D.M. n. 224 del 30/04/99
Regolamento
in materia di dottorato di ricerca
pubblicato
in G.U. del 13/07/99, n. 162
VISTO l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 4,
della legge 3 luglio 1998, n. 210,
VISTO l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
UDITO il parere
espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 11 novembre 1998;
UDITO il parere
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;
UDITO il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi
nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
VISTI i pareri
resi dalla settima Commissione del Senato della Repubblica il 7 aprile 1999 e
dalla settima Commissione della Camera dei Deputati il 25 marzo 1999;
VISTA la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge 400 del 1988 (nota n.
820/III.6/99 del 22 aprile 1999), così come attestata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con nota del 29 aprile 1999, prot. n. DAGL
1/1.1.4/31890/4.23.34;
A
D O T T A
il
seguente regolamento
Art. 1 (Ambito di applicazione e soggetti
interessati)
1. Il presente
regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.
2. I corsi di dottorato di
ricerca sono istituiti da singole università, da università tra loro
consorziate o da università convenzionate con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di
personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.
3. Agli effetti
del presente regolamento si intendono:
a. per
regolamenti universitari i regolamenti emanati dalle università ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
b. per Ministro,
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c. per Ministero,
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
d. per rettore
dell'università, il rettore della singola università o dell'università sede
amministrativa del consorzio di cui al comma 2 ovvero ancora dell'università
convenzionata con i soggetti pubblici e privati di cui al predetto comma 2.
Art. 2 (Istituzione e requisiti di
idoneità)
1. Il rettore
dell'università istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca,
su proposta dei consigli di dipartimento o delle competenti strutture di
coordinamento della ricerca universitaria determinate dagli statuti, previa
delibera degli organi statutariamente competenti per la didattica e il governo
dell'ateneo, verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa,
la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione,
nonché, previa valutazione del nucleo di valutazione interna, della sussistenza
dei requisiti di idoneità di cui al comma 3.
2. Il numero
minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre.
Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere
sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore
scientifico-disciplinare o di un'aggregazione di più settori.
3. Sono requisiti
di idoneità delle sedi:
a) la presenza
nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori
dell'area scientifica di riferimento del corso;
b) la
disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative
e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei
dottorandi;
c) la previsione
di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un collegio
di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata
produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del
corso;
d) la possibilità
di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che
consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività
lavorative;
e) la previsione
di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta
qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
f) l'attivazione
di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al
presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui
all'articolo 4, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di
formazione dei dottorandi.
4. L'istituzione
dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore dell'università al Ministero
che ne cura la diffusione.
Art. 3 (Valutazione dei requisiti di
idoneità)
1. La valutazione
dei requisiti, di cui all'articolo 2, è effettuata dal nucleo di valutazione
interna al momento dell'istituzione, nonchè con periodicità costante fissata
dagli organi di governo dell'ateneo.
2. I rettori
delle università inviano al Ministero, per la trasmissione all'Osservatorio per
la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del nucleo di
valutazione interna sui risultati dell'attività di valutazione accompagnata
dalle osservazioni del senato accademico alla relazione stessa. Tali relazioni
sono considerate anche ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4,
comma 3, secondo periodo della legge 3 luglio 1998, n. 210,
nonché ai fini dell'eventuale disattivazione del corso di dottorato in caso di
mancanza dei requisiti di idoneità.
3. L'Osservatorio
redige, anche sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione, una
relazione annuale sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle
procedure di valutazione adottate dall'università.
Art. 4 (Obiettivi formativi e programmi di
studio)
1. La formazione
del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e
stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle
competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta
qualificazione.
2. Gli organi accademici
determinano gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso
di dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio
confronto nell'ambito della comunità scientifica.
3. Nel caso di
convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre
imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui
all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può
essere concordato tra l'università e i predetti soggetti in ordine alla
concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 5 (Accesso)
1. Possono accedere
al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che
sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito
all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
2. Le università
disciplinano le prove di ammissione assicurando un'idonea valutazione
comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la
pubblicità degli atti.
3. Il bando di
concorso per l'ammissione è emanato dal rettore dell'università, che ne cura la
pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il rettore ne invia tempestivamente comunicazione al MURST per la
diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici. Il bando di concorso
comunque indica:
a. il numero
complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca;
b. il numero e
l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi
dell'articolo 7;
c. i contributi a
carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 7;
d. modalità di
svolgimento delle prove di ammissione.
4. Il rettore,
sentito il collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la commissione
incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri
scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere
aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti
e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è
obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3
dell'articolo 4.
5. Nel caso di
dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria
internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite
secondo quanto previsto negli accordi stessi.
Art. 6 (Durata dei corsi e conseguimento
del titolo)
1. I corsi di
dottorato hanno durata non inferiore a tre anni.
2. I regolamenti
universitari disciplinano obblighi e diritti dei dottorandi, nonché la
sospensione o l'esclusione dal corso su decisione motivata del collegio dei
docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di
maternità, di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di
sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal
corso, non può essere erogata la borsa di studio.
3. Il titolo di
dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che
può essere ripetuto una sola volta.
4. La tesi finale
può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del
collegio dei docenti.
5. La commissione
giudicatrice è nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti, ed è
composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di
ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere
a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono
essere componenti del collegio dei docenti. La commissione può essere integrata
da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e
private, anche straniere.
6. Nel caso di
dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita
secondo le modalità previste negli accordi stessi.
7. Gli atenei
definiscono, le modalità e i tempi dei lavori delle commissioni, assicurando
comunque la conclusione delle relative operazioni entro novanta giorni dalla
data del decreto rettorale di nomina.
8. Decorso il
termine di cui al comma 7, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori
decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti
decaduti.
9. Per comprovati
motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il
rettore, su proposta del collegio dei docenti, può ammettere il candidato
all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione
del corso, anche in altra sede.
10. Le università
assicurano la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi
compresi i giudizi sui singoli candidati.
11. Il titolo è
rilasciato dal rettore dell'università che, a richiesta dell'interessato, ne
certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo,
l'università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
12. Gli accordi
di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche
procedure per il conseguimento del titolo.
Art. 7 (Borse e contributi)
1. Le università
definiscono i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché
conferiscono borse di studio in conformità ai seguenti criteri:
a. i contributi
sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997,
b. l'importo
delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi
dell'articolo 1,
comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e successive modificazioni e integrazioni;
c. i dottorandi
titolari di borse di studio conferite dalle università su fondi ripartiti dai
decreti del Ministro di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210
sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi;
d. le borse di
studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo
l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui
alla lettera a);
e. il numero di borse di studio
conferite dalle università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti
dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4,
comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore
alla metà dei dottorandi;
f. gli oneri per
il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti
del Ministro di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210,
possono essere coperti dall'università anche mediante convenzione con soggetti
estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente
all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma
1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449
e successive modificazioni e integrazioni;
g. la durata
dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso;
h. la cadenza di
pagamento della borsa di studio è non superiore al bimestre;
i. l'importo
della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno
all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento.
Art. 8 (Norma finale)
1. A decorrere
dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati gli articoli da 68
a 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
gli articoli 3
e 7,
ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8,
comma 3, le parole "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente
legge " della legge 30
novembre 1989, n. 398, il decreto del
Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997
e ogni altra disposizione incompatibile con il regolamento medesimo.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30.04.1999
IL MINISTRO
f.to ZECCHINO