IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Decreto ministeriale n. 201 del 10 agosto
2000
Disposizioni concernenti i criteri e i
parametri di determinazione degli organici del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno
scolastico 2000/2001 (Rif. G.U. Serie Generale n.2 del 03/01/2001)
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica, ed in particolare l'articolo
40, comma 4, con il quale è stata
contemplata, al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1
dello stesso articolo, la revisione dei criteri di determinazione degli
organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola,
ivi compresi gli istituti di educazione;
Tenuto conto della prescrizione contenuta
nello stesso comma
4 del citato articolo 40, relativamente
all'esigenza di evitare duplicazione di competenze fra aree e profili
professionali;
Visto il Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
Visti gli articoli
1, comma 1 e 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
Visto l'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 24
luglio 1998, n. 330, con il quale, in applicazione
dell'articolo
40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata determinata la consistenza numerica del personale
del comparto scuola alle date del 31 dicembre degli anni 1997, 1998 e 1999;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233, con il quale è stato approvato il regolamento recante
norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la
determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, relativo al conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale,
in applicazione dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato
approvato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, e, in particolare, l'articolo 8 che prevede il
trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo
degli enti locali allo Stato con i relativi oneri;
Visto il decreto interministeriale 23
luglio 1999, n. 184, con il quale, in applicazione
della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono stati disciplinati modalità e tempi relativi al
trasferimento dagli enti locali allo Stato del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario;
Tenuto conto del contingente del
personale degli enti locali avente titolo a transitare nei ruoli dello Stato;
Viste le ordinanze ministeriali 22 luglio
1996 n. 354 e 22
luglio 1997 n. 447, concernenti la determinazione
degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del
comparto scuola;
Visti i decreti ministeriali 24 luglio
1998, n. 331 e 6 agosto 1999, n. 200, con i quali sono state dettate disposizioni concernenti
la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e i
criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola;
Visti il Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del personale del comparto scuola ed il Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo del medesimo comparto,
sottoscritti, rispettivamente, il 26 maggio ed il 31 agosto 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, concernente la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, concernente la disciplina dei
lavori socialmente utili;
Considerato, inoltre:
– che talune regioni non hanno
predisposto, entro i termini previsti, i piani di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche cui attribuire l'autonomia amministrativa, didattica
e organizzativa;
– che il lasso di tempo intercorrente tra
la definizione dei piani di dimensionamento delle regioni e le procedure
relative alla determinazione degli organici di diritto e alla mobilità del
personale non è tale da consentire l'esatta valutazione degli effetti
derivanti da nuove configurazioni di determinazione delle piante organiche;
– che, al contempo, risulta indifferibile
definire, in tempo utile per la determinazione degli organici di diritto per
l'anno scolastico 2000/2001, i criteri ed i parametri per computare le
dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche con personale scolastico
transitato dagli enti locali allo Stato per effetto della legge
3 maggio 1999, n. 124;
– che sono ancora in corso di
definizione, con i Dicasteri interessati ed i rappresentanti delle province e
degli enti locali, le procedure e le modalità di utilizzazione dei soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell'ambito di interesse
delle scuole statali, ovvero di conferma dei contratti di appalto stipulati
dagli stessi enti locali relativamente a servizi di competenza delle
istituzioni scolastiche;
– che entro sei mesi dall'entrata in
vigore della legge 10 febbraio 2000, n. 30, recante norme in materia di riordino dei cicli
dell'istruzione, il Governo è tenuto a presentare al Parlamento il programma
quinquennale di progressiva attuazione della riforma, i cui effetti
comporteranno sostanziali modificazioni all'attuale configurazione delle
istituzioni scolastiche;
– che il regolamento previsto dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente anche la riforma dell'organizzazione degli Uffici centrali e
periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, contempla la graduale
devoluzione di competenze dai Provveditorati agli Studi alle istituzioni
scolastiche;
– che tale trasferimento di attribuzioni,
nonché la riorganizzazione degli Uffici scolastici provinciali, è stato
