IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM/VI -
DIV. I
Decreto Ministeriale n. 146
Roma, 18 maggio 2000
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE PER LA PRIMA INTEGRAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI, AI
SENSI DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON D.M. DEL 27 MARZO 2000
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9;
VISTO il
Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9,
della legge 3 maggio 1999, n. 124,
adottato con decreto ministeriale del 27 marzo
2000, registrato alla Corte dei conti il 4
maggio 2000;
VISTO in
particolare l'art.14, comma 1 del predetto
Regolamento che affida ad un apposito decreto
ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione
delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento
del punteggio per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento di altra provincia;
DECRETA
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
ART. 1
Prima integrazione delle graduatorie
permanenti per il personale docente ed educativo.
La prima integrazione delle graduatorie permanenti
del personale docente ed educativo di cui alla legge in premessa avviene, in
ciascuna provincia, secondo le modalità previste dall'art. 2 del Regolamento adottato con
Decreto Ministeriale 27/3/2000 di seguito
denominato Regolamento
ART. 2
Trasferimento di graduatoria e
aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella
graduatoria base.
1) Nella fase
della prima integrazione, i docenti ed il personale educativo, già inseriti
nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituite in ogni
provincia e denominate graduatorie base dal Regolamento, possono presentare domanda di trasferimento da uno o
entrambe le province di precedente inserimento entro il termine e con le
modalità indicati dall'art.9. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in
ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato. Il trasferimento di
provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le
graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il
depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui chiede il
trasferimento
2) Entro lo
stesso termine il personale incluso nella graduatoria base può chiedere anche
il solo aggiornamento del punteggio.
3) Per i docenti
di cui ai precedenti commi e per coloro che chiedono soltanto l'aggiornamento
del punteggio, i titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle relative domande, sono valutati sulla base della tabella
allegata (all. A).
ART. 3
Nuovi inserimenti - Predisposizione delle
graduatorie permanenti - Ordine di precedenza.
1) I nuovi
aspiranti, in possesso dei requisiti specifici di seguito indicati, possono
presentare domanda di inserimento secondo i termini e le modalità indicate
all'art.9 per una sola provincia.
2) Nella fase
della prima integrazione, nei confronti di coloro che chiedono l'inserimento
nelle graduatorie permanenti, l'inclusione avviene in coda alle graduatorie
di base integrate ed aggiornate ai sensi del precedente articolo Pertanto le
graduatorie saranno articolate in distinte fasce da utilizzare secondo il
seguente ordine di precedenza:
I fascia: personale docente e educativo inserito nelle graduatorie
dei soppressi concorsi per soli titoli, denominate graduatorie base dall'articolo 2, comma 1 del Regolamento, ivi compresi quelli che hanno chiesto il trasferimento di
provincia ai sensi dell'art.2.
II fascia: (art. 2, comma 4, lettera a1 del
Regolamento) personale docente ed educativo
che alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio 1999) è in possesso
dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per
soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di
esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di
concorso o al medesimo posto di ruolo; 360 giorni di servizio prestati nelle
scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta Per il
requisito del servizio si dovrà fare riferimento al periodo intercorrente tra
il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999.
III fascia: (art. 2, comma 4, lettera a2 e comma
5 del Regolamento) personale docente ed educativo
che matura i requisiti previsti dalla seconda fascia alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria
permanente, ivi compresi coloro che superano le prove della sessione
riservata di esame indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 124/99. Per il requisito del servizio si dovrà fare riferimento
al periodo intercorrente tra il 1° settembre 1996 ed il termine di scadenza
di presentazione della domanda.
IV fascia: (art. 2, comma 5, del Regolamento) personale docente ed educativo che non è in possesso del
requisito del servizio dei 360 giorni prestato nelle scuole statali nel
triennio scolastico antecedente alla data di scadenza per la presentazione
delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente e ha superato le
prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini
abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di
ruolo e sia inserito, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria
provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da
considerare in possesso di questo requisito anche coloro che essendo stati
inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati
alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'art.7, comma 6 della O.M. n.371 del
29.12.1994 e avevano titolo a chiedere il
reinserimento ai sensi dell'art. 7, comma 7 della medesima O.M. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per
l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno
superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi
successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza,
fissato con l'Ordinanza Ministeriale n.371 del 29
dicembre 1994, come modificata dalla O.M.n. 66 del 27.2.1995. In questa fascia vengono altresì inseriti coloro che
superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della
legge124/1999, privi del requisito dei 360
giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico
antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nelle graduatorie.
3) Possono
presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei
termini previsti dall'art.9 del presente Decreto, pur avendo presentato
domanda nei termini ed avendone titolo, non abbiano ancora frequentato i
corsi per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità da attivare ai
sensi dell'O.M. n. 33/2000. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale
circostanza nel modulo di domanda, dichiarando altresì i titoli valutabili.
Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro 10 giorni, dalla data di
pubblicazione degli esiti dell'esame di idoneità o abilitazione, la
dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo
punteggio. L'iscrizione nelle graduatorie permanenti per la categoria dei
docenti di cui trattasi avrà, pertanto, carattere provvisorio e sarà comunque
subordinata all'accertamento dei requisiti necessari alla ammissione ai corsi
e all'effettivo superamento degli esami finali.
4) Analoga
iscrizione con riserva di accertamento dei requisiti dovrà essere disposta
nei confronti di coloro che hanno pendente ricorso gerarchico o giurisdizionale
ovvero abbiano frequentato il corso per il conseguimento dell'abilitazione o
dell'idoneità e abbiano superato gli esami finali pur non avendone titolo ai
sensi dell'O.M. n.153/1999, ma solo ai sensi della successiva O.M. n.33/2000. In tal caso lo scioglimento della riserva ed il
consequenziale inserimento a pieno titolo avverrà soltanto al momento in cui
saranno concluse le procedure della sessione riservata indetta con la
predetta O.M. n.33/2000, cui i candidati avrebbero dovuto partecipare.
5) Gli aspiranti
vengono iscritti all'interno delle singole fasce come sopra indicate con il
punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le
tabelle di cui all'allegato A.
6) Per la scuola
secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di
concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
7) L'inserimento
può essere chiesto, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle
supplenze per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia
in possesso dei requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola
provincia.
ART. 4
Utilizzazione delle graduatorie permanenti
1) Le graduatorie
permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal
fine annualmente assegnabili dopo l'esaurimento delle corrispondenti
graduatorie di cui al comma 11 dell'art. 401 del D.L.vo 297/94,
sostituito dall'art.1, comma 5 della legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche.
2) Con successivo
Decreto saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione
a tempo indeterminato e determinato.
ART. 5
Valutazione dei titoli
1) Tutti gli
aspiranti sono inseriti con il punteggio valutabile secondo la tabella A
allegata. Coloro che, essendo già inseriti nella graduatoria di base,
chiedono l'aggiornamento del punteggio possono altresì chiedere la
valutazione di nuovi titoli eventualmente acquisiti, ovvero di titoli non
valutati in precedenza. Coloro che chiedono l'inserimento possono chiedere la
valutazione di tutti i titoli, a prescindere dalla data di conseguimento,
maturati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda.
2) A coloro che
vengono inseriti senza aver ancora maturato il requisito dell'abilitazione ai
sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, verrà attribuito provvisoriamente il
punteggio corrispondente al voto minimo di abilitazione previsto nella tabella A.
ART. 6
Docenti di strumento musicale nella
scuola media
1) La
compilazione delle graduatorie previste dall'art. 5 del Regolamento è subordinata alla conclusione delle procedure per
l'espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione
all'insegnamento prevista dall'art, 11 della legge 124/99 e viene effettuata secondo le disposizioni contenute negli
artt. 6 e 7 del Regolamento.
2) L'inserimento
nelle graduatorie permanenti può essere richiesto, nei termini e con le
modalità previsti dall'art.9, per la provincia in cui l'aspirante presta
servizio, alla data di presentazione della domanda, per l'insegnamento di
strumento musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato
l'ultimo dei servizi d'insegnamento utile ai sensi dell'art.6, comma 1 del Regolamento.
3) Per ogni
specialità strumentale prevista nei programmi allegati al Decreto 201/99 saranno istituite distinte graduatorie provinciali
permanenti da utilizzare, sino ad esaurimento, per le assunzioni in ruolo su
tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico
1999/2000. Le predette graduatorie sono utilizzabili altresì per il
conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività
didattiche.
4) Possono
presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei
termini indicati dall'art.9 non abbiano, pur avendo presentato domanda nei
termini ed avendone titolo, ancora sostenuto l'esame finale di abilitazione
ai sensi dell'O.M. n.202 del 6 agosto 1999. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale
circostanza nel modulo domanda, dichiarando altresì i titoli valutabili. I
titoli artistici dovranno essere opportunamente documentati con la relativa
certificazione o attestazione. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare,
entro 10 giorni, dalla data di pubblicazione degli esiti dell'esame di
abilitazione, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con
il relativo punteggio. L'iscrizione nelle graduatorie permanenti per la
categoria dei docenti di cui trattasi avrà, pertanto, carattere provvisorio e
sarà comunque subordinata all'accertamento dei requisiti necessari per
l'ammissione ai corsi e all'effettivo superamento degli esami finali.
5) Gli aspiranti
saranno graduati secondo il punteggio spettante sulla base della tabella di
valutazione dei titoli allegata al regolamento (all. B). Gli
aspiranti inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato Decreto Ministeriale 13 febbraio
1996 vengono collocati nelle graduatorie
permanenti con il punteggio loro già attribuito, eventualmente aggiornato con
la valutazione dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei
termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione
negli elenchi stessi.
