DECRETO 10
settembre 2010, n. 249
Regolamento
concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
(GU n. 24
del 31-1-2011 - Suppl. Ordinario n.23)
Entrata in
vigore del provvedimento: 15/02/2011
IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto
comma, e 117, secondo
comma, lettera n), e sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
Visto
l'articolo 2,
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la legge 2 dicembre
1991, n. 390;
Vista la legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
Vista la legge 3 agosto
1998, n. 315, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e
5;
Vista la legge 2 agosto
1999, n. 264;
Vista la legge 21
dicembre 1999, n. 508;
Vista la legge 10 marzo
2000, n. 62;
Visto il
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002 n. 268;
Visto il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
Visto il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Visto l'articolo 1,
comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto
l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40;
Visto il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 121;
Visto
l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
Visto
l'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
Visto il
piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'
istruzione, dell' università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto
Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto
2008, n. 133;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,
concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla Legge 6 agosto
2008, n. 133;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 89, concernente
la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma
4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
Legge 6 agosto
2008, n. 133;
Visto il decreto del
Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente
l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali
pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
Visto il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82
concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di
secondo livello, ad indirizzo didattico;
Visto il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270 concernente norme sull'autonomia didattica degli atenei,
che ha sostituito il decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
Visto il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37
concernente le classi di abilitazione nella scuola secondaria di primo grado;
Visto il
parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25
giugno 2009;
Visto
il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale,
espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009;
Visto il
parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso
nell'adunanza del 26 giugno 2009;
Visto il
parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza
del 22 giugno 2009;
Sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti
normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;
Acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Ritenuto di
non doversi adeguare al parere della VII Commissione della Camera dei deputati
riguardo alla condizione 5, in quanto la possibilità di approfondire
determinate aree disciplinari nel percorso di Scienze della Formazione Primaria
è già contemplata nei crediti a scelta dello studente e la figura di docente
esperto in determinati ambiti non è attualmente prevista dall'ordinamento
vigente; riguardo alla condizione 8, poichè la maturazione di competenze
docimologiche è già prevista negli insegnamenti indicati nelle tabelle ed è
approfondita nel corso del tirocinio; riguardo alla condizione 11, perchè i
criteri di scelta dei tutor sono oggetto di successivo decreto e la previsione
di eventuali meccanismi premiali esula dall'ambito del presente decreto;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come
attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 7 settembre
2010;
Adotta
il seguente
regolamento:
Art. 1
Oggetto del
regolamento
1.
Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2,
comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del
complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento
dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64,
comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, con legge 6 agosto
2008, n. 133, i requisiti e le modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni
di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell'
università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.
Art. 2
Obiettivi
della formazione iniziale degli insegnanti
1. La
formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a
qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche,
organizzative e relazionali necessarie
a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti
dall'ordinamento vigente.
2. È parte
integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle
competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Le
competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento dell'unitarietà
della funzione docente.
Art. 3
Percorsi
formativi
1.
I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione
all'insegnamento, all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2.
2. I
percorsi formativi sono così articolati:
a) per
l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di
laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8,
comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da
avviare a partire dal secondo anno di corso;
b) per
l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di
laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
3. I
percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche,
musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado
sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di
diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo
attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto.
4.
Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:
a)
l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2
previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue"
adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di
dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire
l'abilitazione;
b)
l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette
competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per
la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei
contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei
laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli
alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere
definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;
c)
l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione
scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.
5. I
percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso della laurea
magistrale e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle
istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione,
ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 12.
6. La
frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile, ai sensi
dell'articolo 142 del
Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione a:
a) corsi di
dottorato di ricerca;
b)
qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi
universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente
organizzati.
7. I
percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto di costante
monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca può avvalersi anche dell'assistenza tecnica
dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca (ANVUR), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI).
Art. 4
Corsi di
laurea magistrale
1.
Le università istituiscono i corsi di laurea magistrale di cui al presente
decreto, ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, anche in deroga al numero minimo di crediti di cui
all'articolo 10, commi 2 e 4 dello stesso decreto, in ragione del loro
carattere professionalizzante.
2.
L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 è subordinata al
possesso di specifici requisiti necessari definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. I corsi
di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più
facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il
concorso delle facoltà di più atenei o in convenzione tra facoltà universitarie
e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
4.
La convenzione, sottoscritta dal rettore di ciascuna delle università e dal
direttore di ciascuna delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica che partecipano all'istituzione del corso, indica la facoltà o
l'istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di
riferimento, sede amministrativa dello stesso, e definisce l'apporto di
personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di
risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo o istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica per il funzionamento dei corsi.
5. Allo
scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e
didattico-disciplinari messe a disposizione dalle università e dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè le
risorse economiche e organizzative, le stesse università e istituzioni possono
istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo o
interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino
supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonchè coordinamento didattico
ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di diploma accademico e alle attività
formative previste per il tirocinio formativo attivo.
6. È
vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale e di
diploma accademico di secondo livello indipendenti dalle facoltà di
riferimento, dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica interessate.
7.
Dall'attuazione dei commi 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 5
Programmazione
degli accessi
1.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce
annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di
cui agli articoli 3 e 13.
2. Il
numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi
è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del
conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali (seguivano
alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti)
deliberato ai sensi dell'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, previo parere del
ministero dell'economia e delle finanze e del ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, maggiorato nel limite del 30% in relazione al
fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto
dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
3. Le
modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e
di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso
ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 6
Corso di
laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria
1. Il corso
di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) è a numero
programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di
scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Per
l'ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto idoneo.
3. Il corso
di laurea magistrale è strutturato secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
4.
Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24
crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si
svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero
dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno.
5. Il corso
di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di
tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore
abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è
integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante
designato dall'Ufficio scolastico regionale.
Art. 7
Formazione
degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado
1.
I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per
l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono:
a. il
conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso
al relativo corso;
b. lo
svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore
abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
2. Le
tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto, individuano per
ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
a) i
requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
b) la
laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma
1, lettera b).
Art. 8
Formazione
degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado
1.
I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per
l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono:
a. il
conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso
al relativo corso;
b. lo
svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore
abilitante disciplinati dall'articolo 10.
2. (comma
non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 9
Formazione
degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola
secondaria di primo e di secondo grado
1.
I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e
coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:
a) il
conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a
numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;
b) lo
svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore
abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
2. Le
tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per ciascuna delle
classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
a) i
requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
b)
i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui
al comma 1, lettera b).
3. Con
successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all'attuazione
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008 n. 133 e del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di
abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi
accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al
comma 1, lettera b.
4. Per
l'utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dell'articolo
11, con gli adattamenti resi necessari dalle specificità ordinamentali,
organizzative e gestionali delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Le funzioni demandate ai consigli di facoltà sono
attribuite ai consigli accademici. Per le attività del tirocinio formativo
attivo e la suddivisione in crediti si applica la tabella 11 allegata al presente decreto.
Art. 10
Istituzione
e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo e di secondo grado
1.
Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1 lettera b), 8
comma 1 lettera b) e 9 comma 1 lettera b) è un corso di preparazione
all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui
agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera
a). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un
esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste
dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37,
e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all'adozione del regolamento
di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto
2008, n. 133, in una delle classi di concorso previste dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e
dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.
22; le attività in cui si articola il corso di tirocinio
corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata
al presente decreto.