previsto con gradualità e, nella fase iniziale sperimentale, soltanto in un
numero limitato di comprensori regionali, al fine di poter procedere al
monitoraggio delle innovazioni apportate;
– che la dotazione organica aggiuntiva,
da attribuire alle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo
53 del Contratto Integrativo Nazionale di comparto, deve essere assegnata sulla base di criteri che
consentano, nella misura più ampia possibile, la stabilità degli organici
d'istituto;
Rilevato, pertanto, che gli eventi e le
situazioni innanzi enunciate si frappongono, per la loro indeterminatezza, a
una stabile e duratura definizione con effetto dall'anno scolastico
2000/2001, dei parametri e criteri di determinazione degli organici di cui al
presente decreto;
Ritenuta, quindi, l'esigenza che la
rideterminazione degli stessi organici debba essere attuata con la necessaria
gradualità al fine di consentire la verifica degli effetti prodotti, con
particolare riferimento agli elementi non ancora definiti;
Consultate le organizzazioni sindacali ai
sensi del vigente Contratto
Collettivo Nazionale del comparto scuola;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati,
espressi, rispettivamente, nelle sedute del 18 e del 26 luglio 2000;
Ravvisata l'opportunità di aderire alle
condizioni contenute nei suddetti pareri relativamente:
– alla necessità che l'efficacia del
decreto non sia limitata all'anno scolastico 2000/2001, ma sia protratta per
un anno ulteriore o per il tempo necessario a garantire la gradualità della
determinazione degli organici e la correlativa necessaria azione di verifica
e di monitoraggio, in relazione all'esito degli eventi innanzi posti come
condizione sospensiva;
– all'esigenza di contemplare ipotesi di
utilizzazione, da disciplinare in sede provinciale, qualora il personale
trasferito dagli enti locali allo Stato per effetto della legge
n. 124/1999, ovvero in servizio nelle scuole
in quanto adibito a lavori socialmente utili o per contratti con enti
pubblici, soggetti privati o cooperative e, comunque, estraneo
all'Amministrazione, risulti assegnato alle istituzioni scolastiche in entità
preponderante rispetto al personale di ruolo dello stesso istituto ovvero al
numero dei posti della dotazione organica della medesima scuola al fine di
assicurare maggiore efficacia alla gestione delle risorse umane;
– alla possibilità di garantire, nella
fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, le
opportune perequazioni territoriali;
Ritenuto altresì di dover accogliere
l'invito di procedere alla riformulazione dell'articolo 4, armonizzandolo con
il vigente Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo di comparto, ferme restando sia l'esigenza di evitare duplicazioni di
competenze a norma dell'articolo
40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che di valorizzare gli elementi innovativi del presente
decreto;
Ritenuto inoltre che l'indicazione
concernente l'adozione di modalità per la disciplina delle graduatorie degli
aspiranti ad assunzioni non può trovare allocazione nel presente
provvedimento, data la diversità di tale materia rispetto al contesto
relativo alla determinazione degli organici;
DECRETA
Art. 1
Premesse
1.1 Con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione, da emanare di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e per la Programmazione Economica ed il Ministro per la Funzione
Pubblica, saranno definiti, sulla base delle risultanze e del monitoraggio di
cui al comma 2, i criteri e parametri integrativi ovvero modificativi di
quelli indicati dall'articolo 2 e successivi del presente decreto.
1.2 Il presente provvedimento, la cui
efficacia è da intendersi estesa non oltre l'anno scolastico in cui si
saranno compiutamente concretizzati gli eventi enunciati in premessa, deve
assolvere allo scopo di definire la struttura organizzativa delle istituzioni
scolastiche secondo i princìpi contenuti nell'articolo 2 e di verificare gli
effetti derivanti dall'applicazione dei criteri prospettati e la loro
compatibilità con le esigenze effettive di funzionamento delle istituzioni
scolastiche.
Art. 2
Princìpi generali
2.1 Le dotazioni organiche dei ruoli
provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole
ed istituzioni educative sono determinate sulla base di criteri e modalità
tendenti all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio
delle istituzioni scolastiche, mediante la migliore utilizzazione delle
risorse umane, con riguardo alle esigenze della razionalizzazione del costo
del lavoro e del contenimento della spesa complessiva per il personale dello
Stato.
2.2 Nel rispetto dei princìpi di cui al
comma 1 le stesse dotazioni sono commisurate al numero e alle dimensioni delle
istituzioni scolastiche, alle necessità connesse all'attribuzione
dell'autonomia alle stesse istituzioni, alla determinazione degli organici
funzionali d'istituto, alla configurazione dei cicli di studio, alla
necessaria flessibilità organizzativa del lavoro e all'offerta formativa ed
educativa di ciascun istituto scolastico.
2.3 In adesione ai criteri generali
sull'attuazione degli organici funzionali di istituto, secondo quanto
disciplinato dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, la relativa consistenza deve garantire continuità ed
efficienza del servizio.
