Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005
n. 15
Banca dati
dell’offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi
Allegati
VISTO il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO l’articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
VISTI gli artt. 1 e 2
della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTA la legge 11 luglio
2003, n. 170, ed in particolare l’art. 1 bis, relativo
all’istituzione dell’Anagrafe Nazionale degli studenti e dei laureati;
VISTO il D.M. 30 aprile
2004, n. 9, con il quale è stato attuato l’art. 1 bis della
legge n. 170/2003;
VISTO il D.M. 5 agosto
2004, n. 262, relativo alla programmazione del sistema
universitario per il triennio 2004-2006;
VISTO il D.M. 22 ottobre
2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento
sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre
1999, n. 509;
VISTA la nota del
Ministro n. 995 del 3 luglio 2003 con la quale, sentito il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario, sono stati definiti,
fra l’altro, i requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle
dotazioni che devono essere disponibili per la durata normale dei corsi di
studio da attivare (c.d. requisiti minimi) a partire dall’a.a. 2003/2004 (doc.
17/01, doc. 12/02 e doc. 3/03);
VISTO il nuovo modello per la
ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario, approvato con D.M. 28 luglio
2004, n. 146;
CONSIDERATO che, sulla base delle
indicazioni riportate nella ministeriale n. 1329 del 14 settembre 2001 e successive
integrazioni, presso il Ministero è stata costituita dall’a.a. 2001/2002 la
Banca dati dell’offerta formativa con procedura telematica di trasmissione
delle informazioni, suddivisa in una sezione denominata RAD (Regolamenti
didattici d’Ateneo), relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio, e
in una sezione, annualmente ridefinita, denominata Off.F (Offerta Formativa),
relativa alla attivazione degli stessi, nonché volta a fornire allo studente e
agli altri soggetti interessati le informazioni necessarie sull’offerta
didattica delle Università;
RITENUTO di dovere definire un
quadro informativo degli elementi necessari ai fini della predisposizione del
supplemento al diploma di ogni titolo di studio, secondo modelli conformi a
quelli adottati dai Paesi europei;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9, commi 2
e 3, del D.M. n. 270/2004, dell’art. 4, comma 3,
lettera b), e dell’art. 5, comma 1,
del D.M. n. 262/2004, a decorrere dall’a.a. 2005/2006 non possono essere
attivati corsi di studio in carenza del possesso dei requisiti minimi, e che
l’attivazione degli stessi, con l’iscrizione di studenti al primo anno, è
subordinata al loro inserimento, ogni anno, nell’Off.F;
RITENUTO di dover provvedere
all’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 9, commi 2
e 3, del D.M. n. 270/2004, tenuto conto altresì di quanto
previsto dall’art. 4, comma 3, lettera b), e dall’art. 5 del D.M.
n. 262/2004;
D E C R E T
A
Art. 1
(Regolamenti
didattici d’Ateneo - RAD)
1.Fermo restando quanto previsto
dall’art. 11 del D.M.
22 ottobre 2004, n. 270, il RAD può essere integrato, per
l’inserimento di nuovi corsi di studio o modificazioni dei precedenti già
inseriti, con la procedura telematica richiamata nelle premesse.
2.Relativamente a ciascun anno
accademico, ai fini dell’attivazione della procedura per l’inserimento
nell’Off.F, le proposte di cui al comma 1, corredate di tutte le informazioni
necessarie, devono essere inserite nel RAD, con “chiusura” da parte del
Rettore, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
3.Per i fini di cui al comma 2, il
procedimento di esame delle proposte da parte del Consiglio universitario
nazionale deve essere “chiuso” entro il 15 marzo di ogni anno.
Art. 2
(Requisiti
minimi; Off.F)
1.Sono confermati i requisiti
relativi alle quantità e alle caratteristiche delle dotazioni che devono essere
disponibili per la durata normale dei corsi di studio da attivare (c.d.
requisiti minimi) determinati con la nota del
Ministro n. 995 del 3 luglio 2003 di cui alle premesse, come
riportati, per quel che concerne la docenza di ruolo, nell’allegato 1, che è
parte integrante del presente decreto. Ai fini dell’inserimento annuale dei
corsi di studio nell’Off.F, la verifica del possesso dei requisiti minimi è
condotta con riferimento all’utenza sostenibile, intesa come il numero di
studenti del primo anno al quale le Università possono garantire le dotazioni
indispensabili ai fini dello svolgimento adeguato delle attività formative per
la durata normale degli studi.
2.Per i corsi di studio in
teledidattica, ivi compresi quelli attivati dalle Università telematiche di cui
all’art. 2, comma 2, del decreto interministeriale (Istruzione, Università e
Ricerca – Innovazione e Tecnologie) 17 aprile 2003, e per quelli appartenenti
alle classi 3, 6, 33, SNT/1, SNT/2, SNT/3, SNT/4, SNT_SPEC/1, SNT_SPEC/2,
SNT_SPEC/3, SNT_SPEC/4, 46/S, 52/S i requisiti minimi sono ridefiniti con
successivo decreto ministeriale, sentito il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario. In via di prima applicazione, i
requisiti minimi di docenza di ruolo relativi a tali corsi di studio sono
quelli riportati nel predetto allegato 1.
3.L’attivazione nella stessa o in
altra sede didattica di corsi di studio omologhi, già approvati e inseriti nel
RAD, ovvero organizzati con modalità didattiche diverse da quelle ivi previste,
è considerata e valutata, ai fini della verifica del possesso dei requisiti
minimi e dell’inserimento nell’Off.F, come attivazione di ulteriori corsi di
studio.
4.Le operazioni relative alla
verifica del possesso dei requisiti minimi sono effettuate dalle Università
sulla base di criteri e modalità definiti dal Comitato. La predetta verifica,
ai fini dell’inserimento dei corsi di studio nell’Off.F, deve essere “chiusa”
da parte dei Rettori, previa acquisizione della relazione favorevole dei Nuclei
di valutazione di Ateneo, entro il 15 aprile di ogni anno.
5.I corsi di studio privi della
relazione favorevole dei Nuclei di cui al comma 4 non possono essere inseriti
nell’Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.
6.L’eventuale iscrizione di
studenti in corsi di studio non inseriti, nei termini di cui al comma 4,
nell’Off.F comporta:
a) la revoca dell’autorizzazione
ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente
impossibilità dell’inserimento degli studenti illegittimamente iscritti
nell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, fatto salvo il
riconoscimento dei crediti già acquisiti dagli studenti stessi per il
proseguimento degli studi in altro corso;
b) la non considerazione dei
relativi studenti ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la
riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del nuovo
modello predisposto dal Comitato, nella misura del 5 % a partire dal 2005.
Art. 3
(Off.F
pubblica)
1.L’Off.F pubblica contiene i
corsi di studio attivati in ogni anno accademico, corredati di tutte le
informazioni richieste dal Ministero per consentire agli studenti e agli altri
soggetti interessati di orientarsi nell’offerta formativa annuale di tutti gli
Atenei.
2.Le predette informazioni sono
inserite dalle Università, per ciascuno dei corsi di studio presenti
nell’Off.F, - ad integrazione di quelle già inserite ai fini della verifica del
possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 2 - entro il 31 maggio di ogni
anno.
3.Le informazioni contenute
nell’Off.F pubblica sono accessibili sul sito internet del Ministero e ne viene
data notizia agli istituti scolastici per la loro diffusione agli studenti.
Roma, 27 gennaio 2005
Il Ministro
(f.to
Letizia Moratti)
Allegati:
Allegato 1