Decreto Ministeriale 26 marzo 2004
Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 luglio 2004 n. 173
Criteri e modalità
procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per
gli investimenti della ricerca di base.
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2003: «Regolamento di organizzazione
del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca »;
Vista la legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 104,
istitutivo del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base;
Visto, in particolare, il
comma 3 del predetto art. 104 che prevede come il Ministro dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con proprio decreto, determini i
criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie
del predetto FIRB;
Visto il decreto
ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il
14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione
delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di
base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n.
204 del 3 settembre 2001;
Visto il decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del
1° dicembre 1998 «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche
e integrazioni;
Viste le linee guida
della politica scientifica e tecnologica del Governo approvate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 19 aprile
2002;
Viste le indicazioni
dell'Unione europea nella Comunicazione 489-2003 della Commissione «Investire
nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa», riguardanti il lancio di
iniziative caratterizzate come «European Technology Platforms» sulle quali
convergono interessi della comunità scientifica pubblica e privata,
dell'industria e delle piccole e medie imprese;
Vista la disciplina
comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo n. 96/C 45/06,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 febbraio
1996, n. C45/C;
Vista la legge 7 agosto
1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto
legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il DPR 3 giugno
1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia»;
Ritenuta la necessita' di
apportare specifiche modificazioni al predetto decreto ministeriale n. 199-Ric,
dell'8 marzo 2001, al fine di rendere gli interventi del FIRB più coerenti con
le indicazioni della politica nazionale della ricerca e con gli orientamenti
emergenti in sede comunitaria e internazionale;
DECRETA
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
(Ambito operativo)
1. Il presente decreto
determina, ai sensi dell'art. 104, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i criteri e le modalità
procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli
investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) istituito
presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di
seguito denominato MIUR).
2. Fermo restando quanto
previsto al successivo art. 8 del presente decreto, i criteri e le modalità
procedurali stabilite dal decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001
restano vigenti per il completamento degli adempimenti connessi alla
realizzazione dei progetti presentati ai sensi delle disposizioni ivi
contenute.
3. Le disponibilità
annuali del FIRB sono ripartite con decreto del MIUR, sulla base delle
direttive del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e in coerenza con
gli indirizzi della politica nazionale della ricerca definiti ai sensi dell'art. 1 del
decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998.
4. Attraverso le risorse
del FIRB, e in coerenza con l'art. 104 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, il MIUR interviene a sostegno di:
a) progetti di ricerca di
base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza
internazionale;
b) progetti strategici di
sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
c) progetti di
potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o
pubblico-private;
d) proposte per la
costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione
scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.
5. Ai fini del presente
decreto le attività di Ricerca di Base sono definite come attività che mirano
all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici
ed immediati obiettivi industriali o commerciali.
Articolo 2
(Soggetti ammissibili)
1. Gli interventi di
sostegno sono deliberati dal MIUR sulla base di proposte progettuali
presentate, secondo le modalità disciplinate nelle ulteriori disposizioni del
presente decreto, da uno o più dei seguenti soggetti:
a) università, statali e
non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;
b) enti di ricerca, di
cui all'art. 8 del DPCM
30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e
Asi;
c) altri soggetti, con
personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità
statutarie, siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attività
di ricerca scientifica-tecnologica.
2. Tra i soggetti di cui
al precedente comma 1 sono ricomprese, con esclusivo riferimento agli
interventi di sostegno a favore dei progetti di cui al precedente art. 1, comma
3, lettere c) e d), anche le fondazioni di diritto privato che, per prioritarie
finalità statutarie, siano impegnate nella promozione di attività di ricerca, o
costituite nel rispetto dei principi di cui all'art. 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. I soggetti di cui ai
precedenti commi 1 e 2 possono presentare le proposte progettuali anche
congiuntamente con imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi
aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale, purché:
a) sia prevista larga
diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà
intellettuale;
b) gli eventuali diritti
di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai
soggetti di cui al precedente comma 1;
ovvero:
c) i soggetti di cui al
precedente comma 1 ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente
al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal
progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;
d) sia prevista larga
diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di
proprieta' intellettuale.
4. Il MIUR adotta le
misure necessarie per la verifica del rispetto delle condizioni di cui al precedente
comma 3 del presente articolo.
Articolo 3
(Commissione di valutazione)
1. Il MIUR, nel rispetto
delle disposizioni seguenti, cura l'istruttoria dei progetti di cui all'art. 1,
comma 4, del presente decreto avvalendosi di una specifica commissione (di
seguito denominata Commissione) che, per gli aspetti di natura
tecnico-scientifica delle iniziative acquisisce il parere, con onere a carico
del FIRB, di esperti, anche internazionali, all'uopo nominati dal MIUR.