2.4 Fino all'entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo
75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la consistenza degli organici provinciali del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinata dal Ministro della
Pubblica Istruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2.5 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo
5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, e a decorrere dall'anno scolastico
successivo all'emanazione del regolamento di cui al comma 5, la consistenza
complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario della scuola è determinata su base regionale e ripartita per aree
provinciali o sub-provinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai
sensi della normativa in vigore ed in relazione alle funzioni di
programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle
regioni dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 3
Dotazione organica
3.1 La dotazione organica provinciale di
cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2, è commisurata ai carichi di lavoro
di ciascuna istituzione scolastica autonoma, conseguenti al numero degli alunni,
alla durata del tempo scuola ed al rapporto docenti/alunni, alle attività di
educazione permanente e corsi di istruzione degli adulti, al numero dei
plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate, alle specifiche
caratteristiche logistiche e organizzative di ciascun istituto, nonché, per
gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, al numero e alle
specializzazioni dei laboratori e alle dimensioni delle strutture funzionali
allo svolgimento dell'attività didattica.
3.2 La dotazione organica è determinata
secondo i parametri contenuti nella tabella
"1", costituente parte integrante del
presente provvedimento. Essa si applica alle scuole e istituti di ogni ordine
e grado e sostituisce la tabella "3" di cui all'articolo
548 del Testo Unico delle leggi in materia
d'istruzione, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai
sensi dell'articolo
7 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, al temine dell'anno scolastico 1999/2000 cessa
l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli
8, 9, 10 e 11 dello stesso decreto.
3.3 Per effetto del trasferimento allo
Stato del personale degli enti locali, secondo quanto disciplinato dall'articolo
8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, citata
in preambolo, la tabella di cui al comma 2 si applica, per le parti di
rispettiva pertinenza, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado.
3.4 Con la tabella "3", costituente parte integrante del presente decreto, sono
determinate le consistenze delle dotazioni provinciali, previste per l'anno
scolastico 2000/2001, relative alle scuole ed istituti di cui al comma 2,
nonché alle istituzioni elencate agli articoli 6 e 7.
Art. 4
Assistenti tecnici
4.1 La dotazione organica d'istituto
relativa al profilo professionale di assistente tecnico, per i licei classici
e scientifici, gli istituti e scuole magistrali, gli istituti d'arte e i
licei artistici, nonché per gli istituti tecnici commerciali e per geometri
con personale a carico delle province fino al 31 dicembre 1999, è determinata
dalla Giunta esecutiva di ciascun istituto con riguardo al numero degli
assistenti di cattedra, insegnanti tecnico-pratici o docenti d'arte applicata
e degli assistenti tecnici in servizio nell'anno scolastico 1999/2000,
tenendo conto, inoltre, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
4.2 Per gli istituti tecnici e
professionali, la dotazione organica è determinata, con riferimento
all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto relativa
all'anno scolastico 2000/2001, mediante deliberazione della Giunta esecutiva
di ciascun istituto, in ragione di una unità per ogni laboratorio funzionante
e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento
degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si
verifichi la situazione descritta dal comma 3, la Giunta esecutiva dovrà
commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle
effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto,
peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea
utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area e dalla
necessità di assicurare la presenza in ciascun laboratorio per almeno 12 ore
settimanali di servizio, comprensive delle mansioni per lo svolgimento delle
diverse attività proprie del profilo.
4.3 Al fine di evitare duplicazioni di
competenze tra aree e profili professionali, secondo quanto contemplato dall'articolo
40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici
vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti
tecnici, il supporto tecnico alla funzione docente, relativamente alle
attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti, deve essere
prestato, dall'assistente tecnico, nei tempi strettamente necessari ad
assicurare la predisposizione dei materiali occorrenti e il funzionamento
delle attrezzature e degli strumenti tecnico-scientifici, in conformità alla
programmazione delle esercitazioni, nonché la sicurezza degli alunni.
4.4 Nella medesima ipotesi di compresenza
di cui al comma 3, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di
impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di
tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale
degli stessi.
4.5 Il dispositivo di cui al comma 3 non
si applica nei casi in cui l'ipotesi di compresenza si realizzi unicamente
tra docente ed assistente tecnico. Per tale fattispecie la prestazione di
servizio resta disciplinata secondo la ripartizione oraria contemplata dall'articolo
52, comma 7.1, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con il quale è previsto che l'assistente tecnico sia
impegnato per almeno ventiquattro ore, in compresenza del docente, per
l'assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche e nelle ore residuali
necessarie al completamento dell'obbligo di servizio, per la preparazione del
materiale necessario alle esercitazioni, nonché per la manutenzione e
riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche di pertinenza.
4.6 In tutti i casi in cui i laboratori
comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 2
possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica e
limitatamente all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di
fatto, posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento
dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o
specializzazione affini.
Art. 5
Addetti alle aziende agrarie
5.1 Negli istituti tecnici agrari e negli
istituti professionali per l'agricoltura può essere prevista, previa
deliberazione della Giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti
relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.
