Ministero della Pubblica Istruzione
Decreto
ministeriale del 28 giugno 1991
Insegnamento
lingue straniere nella scuola elementare
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148,
relativa alla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;
Visto il D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104,
relativo all'approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria;
Visto l'articolo 10 della legge n. 148
citata;
Visto il D.M.
4/3/1991 con il quale è stato nominato un gruppo di lavoro con l'incarico di
approfondire le problematiche connesse all'introduzione generalizzata
dell'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare e di
formulare adeguate proposte sui provvedimenti attuativi del citato articolo 10 della legge
5/6/1990, n. 148;
Considerati
finalità ed obiettivi del programma di lingua straniera nella scuola
elementare;
Considerate le
linee di tendenza emerse nell'ambito della politica comunitaria interessanti il
settore dell'istruzione per ciò che riguarda la tutela del patrimonio
linguistico e culturale dei vari Paesi membri;
Valutate le
risultanze emerse dalle iniziative sperimentali di insegnamento delle lingue
straniere nella scuola elementare;
Valutate le
indicazioni contenute nella relazione conclusiva del gruppo di lavoro di cui al
D.M. citato;
Ritenuto di dover
procedere entro i tempi stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 148
citata alla definizione delle modalità per l'introduzione generalizzata
dell'insegnamento della lingua straniera, dei criteri per la scelta di detta
lingua e per l'utilizzazione dei docenti e alla definizione delle competenze e
dei requisiti di cui i docenti debbono essere forniti;
Ritenuto che
l'introduzione generalizzata dell'insegnamento di una lingua straniera nella
scuola elementare debba attuarsi con il conseguente aumento d'orario e con la
necessaria ed opportuna gradualità, richiamata dall'art. 7, 7° comma, della citata
legge n. 148, avuto riguardo alla complessità
dell'innovazione ed all'effettiva consistenza e disponibilità di docenti
forniti di adeguate competenze;
Ritenuta la fase di avvio come
fase di transizione che progressivamente conduca, in presenza di tutte le
condizioni che assicurino la qualità dell'insegnamento sull'intero territorio
nazionale, all'attuazione a regime dell'insegnamento di cui trattasi;
Sentito il parere
espresso dal C.N.P.I. nell'adunanza del 21 giugno 1991;
Acquisiti i
pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati e della VII Commissione
del Senato espressi, rispettivamente, nella seduta del 25 giugno 1991 e nella
seduta del 19 giugno 1991;
DECRETA
Art. 1
Nella scuola elementare
l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più
diffuse, francese, inglese, spagnolo, tedesco. I criteri di scelta della lingua
nelle varie parti del territorio devono tener conto delle reali disponibilità
di docenti e tendere a garantire la possibilità di prosecuzione
dell'apprendimento della stessa lingua.
Il collegio dei
docenti, sentito il consiglio di circolo individua e valuta le esigenze locali
in ordine alla scelta della lingua.
Il Provveditore agli Studi
effettua la ricognizione delle risorse esistenti sul territorio, avvalendosi
della collaborazione del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio
scolastico provinciale.
Art. 2
L'insegnamento di
una lingua straniera inizia a partire dalla classe seconda.
Nella fase di
transizione, in considerazione delle reali disponibilità di competenze
professionali presenti sul territorio, l'insegnamento di una lingua straniera è
attivato a partire, di norma, dalla classe terza.
Art. 3
L'insegnamento
della lingua straniera è impartito per tre ore settimanali per classe in
aggiunta all'orario delle attività didattiche stabilito in 27 ore settimanali.
Le ore di
insegnamento sono determinate in non meno di tre interventi da realizzarsi in
giorni diversi.
Nelle classi
funzionanti a tempo pieno devono comunque essere assicurate le tre ore
settimanali di insegnamento di lingua straniera.
La collocazione
oraria della lingua straniera deve essere tale da garantire l'unitarietà
dell'insegnamento e la piena integrazione della disciplina nel curricolo.