2. La misura dei compensi
spettanti ai componenti della Commissione di cui al precedente comma 1, nonché
agli esperti ivi richiamati, e' determinata ai sensi del decreto ministeriale
adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 9
aprile 2003.
3. La Commissione e'
nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca ed è
costituita da un presidente e da dieci esperti di alta qualificazione
scientifica, rappresentativi delle aree tematiche prioritarie indicate negli
indirizzi della politica nazionale della ricerca così come definiti ai sensi
dell'art. 1 del
decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998.
4. La Commissione e'
composta nel modo seguente:
sei componenti scelti dal
Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di cui uno con funzioni di
presidente;
un componente scelto dal
Ministro dell'istruzione, università e ricerca nell'ambito di tre nominativi
proposti dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
un componente scelto dal
Ministro dell'istruzione, università e ricerca nell'ambito di tre nominativi
proposti dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
un componente scelto dal
Ministro dell'istruzione, università e ricerca nell'ambito di tre nominativi
proposti dal Comitato nazionale per l'economia e il lavoro (CNEL);
un componente scelto dal
Ministro dell'istruzione, università e ricerca nell'ambito di tre nominativi
proposti dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR);
un componente scelto dal
Ministro dell'istruzione, università e ricerca nell'ambito di tre nominativi
proposti congiuntamente dai presidenti degli enti di ricerca di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, ivi compreso l'Enea.
5. Le proposte di cui al
precedente comma 3 debbono pervenire entro i termini perentori indicati nelle
apposite richieste avanzate, ai soggetti ivi previsti, dal Ministro dell'istruzione,
università e ricerca, alla cui competenza e' attribuita, in assenza di
proposte, la individuazione dei componenti mancanti.
6. La Commissione, per
gli adempimenti di propria competenza, si riunisce per sessioni di lavoro con
cadenza almeno mensile.
Articolo 4
(Forme e misure degli interventi di sostegno)
1. Nel rispetto delle
modalità procedurali di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente decreto,
e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 del presente articolo, gli
interventi del FIRB a sostegno dei progetti giudicati finanziabili sono
concessi nella forma del contributo alla spesa e nella misura del 70% del
relativo costo.
2. Sono considerati
ammissibili i seguenti costi:
spese di personale
(ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di
ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di lavoro
subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi
inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano
attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);
spese generali
direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfetizzata del
60% del costo del personale;
spese per l'acquisizione
di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote
impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto;
spese per stages e
missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto;
costo dei servizi di
consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca;
altri costi di esercizio
direttamente imputabili all'attività di ricerca.
3. Ciascuno dei progetti
ammessi agli interventi del FIRB deve ricomprendere, aggiuntivamente alle spese
di personale di cui al precedente comma 2, anche contratti di collaborazione
coordinata e continuativa e/o contratti di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 61 del
decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, stipulati, ai fini del
migliore sviluppo delle attività, con giovani ricercatori e/o con ricercatori
di chiara fama internazionale per un costo complessivamente non inferiore al
10% del costo del progetto.
4. I contratti stipulati
con giovani ricercatori debbono prevedere un impegno a tempo pieno, non possono
avere una durata inferiore ai tre anni, e possono essere assegnati a laureati
di età non superiore ai 32 anni, a laureati con documentata esperienza almeno
triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, a titolari di
dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente.
5. I contratti di cui al
precedente comma 4 debbono prevedere un livello retributivo minimo che,
relativamente ai laureati di età non inferiore ai 32 anni, non sia inferiore a
quanto previsto per l'assegno di ricerca e, relativamente ai laureati con documentata
esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica
e ai titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione
post-laurea equipollente, non sia inferiore a quanto previsto per la figura del
ricercatore universitario confermato e non sia superiore a quanto previsto per
la figura del professore associato confermato.
6. I contratti stipulati
con ricercatori di chiara fama internazionale debbono prevedere un impegno di
durata complessiva non inferiore ai sei mesi, in equivalente tempo pieno,
nell'ambito della durata del progetto.
7. Il costo dei contratti
di cui al precedente comma 3, in deroga a quanto previsto dal precedente comma
1, è a totale carico del FIRB.
Titolo II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 5.
(Modalità procedurali degli interventi)
1. Gli interventi a
sostegno dei progetti di cui all'art. 1, comma 4, sono realizzati secondo
modalità procedurali di carattere valutativo e negoziale.
2. Secondo modalità
procedurali di carattere valutativo sono realizzati interventi di sostegno a
favore di:
a) progetti di ricerca di
base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza
internazionale;
b) progetti strategici di
sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali.
3. Secondo modalità
procedurali di carattere negoziale sono realizzati interventi di sostegno a
favore di:
a) progetti di
potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o
pubblico-private;
b) proposte per la
costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta
qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.
Articolo 6.
