Decreto Ministeriale 10 luglio 2000,
n. 177
Accreditamento
dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola e di
riconoscimento delle associazioni professionali e delle associazioni
disciplinari collegate a comunità scientifiche quali soggetti qualificati per
attività di formazione
VISTO il contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 1998/2001, sottoscritto in
data 26 maggio 1999 che delinea una nuova strategia di
formazione del personale della scuola;
VISTO il contratto
collettivo nazionale integrativo del comparto scuola sottoscritto in data 3
agosto 1999 che contiene i criteri di
riferimento per il riconoscimento delle associazioni professionali e/o
disciplinari e per l'accreditamento di soggetti per la formazione del personale
della scuola;
VISTA la Direttiva n.210
del 3 settembre 1999 concernente le azioni di formazione
del personale della scuola;
CONSIDERATA la rilevanza della
formazione degli insegnanti come leva strategica fondamentale per la riuscita
delle riforme in corso della scuola;
CONSIDERATA la
necessità di un miglioramento qualitativo del sistema di aggiornamento e di
formazione del personale docente della scuola attraverso la selezione, sulla
base di criteri qualitativi, dei soggetti che offrono formazione per il personale
docente;
SENTITE le
organizzazioni sindacali;
ATTESA l'esigenza
di dover sostituire con il presente decreto il D.M. n. 88 del
24.3.2000;
DECRETA
Art. 1
Campo
d'applicazione
1. Il presente
decreto disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti che offrono
formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle associazioni
professionali e delle associazioni disciplinari collegate a comunità
scientifiche quali soggetti qualificati per attività di formazione.
2. Sono considerati soggetti di
per sé qualificati per la formazione del personale della scuola le Università,
i Consorzi universitari e interuniversitari, gli IRRSAE e gli Istituti pubblici
di ricerca.
Art. 2
Accreditamento
dei soggetti che offrono formazione
1. I soggetti che
offrono formazione, per essere accreditati ai fini della realizzazione di
progetti di interesse generale devono farne domanda al Ministero della Pubblica
Istruzione.
2.
L'accreditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza dei
singoli interessati.
3.
L'accreditamento dei soggetti presuppone la presenza dei seguenti requisiti:
§
l'inclusione della formazione del personale
della scuola tra i fini istituzionali dell'ente o dell'agenzia, tenendo conto
delle finalità contenute nello statuto;
§
attività formativa già svolta per lo
sviluppo professionale del personale della scuola comprovata da almeno tre anni
di attività;
§
esperienza accumulata nel campo della
formazione;
§
capacità logistiche per la realizzazione di
programmi formativi complessi;
§
stabilità economica e finanziaria;
§
attività di ricerca ed iniziative di
innovazione metodologica sulla formazione;
§
realizzazione di iniziative di innovazione
metodologica nel campo della formazione;
§
adeguato livello di professionalizzazione
anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti ottenuti;
§
padronanza di approcci innovativi, anche in
relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di
formazione;
§
significative esperienze di ricorso alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche per la formazione a
distanza e di apprendimento in rete;
§
documentata conoscenza della natura e delle
caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale nel
sistema scolastico italiano;
§
specifica competenza di campo nelle aree
progettuali di lavoro;
§
disponibilità a consentire il monitoraggio,
l'ispezione e la valutazione delle azioni di formazione.
4. La procedura
di accreditamento prevede due fasi successive:
All'atto della
domanda, rivolta ad ottenere l'accreditamento per la formazione, il soggetto
interessato dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma precedente,
documenta lo svolgimento di tre iniziative di formazione rivolte al personale
della scuola condotte nell'arco dei tre anni precedenti e presenta un piano di
iniziative di formazione di interesse generale (almeno tre) da realizzare nei
successivi dodici mesi. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e
sulla base della verifica della completezza della documentazione fornita, il
Comitato tecnico nazionale, composto di esperti indipendenti nominati dal
Ministro della Pubblica Istruzione, include il soggetto in un elenco
provvisorio.
Successivamente
il Comitato predispone, con riferimento alle iniziative previste dai piani di
attività dei singoli soggetti, specifici interventi di analisi e di verifica
volti ad accertare il possesso dei requisiti indicati nel comma precedente e la
qualità delle azioni di formazione svolte, condizioni queste per la successiva
proposta di accoglimento della domanda e per l'inclusione nell'elenco
definitivo dei soggetti accreditati da parte del Ministero.
5. Le iniziative
formative promosse da soggetti inclusi nell'elenco provvisorio o
definitivamente accreditati sono riconosciute dall'amministrazione scolastica.
6. L'elenco dei
soggetti accreditati è di dominio pubblico ed è disponibile presso gli uffici
dell'amministrazione scolastica.