2.
Il tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà di riferimento
ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
che ne sono altresì sedi amministrative. Il corso di tirocinio può essere
svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università ovvero fra
facoltà di una o più università o tra facoltà e istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
3. Il
tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:
a)
insegnamenti di scienze dell'educazione;
b) un
tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto
presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente
universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso
di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento
attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare
fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono
dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per
l'integrazione degli alunni con disabilità.
c)
insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di
laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio
disciplinare e l'approccio didattico;
d)
laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto
delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.
4. La
gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio
di corso di tirocinio, così costituito:
a) nelle
università, dai tutor coordinatori di cui all'articoli 11 comma 2, dai docenti
e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due
dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio
scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici
delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante
degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i
docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola
volta;
b) negli
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dai tutor
coordinatori di cui all'articolo 11 comma 2, dai docenti dei predetti istituti
che in essi ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o
coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i
dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche
che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il
presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, il suo mandato dura tre anni
ed è rinnovabile una sola volta.
5. Il
consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione tra le attività di cui al
comma 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori
pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei
tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
6.
L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del
tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con
l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività.
Della
relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario o delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che ha svolto
attività nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito
l'attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che,
oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare
la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e
scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le
conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito
della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di
laboratorio.
7. La
frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria.
L'accesso all'esame di abilitazione è subordinato alla verifica della presenza
ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettere a), ad almeno l'80%
delle attività di cui al comma 3 lettera b), ad almeno il 70% delle attività di
cui al comma 3 lettera c) e ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3
lettera d).
8. Al
termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione
all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste:
a) nella
valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;
b)
nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla
commissione;
c) nella
discussione della relazione finale di tirocinio.
9. La
commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta:
a) nelle
università, da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di
tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato
dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario
designato dalla facoltà di riferimento;
b) nelle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti
delle predette istituzioni che hanno svolto attività nel corso del tirocinio,
da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio
scolastico regionale ed è presieduta da un docente delle istituzioni medesime
designato dall'istituzione di riferimento.
10. La
commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività svolta durante
il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8
lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio.
L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore
o uguale a 50/70.
11. La
commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla
media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea
magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di
profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30
punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di
abilitazione all'insegnamento.
12. La
valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalità
previste dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore
abilitante all'insegnamento e che dà luogo, ove superato, al rilascio del
relativo diploma.
Art. 11
Docenti
tutor
1.
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si
avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono
affidati compiti tutoriali, in qualità di:
a) tutor
coordinatori;
b) tutor
dei tirocinanti.
2. Ai tutor
coordinatori è affidato il compito di:
a)
orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse
classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
b)
provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di
tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli
studenti nelle attività di tirocinio;
c)
supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
d) seguire
le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
3. I tutor
dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli
assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e
pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la
gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I
docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori
didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco
di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo
indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.
4. I corsi
di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si avvalgono altresì di tutor
organizzatori, cui è assegnato il compito di:
a)
organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche
e i relativi dirigenti scolastici;
b) gestire
tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al
rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con
gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
c)
coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
d)
assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da
seguire nel percorso di tirocinio.
5. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei
compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facoltà o
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di
riferimento, nonchè i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti.
Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad
esse assegnati, le facoltà di riferimento provvedono all'indizione ed allo
svolgimento delle selezioni. La facoltà provvede all'affidamento dell'incarico
tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente
rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto
a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento
comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e,
per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso.
6. I tutor
coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro
compiti, al consiglio di facoltà.
7. Il
consiglio di facoltà procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor
coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base dei seguenti parametri:
a)
conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
b) gestione
dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
c) gestione
dei rapporti con l'istituzione universitaria;
d) gestione
dei casi a rischio.
8. Il
consiglio di facoltà può predisporre, per i tirocinanti, questionari di
valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai
fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i
questionari sono pubblici.
Art. 12
Elenco
regionale delle istituzioni scolastiche accreditate
1.
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite
convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali
per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1 comma
632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal fine
accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ciascun
Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco
telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione,
accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all'articolo 3,
comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14, avendo cura di evidenziare per ogni
istituzione scolastica i seguenti dati:
a) elenco
degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il
compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;
b) piano di
realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di
tirocinio attivo;
c)
eventuali precedenti esperienze di tirocinio;
d)
esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;
e)
eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli
apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;
f) presenza
di laboratori attrezzati;
g)
eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle
esperienze delle istituzioni scolastiche.
3. I
criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Ciascun
Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni
scolastiche inserite nell'elenco, delle convenzioni di cui al comma 1 e sulla
persistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco. Nel caso
di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette
condizioni l'istituzione scolastica interessata è espunta dall'elenco.
Art. 13
Percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità
1.
In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della
compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la
specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche
dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere
l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore
di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi
distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado
e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai
criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali
competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.
2. Le
università possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non
attivati nell'ambito dell'ateneo, di personale in possesso di specifica e
documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.
3. I corsi
sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione
e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle
università.
4. A
conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame
finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità.
5. La
specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il
sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato
sui relativi posti disponibili.
Art. 14
Corsi di
perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera
1.
Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare
corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica
in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di
abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno
Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue"
pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.
2.
I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria
di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi
comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi
universitari.
3. Per
garantire uniformità tra i predetti corsi, le università si adeguano ai criteri
stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con
proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A
conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame
finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento
di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Art. 15
Norme
transitorie e finali
1.
Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di
cui all'articolo 10:
a) coloro
che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso
dei requisiti previsti dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.
22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo
l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26
luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una
delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.
22.
b) coloro
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l'anno
accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al
conseguimento dei titoli di cui alla lettera a).
c) per le
classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato
dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso
all'insegnamento di educazione fisica.
2. I
decreti di cui (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte
dei conti) e all'articolo 9 comma 3 possono prevedere, in caso di ampliamento
degli insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola secondaria di
secondo grado ovvero in ordine alle attività di insegnamento previste dalle
Indicazioni nazionali di cui all'articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, alle Linee
guida emanate con Direttiva ministeriale n. 65, registrata alla Corte dei Conti
il 20 agosto 2010 e alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 57,
registrata alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010, ulteriori crediti formativi
universitari o accademici, per un massimo di 24, da acquisire, ove non già
posseduti, nel corso del tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti
previsti dalla tabella 11 ai fini
dell'integrazione e del rafforzamento delle relative competenze disciplinari.
3. I titoli
posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1 mantengono la loro validità ai
fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Le
tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento,
unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10,
sostituiscono integralmente per tutti gli altri soggetti e per le relative
classi di concorso i titoli previsti dal decreto
ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 e successive integrazioni e
modificazioni.
4. Gli
accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero
programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi
dell'articolo 5, comma 1.
5. Le università
e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che
istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della
relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze
disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di
abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una
prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio
nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il test preliminare comporta
l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30
punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere
attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le
modalità indicate nel comma 13.
6. Il test
preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal
comma 7. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. Il test
preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni
di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze
linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore,
comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda
vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.
8. Per
essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione
maggiore o uguale a 21/30.
9. La prova
scritta, predisposta a cura delle università o delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta
relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di
concorso. Nel caso di classi di concorso per l'insegnamento delle lingue
classiche sono previste prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per
l'insegnamento dell'italiano è prevista una prova di analisi dei testi.
