MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO
28 aprile 2004
Riorganizzazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale. (GU
n. 110 del 12-5-2004- Suppl. Ordinario n.90)
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto l'art. 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di disciplina di
attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il titolo II della
legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante
l'autonomia delle universita' e degli enti di ricerca;
Visto il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante «norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto l'art. 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche e integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in
particolare l'art. 4,
comma 4;
Vista la legge 21
dicembre 1999, n. 508, recante:
«riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati»;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica n. 128 del 26 marzo 2002
recante «norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Vista la legge 28 marzo
2003, n. 53 «Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319
«Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'struzione,
dell'universita' e della ricerca», registrato dalla Corte dei conti in data 8
novembre 2003, reg. n. 5, foglio n. 110, ed in particolare l'art. 2,
comma 4;
Considerato che
e' necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il
citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 319 dell'11 agosto 2003,
i decreti ministeriali di natura non regolamentare, di cui all'art. 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;
Considerato che,
ai sensi dall'art. 8, comma 8,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319,
l'articolazione degli uffici scolastici regionali viene disposta con decreto
ministeriale di natura non regolamentare, da adottare sulla base delle proposte
avanzate dal dirigente preposto ad ogni singolo ufficio regionale;
Sentite le organizzazioni sindacali aventi
titolo a partecipare alla contrattazione;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del
presente decreto si intendono:
a) per Ministro,
il Ministro dell'istruzione, della universita' e della ricerca;
b) per Ministero,
il Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca;
c) per CRUI, la
Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
d) per CUN, il
Consiglio universitario nazionale di cui all'art. 17, comma
102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) per CONVSU, il
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di cui all'art. 2 della
legge 19 ottobre 1999, n. 370;
f) per CSPI, il Consiglio
superiore della pubblica istruzione di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
g) per CNPI, il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'art. 23 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
h) per CNAM, il
Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'art. 3 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508;
i) per PNR, il
Programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
j) per CIVR, il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'art. 5, comma 1,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
k) per CNSU, il
Consiglio nazionale studenti universitari, istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491,
a norma dell'art. 20, comma
8, lettera b), della legge15 marzo 1997, n. 59;
l) per GARR, il
Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca;
m) per INDIRE,
l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa, di cui al decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
n) per INVALSI,
l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, di cui al decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
o) per IRRE,
Istituto regionale di ricerca educativa, di cui all'art. 76 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
p) per CNIPA,
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui all'art. 176 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
q) per OCSE,
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla
convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e ratificata con la legge 28 marzo
1962, n. 232;
r) per ESA,
l'Agenzia spaziale europea di cui alla convenzione firmata a Parigi il 30
maggio 1975 e ratificata con la legge 9 giugno
1977, n. 358.
Art. 2.
Uffici
dirigenziali delle direzioni generali
1. Gli uffici dirigenziali di
livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono quelli individuati nell'allegato 1 al presente decreto.
2. Agli uffici
dell'amministrazione centrale sono altresi' assegnati dirigenti con funzioni
ispettive, nonche' di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma
10, del decreto legislativo n. 29/1993, e
successive modifiche e integrazioni. I predetti dirigenti, assegnati ai
dipartimenti, sono ripartiti dal capo di ciascun dipartimento.
3. I dipartimenti e le direzioni
generali dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, della
universita' e della ricerca sono organizzati in unita' dirigenziali, secondo
l'articolazione indicata, con le relative attribuzioni per ciascuna di esse,
rispettivamente negli allegati da 2
a 4.
Art. 3.
Dirigenti
con funzioni tecniche
1. I posti di funzioni
dirigenziali tecniche sono ripartiti per un totale complessivo di 407 unita' e
sono assegnati all'amministrazione centrale - dipartimento per l'istruzione,
nel numero di 60 ed agli uffici scolastici regionali nel numero di 347, come da
allegato 5. I posti
dirigenziali assegnati all'amministrazione centrale sono ripartiti dal capo del
dipartimento per l'istruzione; quelli assegnati agli uffici scolastici
regionali sono ripartiti da ciascun direttore generale regionale.
2. I dirigenti
con funzioni tecniche - ferma restando la collaborazione con il Ministro per la
formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato, a norma degli artt. 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323
- svolgono i loro compiti con riferimento alle seguenti aree: sostegno per la
progettazione e il supporto dei processi formativi; supporto al processo di
valutazione e autovalutazione; supporto tecnico-didattico-pedagogico; funzione
ispettiva.
Art. 4.
Uffici
di diretta collaborazione del Ministro
In applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128, le unita'
di livello dirigenziale assegnate agli uffici di diretta collaborazione del
Ministro sono determinate nel numero di 25 con compiti di consulenza, studio e
ricerca.
Art. 5.
Uffici
scolastici regionali
Il dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale formula, sulla base di linee guida, la proposta per
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione
dei relativi compiti, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui
all'art. 8, comma 8,
del d.P.R. n. 319/2003, nel limite di organico complessivo di
221 unita', secondo la ripartizione numerica di cui all'allegato 6.
Art. 6
Disposizioni transitorie
L'ordinamento degli uffici,
disposto con il presente decreto, decorre dal primo giorno del mese successivo
alla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente
decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 28 aprile
2004
Il Ministro:
Moratti
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla
Corte dei conti il 3 maggio 2004
Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, Registro n. 2, foglio n. 162
ALLEGATI
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6