5.2 L'istituzione dei posti di cui al
comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano situazioni di
soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di
competenze con tale profilo professionale. Qualora si verifichino situazioni
di esubero di personale, la Giunta esecutiva di ciascun istituto può
deliberare, per motivi di opportunità organizzativa, tecnica e didattica,
l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto all'azienda agraria agli
assistenti tecnici in servizio, dichiaratisi disponibili ad assumere tale
incarico.
5.3 I dirigenti scolastici provvedono
alla copertura dei posti, nei limiti previsti dal comma 2, mediante assunzioni
per il profilo professionale di bracciante agricolo, con richiesta di
avviamento al lavoro ai competenti centri provinciali per l'impiego.
Art. 6
Centri territoriali permanenti
6.1 Ai Centri territoriali permanenti per
l'istruzione e la formazione in età adulta, previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio
1997, n. 455, è assegnata un'unità
appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo.
6.2 La dotazione organica dei
collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni
scolastiche, è determinata in ragione di un'unità per ciascuna delle scuole
e/o istituti sede di uno o più corsi per adulti, istituiti a cura dei Centri
medesimi.
Art. 7
Istituzioni educative
7.1 Ai servizi amministrativi e ausiliari
dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole annesse
alle predette istituzioni educative, già unificati ai sensi dell'articolo 8
del decreto
interministeriale 15 marzo 1997, n. 178, è assegnata,
per effetto del richiamato disposto di cui all'articolo
40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un'unica figura del profilo professionale di direttore
dei servizi generali ed amministrativi.
7.2 Le dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni di cui al comma 1
sono determinate applicando i corrispondenti parametri di cui alla tabella
"1" per le dotazioni attinenti le istituzioni scolastiche, e quelli
della tabella "2" con riferimento al numero dei convittori e dei
semiconvittori.
7.3 La tabella "2" costituisce parte integrante del presente decreto. Essa
sostituisce le tabelle
3a, 3b, e 3c allegate al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.
7.4 Per la determinazione delle esigenze
relative alle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado di
cui al comma 1, si applicano i parametri relativi agli istituti comprensivi
di scuola materna, elementare e media, di cui alle note in calce al prospetto
1/A della tabella "1" di cui all'articolo 3.2. Per gli istituti di istruzione
secondaria superiore annessi ai convitti ed agli educandati si applicano i
parametri della stessa tabella "1", concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui
all'articolo
2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18/6/1998, n. 233.
7.5 Gli organici delle istituzioni di cui
al presente articolo sono determinati secondo le modalità contemplate
all'articolo 3. E', peraltro, assicurato alle scuole annesse a istituzioni
educative un assistente amministrativo con funzioni di coordinamento delle
attività rispettive della scuola di base e della scuola secondaria superiore.
Art. 8
Lavori socialmente utili e contratti di appalto
8.1 Nelle istituzioni scolastiche ove
siano utilizzati soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili,
di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, alla
dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle "1" e "2", deve essere
sottratto il numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli
stessi soggetti.
8.2 Nelle istituzioni scolastiche ove il
servizio di pulizia degli spazi e dei locali sia espletato da personale
estraneo all'Amministrazione, per effetto di contratti di appalto già
stipulati dagli enti locali e nei quali l'Amministrazione statale sia
subentrata, dalla consistenza della dotazione organica di istituto del
profilo professionale di collaboratore scolastico deve essere detratto il
venticinque per cento dei posti.
8.3 Sulle ore residuali, derivanti dalla
sottrazione dei posti operata per effetto dei commi 1 e 2, possono essere
disposte, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i
corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo
determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.
8.4 Con modalità da individuare in sede
di contrattazione decentrata a livello provinciale i Provveditori agli Studi
possono disciplinare, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla
situazione di fatto, modalità di utilizzazione del personale di cui al
presente articolo ovvero del personale comunque estraneo all'Amministrazione
che presti servizio presso le istituzioni scolastiche, qualora lo stesso personale
risulti assegnato alla singola scuola od istituto in entità preponderante
rispetto al personale di ruolo ovvero alla consistenza dei posti
dell'organico della medesima istituzione scolastica.
Art. 9
Disposizioni finali e transitorie
9.1 In attesa dell'emanazione delle norme
concernenti la stabilizzazione pluriennale delle dotazioni organiche, i
Provveditori agli Studi dispongono, in tempo utile per il regolare e
tempestivo avvio dell'anno scolastico, i necessari adeguamenti, in aumento o
in diminuzione, delle consistenze dell'organico di ciascuna istituzione
scolastica, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla
situazione di fatto.
9.2 In attesa dell'emanazione delle norme
applicative del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la
determinazione e la gestione degli organici in ambito provinciale resta
attribuita alla competenza dei Provveditori agli Studi.
Il presente decreto sarà inviato alla
Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3
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