggiuntiva), corsi di perfezionamento,altri
concorsi,ecc.
e) per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della
legge 3 agosto 1998, n. 315, servizi prestati presso le
Università ai sensi della legge n.
1213/1967 (per un massimo di 5 punti).
*Le
attività svolte possono essere documentate e valutate anche sulla base di
dichiarazioni dei responsabili delle attività svolte (Direttori, Presidi,
responsabili di progetto, direttori di ricerca, ecc.), che diano ulteriori
elementi per la valutazione di tali attività.
** Pubblicazioni non formalizzate dal punto di vista della normativa sulla
stampa possono essere prese in considerazione se accreditate da persona esperta
e nota o da responsabili di organismi aventi funzioni riconosciute nel settore.
C. Esame (
60- 70 punti su 100)
a) prova
scritta su contenuti didattici e su tematiche di scienze dell'educazione relative
alla formazione degli insegnanti e all'organizzazione scolastica (30 - 35
punti);
b) colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare capacità di
organizzazione e di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche. Il
colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio
rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria
risultante dalla sommatoria delle valutazioni per i titoli e per la prova
scritta ( 30 - 35 punti).
N.B. Sulla
base della prima esperienza di utilizzazione, da parte delle Università, dei
presenti Criteri, la Commissione li riesaminerà per valutare le modifiche che
possano risultare opportune.