10. Per
essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione
maggiore o uguale a 21/30.
11. La
prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una
votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle
specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione
per l'insegnamento delle lingue moderne è previsto che la prova si svolga in
lingua straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere
sostituita da una prova pratica.
12. Il
superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso al
tirocinio formativo attivo.
13. I punti
riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono
così suddivisi:
a) servizio
prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella
specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli
insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la
data in cui è bandita la selezione:
I) 360
giorni: 4 punti;
II) da 361
a 540 giorni: 6 punti;
III) da 541
a 720 giorni: 8 punti;
IV) da 721
giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360
giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma
3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3,
lettere c) e d).
Nel caso in
cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni
di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche
ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo
, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza
interrompere la predetta attività.
b) titolo
di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari
della relativa classe di abilitazione: 6 punti;
c) attività
di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai
sensi dell'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero
dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per
almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici
contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo
che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti
soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o
sospendere il rapporto con l'istituzione di appartenenza e anche in assenza di
preventiva autorizzazione della stessa;
d)
valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della
laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma
accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
e)
votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio
ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4
punti;
f)
pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti
disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non
inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.
14. La
graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai
punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la
prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il
test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a
15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione
dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio, prevale il
candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni
scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto
servizio, prevale il candidato più giovane.
15. Ai fini
dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 10, comma 10, si considera
la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea
magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto
della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al
tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso
dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4,
fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi,
è il voto di abilitazione all'insegnamento.
16. Le
facoltà di cui all'articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi
finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola
dell'infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo
all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L'ammissione al percorso è
subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità
di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11.
Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al
rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude
con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella
discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del
percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze
acquisite. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e
da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio
è espresso in centesimi.
17. Coloro
che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la
frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per
le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del
tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame
di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
18. Per
assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al
corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo
pieno e a tempo parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti
corsi durante l'anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati
nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi.
19. Coloro
i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al
corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di
studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto
dell'immatricolazione.
20. I
diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre
2004, e del decreto del
Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la
data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai
fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per
le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.
21. Coloro
i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai
corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del
ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del
ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di
studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente
l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto
titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle
relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.
22. In
attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca di cui agli (seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei conti) e 9, comma 3, ai fini
dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i
settori scientifico disciplinari di scienze dell'educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.
23. Sino
alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università o le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le
convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici
scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza
sulle attività di tirocinio.
24. (comma
non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
25. Per la
formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta , delle
scuole funzionanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in
lingua slovena e delle scuole delle località ladine si provvede con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa
rispettivamente con la Regione Val d'Aosta, con la Regione Friuli
Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano al fine
dell'adattamento delle disposizioni contenute nel presente decreto alle
particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le
università e con i centri di ricerca degli altri Stati.
26. Con
specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le
disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche
riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale
docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
27. Le
università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del
presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a
partire dall'anno accademico 2011/2012.
Art. 16
Norma
finanziaria
1.
I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto
dal decreto del
presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.
Art. 17
Entrata in
vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10
settembre 2010
Il Ministro:
Gelmini
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
Registrato
alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ufficio
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 1, foglio n. 119
La sezione
del controllo nell'adunanza del 7 gennaio 2011 ha ammesso al visto e alla
conseguente registrazione il regolamento con esclusione:
dell'art.
8, comma 2;
dell'art.
15, commi 2 e 22, nella parte in cui fanno rinvio al citato art. 8, comma 2;
dell'art.
15, comma 24;
all'art.
5, comma 2, terzo rigo, vanno espunte le parole "ed è", tra le parole
"statali" e "deliberato".
Allegato
TABELLA 1
(Articolo
6)
Corso di
laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM -85 bis)
OBIETTIVI
FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati
nel corso di laurea magistrale della classe LM-85 bis devono aver acquisito
solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari oggetto di insegnamento e la
capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico, all'età e
alla cultura di appartenenza degli allievi con cui entreranno in contatto. A
questo scopo è necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti nei
diversi campi disciplinari siano fin dall'inizio del percorso strettamente
connesse con le capacità di gestire la classe e di progettare il percorso
educativo e didattico. Inoltre essi dovranno possedere conoscenze e capacità
che li mettano in grado di aiutare l'integrazione scolastica di bambini con
bisogni speciali.
In
particolare devono:
a)
possedere conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto di insegnamento
(linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e
geografici, artistici, musicali e motori);
b) essere
in grado di articolare i contenuti delle discipline in funzione dei diversi
livelli scolastici e dell'età dei bambini e dell'assolvimento dell'obbligo
d'istruzione;
c)
possedere capacità pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli
apprendimenti adeguando i tempi e le modalità al livello dei diversi alunni;
d) essere
in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli strumenti più adeguati
al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione,
mutuo aiuto, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);
e)
possedere capacità relazionali e gestionali in modo da rendere il lavoro di
classe fruttuoso per ciascun bambino, facilitando la convivenza di culture e
religioni diverse, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la
disciplina, il senso di responsabilità, la solidarietà e il senso di giustizia;
f) essere
in grado di partecipare attivamente alla gestione della scuola e della
didattica collaborando coi colleghi sia nella progettazione didattica, sia
nelle attività collegiali interne ed esterne, anche in relazione alle esigenze
del territorio in cui opera la scuola.
In coerenza
con gli obiettivi indicati il corso di laurea magistrale prevede accanto alla
maggioranza delle discipline uno o più laboratori pedagogico-didattici volti a
far sperimentare agli studenti in prima persona la trasposizione pratica di
quanto appreso in aula e, a iniziare dal secondo anno, attività obbligatorie di
tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle attività,
documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole. Le
attività di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi
universitari, devono svilupparsi ampliandosi via via dal secondo anno di corso
fino al quinto e devono concludersi con una relazione obbligatoria. Il
tirocinio è seguito da insegnanti tutor, e coordinato da tutor coordinatori e
tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso
di Laurea. Prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata e
di attività in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il percorso va
articolato prevedendo, dal secondo anno, una parte di tirocinio nella scuola
dell'infanzia.
La tesi di
laurea verte su tematiche disciplinari collegate all'insegnamento che possono
avere relazione con l'attività di tirocinio.
Al termine
del percorso i laureati della classe conseguono l'abilitazione all'insegnamento
per la scuola primaria. Il conseguimento del titolo è l'esito di una
valutazione complessiva del curriculum di studi, della tesi di laurea e della
relazione di tirocinio da parte di una commissione composta da docenti
universitari integrati da due tutor e da un rappresentante ministeriale
nominato dagli Uffici scolastici regionali.
Il profilo
dei laureati dovrà comprendere la conoscenza di:
1)
matematica: i sistemi numerici; elementi di geometria euclidea e cartesiana e
geometria delle trasformazioni; elementi di algebra; elementi di calcolo delle
probabilità; i temi della matematica applicata.
2) fisica:
misure e unità di misura; densità e principio di Archimede; la composizione
atomica dei materiali; elementi di meccanica e meccanica celeste e astronomia;
elementi di elettrostatica e circuiti elettrici; il calore e la temperatura;
fenomenologie di termodinamica; il suono.
3) chimica:
elementi di chimica organica e inorganica.
4)
biologia: elementi di biologia umana, animale e vegetale; elementi di cultura
ambientale; elementi di scienze della terra.
