Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione
Decreto ministeriale n. 150 del 10
ottobre 2001 prot. n. 2921
Graduatorie di circolo e di istituto per
il conferimento di supplenze temporanee al personale Ata (Rif. G.U. 4ª Serie
Speciale - Concorsi n.84 del 23/10/2001)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
Vista la legge 3/5/1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10/5/1999, n. 107;
Vista la legge 17/5/1999, n. 144, art. 45 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola per il quadriennio
1994/1997, pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale del 5/9/1995, n. 207;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del comparto Scuola per il quadriennio 1998/2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del
9/6/1999, n. 133;
Visto il decreto ministeriale 13/12/2000,
n. 430 "Regolamento recante norme sulle
modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo,
tecnico, ausiliario ai sensi dell'art. 4
della legge 3/5/1999, n. 124",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24/1/2001 n. 19;
Vista la legge 20/8/2001, n. 333, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21/8/2001 e la
correlata circolare ministeriale
10/8/2001, n. 136;
DECRETA
Art. 1 - Domanda di inserimento -
Requisiti
1.1 E' istituita la terza fascia delle
graduatorie di istituto o di circolo per le supplenze temporanee
rispettivamente di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco,
infermiere, guardarobiere.
1.2 Per il profilo professionale di
collaboratore scolastico non è istituita la terza fascia delle graduatorie di
istituto o di circolo per le supplenze temporanee. Le relative assunzioni
avvengono mediante gli Uffici Provinciali del Lavoro cui i dirigenti
scolastici, segnalando il contingente di personale da avviare al lavoro,
dovranno anche precisare il titolo di studio richiesto per l'accesso (licenza
media) e l'applicabilità delle riserve di legge a favore degli addetti ai
lavori socialmente utili e ai lavori di pubblica utilità (legge
17/5/1999, n. 144, art. 45 e successive
integrazioni e modificazioni).
1.3 Per essere inseriti nella terza
fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il profilo di
assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e
guardarobiere occorre produrre domanda di inserimento utilizzando l'apposito
modello (All. D), secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 2 e 3.
Non possono produrre domanda di
inserimento e, se prodotta, questa è del tutto nulla, coloro che, per il medesimo
profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie
provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi
provinciali per le supplenze annuali o fino al termine delle attività
didattiche, nelle graduatorie di istituto della prima o seconda fascia.
Possono, tuttavia, produrre domanda gli inseriti con riserva fino allo
scioglimento della medesima e coloro che abbiano prodotto domanda di
inserimento in attesa del completamento della procedura.
Sono cancellati dalla corrispondente
terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto in cui siano già
inseriti coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale,
l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo
indeterminato, oppure negli elenchi provinciali per le supplenze, oppure
nella prima o seconda fascia delle graduatorie di circolo o d'istituto.
1.4 I requisiti ed i titoli valutabili ai
fini del presente decreto devono essere posseduti alla data della domanda.
1.5 I candidati devono essere in possesso
del titolo di studio, indicato di seguito a ciascun profilo professionale,
prescritto dal C.C.N.L.
del comparto Scuola per il quadriennio 1998/2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del
9/6/1999, n. 133.
Assistente Amministrativo:
1) Diploma di qualifica professionale ad
indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla
contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore
dell'impresa turistica);
2) oppure diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo
amministrativo-contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi
dell'art.
14 della legge n. 845 del 21/12/1978;
3) oppure diploma di maturità che
consenta l'accesso agli studi universitari.
Assistente Tecnico:
1) diploma di qualifica di istituto
professionale a indirizzo specifico;
2) oppure diploma di maestro d'arte a
indirizzo specifico;
3) oppure diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di
corsi regionali, ai sensi dell'art.
14 della legge n. 845/1978;
4) oppure qualsiasi diploma di maturità,
corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso
agli studi universitari.
La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è
quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente
nel termine di presentazione della domanda. Corrispondentemente è definita la
specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.
Cuoco:
1) diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
2) oppure diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di
corsi regionali, ai sensi dell'art.