Art. 4
L'insegnamento della lingua
straniera è affidato ad un insegnante elementare specializzato, in possesso
delle competenze stabilite dal successivo articolo 5, inserito nel modulo organizzativo
e didattico di cui all'art. 5 della legge n. 148/90
citata nelle premesse e pertanto contitolare del modulo stesso.
Al fine di
assicurare la più ampia diffusione dell'insegnamento della lingua straniera,
nella fase di transizione detto insegnamento è affidato, di norma, ad un
insegnante elementare specialista, dichiaratosi disponibile, al quale sono
assegnate in via generale sei classi e, comunque, non più di sette classi e che
assume la contitolarità delle stesse.
Art. 5
L'insegnamento della lingua
straniera rappresenta un'articolazione interna della funzione docente nella
scuola elementare. La formazione del docente, oltre alle competenze generali,
deve assicurare una preparazione specifica che consenta di:
- padroneggiare
la lingua d'uso per le situazioni di comunicazione quotidiana con sufficiente
fluenza, con correttezza formale e proprietà lessicale, relativamente alle
abilità audio-orali;
- conoscere altresì gli elementi
caratterizzanti la cultura - intesa nel senso antropologico - dei Paesi di cui
insegna la lingua;
- decodificare la
lingua scritta per gli aspetti dei messaggi che più immediatamente si correlano
al mondo dell'alunno e alla sua esperienza scolastica;
- essere in grado
di scrivere brevi brani, appropriati e formulati correttamente;
- essere
informato sui fondamentali approcci e metodi di insegnamento di una lingua
straniera con riferimenti alle scienze dell'educazione che didattica e
metodologia implicano.
Tale preparazione
specifica deve essere particolarmente mirata in relazione alla fascia d'età ed
alle conseguenti capacità di apprendimento dei discenti.
Art. 6
Al fine di
consentire il raggiungimento e lo sviluppo di un'adeguata competenza
linguistica, unita a specifiche competenze glottodidattiche ed
educativo-relazionali, nonché il miglioramento delle competenze proprie
dell'insegnante elementare, saranno realizzati appositi corsi di formazione in
servizio.
Tali corsi, da
attivare avvalendosi di tutte le agenzie e le risorse formative disponibili,
ivi comprese le Università, i mezzi audiovisivi e le iniziative di soggiorno
all'estero, saranno organizzati secondo percorsi formativi differenziati sulla
base dei diversi livelli di partenza dei docenti e dovranno mirare al
raggiungimento di traguardi comuni.
Art. 7
L'insegnamento generalizzato
della lingua straniera sarà avviato a partire dall'anno scolastico 1992/93.
Nell'anno
scolastico 1991/92 proseguiranno le esperienze comunque in atto relative
all'insegnamento della lingua straniera.
Tali esperienze saranno rilevate
in seguito ad apposita indagine conoscitiva e saranno oggetto di opportune
verifiche e di valutazione dei risultati, da effettuarsi entro il termine
dell'anno scolastico 1991/92 con l'assistenza e la consulenza degli Ispettori
tecnici e con il coinvolgimento degli IRRSAE.
Al fine di
consentire il graduale avvio di cui al primo comma, a partire dall'anno
scolastico 1991/92, saranno attuate le iniziative di formazione in servizio di
cui all'art. 6 per i docenti già selezionati e per coloro che saranno
successivamente individuati attraverso puntuali ricognizioni delle risorse
professionali disponibili.
Art. 8
In relazione
anche a quanto previsto dall'art. 15, comma 9, della legge 5
giugno 1990, n. 148, i risultati conseguiti nella
progressiva attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare e nella specifica formazione dei docenti saranno sottoposti ad
approfondite e sistematiche forme di verifica.
Degli esiti di tali verifiche
saranno informate le competenti Commissioni parlamentari ed il C.N.P.I.