(Progetti di ricerca di base di alto contenuto
scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale; progetti strategici
di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali)
1. Ai fini,
prioritariamente, dell'attuazione degli indirizzi della politica nazionale
della ricerca definiti ai sensi dell'art. 1 del
decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, il MIUR con proprio
decreto invita i soggetti ammissibili di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2,
a presentare i progetti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), sulle
tematiche individuate indicando i criteri e le tempistiche per la selezione
degli stessi, nonché i relativi limiti temporali di durata e i limiti di costo.
2. La selezione dei
progetti e' effettuata in forma comparata sulla base di specifici elementi tra
i quali:
coerenza con gli
indirizzi della politica nazionale della ricerca definiti ai sensi dell'art. 1 del
decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998;
innovatività della
metodologia proposta;
rilevanza e/o originalità
dei risultati attesi;
rilevanza scientifica,
individuale e/o collettiva, dei proponenti e dei partecipanti;
collegamento delle
strutture coinvolte con reti di ricerca nazionale ed internazionale;
potenzialità di
promozione e sviluppo di reti di ricerca nazionali ed internazionali;
integrazione tra attività
di ricerca e di alta formazione;
partenariato
pubblico-privato;
coerenza tra le
competenze e le esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti e
i contenuti della proposta progettuale;
risultati attesi e
relativo impatto sul contesto scientifico nazionale e internazionale.
3. Il MIUR, acquisito il
parere della Commissione espresso ai sensi del precedente art. 3, comma 1,
definisce, con proprio decreto, la graduatoria finale dei progetti, adottando
le relative determinazioni.
4. Il decreto di cui al
precedente comma 3 e' comunicato ai proponenti unitamente, in caso di diniego
dell'agevolazione, alle relative motivazioni.
5. I decreti di
concessione delle agevolazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e definiscono il costo ritenuto congruo dei progetti, la
durata delle attività e la decorrenza delle stesse, unitamente alla decorrenza
dei costi ammissibili, le specifiche modalità di erogazione, le modalità di monitoraggio
delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti anche ai fini
delle disposizioni del comma 4 del precedente art. 2.
6. I decreti di cui al
precedente comma 5 possono prevedere la concessione di una anticipazione, fino
ad un massimo del 30% del contributo, subordinata alla presentazione di idonea
garanzia ove tra i beneficiari vi siano soggetti privati e limitatamente alla
quota di relativa competenza.
7. Tutti i risultati
delle verifiche e delle valutazioni sono raccolti in una apposita anagrafe
presso il MIUR. Essi sono, inoltre,
notificati alla segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3,
del decreto legislativo n. 204/1998 e al Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'art. 5 dello stesso decreto.
Articolo 7.
(Progetti di potenziamento delle grandi
infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private e progetti per la
costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta
qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale)
1. Al fine di contribuire
al potenziamento del patrimonio infrastrutturale materiale e immateriale di
ricerca del Paese, accrescendone la capacita' competitiva anche a livello
internazionale, il MIUR, previo parere della Commissione di cui all'art. 3, del
presente decreto, e in coerenza con gli indirizzi della politica nazionale
della ricerca, può provvedere alla conclusione, con uno o più dei soggetti di cui
al precedente art. 2, comma 1 e 2, di accordi per la realizzazione di
specifiche iniziative.
2. Le iniziative di cui
al comma precedente dovranno presentare carattere di multidisciplinarietà,
molteplicità di scopi applicativi, forte rilevanza scientifica internazionale,
e debbono essere finalizzate al potenziamento delle grandi infrastrutture di
ricerca nazionali ovvero alla costituzione, il potenziamento e la messa in rete
di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati.
3. Gli accordi predetti
sono definiti sulla base di specifiche richieste formulate dal MIUR ad uno o
più dei soggetti di cui al precedente art. 2.
4. Le proposte sono
sottoposte alla Commissione che ne valuta la coerenza con gli indirizzi della
politica nazionale della ricerca definiti ai sensi dell'art. 1 del
decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998 e, avvalendosi di
esperti anche internazionali all'uopo
nominati dal MIUR, ne verifica gli aspetti di natura
tecnico-scientifica.
5. Acquisita la
valutazione della Commissione, il MIUR sottoscrive l'accordo definendo le
modalità di realizzazione delle attività, il costo ritenuto congruo dei
progetti, la durata delle attività e la decorrenza delle stesse, unitamente
alla decorrenza dei costi ammissibili, le specifiche modalità di erogazione, le
modalità di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati
conseguiti.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8.
1. Il presente decreto e'
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore al
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. L'entrata in vigore
del presente decreto determina l'abrogazione del decreto ministeriale n.
199/Ric. dell'8 marzo 2001.
(Registrato alla Corte
del Conti il 24/06/2004 - Registro n.4 - Foglio n.360)
Roma, 26 marzo 2004
Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)