14 della legge n. 845/1978.
Infermiere:
1) diploma di infermiere professionale.
Guardarobiere:
1) diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale;
2) oppure diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi
regionali, ai sensi dell'art.
14 della legge n. 845/1978.
1.6 Per coloro che all'1/9/1999 erano
inseriti nelle soppresse graduatorie provinciali per le supplenze, restano
validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i
titoli di studio in base ai quali avevano conseguito l'inserimento in tali
graduatorie.
1.7 Gli attestati di qualifica rilasciati
ai sensi dell'art.
14 della legge n. 845/1978, devono essere
integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano
di studio.
1.8 I candidati devono essere, altresì,
in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2) età non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto
anche conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le
regioni e gli enti locali;
4) idoneità fisica all'impiego, tenuto
conto anche delle norme di tutela contenute nell'art.
22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante
visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in
posizione utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti
all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2
- comma 4 - D.P.R. n. 693/1996).
Ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/2/1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono,
inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica.
Non possono partecipare alla procedura in
esame:
a) coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati
decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste
dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle
condizioni ostative di cui alla legge 18/1/1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente
inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell'inabilità o
dell'interdizione;
f) i dipendenti dello Stato o di enti
pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciale.
Art. 2 - Termini di presentazione della domanda
- Autorità scolastica cui produrre la domanda
2.1 La domanda di inserimento nella terza
fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee
è unica per tutti i profili richiesti e deve essere prodotta, con le modalità
indicate nel successivo comma 3, per non più di 30 istituzioni scolastiche
della medesima provincia a pena di esclusione dalla procedura di cui al
presente decreto per tutti i profili di riferimento, oppure a pena di
decadenza dalle medesime graduatorie, se già inseriti.
La domanda di inserimento è nulla con
riferimento alle istituzioni scolastiche presso le quali non sia istituito
l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
2.2 Coloro che per il medesimo profilo
professionale, siano già inseriti sotto riserva nella graduatoria provinciale
permanente del concorso per soli titoli (assunzioni a tempo indeterminato) o
nell'elenco provinciale per le supplenze, oppure che abbiano prodotto domanda
di inserimento e la relativa procedura sia ancora in svolgimento, possono
produrre la domanda in esame, in non più di 30 istituzioni scolastiche della
provincia definita come segue:
A) nella provincia in cui siano inseriti
con riserva o abbiano prodotto domanda di inserimento nella graduatoria
provinciale per le supplenze di collaboratore scolastico o nell'elenco
provinciale per le supplenze del medesimo oppure di altro profilo
professionale oppure nella correlata seconda fascia delle graduatorie di
istituto o di circolo;
B) oppure, se non ricorra il caso di cui
alla precedente lettera A) nella provincia in cui siano già inseriti sotto
riserva o abbiano prodotto domanda di inserimento nella graduatoria
permanente per le assunzioni a tempo indeterminato del medesimo profilo
professionale o di altro profilo professionale o nella correlata prima fascia
delle graduatorie di circolo o di istituto.
2.3 Il candidato che non si trovi nella
situazione di cui al precedente comma 2, deve produrre domanda nella sola
provincia definita, nell'ordine, come segue:
A) nella provincia in cui sia
eventualmente inserito nella graduatoria o elenco per le supplenze annuali di
altro profilo professionale;
B) nella provincia in cui sia
eventualmente inserito nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo
indeterminato di altro profilo professionale.
2.4 La domanda deve essere prodotta entro
30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda deve essere indirizzata
all'istituzione scolastica indicata per prima nel modello (All. D). Tale
istituzione scolastica curerà la gestione della domanda stessa.
2.5 La domanda di inserimento deve essere
prodotta, alla sola istituzione scolastica di cui sopra, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante consegna a mano.