5)
letteratura italiana: testi e problemi della letteratura italiana dalle origini
ai nostri giorni nel quadro della letteratura europea.
6)
linguistica italiana: linguistica e grammatica italiana; didattica della lingua
italiana per stranieri.
7) lingua
inglese: elementi avanzati di lingua inglese.
8) storia:
elementi di storia antica, medioevale, moderna e contemporanea.
9) geografia:
elementi di geografia fisica e umana.
10)
attività motorie: metodi e didattiche delle attività motorie.
11) arte:
disegno e le sue relazioni con le arti visive; elementi di didattica museale;
acquisizione di strumenti e tecniche nelle diverse aree artistiche; educazione
all'immagine; calligrafia.
12) musica:
elementi di cultura musicale.
13)
letteratura per l'infanzia: testi e percorsi di letteratura per l'infanzia.
14)
pedagogia: pedagogia generale; pedagogia interculturale; pedagogia
dell'infanzia.
15) storia
della pedagogia: storia dell'educazione; storia della scuola.
16)
didattica: didattica generale; pedagogia e didattica del gioco; didattica della
lettura e della scrittura; tecnologie educative; il gruppo nella didattica.
17)
pedagogia speciale: pedagogia speciale; didattica speciale.
18)
pedagogia sperimentale: metodologia della ricerca; tecniche di valutazione.
19)
psicologia: elementi di psicologia dello sviluppo e dell'educazione; psicologia
della disabilità e dell'integrazione.
20)
sociologia: elementi di sociologia dell'educazione.
21)
antropologia: elementi di antropologia culturale.
22)
diritto: elementi di diritto costituzionale e di legislazione scolastica.
23)
neuropsichiatria infantile: elementi di neuropsichiatria infantile.
24) psicologia
clinica: psicopatologia dello sviluppo.
25) igiene
generale e applicata: igiene ed educazione sanitaria ed alimentare.
Si precisa
che:
a) i
crediti liberi devono essere coerenti con il percorso professionale;
b) nei CFU
di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica
della disciplina stessa;
c) gli
insegnamenti disciplinari possono comprendere un congruo numero di ore di
esercitazione;
d) è
necessario che nell'insegnamento delle discipline si tenga conto dei due ordini
di scuola cui il corso di laurea abilita.
Pertanto
esempi, esercizi e proposte didattiche devono essere pensati e previsti sia per
la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria;
e) i laboratori
di lingua inglese (L-LIN/12) dovranno essere suddivisi nei cinque anni di
corso. Al termine del percorso gli studenti dovranno aver acquisito una
formazione di livello B2.
ATTIVITÀ
FORMATIVE INDISPENSABILI
Parte di provvedimento in formato
grafico (1.pdf – 2.pdf - 3.pdf e 4.pdf)
TABELLA 2
(Articolo
7)
Classe di
abilitazione A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I
grado
1)
Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a):
L'acquisizione
nel corso di laurea di almeno 102 CFU nei SSD di seguito elencati:
M-STO/01
STORIA MEDIEVALE
M-STO/02
STORIA MODERNA
M-STO/03
STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
M-STO/04
STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/07
STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
L-ANT/02
STORIA GRECA
L-ANT/03
STORIA ROMANA
L-FIL-LET/02
LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04
LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/08
LETTERATURA LATINA MEDIOEVALE E UMANISTICA
L-FIL-LET/09
FILOLOGIA ROMANZA
L-FIL-LET/10
LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/11
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12
LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13
FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/14
CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-ANT/07
ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08
ARCHEOLOGIA CRISTIANA
L-ART/01
STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
L-ART/02
STORIA DELL'ARTE MODERNA
L-ART/03
STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
L-ART/05
DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
L-ART/06
CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
L-ART/07
MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/03
LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/05
LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06
LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/10
LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11
LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/13
LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
M-DEA/01
DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
M-FIL/01
FILOSOFIA TEORETICA
M-FIL/02
LOGICA E FILO SOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/03
FILOSOFIA MORALE
M-FIL/04
ESTETICA
M-FIL/05
FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
M-FIL/06
STORIA DELLA FILOSOFIA
M-FIL/07
STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
M-FIL/08
STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
M-GGR/01
GEOGRAFIA
M-GGR/02
GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-PED/01
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/02
STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/03
DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
M-PED/04
PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/01
PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/04
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
M-PSI/05
PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/07
PSICOLOGIA DINAMICA
SPS/01
FILOSOFIA POLITICA
SPS/02
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
SPS/03
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/04
SCIENZA POLITICA
SPS/03
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/07
SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
SPS/12
SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA
I 102 CFU
comprendono:
- almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10,
Letteratura italiana e L-FIL-LET/11, Letteratura italiana contemporanea e fra
questi almeno 12 CFU in L-FIL-LET/10;
- almeno 18 CFU nei SSD M-STO/01 Storia
medioevale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/04, Storia contemporanea;
- almeno 12 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica
italiana, L-LIN/01 Glottologia e linguistica;
- almeno 9 CFU in ciascuno dei seguenti SSD:
1) L-FIL-LET/04
Lingua e letteratura latina;
2) M-GRR/01
Geografia.
- almeno 36 CFU nei SSD sopra elencati;
2)
Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma
2 lettera b): laurea magistrale nella classe LM-14 - Filologia moderna, all'interno
della quale i CFU sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato
grafico (1a.pdf e 2a.pdf)
TABELLA 3
(Articolo
7)
Classe di
abilitazione A045 - Lingua inglese e seconda lingua straniera
1)
Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera
a):l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 66 CFU nei seguenti SSD:
a) almeno
18 CFU nei SSD relativi alla lingua inglese (ivi compresi eventuali crediti nel
SSD L-LIN 11);
b) almeno
12 CFU nella seconda lingua comunitaria per la quale si intende conseguire
l'abilitazione;
c) almeno
12 CFU per ciascuna nelle due corrispondenti letterature per complessivi 24
CFU;
d) almeno 6
CFU nei seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11
Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/14 Critica letteraria e
letterature comparate;
e) almeno 6
CFU nei seguenti SSD: L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica
delle lingue moderne, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;
2)
Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma
2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-37 - Lingua straniera,
all'interno della quale i cfu sono acquisiti conformemente alla seguente
tabella:
Parte di provvedimento in formato
grafico (1b.pdf e 2b.pdf)
TABELLA 4
(Articolo
7)
LM-95
Classe
di abilitazione A059 - Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado
OBIETTIVI
FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei
corsi magistrale della classe:
- hanno una solida preparazione culturale di
base e una buona padronanza dei metodi fondamentali e del linguaggio della
matematica, incluse le capacità di dimostrare e ragionare rigorosamente, di
modellizzare, di risolvere problemi, con particolare riferimento ai contenuti
dell'insegnamento nella scuola secondaria;
- hanno una solida preparazione culturale di
base e una buona padronanza dei metodi fondamentali delle discipline fisiche,
chimiche, biologiche e di scienze della terra, dell'informatica e della
statistica, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella
scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
- possiedono una buona conoscenza dello
sviluppo storico delle discipline predette;
- possiedono una buona capacità di collegare
le conoscenze scientifiche acquisiti con i problemi tecnologici e le
applicazioni pratiche
- hanno acquisito una buona padronanza nella
pratica di laboratorio, nell'uso degli strumenti, nella tecniche di misura,
nell'organizzazione ed elaborazione dei dati sperimentali;
- sono in grado di progettare e presentare
relazioni orali e scritte di contenuto scientifico mirate a diversi livelli di
conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche;
- possiedono conoscenze psicologiche,
pedagogiche e relazionali utili per comunicare con studenti;
- sono in grado di lavorare con ampia
autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti;
- conoscono almeno al livello B2 la lingua
inglese e il lessico matematico e scientifico in tale lingua.
