Decreto
ministeriale del 20 febbraio 2002
Istituzione
corsi biennali di specializzazione polivalenti
Il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
VISTO
il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO
il D.M. 26 maggio 1998 ed in particolare l’art. 4, comma 8;
VISTA
la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA
la Legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTA
la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTO
il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6
che limita all’a.a.2000/2001 l’organizzazione e l’attività dei corsi biennali
di specializzazione per le attività di sostegno per la formazione di
docenti della scuola secondaria;
CONSIDERATO
che su posti del sostegno è utilizzato personale docente abilitato attraverso
vari canali ma sprovvisto del titolo specifico;
CONSIDERATO
altresì che, per le accertate necessità dell’utenza, si debba assicurare alla
scuola in tempi brevi ulteriore personale specializzato da destinare alle
attività di sostegno, prevedendo a tal fine per insegnanti già abilitati
un percorso che tenga conto dei titoli di abilitazione già acquisiti;
CONSIDERATO
che l’art. 4 comma 8 del D.M. 26 maggio 1998 prevede per il
conseguimento nell’ambito delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni in
situazione di handicap, almeno 400 ore di specifiche attività didattiche
aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica agli alunni in situazione di
handicap;
RITENUTO
pertanto necessario, nell’ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui
all’art. 4, comma 8, del suindicato D.M. 26 maggio 1998,
disciplinare l’organizzazione di un percorso formativo di almeno 800 ore
preordinato all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento
agli alunni in situazione di handicap da parte di docenti già abilitati ma
sprovvisti del titolo specifico, con priorità per chi già viene utilizzato sul
sostegno;
D
E C R E T A:
Art. 1
1:
Nell’ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all’art. 4 , comma 8, del D.M. 26 maggio 1998
di cui alle premesse, le scuole di specializzazione all’insegnamento
secondario, anche in convenzione con le Direzioni scolastiche regionali,
possono organizzare specifiche attività formative attinenti l’integrazione
scolastica degli alunni in situazioni di handicap riservate a docenti abilitati
attraverso vari canali e sprovvisti del titolo specifico. Le attività comprendono
almeno 800 ore e si svolgono nel rispetto dei criteri generali di cui
all’allegato A.
Al
termine dei relativi corsi il personale docente delle istituzioni scolastiche
consegue l’abilitazione all’attività didattica di sostegno ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
2:
Il numero di posti riservati per l’accesso ai corsi di cui al comma 1 è
definito annualmente dal MIUR sulla base delle esigenze espresse dalle
Direzioni scolastiche regionali e sulla base dell’offerta potenziale comunicata
dalle Università.
Nell’accesso
hanno priorità i docenti già utilizzati sul sostegno per un periodo di almeno
un anno scolastico.
3:
Gli Atenei possono ricorrere a convenzioni con Enti, ai sensi dell’art.14, comma 4, legge 104/92, per
affidamenti di singole attività formative in misura comunque complessivamente
non superiore al 20% delle attività previste.
4:
I criteri generali di cui all’allegato A costituiscono altresì, in quanto
applicabili, linee di indirizzo per le attività aggiuntive che le scuole di
specializzazione svolgono per gli altri iscritti alle scuole stesse.
Art.2
Le
disposizioni di cui all’art. 1 hanno efficacia a decorrere dall’a.a. 2002/2003
e fino all’a.a. 2005/2006 e comunque non oltre il riordinamento dei corsi di
studio universitari per la formazione del personale docente delle istituzioni
scolastiche.
Roma,
20.02.2002
IL
MINISTRO
(f.to
Moratti)
D.M.
20 febbraio 2002
Allegato
CRITERI GENERALI RELATIVI AD UN MODULO DI ALMENO 800 ORE
PER LA ABILITAZIONE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DI SOSTEGNO
1 Finalità
La
SSIS attiva un modulo della durata di almeno 800 ore da espletare in due
semestri, salva la possibilità di distribuzione delle attività su un periodo
più lungo per allievi non a tempo pieno, finalizzato al rilascio delle
abilitazioni per l’insegnamento nelle classi con alunni in situazione di
handicap.