Art. 3 - Formulazione della domanda di
inserimento o di aggiornamento e relativa documentazione
3.1 La domanda deve essere redatta in
carta semplice, riempiendo l'allegata scheda (All. D), liberamente riproducibile, indicando:
– il cognome, nome e sesso;
– la data e il luogo di nascita;
– il codice fiscale;
– il recapito;
– l'istituzione scolastica cui la domanda
è indirizzata, la provincia di ubicazione e le istituzioni scolastiche
prescelte (non più di 30);
– il profilo o i profili professionali
nelle cui graduatorie per le supplenze temporanee (terza fascia) il candidato
intende essere inserito.
3.2 La domanda deve essere datata e
sottoscritta dal candidato (non occorre alcuna autenticazione).
3.3 Nella domanda il candidato deve
indicare le graduatorie provinciale o di istituto o di circolo in cui sia
eventualmente inserito, sotto riserva o a pieno titolo, o per le quali abbia
prodotto domanda di inserimento (nel caso in cui la relativa procedura sia ancora
in svolgimento).
3.4 Nella domanda il candidato deve,
indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nella
graduatoria di circolo o di istituto (terza fascia).
3.5 Il candidato deve specificare nella
domanda i titoli di cui chiede la valutazione ai fini del punteggio (All. A); delle
preferenze (All. B) e della
corrispondenza titoli/aree di laboratori, solamente per gli assistenti
tecnici (All. C).
3.6 L'idoneità fisica all'impiego di cui
al precedente art. 1 - comma 8 - punto 4 deve essere oggetto di dichiarazione
del candidato, per quanto a propria conoscenza, e successivamente
documentata, al momento dell'assunzione, mediante certificato medico rilasciato
dalla competente autorità sanitaria.
3.7 Fatto salvo quanto disposto al
precedente comma 6, i requisiti di ammissione, nonché i titoli di cultura, di
servizio, di preferenza e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree
di laboratorio possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva rilasciata
dal candidato sotto la propria responsabilità; di autocertificazione in
fotocopia con la dicitura "copia conforme all'originale in mio
possesso" cui segue la data e la firma del candidato; di certificazione
per riferimento a documenti già in possesso dell'istituzione scolastica cui è
indirizzata la domanda, purché siano fornite tutte le indicazioni necessarie
per la loro individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.
Il candidato può, altresì, produrre
certificazioni rilasciate dalla competente autorità amministrativa. In tale
ultimo caso i servizi scolastici devono essere certificati dalla competente
autorità della scuola in cui sono stati prestati.
3.8 Le autodichiarazioni mendaci o
l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di
documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al
presente decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento o
la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti e comportano,
inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.
75 e 76 del D.L.vo 28/12/2000, n. 443 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/2/2001.
3.9 L'Amministrazione procederà ad un
controllo a campione delle autodichiarazioni e delle autocertificazioni.
3.10 L'allegata scheda D, compiutamente
formulata nelle parti che il candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e
datata dal medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione
effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato
dal candidato.
Art. 4 - Inammissibilità della
domanda - Esclusione della procedura
4.1 Sono inammissibili le domande prive della
sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine indicato nel
precedente art. 2 - comma 4, nonché le domande da cui non è possibile
evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo
professionale cui sono riferite.
4.2 L'Amministrazione dispone
l'esclusione dei candidati che:
a) abbiano prodotto domanda in più
province, oppure in più di 30 scuole;
b) risultino privi di alcuno dei
requisiti di cui al precedente art. 1;
c) abbiano effettuato autodichiarazioni
mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
4.3 La produzione di domande in più
province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in esame, anche
l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui chieda
l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in
cui il candidato sia inserito.
4.4 Le autodichiarazioni mendaci o
l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di
documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al
presente decreto per tutti i profili, graduatorie di riferimento, nonché la
decadenza dalle medesime graduatorie, se inseriti, e comportano, inoltre, le
sanzioni penali come prescritto dagli artt.
75 e 76 del D.L.vo 28/12/2000, n. 443, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/2/2001.