I laureati
magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di
responsabilità, attività in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo
professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di
ampio spessore culturale, con una buona conoscenza delle scienze e dei loro
metodi, e con una buona capacità di comunicare.
In
particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si
potranno inserire, si indicano:
- l'industria culturale ed editoriale;
- Centri della Scienza e Musei;
- L'informazione e la divulgazione
scientifica e tecnologica;
- organismi e unità di studio per lo sviluppo
della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che
internazionali.
Ai fini
indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:
- prevedono attività di laboratorio o
ambientali, dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di
strumenti e tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all'elaborazione
statistica dei dati stessi;
- possono prevedere attività esterne come
tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici,
aziende, strutture della pubblica amministrazione;
- prevedono il superamento di una prova
finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la
supervisione di un relatore.
Per
ciascuno studente è previsto un piano di studio individuale obbligatorio che
garantisce che nel curriculum complessivo dello studente (nella laurea e nella
laurea magistrale) siano presenti almeno 132 crediti nelle aree scientifiche:
MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01 di cui almeno: 30 in
MAT; 12 in FIS: 6 in CHIM; 6 in GEO; 6 in BIO; 6 in INF/01, ING-INF/05,
SECS-S/01.
Requisito
di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a):
acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU così articolati:
a) almeno
12 CFU nei seguenti SSD (Settori Scientifico Disciplinari):
MAT/01
Logica
MAT/02
Algebra
MAT/03
Geometria
MAT/04
Matematiche Complementari
MAT/05
Analisi matematica
MAT/06
Probabilità e Statistica matematica
MAT/07
Fisica matematica
MAT/08
Analisi numerica
MAT/09
Ricerca operativa
b) almeno 6
CFU nei seguenti SSD:
FIS/01
Fisica Sperimentale
FIS/02
Fisica teorica, Modelli e metodi matematici
FIS/03
Fisica della materia
FIS/04
Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05
Astronomia e astrofisica
FIS/06
Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre
FIS/07
Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
FIS/08
Didattica e storia della fisica
c) almeno 6
CFU nei seguenti SSD:
CHIM/01
Chimica analitica
CHIM/02
Chimica fisica
CHIM/03
Chimica generale e inorganica
CHIM/04
Chimica industriale
CHIM/05
Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06
Chimica organica
CHIM/07
Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/08
Chimica farmaceutica
CHIM/09
Farmaceutico tecnologico applicativo
CHIM/10
Chimica degli alimenti
CHIM/11
Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
CHIM/12
Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/01
Paleontologia e paleoecologia
GEO/02
Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03
Geologia strutturale
GEO/04
Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05
Geologia applicata
GEO/06
Mineralogia
GEO/07
Petrologia e petrografia
GEO/08
Geochimica e vulcanologia
GEO/09 Georisorse
minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per
l'ambiente e i beni culturali
GEO/10
Geofisica della terra solida
GEO/11
Geofisica applicata
GEO/12
Oceanografia e fisica dell'atmosfera
BIO/01
Botanica generale
BIO/02
Botanica sistematica
BIO/03
Botanica ambientale e applicata
BIO/04
Fisiologia vegetale
BIO/05
Zoologia
BIO/06
Anatomia comparata e citologia
BIO/07
Ecologia
BIO/08
Antropologia
BIO/09
Fisiologia
BIO/10
Biochimica
BIO/11
Biologia molecolare
BIO/12
Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
BIO/13
Biologia applicata
BIO/14
Farmacologia
BIO/15
Biologia farmaceutica
BIO/16
Anatomia umana
BIO/17
Istologia
BIO/18
Genetica
BIO/19
Microbiologia generale
d) almeno 6
CFU nei seguenti SSD:
INF/01
Informatica
ING-INF/05
Sistemi di elaborazione delle informazioni
SECS-S/01
Statistica.
ATTIVITÀ
FORMATIVE INDISPENSABILI
Parte di provvedimento in formato
grafico (1c.pdf e 2c.pdf)
TABELLA 5
(Art. 7)
Classe di
abilitazione A030 - Scienze motorie e sportive
1)
Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a):
Laurea nella classe L-22 - Scienze delle attività motorie e sportive; diploma
rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della
legge 18 giugno 2002, n. 136.
2) Laurea
magistrale nella classe LM-67 - Scienze e tecniche delle attività motorie
preventive e adattate ovvero nella classe LM-68 - Scienze e tecniche dello
sport, strutturate come segue.
I laureati
nel corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella Classe di abilitazione
A030 - Scienze motorie e sportive devono essere in grado di utilizzare avanzati
strumenti culturali, metodologici e tecnico-pratici con particolare riferimento
a:
a)
Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività motorie e
sportive condotte a livello scolastico finalizzate allo sviluppo psicofisico e
sociale del giovane.
b)
Progettazione, coordinamento e direzione tecnica dell'attività di preparazione
fisica ed atletica e delle attività sportive per disabili.
c)
Preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo
individuale e di squadra.
I laureati
magistrali devono possedere competenze specifiche ed approfondite nel campo
delle attività motorie e sportive con attenzione alle differenti tipologie
disciplinari e, nell'ambito del concetto di tutela della salute psico-fisica
dell'allievo, alle differenze legate all'età, al genere, al contesto
socio-culturale di appartenenza, al livello di maturazione psico-culturale e
alla presenza di disabilità fisica. Devono inoltre possedere competenze
specifiche ed approfondite di ambito pedagogico e psicosociale atte a
promuovere l'educazione allo sport attraverso lo sport a livello scolastico.
Devono
conoscere almeno al livello B2 la lingua inglese.
