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01-04-2014 N. 235 - DM MIUR

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da una provincia all'altra

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

Ufficio del Gabinetto

REGISTRO DECRETI

Prot. n. 0000235- 01/04/2014 - REGISTRAZIONE

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti n materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e in particolare l'articolo 2, comma 7, e l'articolo 4, comma 4, che prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l'inserimento in una sola provincia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A), e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2000-2001, e in particolare l'articolo 1,comma 6-ter;

VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, e in .particolare l'articolo 6;

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo l del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, con particolare riferimento all'articolo 64, commi 1, 2, 3 e 4·

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, e in particolare l'articolo 5-bis;

VISTA la legge 18 giugno 2009 n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, e in particolare l'articolo 32;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, e in particolare l'articolo l, commi da 4-octies a 4-decies e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2010, n. 165;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, con particolare riferimento all'articolo 7, comma 4-ter;

VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, recante abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha abrogato, tra l'altro, la legge 19 marzo 1955, n. 160, recante norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo della scuola;

VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante semestre-europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia, e in particolare l'articolo 9, commi 20 e 21-bis;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione de bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e in particolare l'articolo 1, commi 102, 106 e 107;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 4-bis;

VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 29/9/2009, n. 100 dell7112/2009, n. 68 del 30/7/2010, n. 80 dell5/9/2010 e n. 92 del 12/10/2011, formulati ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della citata legge n. 167 del 2009;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e in particolare l'articolo 15, comma 17;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 maggio 2011, n. 44, integrato dal decreto del Ministro 26 maggio 2011, n. 4 7, con cui sono stati disposti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 giugno 2012, n. 53, adottato in applicazione dell'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216;

VISTA la procedura di infrazione 2010/4038, attivata dalla Commissione Europea, sul non corretto recepimento della direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, archiviata dalla Commissione medesima in data 20 novembre 2013;

 

DECRETA

Art. 1

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo- Trasferimenti da una provincia all'altra

 

1. il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce l, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;

b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.

A norma dell'articolo 1, comma I-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;

c) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.

2. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza; pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione; in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento.

Analogamente, gli interessati debbono confermare il diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli articoli 21 e 33 della legge n. 104 del 1992, compilando l'apposita sezione H4 (ex allegato A), fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. La sezione H4 deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza.

3. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest'ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta.

4. Il personale docente ed educativo, già appartenente alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province ed invia i relativi modelli l ad entrambe le province di appartenenza ferma restando la possibilità di trasferimento, da una o da entrambe le province secondo quanto previsto al precedente comma 1, lett. c).

5. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di I, II e III fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al l o giugno 2011 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 1° giugno 2011. I servizi svolti successivamente a quest'ultima data debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per l'anno scolastico 2010/2011, il punteggio massimo consentito.

6. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di IV fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 luglio 2012 - termine per la presentazione delle domande di iscrizione alla IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, la cui procedura è stata indetta con decreto ministeriale n. 53 del 14 giugno 2012 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 10 luglio 2012. I servizi svolti successivamente a quest'ultima data debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per l' anno scolastico 2011/2012, il punteggio massimo consentito.

7. Sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento curricolare, corrispondenti a posti o classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.

8. A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.

 

Art.2

Norme relative alla valutazione

 

1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con decreto ministeri al e 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (allegato 1).

2. Per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal decreto ministeriale n. 78 del25 settembre 2007 (allegato 2).

3. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.)o il diploma COBASLID. Analogamente, i candidati che abbiano come titolo di accesso l' abilitazione conseguita in uno dei paesi dell'Unione europea, formalmente riconosciuta con decreto ministeriale di equipollenza, possono chiedere la rivalutazione del punteggio del suddetto titolo ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia. A tal fine, gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:

1) il possesso di un titolo accademico;

2) formazione professionale di durata biennale, acquisita dopo il percorso accademico;

3) composizione teorica e pratica della formazione;

4) frequenza obbligatoria e inconciliabilità del contemporaneo svolgimento del servizio d'insegnamento.

Resta inteso che l'attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A.4 della tabella di valutazione sopra descritta, comporta la decurtazione dell'eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione, così come previsto dal punto B3, lett. c), della Tabella. Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna.

5. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nella U.E. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita Commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

6. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

7. Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione. L'attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.

8. Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai 5 decreti ministeriali n. 82 e n.100 del 2009, n.68 e 80 del 2010 e n. 92 del 2011, ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell'attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l'intero anno (mod. n.1 - sez. EO). Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto. Si applicano, al riguardo, i criteri indicati nelle note della Direzione generale del Personale della scuola n. 14655 del 30 settembre 2009, n. 19212 del 17 dicembre 2009 e n. 8491 del 20 settembre 2010 che si accludono come allegato n. 7 al presente decreto. E' altresì valutabile come servizio di insegnamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa specifica convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della durata minima di 3 mesi, fino ad. un massimo di 8, a partire dall'anno scolastico 2012/2013. La partecipazione ai progetti di cui al presente comma andrà indicata nell'apposita sezione del modulo domanda relativa ai servizi (sezione E per i docenti di Strumento e di I e II fascia e sezione G l per i docenti di III e IV fascia), indicando nei campi liberi che trattasi di progetti.

9. Il servizio prestato nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.

10. I titoli già valutati, congiunti a nuovi titoli prodotti in occasione dell'aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella.

11. Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto (allegato 4).

12. I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o dell'Unione europea.

13. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l'esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli.

 

Art. 3

Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media- cl. 77/A

 

1. Il personale docente di strumento musicale nella scuola media, classe 77/A, inserito nella II fascia - comprensiva anche dell'eventuale graduatoria "di coda" costituita in precedenti aggiornamenti - e nella III e IV fascia delle graduatorie a esaurimento, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con il quale è incluso in graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento per le graduatorie di altra provincia. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.

2. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 3. Per i docenti in possesso di titoli non previsti in detta Tabella, in quanto conseguiti a seguito della modifica dell'ordinamento dei Conservatori di Musica, si fa riferimento ai chiarimenti contenuti nella nota ministeriale n. 6350 del 6 maggio 2009 (allegato 3 bis);

3. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.

4. La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al decreto ministeriale 131 del 13 giugno 2007.

 

Art.4

Attività didattica di sostegno -Didattica differenziata Montessori

 

1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano fomiti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.

2. Per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio conseguito in graduatoria.

3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell'ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola media, nella quale sia inserito col massimo punteggio.

4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di Strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti, per ciascuna area disciplinare, distinti elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo la suddivisione prevista dal decreto ministeriale 25 maggio 1995, n. 170. Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in quella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, nella quale risulti inserito col massimo punteggio. Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

6. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nell'area disciplinare di appartenenza, a scelta dell'interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

7. Gli aspiranti fomiti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

8. Il diploma di specializzazione per l' attività di sostegno, in quanto utile per l'accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come "altro titolo" ai sensi della tabella di valutazione.

9. Il personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente integrazione e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando l'apposita sezione C2 (ex allegato B), a condizione che non abbia conseguito, ai sensi del decreto ministeriale n. 21 del 2005, né il titolo di specializzazione, né l'idoneità né l'abilitazione all'insegnamento.

10. Per accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori.

 

Art. 5

Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell'udito

 

1. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, è disposta ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli, in quanto compatibili.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

3. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata senza l' intervento del sistema informativo, con procedura manuale.

4. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d' istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno fomite con atto a parte. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite numerico delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.

5. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto di assegnazione per almeno 5 anni.

6. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato.

 

Art. 6

Conferma del! 'iscrizione con riserva- Scioglimento della riserva

 

1. Devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:

a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;

b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti.

I suddetti docenti, pur permanendo in posizione di riserva, devono comunque dichiarare i titoli valutabili.

2. I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del  conseguimento di titolo, ivi compresi i docenti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, compilando il modello l. Nella compilazione della domanda il periodo di durata legale del corso da indicare per l'eventuale decurtazione del servizio decorre dalla data di iscrizione al corso medesimo.

3. L'abilitazione conseguita dai candidati di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, è valutata ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

4. I candidati di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva ovvero la domanda di trasferimento con riserva o contestuale scioglimento della riserva, nella provincia in cui si richiede l'inclusione.

5. Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai sensi del presente articolo, sono cancellati definitivamente dalla graduatoria, come precisato all'articolo 1, comma 1.

6. L'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di I fascia.

 

Art. 7

Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento

 

1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.

2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi.

 

Art. 8

Requisiti generali di ammissione

 

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e 3 mesi (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

c) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (articolo 2, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 1996 e legge n.226 del 23 agosto 2005).

2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) conoscere la lingua italiana;

c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio  57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

 

Art. 9

Modalità di presentazione delle domande

 

1. La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva (mod. l), dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2011/2012, 2012/13 e 2013/2014, mentre la domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.