Art. 5 - Ricorsi
5.1 Avverso l'esclusione o
inammissibilità, nonché avverso le graduatorie è ammesso reclamo al dirigente
dell'istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
5.2 Il reclamo deve essere prodotto entro
10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria in via provvisoria. Nel
medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
5.3 Decisi i reclami ed effettuate le
correzioni degli errori materiali l'autorità scolastica competente approva la
graduatoria in via definitiva.
5.4 Dopo tale approvazione la graduatoria
è impugnabile unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
5.5 La pubblicazione delle graduatorie
dovrà avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal
fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento
delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni
scolastiche.
Art. 6 - Formazione delle graduatorie di
circolo o di istituto per le supplenze temporanee (terza
fascia) - Assunzione e rapporto di lavoro
6.1 Le graduatorie di circolo o di
istituto (terza fascia) sono formulate a cura dei dirigenti scolastici, in
base ai punteggi e alle preferenze (allegati A e B).
Delle riserve di legge per le assunzioni
obbligatorie (legge n. 68/1999, ecc.) non si tiene conto nelle graduatorie di circolo o
di istituto, in quanto l'obbligo è interamente assolto nell'ambito delle
assunzioni a tempo indeterminato, annuali o fino al termine delle attività
didattiche, effettuate in base alle corrispondenti graduatorie provinciali ed
ai corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
6.2 Le supplenze temporanee sono
conferite con precedenza ai candidati inseriti nella prima fascia delle graduatorie
di circolo o di istituto, esaurita questa, ai candidati inseriti nella
corrispondente seconda fascia, infine ai candidati inclusi in base alla
procedura del presente decreto, tenendo conto delle preferenze di cui all'allegata scheda (D).
6.3 Le supplenze di assistente tecnico
sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, ai
candidati che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso
alle aree di laboratorio disponibili a tal fine (All. C).
6.4 Il trattamento economico del rapporto
di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola per il quadriennio
1994/1997 e successive integrazioni e
modificazioni.
6.5 Per quanto non disposto dal presente
decreto si rinvia al regolamento approvato con D.M. 13/12/2000, n. 430, artt. 1, 2, 4, 7 (All. E).
Art. 7 - Pubblicazione
7.1 Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, lì 10/10/2001
Il MINISTRO
Letizia Moratti
ALLEGATO A
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
AVVERTENZE ALLE TABELLE A/1 - A/2
- A/3
A) Il servizio militare di leva e i
servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di
impiego, sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il
servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge,
prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come
servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni statali.
B) Il servizio prestato nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina
dell'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità di
conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi
prestati nel territorio nazionale.
C) Il servizio effettuato nelle
qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420/1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R.
n. 588/1985 è considerato a tutti i fini come
servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
D) I titoli che sono oggetto di
valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non
possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente
previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende
impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai
quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
E) Tra i titoli di studio richiesti per
l'accesso, di cui ai rispettivi punti 1) delle tabelle è sempre incluso il
diploma di scuola media che deve essere valutato nei confronti di tutti i
candidati che ne risultino in possesso, secondo le regole ivi stabilite. Si
deve assegnare cioè il punteggio relativo alla migliore media riportata fra
la licenza media, il diploma di qualifica o di maturità e il punteggio
aggiuntivo di punti 2 (una sola volta) per gli altri titoli suindicati. Gli
attestati di qualifica regionali non rientrano nella valutazione di cui ai
punti 1) e 2) delle allegate tabelle.
F) Qualora il servizio sia stato prestato
in scuole materne non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie
o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali
pareggiate o legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è
ridotto alla metà..
G) L'eventuale frazione pari o superiore
al mezzo centesimo è arrotondata verso l'alto, la frazione inferiore al mezzo
centesimo è arrotondata verso il basso, in modo da ottenere una valutazione
senza frazioni di punto inferiori al centesimo.
ALLEGATO A/1
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE
GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per
l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione:
– si valuta la media dei voti rapportata
a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di
educazione fisica e di condotta.
Ove nel titolo di studio la valutazione
sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti
valori:
– sufficiente - 6; buono - 7; distinto -
8; ottimo - 9.