Tenuto
conto delle disposizioni normative sulla formazione e sul profilo
professionale, gli obiettivi del modulo sono finalizzati al conseguimento di
competenze relative alla
consapevolezza
della diversità dei bisogni educativi;
conoscenza
dell’alunno in situazione di handicap;
creazione
di ambienti di apprendimento e comunità di relazioni;
conoscenza
di strategie didattiche integrate;
conoscenza
di metodologia, metodi e materiali specifici;
capacità
di accompagnare il progetto scolastico e di vita;
capacità
relazionale con colleghi, operatori, personale e famiglia.
Le
attività comprendono Laboratori e, per almeno 200 ore, Tirocinio.
2.
Criteri di ammissione al modulo
Il
modulo è aperto ai docenti abilitati in canali diversi e sprovvisti del titolo
specifico, che fanno domanda di ammissione con le modalità ed entro i termini
stabiliti dalle singole Scuole.
Preliminarmente
rispetto all’inizio delle attività, la Scuola, sulla base di una analisi del
curricolo precedente e di un colloquio, individua eventuali debiti formativi
che richiedano da parte di un allievo la frequenza ad attività aggiuntive
rispetto a quelle specificamente previste per il modulo.
3.
Frequenza
Per
la frequenza restano valide le norme sulla frequenza del biennio di scuola di
specializzazione all’insegnamento secondario.
4.
Tasse di iscrizione e frequenza
Per
gli iscritti le singole sedi fissano l’ammontare delle tasse d’iscrizione e di
frequenza.
5.
Supervisori di tirocinio
I
bandi di selezione e l’utilizzo dei supervisori sono basati sui criteri fissati
dal D.M. 9342 del
15.3.2001, con particolare riferimento alle
specifiche competenze del settore.
6.
Prova finale
Il
modulo si conclude con una prova finale consistente in un colloquio in cui
vengono discussi gli elaborati presentati dagli studenti secondo le modalità
definite dalla Scuola.
7.
Contenuti del percorso formativo in relazione agli obiettivi dell’integrazione
Elementi
di fondo caratterizzanti:
concezione
del passaggio dall’apprendimento scolastico alla costruzione di un progetto di
vita e di un percorso verso l’autonomia, nonché possibili attività funzionali
verso l’età adulta;
introduzione
di un raccordo tra teoria ed aspetti pratici;
valorizzazione
delle attività disciplinari in funzione di uno sviluppo della comprensione del
deficit già a partire dalle proprie discipline;
ambiti
disciplinari propri delle SSIS di cui sono deficitari gli abilitati per altri
canali.
Sensibilizzazione
ai fondamenti e ai linguaggi delle aree disciplinari diverse dalla propria,
tenuto conto della possibilità che l’insegnante di sostegno debba seguire un
allievo per la totalità delle discipline.
Nei
contenuti legati alle aree disciplinari si evidenziano:
le
aree mediche con riferimento alla comprensione dei deficit per l’effettiva
utilizzazione funzionale nell’ambito dell’attività docente;
le
aree psicologiche e pedagogiche legate alla specificità degli interventi;
le
aree sociologiche e antropologiche e giuridiche che saranno approfondite
compatibilmente con quelle già espresse nel corso della formazione generale,
laddove non siano state svolte con riferimento alla diversità;
l’area
della didattica specifica per la costruzione di percorsi integrati con
riferimento alla sperimentazione nei tirocini diretti ed indiretti.
I
contenuti legati alle aree disciplinari vengono sviluppati all’interno di tre
aree applicative:
teoria,
con insegnamenti sulle tematiche dell’handicap;
laboratori,
su tecniche didattiche per l’integrazione di alunni con bisogni speciali;
tirocini,
attraverso applicazione professionale di tutte le aree di apprendimento.