Decreto
Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234
(in
GU 25 agosto 2000, n. 198)
Regolamento,
recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n.275
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di
concerto con
IL
MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21
della Legge 15 marzo 1997 n.59, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'articolo
8;
VISTO l'articolo 17,
commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO l'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni
ordine e grado, ed in particolare l'articolo 205,
richiamato dal suindicato articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
VISTA la legge 10
febbraio 2000, n.30 in materia di
riordino dei cicli dell'istruzione;
VISTI l'articolo 1,
comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n.662,
l'articolo 40,
comma 1 della legge 23 dicembre 1997, n.449
e l'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233,
concernenti l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che,
con effetto dal 1° settembre 2000, la disciplina dell'autonomia si applica a
tutte le istituzioni scolastiche e che, a decorrere dalla stessa data, occorre
dare attuazione all'articolo 8 del
citato regolamento, anche in considerazione della
abrogazione delle norme in contrasto con la disciplina da esso dettata;
RITENUTA l'opportunità, in attesa
dell'approvazione degli strumenti di attuazione della legge di riordino dei
cicli scolastici, di dettare prime disposizioni per la graduale attuazione
dell'articolo 8 del citato regolamento, al fine di assicurare continuità e
stabilità agli attuali ordinamenti e relative sperimentazioni, tenuto conto
anche dei risultati emersi dalla sperimentazione dell'autonomia, di cui ai decreti del
Ministro della pubblica istruzione n.251 del 29 maggio 1998 e
n.179 del 19 luglio
1999;
CONSIDERATO,
inoltre, che occorre favorire gli eventuali adeguamenti che si rendano
necessari per una più significativa e omogenea qualità dell'offerta formativa;
RITENUTO
necessario assicurare alle scuole flessibilità organizzativa e didattica
secondo i principi dell'autonomia, promuovendo la ridefinizione dei curricoli
secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze e garantendo
soluzioni differenziate in relazione ai persi ordini e gradi di scuola;
ACQUISITI i
pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 26 gennaio e del 27
gennaio 2000, sulle linee e sugli indirizzi generali, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del
citato Regolamento;
VISTO il parere
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nella adunanza del
14 marzo 2000;
VISTA la nota del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, protocollo n.0028926, in data 3 aprile 2000;
SENTITO il parere
del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza generale del 17 aprile 2000;
VISTA la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n.400 del 1988 (nota n.8812 U/L
A39 del 18 maggio 2000);
ADOTTA
il
seguente regolamento
Art. 1
(Curricoli
delle istituzioni scolastiche autonome)
1. A decorrere
dal 1° settembre 2000, e sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10
febbraio 2000, n.30, gli ordinamenti e relative
sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto
riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento delle scuole
di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, costituiscono, in prima
applicazione dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta
autonomia a norma dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Ai curricoli come definiti nel
comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa,
didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto
previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.
Art. 2
(Obiettivi
specifici di apprendimento)
1. Nell'ambito dei curricoli di
cui all'articolo 1 ciascuna istituzione scolastica, può riorganizzare, in sede
di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici
secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e
competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie
didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali.
2. Al termine
dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli
interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento
dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun
alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati
dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Art. 3
(Quota
nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche)
1. La quota
oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 è pari
all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese
negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni.
2. La quota oraria obbligatoria
dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche è
costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota potrà essere
utilizzata o per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare
compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli
attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in
servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale di cui
alla normativa citata in premessa, ove esistente in forma strutturale o
sperimentale.
3. Il curricolo
obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità
organizzativa e didattica previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
4. In particolare le istituzioni
scolastiche, nell'ambito degli strumenti di flessibilità di cui al comma 3,
rilevate le perse esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con
percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli ed
il recupero di quelli che presentano carenze di preparazione, e garantiscono
efficaci azioni di continuità e di orientamento didattici.
5. L'adozione,
nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non
coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario
obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito
del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.
Art. 4
(Curricoli
delle singole istituzioni scolastiche)
1. In
applicazione dell'articolo 1 restano confermati gli ordinamenti e relative
sperimentazioni in atto in ciascuna istituzione scolastica nell'anno scolastico
1999/2000, con le specificità di cui ai commi seguenti.
2. Per la scuola
materna, sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10
febbraio 2000, n.30, sono confermati gli orientamenti
delle attività educative adottati con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 15 giugno 1991.
3. In attesa
della ridefinizione dell'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia in
relazione agli standard concernenti la qualità del servizio di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, ciascuna istituzione scolastica,
valorizzando la flessibilità didattico-organizzativa già sperimentata a partire
dalla circolare
ministeriale n.70, protocollo n.639 del 25 febbraio 1994,
inpidua tutte le modalità atte a garantire l'utilizzazione ottimale
dell'organico dei docenti da assegnarsi nella misura di due per ogni sezione
funzionante ad 8-10 ore giornaliere e, in relazione a particolari situazioni di
fatto esistenti, nella misura di uno per ogni sezione ad orario ridotto, fermo
restando l'orario obbligatorio di servizio dei docenti.
4. Nell'istruzione tecnica ed
artistica - nell'ambito dell'offerta formativa dei rispettivi settori - le
istituzioni scolastiche possono adottare - nei limiti della dotazione organica
determinata dai relativi decreti emanati di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - i progetti sperimentali
coordinati a livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'anno scolastico
1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di ordinamento
rispetto ai quali a livello nazionale vi è un progetto sperimentale coordinato,
sia che intendano sostituire indirizzi sperimentali autonomi già autorizzati,
sia nel caso di nuova istituzione di un indirizzo per il quale vi è un progetto
sperimentale coordinato.
Art. 5
(Adempimenti
delle scuole)
1. L'attuazione
delle disposizioni di cui al presente regolamento non comporta l'adozione di
decreti autorizzativi.
2. Le istituzioni
scolastiche dovranno comunque comunicare ai competenti uffici centrali e
periferici del Ministero della pubblica istruzione le scelte curricolari
effettuate in base all'articolo 4, al fine di consentire all'amministrazione e
al suo sistema informativo la predisposizione delle procedure connesse alla
gestione del personale.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.