Decreto Ministeriale 18 maggio 2004
Definizione modalità e contenuti delle prove di ammissione
alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno
accademico 2004/05
Il Ministero dell’istruzione dell’Università e della
Ricerca
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e, in particolare, l’articolo 4, comma 2;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e, in particolare, l’articolo 17, comma 117;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari e, in particolare, l’articolo 4, comma 1;
VISTO il Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare, l’articolo
39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e, in
particolare, l’articolo 46;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189;
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686;
VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241;
RITENUTA la necessità di definire, per
l'anno accademico 2004-2005, le modalità ed i contenuti della prova di
ammissione alle Scuole di specializzazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della suindicata legge n.264/1999;
D E C R E T A:
Art.1
1.Per l’accesso alle Scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, per l’anno accademico 2004/2005, ciascuna
università emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base
al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a
ciascun indirizzo.
2.L’esame consiste in una prova scritta predisposta da
ciascuna università, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per
ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta
multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei
suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all’indirizzo prescelto dal
candidato e trenta alla classe per la quale viene richiesta l’abilitazione.
Per ogni indirizzo il candidato può richiedere l’iscrizione per una o più
classi di abilitazione.
3.I quesiti vertono sui programmi fissati
dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
18.11.1998, n.270, che ogni singola Scuola affigge al proprio albo, nonché su
argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline
oggetto della Scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene
allegato al bando.
4. Per lo svolgimento delle prova, di cui
al comma 2, è assegnato un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei
predetti venti quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei
trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta
l’abilitazione.
5. La prova scritta si svolge presso le
sedi universitarie secondo il seguente calendario:
Indirizzo
|
Economico
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10 settembre 2004
|
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Economico giuridico
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Indirizzo
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Arte e disegno
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13 settembre 2004
|
Indirizzo
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Musica e spettacolo
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14 settembre 2004
|
Indirizzo
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Scienze motorie
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15 settembre 2004
|
Indirizzo
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Sanitario e della prevenzione
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18 settembre 2004
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Indirizzo
|
Lingue straniere
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20 settembre 2004
|
Indirizzo
|
Scienze naturali
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21 settembre 2004
|
Indirizzo
|
Fisico informatico matematico
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22 settembre 2004
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Indirizzo
|
Linguistico letterario
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23 settembre 2004
|
Indirizzo
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Scienze umane
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27 settembre 2004
|
Indirizzo
|
Tecnologico
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28 settembre 2004
|
6. Per la valutazione del candidato
ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici,
si attiene ai seguenti criteri:
- cento punti per ciascuna classe di
abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma
2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda
prova di cui al comma 7;
-i titoli valutabili ed i punteggi
attribuibili sono i seguenti:
a) titoli di studio e di ricerca fino ad
un massimo di 10 punti:
dottorato di ricerca 3 punti;
seconda laurea 2 punti;
diploma di scuola di specializzazione 2
punti;
altri titoli di studio e di ricerca (corso
di perfezionamento, fino a 3 punti assegno di ricerca, borsa di studio post
dottorato, borsa di studio)
b) voto di laurea o di laurea
specialistica di cui, rispettivamente, ai sensi dell'art.3, commi 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n.341 ed ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, prescritte per l’ammissione fino ad un
massimo di 10 punti:
voto di laurea fino a 90/110 0 punti;
voto di laurea da 91 a 100/110 2 punti;
voto di laurea da 101 a 105/110 4 punti;
voto di laurea da 106 a 107/110 5 punti;
voto di laurea di 108/110 6 punti;
voto di laurea di 109/110 7 punti;
voto di laurea di 110/110 8 punti;
voto di laurea di 110 e lode/110 10 punti;
c) votazione media degli esami di profitto
sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e
fino ad un massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale a 21 0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o
uguale a 24 1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o
uguale a 27 2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o
uguale a 27,5 4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o
uguale a 28 6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o
uguale a 28,5 7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o
uguale a 29 8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o
uguale a 29,5 9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o
uguale a 30 10 punti.
d) voto di diploma delle Accademie di
belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA),
degli Istituti superiori di educazione fisica prescritto per l’ammissione,
nonché voto di laurea afferente alla classe 33 di cui al D.M. 4 agosto 2000,
fino ad un massimo di 10 punti:
voto di diploma fino a 90/110 0 punti;
voto di diploma da 91 a 100/110 2 punti;
voto di diploma da 101 a 105/110 4 punti;
voto di diploma da 106 a 107/110 5 punti;
voto di diploma di 108/110 6 punti;
voto di diploma di 109/110 7 punti;
voto di diploma di 110/110 8 punti;
voto di diploma di 110 e lode/110 10
punti.
e) votazione media degli esami di profitto
sostenuti per il conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente
schema e fino ad un massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale a 21 0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o
uguale a 24 1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o
uguale a 27 2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o
uguale a 27,5 4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o
uguale a 28 6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o
uguale a 28,5 7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o
uguale a 29 8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o
uguale a 29,5 9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o
uguale a 30 10 punti.
f) voto di diploma dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati prescritti per l’ammissione, fino
ad un massimo di 10 punti:
voto di diploma fino a 6/10 0 punti;
voto di diploma tra 7 e 8/10 2 punti;
voto di diploma di 9/10 4 punti;
voto di diploma di 10/10 8 punti;
voto di diploma di 10 e lode/10 10 punti.
g) votazione media degli esami di profitto
sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino
ad un massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale 6,99/10 0
punti;
voto medio tra 7 e 7,99/10 2 punti;
voto medio tra 8 e 8,99/10 4 punti;
voto medio tra 9 e 9,99/10 8 punti;
voto medio 10/10 10 punti.
7.La seconda prova è determinata dal bando
e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di
cui al comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe
di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al
doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta
dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella
valutazione dei titoli. Per l’indirizzo dell’Arte e del Disegno la seconda
prova consiste in un elaborato grafico ad eccezione per le classi di concorso
a cui è possibile accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in corsi di
studio i cui ordinamenti non prevedono l'acquisizione di abilità e competenze
grafiche.
8.Vengono ammessi alla Scuola per ogni
classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella
graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei
punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei
titoli e nella seconda prova.
9.Qualora alcuni candidati si trovino in
posizione utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero
degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti
nel bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo
della Scuola, alla redazione di un’unica graduatoria. Detta graduatoria è
formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese
nell’indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a completare il
numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta
graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso
per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova
classe.
Art. 2
1.I bandi di concorso prevedono
disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle
commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge
n.241/1990.
2.I bandi di concorso definiscono inoltre
le modalità di trasferimento dei candidati da una Scuola all’altra previa
intesa tra le medesime Scuole e le modalità relative agli adempimenti per il
riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel
corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine
all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto
dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n.686, ove non diversamente
disposto dagli atenei.
Il presente decreto è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 18 maggio 2004
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Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)
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