Ai fini
indicati, i laureati dovranno:
- conoscere le basi biologiche
dell'adattamento all'esercizio fisico finalizzato alla pratica agonistica
amatoriale e avanzata in funzione del tipo di pratica sportiva, del livello di
prestazione atteso, delle condizioni ambientali, dell'età e del genere del
praticante;
- possedere le conoscenze pedagogiche e
didattiche per scegliere e padroneggiare i metodi di insegnamento delle
attività motorie nel contesto delle attività della scuola secondaria;
- possedere le conoscenze scientifiche ed
epistemologiche necessarie per svolgere la funzione di educatore capace di
instaurare relazioni positive e motivanti con gli allievi, con le famiglie e
con gli altri insegnanti coinvolti nel processo educativo a livello scolastico;
- possedere le basi pedagogiche, didattiche,
scientifiche e culturali per trasmettere i valori etici ed educativi
dell'agonismo sportivo;
- possedere le conoscenze necessarie per
elaborare una progettazione articolata e centrata sull'allievo, capace di
promuovere l'educazione alla salute e al rispetto della persona, e l'adozione
di atteggiamenti corretti nei confronti di fenomeni degenerativi dello sport e
della vita sociale;
- possedere le conoscenze per promuovere ed
organizzare le attività motorie e sportive scolastiche fungendo da cerniera tra
il mondo dell'educazione presente nella scuola e quello dello sport agonistico
e promozionale;
- possedere le conoscenze sull'organizzazione
del sistema scolastico e del suo territorio al fine di contribuire
efficacemente allo sviluppo di politiche territoriali per il benessere dei
cittadini;
- essere capaci di interagire con i docenti
di altre discipline al fine di favorire attività di ricerca didattica inserendo
le attività motorie in un contesto di educazione interdisciplinare della
persona;
- avere solide basi concettuali sulle teorie
dell'allenamento nei vari contesti di pratica sportiva individuale e di squadra
con capacità di adattare i diversi modelli anche in funzione di età, genere e
abilità dei praticanti;
- conoscere in modo approfondito metodi e
tecniche delle attività motorie e sportive finalizzate e specifiche per le
differenti discipline sportive con capacità di utilizzare tali conoscenze
adattandole ai diversi contesti di attività sportiva, alle specificità di
genere, all'età, alla presenza di disabilità, al contesto socio-culturale di
riferimento, nonchè agli obiettivi individuali e di gruppo;
- conoscere metodi e strumentazioni della
valutazione funzionale applicata agli apparati coinvolti nella pratica sportiva
anche al fine di consulenza tecnica e collaudo relativamente ai beni e servizi
impiegati;
- conoscere i metodi di valutazione delle
prestazioni fisiche e sportive, saperli utilizzare e valutarne i risultati in
funzione delle diverse discipline nel contesto di specificità di genere, età,
presenza di disabilità e degli obbiettivi della pratica sportiva;
- conoscere i rischi in termini di salute del
praticante legati all'attività sportiva, saper identificare i limiti di
prestazione individuale oltre i quali la pratica sportiva si traduce in danno
alla salute, essere in grado di prevenire l'incidenza di infortuni legati alla
pratica motoria e sportiva, ridurne le conseguenze negative e favorire il pieno
recupero dell'atleta;
- possedere conoscenze di nutrizione umana
applicata alla prestazione sportiva anche in relazione alla specificità
dell'allenamento e del recupero nelle diverse discipline;
- conoscere i rischi per la salute derivati
dall'uso di pratiche di potenziamento delle prestazioni fisiche, siano esse
state dichiarate illecite o no dalle agenzie ufficiali, conoscere la relativa
normativa e essere in grado di intervenire con efficaci misure per prevenire,
combattere ed eliminare l'uso di tali pratiche;
- essere in grado di proporsi come
progettisti di percorsi formativi realizzati attraverso la pratica sportiva e
di orientare i destinatari della loro azione educativa alla scelta di attività
motorie e sportive adeguate ai propri livelli di crescita motoria, mentale,
relazionale ed emotivo-affettiva;
- possedere le conoscenze generali relative a
gruppi, fenomeni dinamici della vita del gruppo, processi di costituzione e di
sviluppo dei gruppi, finalizzate alla creazione ed alla gestione del
gruppo-squadra o gruppo-associazione;
- acquisire le conoscenze sui processi di
comunicazione interpersonale e sociale finalizzate anche alla creazione e alla
gestione di relazioni con le istituzioni, le associazioni e le famiglie;
- conoscere i regolamenti che disciplinano le
attività sportive e le normative relative alle responsabilità del proprio
operato, alle istituzione e agli enti coinvolti nelle attività sportive.
A tal fine
i laureati devono acquisire, in relazione a obiettivi specifici
professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie per un numero di CFU
non inferiore a 20 mediante tirocini formativi sotto la diretta responsabilità
degli Atenei.
Parte di provvedimento in formato
grafico (1d.pdf)
TABELLA 6
(Articolo
7)
Classe di
abilitazione A032 - Musica
1)
Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2
lettera a): l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 72 CFU nei seguenti
SSD:
M-STO/01
STORIA MEDIEVALE
M-STO/02
STORIA MODERNA
M-STO/03
STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
M-STO/04
STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/07
STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
L-ANT/02
STORIA GRECA
L-ANT/03
STORIA ROMANA
L-FIL-LET/02
LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04
LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/10
LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/09
FILOLOGIA ROMANZA
L-FIL-LET/11
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12
LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13
FILOLOGIA ITALIANA
L-FIL-LET/14
CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-ANT/07
ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08
ARCHEOLOGIA CRISTIANA
L-ART/01
STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
L-ART/02
STORIA DELL'ARTE MODERNA
L-ART/03
STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
L-ART/05
DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
L-ART/06
CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
L-ART/07
MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
L-ART/08
ETNOMUSICOLOGIA
L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/03
LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04 LINGUA
E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/05
LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06
LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/10
LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11
LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/13
LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
M-DEA/01
ANTROPOLOGIA CULTURALE
M-FIL/01
FILOSOFIA TEORETICA
M-FIL/02
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/03
FILOSOFIA MORALE
M-FIL/04
ESTETICA
M-FIL/05
FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
M-FIL/06
STORIA DELLA FILOSOFIA
M-FIL/07
STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
M-FIL/08
STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
M-GGR/01
GEOGRAFIA
M-GGR/02
GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-PED/01
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/02
STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/03
DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
M-PED/04
PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/01
PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/04
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
M-PSI/05
PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/07
PSICOLOGIA DINAMICA
SPS/03
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/07
SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
SPS/12
SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA
I 72 CFU
comprendono almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; 12 CFU nei SSD L-ART/01-06 e 6
CFU in almeno due dei seguenti SSD o gruppi di SSD:
a)
Musicologia e Storia della musica L-ART/07 e Etnomusicologia L-ART/08;
b)
Discipline relative alla letteratura italiana (L-FIL-LET/10 oppure L-FIL-LET/11
oppure L-FIL-LET/12) oppure alla linguistica e alle lingue e letterature
straniere (L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/11,
L-LIN/13);
c)
Discipline filosofiche (M-FIL/01-08);
d)
Discipline storiche (L-ANT/02 oppure L-ANT/03 oppure M-STO/01 oppure M-STO/02 oppure
M-STO/04);
e)
Discipline psicopedagogiche (M-PED/01 oppure M-PSI/01 oppure M-DEA/01);
f)
Discipline artistiche (L-ART/01-04) oppure dello spettacolo (L-ART/05-06).
2) di
accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b):
Laurea magistrale nella classe LM-45 - Musicologia e beni musicali, all'interno
della quale i cfu sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato
grafico (1e.pdf e 2e.pdf)
TABELLA 7
(Articolo
7)
LM-96
Classe di
abilitazione A033 - Tecnologia
OBIETTIVI
FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati
nei corsi di laurea magistrale della classe:
- hanno una solida preparazione culturale di
base nell'area delle scienze matematiche, statistiche, fisiche, chimiche e
naturali e una padronanza dei metodi di queste discipline che consenta loro un
adeguato inquadramento teorico di tutte le questioni tecnologiche in cui tali
discipline intervengono, con particolare riferimento ai contenuti
dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
- hanno una buona conoscenza dei concetti,
dei metodi e degli strumenti dell'informatica, dell'elettronica e della
sistemica;
- conoscono in modo approfondito le
problematiche associate alle tecnologie e al loro sviluppo, con particolare
riguardo a quelle che si riconducono ai settori dell'ingegneria civile,
industriale e dell'informazione;
- possiedono un buon inquadramento culturale
del rapporto tra sviluppi tecnologici e scienze fisico-matematiche e naturali;
- conoscono la relazione tra lo sviluppo
tecnologico e le problematiche di impatto ambientale;
- sono in grado di predisporre e organizzare
esperienze di laboratorio, di utilizzare strumenti, di realizzare misure, di
trattare i dati sperimentali;
- sono in grado di progettare e presentare
relazioni orali e scritte di contenuto scientifico- tecnologico mirate a
diversi livelli di conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l'uso di
tecnologie informatiche;
- possiedono conoscenze psicologiche,
pedagogiche e relazionali utili per comunicare con studenti;
- sono in grado di lavorare con ampia
autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti;
- conoscono almeno al livello B2 la lingua
inglese e il lessico matematico e scientifico in tale lingua.