Ove siano stati prodotti più titoli fra
quelli richiesti per l'accesso si valuta il più favorevole (2).
2) Per i titoli di cui al punto
precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché meno favorevoli o per
i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza
di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (2) punti 2
3) Diploma di laurea (si valuta un
solo titolo) (2) punti 2
4) Attestato di qualifica professionale
di cui all'art.
14 della legge n. 845/1978, attinente alla
trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante
strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato)
(2) punti 1,50
5) Attestato di addestramento
professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale
per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali
istituiti dallo Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo
attestato) (2) (6) punti 1
6) Idoneità in concorso pubblico per
esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed
esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici
territoriali (si valuta una sola idoneità) punti 1
B) TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio prestato in qualità di
responsabile amministrativo o assistente amministrativo in:
a) scuole materne: statali, delle
regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano,
non statali autorizzate;
b) scuole elementari: statali e
non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o
artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni
convittuali (1) (3) (4) (5) (7)
– per ogni anno: punti 6
– per ogni mese o frazione superiore a 15
gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6
per ciascun anno scolastico)
8) Altro servizio prestato in una
qualsiasi delle scuole elencate al punto 7, ivi compreso il servizio di
insegnamento nei corsi Cracis, e il servizio prestato con rapporto di lavoro
costituito con enti locali (1) (3) (4) (5)
– per ogni anno: punti 1,20
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,10
(fino a un massimo di punti 1,20
per ciascun anno scolastico)
9) Servizio prestato alle dirette
dipendenze di Amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati
scolastici (1) (4) (5)
– per ogni anno: punti 0,60
– per ogni mese o frazione superiore a 15
gg. punti 0,05
(fino a un massimo di punti 0,60
per ciascun anno scolastico)
ALLEGATO A/2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE
GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE TECNICO,
DI CUOCO, DI INFERMIERE
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per
l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione:
– si valuta la media dei voti rapportata
a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di
educazione fisica e di condotta.
Ove nel titolo di studio la votazione sia
espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
– sufficiente - 6; buono - 7; distinto -
8; ottimo - 9.
Si valuta uno solo dei titoli
sopraindicati, quello più favorevole (2).
2) Per i titoli di cui al punto
precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché meno favorevoli (si
valuta un solo titolo) (2) punti 3
3) Diploma di laurea (si valuta un
solo titolo) (2) punti 2
4) Idoneità in precedenti concorsi
pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale
cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale Ata o non
docente, corrispondenti al profilo cui si concorre (si valuta una sola
idoneità) punti 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio prestato in:
a) scuole materne: statali, delle
regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano,
non statali autorizzate;
b) scuole elementari: statali e
non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o
artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
d) istituzioni convittuali,
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di
assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (3) (4)
(5) (7)
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6
per ciascun anno scolastico)
6) Servizio prestato nei convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati
femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo
professionale) (1) (3) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6
per ciascun anno scolastico)
7) Servizio prestato nei convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli
educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al
profilo professionale di infermiere) (1) (4) (5)
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6
per ciascun anno scolastico)
8) Servizio prestato nei convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli
educandati femminili dello Stato in qualità di aiutante cuoco (limitatamente
al profilo professionale di cuoco) (1) (4) (5)
– per ogni anno punti 3,60
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,30
(fino a un massimo di punti 3,60
per ciascun anno scolastico)
9) Servizio prestato in scuole di cui al
punto 5, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti
nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio
di insegnamento nei corsi Cracis (1) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 1,20
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,10
(fino a un massimo di punti 1,20
per ciascun anno scolastico)
10) Servizio prestato alle dirette
dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali e nei patronati scolastici
(1) (4)
– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,05
(fino a un massimo di punti 0,60
per ciascun anno scolastico)
ALLEGATO A/3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE
GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE DI GUARDAROBIERE
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per
l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione:
– si valuta la media dei voti rapportata
a decimi (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di
educazione fisica e di condotta.
