DECRETO 15 giugno 2010
Recepimento
dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione - anno
scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione
professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226.
(GU
n. 164 del 16-7-2010)
ALLEGATI
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
di
concerto con
IL
MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 27, comma 2;
Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13 con particolare riferimento al comma
1-quinquies;
Visto il decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'art. 64, comma 4-bis;
Visto il decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, art. 37, comma 1;
Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano 29 aprile 2010;
Decretano:
Articolo unico
Con il presente decreto è recepito l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione – anno
scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione
professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Roma, 15 giugno 2010
Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Gelmini
Il Ministro del lavoro
delle politiche sociali
Sacconi
ALLEGATO 1
Accordo tra il Ministro dell'
istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e
formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Repertorio atti n. 36/CSR del 29
aprile 2010
LA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 29 aprile
2010
VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b), e l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il decreto
legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 27, comma 2;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni
dell'obbligo di istruzione;
VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di
istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica,
con particolare riferimento al comma 1-quinquies;
VISTO il regolamento, emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione che prevede, tra l'altro,
"l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità
dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei
diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";
VISTA l'intesa, del 20 marzo 2008, tra Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione e
Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di
Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di
accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
VISTO il decreto Legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica il comma 622, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo
obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale, di cui al Capo III, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a
regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali, di cui
all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003;
VISTO il decreto legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 37, comma 1, che ha prorogato l'avvio
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a partire
dall'anno scolastico 2010/2011;
VISTA la Decisione, relativa al
"Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle
competenze (Europass)", del 15 dicembre 2004;
VISTA la Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, del 23 aprile 2008;
VISTA la Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un
sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale
(ECVET);
VISTO l'Accordo quadro in sede di
Conferenza Unificata 19 giugno 2003 per la realizzazione, dall'anno scolastico
2003/2004, di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione
professionale (rep. Atti n. 660/CU);
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi
minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali
di Istruzione e formazione professionale;
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza
Unificata 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed
intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i
sistemi;
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni 5 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze
tecnico-professionali relativi a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali
di Istruzione e Formazione Professionale;
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi
relative della messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e
Formazione Professionale;
CONSIDERATO il quadro delineato dalla
legislazione nazionale e dagli indirizzi dell'Unione europea, sopra richiamati,
anche in relazione agli obiettivi per il 2010, indicati dal Consiglio europeo
di Lisbona del 2000;
CONSIDERATO il percorso di
collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali,
avviato con l'Accordo quadro sopra citato e sviluppato ulteriormente con gli
accordi sopra richiamati e con i Protocolli d'Intesa, stipulati tra le singole
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali nonché quelli sottoscritti, a livello territoriale tra
le singole Regioni e i competenti Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATA la necessità di avviare
ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05 sopra citato, il 1° anno dei
percorsi di istruzione e formazione professionale sulla base della disciplina specifica
definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo
III del decreto legislativo medesimo, previa definizione degli aspetti ivi
indicati con accordi in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
CONSIDERATA la necessità, ai fini di
cui sopra, di raccogliere e consolidare i risultati conseguiti dal 2003 al 2009
in attuazione dell'Accordo quadro sopra richiamato, con riferimento al primo
anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale funzionanti
nell'anno scolastico e formativo 2010/2011 e sino alla completa applicazione
dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005;
VISTA la proposta di accordo
trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
diramata in data 15 dicembre 2009, sulla quale è stato acquisito il concerto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui allegati 1), 2), 3),
4) e 5) ne costituiscono parte integrante, in merito alla quale nella riunione
tecnica del 12 gennaio 2010, il Coordinamento tecnico delle Regioni ha
formulato alcune proposte di modifica;
CONSIDERATO che, al riguardo, le
Regioni, con nota pervenuta il 27 gennaio 2010 e diramata il 28 gennaio 2010,
hanno trasmesso la nuova formulazione del provvedimento approvata dalla
competente Commissione degli Assessori;
CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso la
riformulazione del testo e i relativi allegati, in considerazione delle
modifiche suddette, diramati il 3 febbraio 2010;
CONSIDERATO che nella riunione
tecnica del 4 febbraio 2010 é stata concordata tra le Regioni, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali la stesura definitiva della proposta di accordo che è
stata diramata il 9 febbraio 2010;
ACQUISITO, nel corso dell'odierna
seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE
IL SEGUENTE ACCORDO:
tra Governo, Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati
Premesso che
a) con il presente Accordo, anche a
seguito degli impegni assunti con l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni
5 febbraio 2009, citato in premessa, si intende definire gli aspetti relativi
al passaggio al nuovo ordinamento di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n 226 del 2005, per avviare la messa a
regime dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto
medesimo, in modo da consolidare e valorizzare i risultati del percorso di
collaborazione istituzionale sopra richiamato;
b) vanno individuate le competenze di
base che tutti gli studenti devono acquisire nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 226 del 2005, con riferimento a quanto previsto
nel regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007, ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione, nei percorsi medesimi ai sensi dell'art. 64, comma 4 bis, della Legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) è necessario che le Regioni
completino l'applicazione dei criteri contenuti nell'intesa in sede di
Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli
standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative
per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del
decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 novembre 2007, che costituisce
parte integrante della citata intesa;
d) occorre completare e ridefinire -
in vista della messa a regime dei livelli essenziali dei percorsi di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera d) - il repertorio delle figure professionali
di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi
delle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni 5 febbraio 2009 sopra citato, con il quale sono stati raccolti i
risultati della sperimentazione realizzata a seguito dell'Accordo quadro in
sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003 richiamato in premessa;
e) è opportuno richiamare i livelli
essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono il riferimento
per la disciplina specifica che ciascuna Regione deve definire a nonna
dell'articolo 27, comma 2, per il passaggio al nuovo ordinamento;
f) occorre monitorare costantemente
l'attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale,
ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 76 del 2005 in merito all'assolvimento del
diritto dovere all'istruzione e alla formazione almeno sino al conseguimento di
una qualifica di istruzione e formazione professionale di durata triennale
entro il diciottesimo anno di età;
il Ministro dell' istruzione,
dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
CONCORDANO
CHE
1.l'avvio della messa a regime dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in concomitanza con il riordino del
sistema di Istruzione di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legge n.