7. La perdita di requisiti,
accertata attraverso il sistema di ispezione, di monitoraggio e di valutazione
di cui al successivo art. 5, fa venir meno l'accreditamento, con l'adozione di
un provvedimento ministeriale di cancellazione dall'elenco.
Art. 3
Qualificazione
di associazioni professionali e disciplinari
1. Le
associazioni professionali del personale della scuola e le associazioni
disciplinari collegate a comunità scientifiche possono essere riconosciute dal
Ministero della pubblica istruzione come soggetti qualificati per la formazione.
2. Il
riconoscimento di soggetto qualificato ha la durata di tre anni e può essere
rinnovato su istanza della singola associazione.
3. Le iniziative
formative promosse da associazioni qualificate sono riconosciute
dall'amministrazione scolastica.
4. I requisiti
per il riconoscimento come soggetti qualificati per la formazione degli
insegnanti sono:
attività
formative svolte secondo criteri di qualità;
adeguato livello
di diffusione sul territorio nazionale, tale da consentire interventi di
livello almeno interregionale;
effettiva
consistenza organizzativa e logistica per assicurare la realizzazione di
progetti complessi;
padronanza di
approcci innovativi nel campo dello sviluppo professionale degli insegnanti,
anche con il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
attività di
ricerca condotta in relazione alla professione docente;
attività di
comunicazione professionale svolta;
disponibilità a
consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle azioni di
formazione.
5. La procedura
di qualificazione prevede due fasi successive:
All'atto della
domanda, rivolta ad ottenere il riconoscimento di soggetto qualificato per la
formazione continua del personale della scuola, l'associazione interessata
dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma 4, documenta lo svolgimento
di tre iniziative di formazione condotte nell'arco dei tre anni precedenti e
presenta un piano di iniziative di formazione (almeno tre) da realizzare nei
successivi dodici mesi. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e
sulla base della verifica della completezza della documentazione fornita, il
Comitato tecnico nazionale include l'associazione in un elenco provvisorio.
Successivamente
il Comitato predispone, con riferimento alle iniziative previste dai piani di
attività delle singole associazioni, specifici interventi di analisi e di
verifica volti ad accertare il possesso dei requisiti indicati nel comma
precedente e la qualità delle azioni di formazione svolte, condizioni queste
per la successiva proposta di accoglimento della domanda e per l'inclusione
nell'elenco definitivo delle associazioni qualificate da parte del Ministero.
6. Tutti i soggetti qualificati
riconosciuti come tali sono inseriti in un elenco pubblico, disponibile presso
gli uffici dell'amministrazione scolastica.
7. La perdita di requisiti,
accertata attraverso il sistema di ispezione, di monitoraggio e di valutazione
di cui al successivo art. 5, fa venir meno la qualificazione, con l'adozione di
un provvedimento ministeriale di cancellazione dall'elenco.
Art. 4
Informazione
e monitoraggio delle attività di formazione
1. I soggetti
accreditati, di cui all'art. 2 ed i soggetti riconosciuti come qualificati, di
cui all'art.3 si impegnano a fornire al sistema informativo sulla formazione
del personale della scuola previsto dall'art. 12, comma
12, del contratto collettivo nazionale integrativo,
dati organizzati secondo un modello standard, relativi alle iniziative
proposte.
2. Dati relativi
alle attività di formazione sono altresì comunicati all'Amministrazione
scolastica dai soggetti di per sé qualificati di cui all'art. 1, comma 2.
3. Le attività di
formazione sono oggetto di monitoraggio da parte del Comitato Tecnico Nazionale
di cui all'art. 5.
Art. 5
Comitato
Tecnico Nazionale
1. Per
l'espletamento delle procedure di accreditamento e di qualificazione viene
costituito, con successivo decreto, un Comitato Tecnico Nazionale con il
compito di verificare e di valutare le circostanze che, dichiarate o
documentate, sono gli indici di riferimento da utilizzare rispettivamente per
l'accreditamento e la qualificazione.
2. Il Comitato
Tecnico Nazionale sarà composto di esperti esterni ed interni
all'amministrazione della pubblica istruzione, senza oneri per lo Stato, salvo
il pagamento, ove dovuto, del trattamento di missione.
3. I componenti
del Comitato Tecnico Nazionale non dovranno avere alcun rapporto con i soggetti
che parteciperanno alle procedure di accreditamento e di qualificazione.
Art. 6
Impugnative
1. Avverso la mancata inclusione
nell'elenco provvisorio predisposto dal Comitato Tecnico e avverso il
provvedimento di diniego dell'accreditamento o della qualificazione, è ammesso
ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.
Il presente
decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale per il bilancio presso il Ministero
della Pubblica Istruzione ed alla Corte dei Conti per i controlli di legge.