Ove nel titolo di studio la valutazione
sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti
valori:– sufficiente - 6; buono - 7; distinto - 8; ottimo - 9.
Ove siano stati prodotti più titoli fra
quelli richiesti per l'accesso, si valuta quello più favorevole (2).
2) Diploma di maturità che consenta
l'accesso agli studi universitari (2) punti 3
3) Diploma di qualifica (2) punti 2
4) Idoneità conseguita in precedenti
concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o
aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere) punti 2
Il punteggio viene attribuito una sola
volta anche se si è risultati idonei in più concorsi.
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio prestato in qualità di
guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in:
a) scuole materne: statali, delle regioni
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non
statali autorizzate;
b) scuole elementari: statali e
non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o
artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni
convittuali (1) (3) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6
per ciascun anno scolastico)
6) Servizio prestato nelle scuole di cui
al punto 5); nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero,
nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti
nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio
di insegnamento prestato nei corsi Cracis (1) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 1,80
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,15
(fino a un massimo di punti 1,80
per ciascun anno scolastico)
7) Servizio prestato alle dirette
dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici
o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (4)
– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,05
(fino a un massimo di punti 0,60
per ciascun anno scolastico)
NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE
(1) Il servizio valutabile è quello
effettivamente prestato o comunque, quello relativo a periodi, coperti da
nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del
posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni,
legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo,
maternità, servizio militare ecc.), per le quali il periodo di conservazione
del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico,
quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di
contenzioso favorevole.
(2) Sono valutabili anche i titoli
equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano
espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la
sufficienza.
(3) Per il personale in servizio nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato
viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14/11/1977, il certificato
conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o
addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso
autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per
il personale da inviare all'estero.
(4) Il servizio nelle scuole statali (con
contratto a tempo indeterminato o determinato) prestato con rapporto di
impiego con gli enti locali viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello
prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo
professionale o in profilo professionale corrispondente.
Nei confronti di tutti i candidati il
punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è
attribuito in proporzione alla quota della prestazione per tutti i titoli di servizio
da valutare ai sensi delle presenti tabelle di valutazione.
(5) Qualora il servizio sia stato
prestato in scuole materne non statali autorizzate, in scuole elementari
parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o
artistica non statali pareggiate o legalmente riconosciute, il punteggio
assegnato al servizio è ridotto alla metà.
(6) La valutazione compete anche quando,
in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi
meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo
rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline,
includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi
meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine
sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
(7) Ove, ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso
periodo coincida la prestazione di servizi diversi, tale periodo, ai fini
dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno
soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano
stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei
titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo
attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello
massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.
ALLEGATO B
PREFERENZE
Le preferenze sono quelle indicate nel
relativo spazio della scheda D.
ALLEGATO C
CORRISPONDENZA TITOLI - AREE
DI LABORATORIO
(SOLAMENTE PER ASSISTENTE TECNICO)
Tabella annessa all'O.M.
n. 59/1994 e successive integrazioni e modificazioni.
ALLEGATO D
SCHEMA DI DOMANDA
ALLEGATO E
NORMATIVA INERENTE AGLI ELENCHI O ALLE
GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.M.
13/12/2000 N. 430
Art. 1 - Disponibilità di posti e
tipologia di supplenze
1. Ai sensi dell'articolo
4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio
1999, n. 124, di seguito denominata
"legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle
disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale
con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:
a) supplenze annuali, per la copertura
dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano
presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine
delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno
scolastico;
c) supplenze temporanee, per ogni altra
necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto
specificato all'articolo 6.
2. Non si dà luogo al conferimento delle
supplenze per i Direttori dei Servizi generali e amministrativi che, in caso di
assenza, sono sostituiti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle
norme contrattuali vigenti. Pertanto, il presente regolamento non si applica
al personale appartenente a detto profilo professionale.