I laureati
magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di
responsabilità, attività in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo
professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di
ampio spessore culturale, con una buona conoscenza delle scienze e dei loro
metodi, e con una buona capacità di comunicare.
In
particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si
potranno inserire, si indicano:
- l'industria culturale ed editoriale;
- Centri della Scienza e Musei;
- l'informazione e la divulgazione
scientifica e tecnologica;
- organismi e unità di studio per lo sviluppo
della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che
internazionali.
Ai fini
indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:
prevedono
attività di laboratorio o ambientali, dedicate alla conoscenza di metodiche
sperimentali, all'uso di strumenti e tecnologie, alla misura e/o alla raccolta
di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi;
possono
prevedere attività esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di
ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica
amministrazione;
prevedono
il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato
originale predisposto con la supervisione di un relatore.
1)
Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2
lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU così articolati:
MAT/01
LOGICA
MAT/02
ALGEBRA
MAT/03
GEOMETRIA
MAT/04
MATEMATICHE COMPLEMENTARI
MAT/05
ANALISI MATEMATICA
MAT/06
PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
MAT/07
FISICA MATEMATICA
MA/08
ANALISI NUMERICA
MAT/09
RICERCA OPERATIVA
INF/01
INFORMATICA
FIS/01
FISICA SPERIMENTALE
FIS/02
FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
FIS/03
FISICA DELLA MATERIA
FIS/04
FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE
FIS/05
ASTRONOMIA E ASTROFISICA
FIS/06
FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE
FIS/07
FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
FIS/08
DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
CHIM/01
CHIMICA ANALITICA
CHIM/02
CHIMICA FISICA
CHIM/03
CHIMICA GENERALE E INORGANICA
CHIM/04
CHIMICA INDUSTRIALE
CHIM/05
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
CHIM/06
CHIMICA ORGANICA
CHIM/07
FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
CHIM/08
CHIMICA FARMACEUTICA
CHIM/09
FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
CHIM/10
CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11
CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
CHIM/12
CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
GEO/01
PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
GEO/02
GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA
GEO/03
GEOLOGIA STRUTTURALE
GEO/04
GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
GEO/05
GEOLOGIA APPLICATA
GEO/06
MINERALOGIA
GEO/07 PETROLOGIA
E PETROGRAFIA
GEO/08
GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA
GEO/09
GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E
I BENI CULTURALI
GEO/10
GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA
GEO/11
GEOFISICA APPLICATA
GEO/12
OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA
BIO/01
BOTANICA GENERALE
BIO/02
BOTANICA SISTEMATICA
BIO/03
BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
BIO/04
FISIOLOGIA VEGETALE
BIO/05
ZOOLOGIA
BIO/06
ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
BIO/07
ECOLOGIA
BIO/08
ANTROPOLOGIA
BIO/09
FISIOLOGIA
BIO/10
BIOCHIMICA
BIO/11
BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12
BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
BIO/13
BIOLOGIA APPLICATA
BIO/14
FARMACOLOGIA
BIO/15
BIOLOGIA FARMACEUTICA
BIO/16
ANATOMIA UMANA
BIO/17
ISTOLOGIA
BIO/18
GENETICA
BIO/19
MICROBIOLOGIA GENERALE
AGR/01 ECONOMIA
ED ESTIMO RURALE
AGR/06
TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI
AGR/07
GENETICA AGRARIA
AGR/08
IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
AGR/09
MECCANICA AGRARIA
AGR/10
COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE
AGR/13
CHIMICA AGRARIA
AGR/15
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/17
ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO
ICAR/01
IDRAULICA
ICAR/02
COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA
CAR/03
INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE
ICAR/04
STRADE, FERROVIE ED AREOPORTI
ICAR/05
TRASPORTI
ICAR/06
TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
ICAR/07
GEOTECNICA
ICAR/08
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
ICAR/09
TECNICA DELLE COSTRUZIONI
ICAR/10
ARCHITETTURA TECNICA
ICAR/11
PRODUZIONE EDILIZIA
ICAR/12
TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA
ICAR/13
DISEGNO INDUSTRIALE
ICAR/14
COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
ICAR/15
ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
ICAR/16
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO
ICAR/17
DISEGNO
ICAR/18
STORIA DELL'ARCHITETTURA
ICAR/19
RESTAURO
ICAR/20
TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ICAR/21
URBANISTICA
ICAR/22
ESTIMO
ING-IND/01
ARCHITETTURA NAVALE
ING-IND/02
COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI
ING-IND/03
MECCANICA DEL VOLO
ING-IND/04
COSTRUZIONI E STRUTTURE AREOSPAZIALI
ING-IND/05
IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI
ING-IND/06
FLUIDODINAMICA
ING-IND/07
PROPULSIONE AEROSPAZIALE
ING-IND/08
MACCHINE A FLUIDO
ING-IND/09
SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
ING-IND/10
FISICA TECNICA INDUSTRIALE
ING-IND/11
FISICA TECNICA AMBIENTALE
ING-IND/12
MISURE MECCANICHE E TERMICHE
ING-IND/13
MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
ING-IND/14
PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE
ING-IND/15
DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/16
TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
ING-IND/17
IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
ING-IND/18
FISICA DEI REATTORI NUCLEARI
ING-IND/19
IMPIANTI NUCLEARI
ING-IND/20
MISURE E STRUMENTAZIONI NUCLEARI
ING-IND/21
METALLURGIA
ING-IND/22
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/23
CHIMICA FISICA APPLICATA
ING-IND/24
PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
ING-IND/25
IMPIANTI CHIMICI
ING-IND/26
TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI
ING-IND/27
CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA
ING-IND/28
INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI
ING-IND/29
INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME
ING-IND/30
IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO
ING-IND/31
ELETTROTECNICA
ING-IND/32
CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI
ING-IND/33
SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA
ING-IND/34
BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/35
INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
ING-INF/01
ELETTRONICA
ING-INF/02
CAMPI ELETTROMAGNETICI
ING-INF/03
TELECOMUNICAZIONI
ING-INF/04
AUTOMATICA
ING-INF/05
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ING-INF/06
BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
ING-INF/07
MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
SECS-S/01
STATISTICA
SECS-S/01
STATISTICA ECONOMICA
ATTIVITÀ
FORMATIVE INDISPENSABILI
Parte di provvedimento in formato grafico (1f.pdf e 2f.pdf)
TABELLA 8
(Articolo
9, comma 2)
Classe di
abilitazione A032 - Musica
1)
Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera a): Un diploma accademico di I livello in
Didattica della musica e dello strumento ovvero un diploma accademico di I
livello con il conseguimento di almeno 21 CFA nei settori artistico-disciplinari
dell'area di Didattica della musica (da CODD/01 a CODD07); diploma di
conservatorio o istituto musicale pareggiato congiunto al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 4 comma
3 bis della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
2)
Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma
1, lettera b: Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei
docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di abilitazione di
musica (A032)
-------------------------------------
ATTIVITÀ
FORMATIVE DI BASE (area comune) ( 1 ) 12 CFA
Pedagogia
generale
Psicologia
generale e dell'età evolutiva
Didattica e
pedagogia speciale;
Didattica
generale
Legislazione
e organizzazione scolastica
(1) Le
discipline contenute in quest'area «possono essere attivate dalle singole
istituzioni in convenzione con l'Università» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07).