112/08, convertito dalla legge n. 133/08, riguarda per il primo anno di attuazione 2010/2011, i percorsi di
durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di
qualifica e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo medesimo. Tali percorsi vengono
attuati, sulla base della specifica disciplina definita da ciascuna Regione nel
rispetto dei livelli essenziali indicati dal citato Capo III, di seguito
richiamati :
- articolo 15: livelli essenziali delle prestazioni;
- articolo 16: livelli essenziali dell'offerta formativa;
- articolo 17: livelli essenziali dell'orario minimo annuale e articolazione dei
percorsi formativi;
- articolo 18, comma 1, lettera a), b), c) e d): livelli essenziali dei percorsi. Per
quanto riguarda i livelli essenziali di cui alla lettera b) relativi alle
competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico
sociali ed economiche, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel
rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che
caratterizzano i curricola dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si
fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze,
conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, nonché alle competenze chiave per
l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio 18 dicembre 2006. Tali risultati di apprendimento costituiscono
la base culturale generale di riferimento per lo sviluppo nel terzo e nel
quarto anno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di
diploma professionale delle competenze definite a partire dal quadro europeo delle
competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel rispetto della specifica
fisionomia dei percorsi di Istruzione e formazione professionale. Per quanto
riguarda il riferimento alle figure e alle relative aree professionali di cui
alla lettera d), nonché agli standard formativi minimi relativi alle competenze
professionali di cui alla lettera b), per il primo anno 2010/2011 di
attuazione, si assumono le figure e gli standard minimi delle competenze
tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.
- articolo 20: livelli essenziali della valutazione e certificazione delle
competenze;
- articolo 21: livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi. Si assume
come riferimento in via transitoria quanto previsto dall'intesa in sede di
Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli
standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative
per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del
decreto interministeriale 29 novembre 2007, che ne costituisce parte
integrante;
- articolo 22: valutazione.
2. I percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui sopra sono oggetto di costante monitoraggio e
valutazione di sistema anche ai fini dell'assolvimento del diritto dovere
all'istruzione e alla formazione di cui al decreto
legislativo n. 76/05.
3. Per i titoli di cui al punto 1 del
presente accordo, é fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, concernente "Attuazione della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla
libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania".
4. Fermo restando quanto previsto
all'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo n.226/05, riguardante la fase transitoria, al
fine della completa messa a regime del sistema di istruzione e formazione
professionale di cui al richiamato Capo III del medesimo, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome, predispongono un
Piano di lavoro condiviso, che preveda - entro 60 giorni dalla sottoscrizione
del presente accordo - le modalità e le fasi del confronto per la definizione
di organiche proposte in materia di:
- definizione di quanto previsto, nel confronto con le
Parti sociali, all'articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 2 e agli articoli
19 e 21 del suddetto Capo III, a partire dai processi e dalle attività di
riferimento riguardanti gli standard minimi delle competenze
tecnico-professionali contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente
accordo;
- certificazioni in esito ai percorsi
di Istruzione e formazione professionale;
Nell'ambito del piano di lavoro
congiunto di cui al punto 4, si conviene che vengano definite proposte anche ai
fini della predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge n. 40/07 soprattutto con l'obiettivo di
realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti
tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale
finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di
competenza delle Regioni compresi in un apposito Repertorio nazionale.
Le Regioni a Statuto speciale e le Province
Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo
nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale,
delle relative nonne di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.
Il presente accordo viene recepito
con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
IL
SEGRETARIO
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi
|
IL
PRESIDENTE
On.
Le Dott. Raffaele Fitto
|
ALLEGATI (tutti
gli allegati sono in formato pdf)
Allegato 1-bis
ALLEGATO 2 – (II parte)
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5 – (I Parte)
ALLEGATO 5 – (II Parte)