3. Per l'attribuzione delle supplenze
annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 2; per
l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di
circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
4. In caso di esaurimento delle
graduatorie di cui all'articolo 2 di tutti i profili professionali, ad
esclusione dei collaboratori scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti
interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle
attività didattiche vengono conferite utilizzando appositi elenchi
provinciali, compilati con l'inserimento di aspiranti che erano inseriti
nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze
e che abbiano prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali;
negli stessi elenchi provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti
nelle suddette graduatorie purché abbiano prestato servizio a tempo
determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle
dipendenze degli enti locali per almeno 30 giorni. Per il conferimento di
supplenze nel profilo professionale di collaboratore scolastico, in caso di
esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2, ivi comprese le
graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all'articolo
587 del decreto legislativo n. 297/1994, i dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilità
procedono all'assunzione, ai sensi del comma
1, dello stesso articolo 587.
5. L'individuazione del destinatario
della supplenza è operata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica
competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui
all'articolo 2, comma 1; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione
delle graduatorie di cui all'articolo 5 (modificato dalla legge n. 333/2001 e dalla correlata C.M. n. 136/2001, paragrafo 4).
6. Il conferimento delle supplenze si
attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato,
sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti
esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo
calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) per le supplenze temporanee l'ultimo
giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
7. Le supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale
termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle
relative attività, nelle scuole interessate ad esami di Stato e di
abilitazione all'insegnamento, nelle scuole di grado preparatorio, qualora
non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante
l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio
presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti
situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di
istituto.
Art. 2 - Graduatorie da utilizzare per il
conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle
attività didattiche
1. Per il conferimento delle supplenze
annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei
guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi dell'articolo
4, comma 11, della legge, le
graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo
554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in caso di esaurimento, si utilizzano gli elenchi
provinciali di cui all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici,
si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli
e, in caso di esaurimento, si utilizzano le corrispondenti graduatorie
provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed
integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni
scolastici ha prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali,
anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.
2. Il personale incluso nelle graduatorie
di cui al comma 1, può rinunciare in via definitiva o limitatamente a singoli
anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato,
manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Nei confronti del personale che sia
già titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo
professionale, la supplenza è conferita solo se ha dichiarato esplicitamente
che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al
conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato
comporta la decadenza dal precedente impiego.
4. Nello scorrimento delle graduatorie di
cui al comma 1, ai fini dell'attribuzione delle supplenze, non vengono presi
in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a
norma dei commi 2 e 3.
Art. 3 - (Omesso perché
concerne unicamente le assunzioni tramite graduatorie provinciali)
Art. 4 - Completamento di orario e
cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico
1. L'aspirante cui viene conferita una
supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di
lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in
relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza,
a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario
ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il
completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato,
nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può
realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio
della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle
condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle
scuole medesime.
3. Nello stesso anno scolastico possono
essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di
istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
Art. 5 - (Omesso perché contiene la
disciplina già riportata nel presente D.M)
Art. 6 - (Omesso perché contiene la disciplina già riportata nel
presente D.M.)
Art. 7 - Effetti del mancato
perfezionamento del rapporto di lavoro
1. L'esito negativo di una proposta di
assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:
a) Per supplenze conferite sulla base
delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1:
1) la rinuncia ad una proposta di
assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della
possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle
graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo;
2) l'abbandono del servizio comporta sia
l'effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire
qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie
permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno
scolastico in corso.
b) Per supplenze conferite sulla base
delle graduatorie di circolo e di istituto:
1) la rinuncia ad una proposta
contrattuale, o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto;
2) l'abbandono della supplenza comporta
la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita,
sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, che delle graduatorie
di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
2. Il personale che non sia già in
servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche,
ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per
accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
3. Per il personale con contratto a tempo
indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di
supplenze, secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2, la mancata
accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione
per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2,
comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire
supplenze.
4. Il personale in servizio per supplenza
conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque
facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base
delle graduatorie di cui all'articolo 2.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non
si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata
richiesta dell'interessato.
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