Decreto MURST 5 maggio 1999, n. 229
Compiti
e composizione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
VISTA la legge 9 maggio
1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA la legge 24
dicembre 1993, n. 537, la quale, all'articolo 5
prevede, previo parere delle Commissioni parlamentari, l'istituzione di un
Osservatorio permanente per la valutazione dei risultati relativi
all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione,
nonché per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario,
anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse;
VISTO il decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22
febbraio 1996, relativo alla istituzione
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;
VISTA la legge 23
dicembre 1996, n.662, che all'articolo 1,
comma 88, prevede disposizioni per il funzionamento e il finanziamento
dell'Osservatorio;
CONSIDERATO che
successive norme legislative, regolamenti e decreti hanno attribuito
all'Osservatorio stesso ulteriori compiti rispetto a quelli indicati
dall'articolo 2 del predetto decreto e che pertanto appare opportuno ridefinire
i compiti dell'Osservatorio ed ampliarne la composizione, anche con riferimento
alla puntualizzazione della più generale attività di valutazione dei risultati
relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e
formazione;
RITENUTA pertanto la necessità di
adottare un nuovo provvedimento in sostituzione del predetto decreto 22
febbraio 1996;
SENTITE le competenti
Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
DECRETA
Art. 1
1. All'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario italiano, già istituito presso il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
dell'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono attribuite le
finalità di:
a)
valutare i risultati relativi all'efficienza, all'efficacia ed alla qualità
delle attività di ricerca e di formazione;
b)
verificare i programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.
Art. 2
1. Per le finalità di
cui all'articolo 1 l'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a)
predispone studi e documentazioni per la formulazione da parte del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del rapporto
triennale sullo stato dell'istruzione universitaria, previsto dall'articolo 2, comma
1, lettera a), della legge 9 maggio 1989 n. 168,
del rapporto triennale sull'attuazione del diritto agli studi universitari,
previsto dall'articolo 5 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, tenuto conto dei dati
trasmessi dalle Regioni e dalle università, nonché la documentazione e le
proposte tecniche utili alla definizione dei criteri di riparto della quota di
riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
b)
nell'ambito della valutazione generale del sistema universitario:
presenta una relazione
annuale sulla valutazione del sistema universitario elaborata sulla base delle
relazioni predisposte dai nuclei di valutazione di ciascuna università e tenuto
conto degli elementi raccolti dall'Osservatorio;
fornisce al Ministro
valutazioni sulle università, su singole strutture didattiche e sul sistema
universitario con particolare riferimento alla gestione amministrativa, alla
didattica, alla ricerca e agli interventi per il diritto allo studio;
promuove e diffonde la
cultura della valutazione e dell'autovalutazione;
fornisce al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il supporto
necessario per l'attività di monitoraggio;
c)
nell'ambito della programmazione del sistema universitario:
predispone le
relazioni tecniche sulle proposte presentate nell'ambito del procedimento di
programmazione;
predispone ogni anno
un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione;
predispone alla fine
di ogni triennio un rapporto sui risultati della programmazione.
d)
nell'ambito del procedimento di istituzione e di autorizzazione al rilascio di
titoli aventi valore legale di nuove università statali e non statali:
predispone i criteri e
la metodologia per verificare l'effettiva disponibilità delle dotazioni
didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, di personale
docente e tecnico-amministrativo delle iniziative proposte;
predispone la
relazione tecnica per ciascuna proposta.
e)
nell'ambito del procedimento di decongestionamento e di separazione organica
degli atenei, effettua la valutazione tecnica dei progetti di
decongestionamento presentati dagli atenei;
f)
nell'ambito della regolamentazione degli accessi ai corsi di studi
universitari:
esprime parere sui
decreti ministeriali che determinano i criteri di riferimento per l'attivazione
di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, le
procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilità di
posti per studenti per i corsi universitari ad accesso limitato, nonché delle
condizioni di offerta formativa ottimale nelle università;
predispone un rapporto
sullo stato delle università italiane in relazione alle dotazioni di strutture,
attrezzature e personale universitario, nonché alle provvidenze e ai servizi
offerti agli studenti.
2. Fermi restando i
compiti già attribuiti all'Osservatorio da norme di legge o da atti aventi
efficacia normativa, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica può richiedere all'Osservatorio di svolgere valutazioni di
specifiche attività o iniziative riguardanti il sistema universitario o singoli
atenei, definendone di volta in volta gli obiettivi e i compiti.
Art. 3
1. Oltre agli
specifici adempimenti previsti dall'articolo 2, l'attività dell'Osservatorio è
definita da un programma annuale predisposto entro il 30 ottobre di ciascun
anno e approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
2. L'Osservatorio
presenta annualmente al Ministro ed alle competenti commissioni parlamentari
una relazione sull'attività svolta.
Art.4
1. Le Università e gli
Istituti universitari collaborano con l'Osservatorio per lo svolgimento delle
attività previste nel presente decreto fornendo tutti i dati e le informazioni
autonomamente richiesti dall'Osservatorio medesimo.
Art. 5
1. Le valutazioni e le
verifiche di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate sulla base di procedure e
di standard quantitativi e qualitativi definiti dall'Osservatorio che può
acquisire al riguardo pareri e proposte della Conferenza permanente dei rettori
e del Consiglio universitario nazionale.
2. Per rendere
l'attività di cui al comma 1 funzionale alle esigenze di migliore conoscenza
del sistema universitario, le procedure e gli standard verranno definiti con
periodicità pluriennale, di regola triennale, con il medesimo iter.
Art. 6
1. L'Osservatorio è composto da 7
membri, studiosi di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della
valutazione, anche in ambito non accademico di cui due su una rosa di cinque
nomi designata dal Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il predetto
decreto individua anche il presidente dell'Osservatorio.
2. I componenti
dell'Osservatorio non possono ricoprire l'incarico di rettore di Università o
di Direttore di Istituti universitari o membro del Consiglio Universitario
Nazionale, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola
volta.
3. Ai componenti
dell'Osservatorio è attribuito un compenso annuale ed un gettone di presenza
per ogni seduta da determinare ai sensi dell'articolo 1,
comma 88, della legge del 23 dicembre 1996, n.662.
Art. 7
1. L'Osservatorio si
avvale di una segreteria tecnica e amministrativa, che assicura il supporto
necessario, composta da personale del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da personale comandato da altre amministrazioni
pubbliche e da esperti nominati ai sensi dell'articolo 1,
comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
2.Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ove necessario per
le esigenze derivanti dall'attività dell'Osservatorio, può provvedere:
a)
a costituire appositi gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 12, comma
4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168
e dell'articolo 1,
comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
b)
ad affidare ad enti e società specializzate, ai sensi della vigente normativa,
lo svolgimento di ricerche e studi, ove non si possa provvedere al riguardo con
le proprie strutture.
Il presente decreto sarà inviato
ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.