2. La domanda di cui al comma precedente, completata con le relative dichiarazioni 10 sostitutive di certificazione, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web, salvo quanto previsto al successivo comma 5 e all'articolo 13, comma 2, conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.l59.

3. Si indicano di seguito le modalità e i termini per l'utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line- presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero.

4. Nel modello di domanda (modello l) dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, i titoli culturali e di servizio valutabili, nonché gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore egli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo. Tutti i titoli valutabili devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, salvo quanto disposto al successivo comma 6.

5. Le seguenti certificazioni dovranno invece essere consegnate, entro gli stessi termini di scadenza di cui al precedente comma 2, in modalità cartacea direttamente all'ufficio territoriale della provincia prescelta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con rilascio di' ricevuta:

- certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;

-titoli artistici -professionali di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;

-servizi di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto.

6. Fermo restando che tutte le tipologie di domande di cui al precedente comma 1 devono essere obbligatoriamente presentate, con la modalità via web sopradescritta, entro il termine tassativo di cui al precedente comma 2, con successivo provvedimento verranno dettate disposizioni sulle tempistiche relative allo scioglimento delle riserve e all'inserimento dei titoli di specializzazione di cui ai commi l e 10 dell'articolo 4 del presente decreto, per coloro che conseguono i relativi titoli dopo la data di scadenza dei termini di cui al suddetto comma 2 ed in tempo utile per le assunzioni relative agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

 

Art. 10

Regolarizzazioni ed esclusioni

 

1. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

2. E' motivo di esclusione :

a) la domanda presentata fuori termine;

b) la domanda presentata in modalità difforme da quanto descritto ai commi 2 e 3 del precedente articolo 9.

3. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo l, concernenti l'obbligo di presentare la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia.

4. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.

5. Le violazioni della normativa in materia di autocertificazione che emergano dai controlli di cui al precedente comma 4 e al successivo articolo 15 sono soggette a sanzioni civili, penali ed amministrative.

 

Art. 11

Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno - Reclami e ricorsi

 

1. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato dispone la pubblicazione, sul sito internet della sede provinciale, delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.

2. All'atto della pubblicazione le graduatorie non debbono indicare dati sensibili.

3. Sono indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo l'indirizzo didattico differenziato Montessori. Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21 del 2005, che all'articolo 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato. Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera, inglese.

4. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all'Ufficio che ha gestito la domanda di aggiornamento delle stesse per quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria. Il medesimo Ufficio può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

5. Ultimate le operazioni di propria competenza, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie provinciali definitive, con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

6. Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

 

Art. 12

Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste, Gorizia ed Udine

 

1. Ai sensi dell'articolo 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994, il competente Ufficio scolastico regionale provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande da parte del personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste, Gorizia ed Udine.

2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli articoli 425 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

 

Art. 13

Regioni e provincie autonome

 

1. Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.

 

Art. 14

Trattamento dei dati personali

 

1. L'amministrazione scolastica, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali fomiti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

 

Art. 15

Controlli

 

1. Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Qualora l'ufficio scolastico territorialmente competente abbia necessità di effettuare operazioni di controllo sulle posizioni di docenti trasferitisi da graduatorie di altre province, dovrà richiedere i relativi fascicoli all'Ufficio della provincia di provenienza, che ne curerà la trasmissione previa verifica della completezza di tutta la documentazione a suo tempo presentata. Sarà altresì cura dell'ufficio richiedente controllare la coerenza tra il punteggio complessivo e i titoli effettivamente dichiarati e posseduti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente.

 

Art. 16

Disposizioni finali e di rinvio

 

1 . Tutta la modulistica, le tabelle e gli allegati, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante unitamente alle avvertenze, indicazioni e note in essi contenute.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella norme citate in premessa.

 

 

Allegati:

Modello 1 -Domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma/scioglimento riserva

Allegato 1 -Tabella di valutazione dei titoli di l e Il fascia

Allegato 2- Tabella di valutazione dei titoli di 111 fascia

Allegato 3- Tabella di valutazione dei titoli di strumento musicale

Allegato 3bis- Nota prot. 6 maggio 2009 (Chiarimenti strumento musicale)

Allegato 4- Equipollenze

Allegato 5- Codici Riserve

Allegato 6 - Codici Preferenze

Allegato 7- Note elenchi prioritari

Scadenze di: ottobre 2024
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