-------------------------------------
ATTIVITÀ
FORMATIVE DI BASE (area musicale) ( 2 ) 36 CFA
CODD/04
Pedagogia musicale
CODD/04
Psicologia musicale
CODD/02
Elementi di composizione e analisi per Didattica della musica
CODD/02
Tecniche di arrangiamento e trascrizione
CODD/01
Direzione e concertazione di coro per didattica della musica
CODD/01
Fondamenti di tecnica vocale
CODD/06
Storia della musica per Didattica della musica
CODD/06
Metodologia d'indagine storico-musicale
CODD/06
Elementi di semiologia musicale
CODD/06
Elementi di sociologia musicale
CODD/05
Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica
CODD/05
Pratica dell'accompagnamento estemporaneo
CODD/05
Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte
-------------------------------------
ATTIVITÀ
FORMATIVE CARATTERIZZANTI ( 2 ) 40 CFA
CODD/04
Metodologia dell'educazione musicale
CODD/02
Didattica dell'improvvisazione (per l'educazione musicale)
CODD/02
Didattica della composizione (per l'educazione musicale)
CODD/01
Repertorio corale
CODD/01
Didattica del canto corale
CODD/06
Didattica dell'ascolto
CODD/06
Didattica della storia della musica
CODD/03 Pratiche
di musiche d'insieme
CODM/02
Antropologia della musica
CODD/07
Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea
-------------------------------------
ATTIVITÀ
FORMATIVE INTEGRATIVE 12 CFA
COME/05
Informatica musicale
CODI/23
Improvvisazione vocale
Improvvisazione
allo strumento ( * )
CODM/06
Storia delle musiche d'uso
CODM/06
Storia della musica jazz
COCM/01
Tecniche dell'organizzazione
COCM/02
Tecniche della comunicazione
COME/06
Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la
multimedialità
COME/04
Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio
COMJ/13
Prassi esecutive e repertori di musica etnica
CODM/06-Storia
della popular music
(*) il
codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento
-------------------------------------
LABORATORI
DIDATTICI 10 CFA
-------------------------------------
TESI
FINALE 10 CFA
-------------------------------------
TOTALE 120 CFA
-------------------------------------
(2) Le
discipline corrispondenti ad uno stesso Codice possono essere accorpate in un
unico modulo di insegnamento, ferma restando l'acquisizione delle specifiche
competenze previste.
Tabella 9
(Art. 9,
comma 2)
Classe di
abilitazione A077 Strumento musicale
1.
Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera a) : diploma accademico di I livello relativo
alla specifica classe di strumento; diploma di conservatorio o di istituto
musicale pareggiato relativo alla specifica classe di strumento congiunto al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 4 comma
3 bis della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
2.
Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma
1, lettera b) : Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei
docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di concorso di
strumento (A077)
-------------------------------------
ATTIVITÀ
FORMATIVE DI BASE (area comune) (1) 12 CFA
-------------------------------------
Pedagogia
generale
Psicologia
generale e dell'età evolutiva
Didattica e
pedagogia speciale;
Didattica
generale
Legislazione
e organizzazione scolastica
-------------------------------------
ATTIVITÀ
FORMATIVE CARATTERIZZANTI 48 CFA
-------------------------------------
Prassi
esecutive e repertori ( * )
Metodologia
dell'insegnamento strumentale ( * )
COMI/03
Musica da camera
( * ) Il
codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento
-------------------------------------
ATTIVITÀ
FORMATIVE INTEGRATIVE (a scelta) 12 CFA
-------------------------------------
COME/05
Informatica musicale
COTP/02
Lettura della partitura
CODI/23
Improvvisazione vocale
Improvvisazione
allo strumento ( * )
Pratica
dell'accompagnamento estemporaneo (*)
CODM/06
Storia delle musiche d'uso
CODM/06
Storia della musica jazz
COCM/01
Tecniche dell'organizzazione
COCM/02
Tecniche della comunicazione
COME/06
Sistemi,tecnologie,applicazioni e linguaggi di programmazione per la
multimedialità
COME/04
Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio
COMJ/13
Prassi esecutive e repertori di musica etnica
CODM/06
Storia della Popular Music
( * ) Il
codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento
-------------------------------------
Laboratori
didattici 10 CFA
-------------------------------------
Tesi
finale 10 CFA
-------------------------------------
TOTALE 120 CFA
-------------------------------------
(1) Le
discipline contenute in quest'area «possono essere attivate dalle singole
istituzioni in convenzione con l'Università» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07).
-------------------------------------
TABELLA 10
(Art. 9,
comma 2)
Classe di
abilitazione A028 - Arte e immagine
1.
Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera a): diploma accademico di I livello; diploma
di accademia delle belle arti o di istituto superiore di industria artistica
congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 4 comma
3 bis della legge 21 dicembre 1999 n.508.
2.
Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma
1, lettera b): Diploma accademico di secondo livello strutturato secondo la
tabella seguente:
-------------------------------------
Parte di provvedimento in formato
grafico (1g.pdf e 2g.pdf)
TABELLA 11
(Art. 10,
comma 6)
Il
tirocinio formativo attivo (TFA) è un corso di preparazione all'insegnamento di
durata annuale istituito presso una facoltà universitaria di riferimento o
presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sono
rispettivamente sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attività,
secondo le norme dell'art. 10
Gli
abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono:
a) aver
acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere
la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli
studenti con cui entreranno in contatto;
b) essere
in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le
modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati
al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione,
laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);
c) avere
acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
d) aver acquisito
capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità
organizzative.
Al fine di
conseguire tali obbiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede:
insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie
didattiche e ai bisogni speciali; insegnamenti di didattiche disciplinari che
possono essere svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i
contenuti disciplinari con le modalità di insegnamento in classe; un tirocinio,
una parte del quale, pari a 75 ore, dedicata al settore della disabilità, che
prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle
attività e una diretta di osservazione e di insegnamento attivo, presso
istituti scolastici sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratori
pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato al settore della
disabilità, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche
didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio. Il consiglio di corso di
tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori
pedagogico-didattici prevedendo modalità di collaborazione tra i docenti
universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i tutor e
i tutor coordinatori.
Le attività
del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facoltà o alle istituzioni di
alta formazione artistica e musicale di riferimento.
L'attività
di tirocinio formativo attivo nelle scuole è seguita e coordinata da tutor a
questo scopo distaccati a tempo parziale presso l'università o presso le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e seguito da
tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor
vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la
facoltà sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono
anche attività di coordinamento fra le scuole e la facoltà sede del tirocinio
formativo attivo.
Il
consiglio di corso del TFA è costituito secondo le norme stabilite dall'art. 10
comma 4.
L'attività
di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione di cui è relatore un
docente universitario, ovvero dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, e correlatore il tutor o il tutor coordinatore che ha seguito
l'attività di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato
originale, non limitato a una semplice esposizione delle attività svolte. Esso
deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare a un elevato livello
culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe
con le conoscenze psicopedagogiche e con le conoscenze acquisite nell'ambito
della didattica disciplinare in particolar modo nelle attività di laboratorio.
Al termine
del percorso gli studenti conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento
in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro
della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, e dal decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 febbraio 2005, n.
22.
Parte di provvedimento in formato
grafico (1h.pdf)
Allegati formato grafico (pdf)