Ministero della Pubblica Istruzione
Decreto ministeriale n. 179 del 19 luglio
1999
Proroga per l'anno scolastico 1999/2000
dell'efficacia del D.M. n. 251/1998
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.M. 29 maggio 1998, n. 251,
disciplinante il programma nazionale di sperimentazione volto a consentire
alle istituzioni scolastiche, nell'anno scolastico 1998/1999, di sviluppare
gradualmente capacità di autorganizzazione tali da consentire loro di
prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a quello configurato dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cui attuazione avverrà con l'emanazione dei
regolamenti ivi previsti;
Vista la legge 20
gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti
per l'elevamento dell'obbligo d'istruzione, - con particolare riferimento
all'art. 1, comma 8, e all'art. 2 -, che
consente la prosecuzione dell'efficacia, la modifica e l'integrazione del D.M. 29 maggio 1998 n. 251;
Vista la legge 18
dicembre 1997, n. 440, che istituisce
il fondo per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli
interventi perequativi;
Ritenuto opportuno proseguire anche
nell'anno scolastico 1999/2000 la sperimentazione di cui al D.M. n. 251 del 29 maggio 1998,
superando peraltro la logica della progettazione per ambiti separati
dell'organizzazione scolastica, in attesa della futura attuazione
dell'autonomia scolastica che decorre dall'anno scolastico 2000/2001;
Considerato che a tal fine occorre
modificare ed integrare il D.M. 29 maggio 1998, n. 251, sopra
citato;
Visto il parere del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione, reso nella seduta del 14 aprile 1999, al quale non si è
ritenuto di aderire per la parte relativa alla diversa formulazione dell'art.
1 bis, lett. a), del presente decreto, tenuto conto che la formulazione
proposta dal C.N.P.I. fa riferimento al contenuto dell'art. 8 del Regolamento dell'autonomia scolastica, non ancora vigente:
DECRETA
Art. 1
E' prorogata, per l'anno scolastico 1999/2000,
l'efficacia del D.M. n. 251 del 29 maggio 1998 - i cui
contenuti si intendono integralmente richiamati - con le modifiche e le
integrazioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
Il comma 1 dell'articolo 1 del D.M. 29 maggio 1998, n. 251, è sostituito dai seguenti articoli 1, 1 bis, 1 ter e 1
quater. Conseguentemente l'attuale articolo 1, comma 2, assume il numero
di articolo 1 quinquies.
"Art. 1
1. Il programma nazionale di
sperimentazione di cui in premessa, è, finalizzato a migliorare gli esiti del
processo di insegnamento - apprendimento, concerne prioritariamente la
ricerca e l'introduzione di metodologie didattiche che, anche con il ricorso
alle nuove tecnologie, favoriscano la crescita culturale e formativa degli
alunni, ne riconoscano e valorizzino le diversità, promuovendo le
potenzialità di ciascuno.
A tal fine le istituzioni scolastiche,
per l'anno scolastico 1999/2000, sono autorizzate a sperimentare modalità di
flessibilità didattica e organizzativa nell'ambito di un organico piano
dell'offerta formativa che espliciti la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa e organizzativa di ciascuna di esse.
Art. 1 bis
1. Ferma restando la vigenza dei presenti
ordinamenti degli studi, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a
sperimentare:
a. la riorganizzazione dei percorsi
didattici, nell'ambito degli attuali programmi, secondo modalità fondate su
obiettivi formativi e competenze;
b. la realizzazione di compensazioni tra
le discipline e attività previste dagli attuali programmi nell'ambito delle
risorse di personale e finanziarie di istituto. Il decremento orario di
ciascuna disciplina e attività è previsto entro il 15 per cento del relativo
monte ore annuale.
Art. 1 ter
1. Le istituzioni scolastiche sono
autorizzate a sperimentare, in particolare:
a) adattamento del calendario scolastico
(normativa di riferimento: artt. 7, 10 e 74 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; art. 1 legge 8 agosto 1995, n. 352 e O.M. n. 262 del 19 aprile 1997);
b) flessibilità dell'orario e diversa
articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte annuale
orario complessivo previsto per ciascun curricolo e per ciascuna delle
discipline ed attività comprese nei piani di studio, fermi restando la
distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni
settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti
previsti dai contratti collettivi (normativa di riferimento: artt. 7, 10, 129, 167 D.L.vo n. 297/94; legge 8 agosto 1995, n. 352; C.C.N.L. del 1995 e O.M. n. 266 del 21 aprile 1997);
c) articolazione flessibile del gruppo
classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio
dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap (normativa di
riferimento: L. 517/1977, L. 148/1990, art. 14 legge 104/1992; artt. 5, 7, 10, 126, 128, 167,491 del D. Lgs, 297/1994; art. 2 L. 352/1995);
d) organizzazione di iniziative di
recupero e sostegno (normativa di riferimento: L. 8 agosto 1995, n. 352; art. 43 del C.C.N.L. del 1995; C.M. 492 del 7 agosto 1996; O.M. 21 aprile 1997, n. 266; O.M. n. 330 del 27 maggio 1997 e Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
e) attivazione di insegnamenti
integrativi facoltativi (normativa di riferimento: artt. 126, 130, 167, 192, 278 del D.L.vo 297/94; artt. 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; Direttive n. 133 del 3 aprile 1996 e n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996);
f) realizzazione di attività organizzate
in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della
scuola con il territorio (normativa di riferimento: L. n. 104/92; artt.126, 130, 167, 192, 278 del D.L.vo 297/1994, artt. 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; Direttive n. 133 del 3 aprile 1996, n. 600 del 23 settembre 1996 e n. 487 del 6 agosto 1997; D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996; Intesa con il CONI del 12 marzo 1997);
g) iniziative di orientamento scolastico
e professionale (normativa di riferimento: L. 352 dell'8 agosto 1995; art. 14 L. 104/1992; art. 4 D.I. n. 178 del 15 marzo 1997; Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
h) iniziative di continuità (normativa di
riferimento: art. 119 D. L.vo 297/94; D.M. 16 novembre 1992; C.M. n. 339 del 16 novembre 1992: Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
i) accordi e convenzioni per il
coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgano, su progetti
determinati, più scuole. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le
segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione e
estrarne copia (normativa di riferimento: art. 15 L. n. 241/1990).
Art. 1 quater
1. Ai fini della sperimentazione prevista
dal presente decreto, e in particolare della flessibilità dell'orario, il
monte ore annuale minimo delle singole discipline e attività è calcolato
sulla base di trentatré settimane. Esso pertanto non può essere inferiore al
numero di ore settimanali di lezione previsto dal vigente ordinamento per
ciascuna disciplina moltiplicato per trentatré, salvi restando gli effetti
delle eventuali compensazioni tra le discipline di cui all'art. 1 bis,
lettera b), del presente decreto."
Art. 3
I finanziamenti e le modalità di verifica
dei risultati relativi al programma nazionale di sperimentazione di cui al
presente decreto sono definiti nell'ambito della direttiva disciplinante le
azioni previste dalla legge 18
dicembre 1997 n. 440.
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