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20-02-2002 n° - Min. Istruzione

Decreto ministeriale del 20 febbraio 2002
Istituzione corsi biennali di specializzazione polivalenti
D

Decreto ministeriale del 20 febbraio 2002

Istituzione corsi biennali di specializzazione polivalenti

 

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il D.M. 26 maggio 1998 ed in particolare l’art. 4, comma 8;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6 che limita all’a.a.2000/2001 l’organizzazione e l’attività dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno per la formazione di  docenti della scuola secondaria;

CONSIDERATO che su posti del sostegno è utilizzato personale docente abilitato attraverso vari canali ma sprovvisto del titolo specifico;

CONSIDERATO altresì che, per le accertate necessità dell’utenza, si debba assicurare alla scuola in tempi brevi ulteriore personale specializzato da destinare alle attività di sostegno, prevedendo a tal fine per insegnanti già abilitati  un percorso che tenga conto dei titoli di abilitazione già acquisiti;

CONSIDERATO che l’art. 4 comma 8 del D.M. 26 maggio 1998 prevede per il conseguimento nell’ambito delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni in situazione di handicap,  almeno 400 ore di specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica agli alunni in situazione di handicap;

RITENUTO pertanto necessario, nell’ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all’art. 4, comma 8, del suindicato D.M. 26 maggio 1998, disciplinare l’organizzazione di un percorso formativo di almeno 800 ore preordinato all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni in situazione di handicap da parte di docenti già abilitati ma sprovvisti del titolo specifico, con priorità per chi già viene utilizzato sul sostegno;

 

D E C R E T A:

 

Art. 1

1: Nell’ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all’art. 4 , comma 8,  del D.M. 26 maggio 1998 di cui alle premesse, le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, anche in convenzione con le Direzioni scolastiche regionali, possono organizzare specifiche attività formative attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap riservate a docenti abilitati attraverso vari canali e sprovvisti del  titolo specifico. Le attività comprendono almeno 800 ore e si svolgono nel rispetto dei criteri generali di cui all’allegato A.

 Al termine dei relativi corsi il personale docente delle istituzioni scolastiche consegue l’abilitazione all’attività didattica di sostegno ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2:  Il numero di posti riservati per l’accesso ai corsi di cui al comma 1 è definito annualmente dal MIUR sulla base delle esigenze espresse dalle Direzioni scolastiche regionali e sulla base dell’offerta potenziale comunicata dalle Università.

Nell’accesso hanno priorità i docenti già utilizzati sul sostegno per un periodo di almeno un anno scolastico.

3: Gli Atenei possono ricorrere a convenzioni con Enti, ai sensi dell’art.14, comma 4, legge 104/92, per affidamenti di singole attività formative  in misura comunque complessivamente non superiore al 20% delle attività previste.

4: I criteri generali di cui all’allegato A costituiscono altresì, in quanto applicabili, linee di indirizzo per le attività aggiuntive che le scuole di specializzazione svolgono per gli altri iscritti alle scuole stesse.

 

Art.2

Le disposizioni di cui all’art. 1 hanno efficacia a decorrere dall’a.a. 2002/2003 e fino all’a.a. 2005/2006 e comunque non oltre il riordinamento dei corsi di studio universitari per la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche.

 

 

Roma, 20.02.2002

 

IL MINISTRO

(f.to Moratti)

 

 

D.M. 20 febbraio 2002

 

 

Allegato

 

CRITERI GENERALI RELATIVI AD UN MODULO DI ALMENO 800 ORE PER LA ABILITAZIONE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DI SOSTEGNO

1 Finalità

La SSIS attiva un modulo della durata di almeno 800 ore da espletare in due semestri, salva la possibilità di distribuzione delle attività su un periodo più lungo per allievi non a tempo pieno, finalizzato al rilascio delle abilitazioni per l’insegnamento nelle classi con alunni in situazione di handicap.

Tenuto conto delle disposizioni normative sulla formazione e sul profilo professionale, gli obiettivi del modulo sono finalizzati al conseguimento di competenze relative alla

consapevolezza della diversità dei bisogni educativi;

conoscenza dell’alunno in situazione di handicap;

creazione di ambienti di apprendimento e comunità di relazioni;

conoscenza di strategie didattiche integrate;

conoscenza di metodologia, metodi e materiali specifici;

capacità di accompagnare il progetto scolastico e di vita;

capacità relazionale con colleghi, operatori, personale e famiglia.

Le attività comprendono Laboratori e, per almeno 200 ore, Tirocinio.

2. Criteri di ammissione al modulo

Il modulo è aperto ai docenti abilitati in canali diversi e sprovvisti del titolo specifico, che fanno domanda di ammissione con le modalità ed entro i termini stabiliti dalle singole Scuole.

Preliminarmente rispetto all’inizio delle attività, la Scuola, sulla base di una analisi del curricolo precedente e di un colloquio, individua eventuali debiti formativi che richiedano da parte di un allievo la frequenza ad attività aggiuntive rispetto a quelle specificamente previste per il modulo.

3. Frequenza

Per la frequenza restano valide le norme sulla frequenza del biennio di scuola di specializzazione all’insegnamento secondario.

4. Tasse di iscrizione e frequenza

Per gli iscritti le singole sedi fissano l’ammontare delle tasse d’iscrizione e di frequenza.

5. Supervisori di tirocinio

I bandi di selezione e l’utilizzo dei supervisori sono basati sui criteri fissati dal D.M. 9342 del 15.3.2001, con particolare riferimento alle specifiche competenze del settore.

6. Prova finale

Il modulo si conclude con una prova finale consistente in un colloquio in cui vengono discussi gli elaborati presentati dagli studenti secondo le modalità definite dalla Scuola.

7. Contenuti del percorso formativo in relazione agli obiettivi dell’integrazione

Elementi di fondo caratterizzanti:

concezione del passaggio dall’apprendimento scolastico alla costruzione di un progetto di vita e di un percorso verso l’autonomia, nonché possibili attività funzionali verso l’età adulta;

introduzione di un raccordo tra teoria ed aspetti pratici;

valorizzazione delle attività disciplinari in funzione di uno sviluppo della comprensione del deficit già a partire dalle proprie discipline;

ambiti disciplinari propri delle SSIS di cui sono deficitari gli abilitati per altri canali.

Sensibilizzazione ai fondamenti e ai linguaggi delle aree disciplinari diverse dalla propria, tenuto conto della possibilità che l’insegnante di sostegno debba seguire un allievo per la totalità delle discipline.

Nei contenuti legati alle aree disciplinari si evidenziano:

le aree mediche con riferimento alla comprensione dei deficit per l’effettiva utilizzazione funzionale nell’ambito dell’attività docente;

le aree psicologiche e pedagogiche legate alla specificità degli interventi;

le aree sociologiche e antropologiche e giuridiche che saranno approfondite compatibilmente con quelle già espresse nel corso della formazione generale, laddove non siano state svolte con riferimento alla diversità;

l’area della didattica specifica per la costruzione di percorsi integrati con riferimento alla sperimentazione nei tirocini diretti ed indiretti.

I contenuti legati alle aree disciplinari vengono sviluppati all’interno di tre aree applicative:

teoria, con insegnamenti sulle tematiche dell’handicap;

laboratori, su tecniche didattiche per l’integrazione di alunni con bisogni speciali;

tirocini, attraverso applicazione professionale di tutte le aree di apprendimento.

Scadenze di: ottobre 2024
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