Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Decreto
22 ottobre 2004, n. 270
Modifiche
al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509
(G.U. 12 novembre 2004, n. 266)
testo
in vigore dal: 27-11-2004
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista
la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17,
comma 3;
Visto
l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto
il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
e i decreti ministeriali 4 agosto 2000
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19
ottobre 2000; 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto
il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
Vista
la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista
la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visti
il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre
2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso
il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle università
italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di
valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti
normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004;
Visti
i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988
(nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) così come attestata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n.
13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;
Adotta
il
seguente regolamento:
Art. 1.
(Definizioni)
1.
Ai sensi del presente regolamento si intende:
a)
per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
b)
per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e
secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni;
c)
per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d)
per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
e)
per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di
specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
f)
per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come
individuati nell'articolo 3;
g)
per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio,
comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
h)
per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24
ottobre 2000, e successive modifiche;
i)
per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari
culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
l)
per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in
possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed
abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi
di studio;
m)
per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano
il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di
studio è finalizzato;
n)
per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che
regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
o)
per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università
al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti,
con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle
esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli
gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi,
alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
p)
per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed
extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al
fine del conseguimento del relativo titolo.
Art. 2.
(Finalità)
1.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta
disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi
universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle
università.
2.
Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti,
disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità
con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti
ministeriali.
Art. 3.
(Titoli
e corsi di studio)
1.
Le università rilasciano i seguenti titoli:
a)
laurea (L);
b)
laurea magistrale (L.M.).
2.
Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il
dottorato di ricerca (DR).
3.
La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato
di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di
laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti
dalle università.
4.
Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui
sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5.
L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata
all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle
correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle
disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11,
comma 4.
6.
Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione
di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
7.
Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze
e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali
e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di
legge o di direttive dell'Unione europea.
8.
I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono
disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In
particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e
ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale,
alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di
secondo livello.
10.
Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i
titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei
italiani o stranieri.
Art. 4.
(Classi
di corsi di studio)
1.
I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei,
aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività
formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in
classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
2.
Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni
di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università,
con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni
in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività
formative.
3.
I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello,
appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati
dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.
4.
In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro,
sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono
essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali
del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso
livello afferenti a più classi.
Art. 5.
(Crediti
formativi universitari)
1.
Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito,
corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto
ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in
diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per
cento.
2.
La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da
uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3.
I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di
studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata
allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
4.
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo
studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del
profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le
modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5.
Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai
fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università
ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura
didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati
stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6.
I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica
dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti
conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente
in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli
studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7.
Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo
criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai
sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità
maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione
e realizzazione l'università abbia concorso.
Art. 6.
(Requisiti
di ammissione ai corsi di studio)
1.
Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme
restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi
dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o
l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne
determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative
propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di
istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati
specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi
di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una
votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
2.
Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso
della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi
di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla
normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università
stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso
che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza
della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei
regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere
consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo
utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei
regolamenti stessi.
3.
In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono
prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del
diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio
regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi,
titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo
formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i
corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
4.
Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso
almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui
all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici
requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli
eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di
studio già conseguito.
5.
Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in
possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto idoneo.
6.
Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai
soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è
deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi
internazionali vigenti.
Art. 7.
(Conseguimento
dei titoli di studio)
1.
Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti,
comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della
lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme
speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere
verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con
riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
2.
Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120
crediti.
3.
I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve
aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve
le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive
dell'Unione europea.
4.
Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno
sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea
magistrale.
Art. 8.
(Durata
dei corsi di studio)
1.
Per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale
al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno
corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
2.
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei
corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale
è di ulteriori due anni dopo la laurea.
Art. 9.
(Istituzione
e attivazione dei corsi di studio)
1.
I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri
e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla
programmazione del sistema universitario.
2.
Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel
rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei
docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli
obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa
relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di
disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli
studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e
disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri
corsi di studio attivati.
3.
L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata
all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del
Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
Art. 10.
(Obiettivi
e attività formative qualificanti delle classi)
1.
I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di
laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative
indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:
a)
attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di
base;
b)
attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
2.
I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di
laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad
ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1,
rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per
conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti
stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività
professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
3.
I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU
necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.
4.
I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di
laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative
caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40
per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso
alle attività professionali.
5.
Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i
corsi di studio dovranno prevedere:
a)
attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il
progetto formativo;
b)
attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a
quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e
alla formazione interdisciplinare;
c)
attività formative relative alla preparazione della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla
verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
d)
attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire
ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche,
relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché
attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la
conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare
accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui
al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
e)
nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli
stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti
pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi
professionali, sulla base di apposite convenzioni.
Art. 11.
(Regolamenti
didattici di ateneo)
1.
Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio
nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni
corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi
decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2.
I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con
decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita
nel decreto rettorale di emanazione.
3.
Ogni ordinamento didattico determina:
a)
le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le
relative classi di appartenenza;
b)
il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c)
i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito,
riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b),
dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel
loro complesso;
d)
le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio.
4.
Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa
consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione,
dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione
dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
5.
Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la
presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la
guida di un relatore.
6.
Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio
appartenenti alla medesima classe.
7.
I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano
altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi
di studio, con particolare riferimento:
a)
ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito
per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264,
che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e
procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i
regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di
laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come
definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività
formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima
della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma
4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la
prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
b)
agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche
provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica
dei risultati delle attività formative;
c)
alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai
ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di
orientamento e di tutorato;
d)
alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di
profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
e)
alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale
dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in
trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale
lode;
f)
alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai
corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;
g)
all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della
preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di
quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1
dell'articolo 6;
h)
all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività
di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione
secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di
tutorato per gli studenti;
i)
all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività
formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
l)
alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della
singola persona che ne assume la responsabilità;
m)
alla valutazione della qualità delle attività svolte;
n)
alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
o)
alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma
10.
8.
I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le
università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un
certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi
europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito
dallo studente per conseguire il titolo.
9.
Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure
amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le
disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei
regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche
omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri
decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi
informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.
Art. 12.
(Regolamenti
didattici dei corsi di studio)
1.
In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente
struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto
della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli
studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il
regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2.
Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
a)
l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori
scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in
moduli, nonché delle altre attività formative;
b)
gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di
ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c)
i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario,
dei piani di studio individuali;
d)
la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle
altre verifiche del profitto degli studenti;
e)
le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3.
Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la
coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi
formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche,
previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre
analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia
favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso
entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la
deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
4.
Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei
corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti
assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
Art. 13.
(Disposizioni
transitorie e finali)
1.
Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2.
Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei
decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi
dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi,
sentita la CRUI.
3.
Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9 si applicano a
decorrere dall'anno 2004-2005.
4.
In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la
determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del
comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di
cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già
istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in
particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7,
lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono
rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi
nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
5.
A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1,
le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei
relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti
già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e
disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a
corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
6.
Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti
ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università
per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa
norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole
dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la
durata.
7.
A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al
comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di
ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore,
dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale
compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
22 ottobre 2004
Il
Ministro: Moratti
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004
Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 6, foglio n. 182