6) Con successivo
decreto saranno stabilite le modalità per l'istituzione, l'integrazione e
l'aggiornamento delle graduatorie permanenti di strumento musicale da
utilizzare, dopo le graduatorie di cui al precedente comma 1, per le assunzioni
in ruolo sul 50% dei posti annualmente disponibili e per il conferimento
delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle
attività didattiche.
Responsabili amministrativi
ART. 7
Integrazione e utilizzazione delle graduatorie
permanenti
1) La prima
integrazione delle graduatorie permanenti avviene in ciascuna provincia
secondo le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento.
2) In tale fase
il personale già inserito in ogni provincia nelle graduatorie base (soppresse
graduatorie per soli titoli) entro il termine e con le modalità indicate
dall'art.9, può presentare domanda di trasferimento da una o entrambe le
province di precedente inserimento ad altra/altre province indicando in ogni
caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per
l'assunzione a tempo determinato.
3) Il
trasferimento di provincia comporta automaticamente il depennamento dalla
graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento.
4) Per coloro che
sono inseriti nella graduatoria base e chiedono il trasferimento ovvero
intendono solo aggiornare il proprio punteggio, i titoli conseguiti entro la
data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, saranno
valutati sulla base della tabella allegata (all. C).
5) Nella fase di
prima integrazione delle graduatorie base si procede con l'inclusione in coda
alle medesime graduatorie del personale che chiede l'inserimento. I nuovi
aspiranti in possesso dei titoli specifici indicati di seguito possono
presentare domanda di inserimento secondo termini e modalità previsti
dall'art.9. Pertanto le graduatorie saranno articolate in distinte fasce da
utilizzare secondo il seguente ordine di precedenza:
I fascia: Personale inserito nelle graduatorie dell'ex concorso per
soli titoli ( art.11, comma 3 del Regolamento).
II fascia : ( art.11, comma 4, lettera a del
Regolamento) coloro che alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di inclusione sono in possesso
dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per
soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di
esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della
scuola o a precorsi ruoli corrispondenti; 360 giorni di servizio di
responsabile amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente,
oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della terza qualifica
funzionale della scuola (immediatamente inferiore a quella cui si concorre).
III fascia: ( art.11, comma 4, lettera b del
Regolamento) coloro che alla data di scadenza
per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente
hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per
l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a
precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999,
in una graduatoria provinciale o d'istituto per l'assunzione di personale non
di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro
che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano
temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i
motivi previsti dall'art.12, comma 15 della O.M. n.59
del 21.2.1994 e avevano titolo a chiedere il
reinserimento ai sensi del medesimo articolo della stessa O.M.. Il requisito
della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo
non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente
concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile 1994,
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione
nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'Ordinanza Ministeriale n. 59 del 21
febbraio 1994.
6) Gli aspiranti
sono inseriti nelle singole fasce con il punteggio spettante in base ai
titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato C). Possono
essere valutati tutti i titoli a prescindere dalla data di conseguimento,
maturati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda.
7) Le graduatorie
permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo, sul 50 per cento dei
posti che residuano dopo aver detratto da tutti i posti annualmente
assegnabili il 30% da destinare ai concorsi riservati per il passaggio dalle
qualifiche immediatamente inferiori, sulla base delle disposizioni contenute
dell'art. 48 del Contratto collettivo nazionale integrativo, dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui all'art.553, comma 5, del Decreto
Legislativo n.297/1994, come
sostituito dall'art.6, comma 3, della legge n.
124/1999. A decorrere dal 1° settembre
2000 , le predette graduatorie sono utilizzate, nei limiti del contingente
sopraindicato, per le assunzioni nei ruoli di direttore dei servizi generali
ed amministrativi, previa regolare frequenza di un apposito corso modulare di
formazione con superamento di una prova finale. Il contenuto e le modalità
operative dei predetti corsi sono definiti attraverso la contrattazione
integrativa nazionale.
Norme Comuni
Art. 8
Requisiti generali di ammissione
1) Gli aspiranti,
oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 3, 6 e 7,
debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande, i seguenti requisiti:
1) cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2) età non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il
collocamento a riposo d'ufficio).
3) godimento dei
diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le
regioni e gli enti locali;
4) idoneità
fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante
visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
5) per i
cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei
confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996);
2) Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) Non possono
partecipare ai concorsi:
a) coloro che
siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle
sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto
"Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento
senza preavviso);
d) coloro che si
trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che
siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata
dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che
siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello
Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni
di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti
non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione
definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di
quest'ultima sanzione.
4) Tutti i
candidati sono ammessi ai concorsi con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con
provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati
requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
ART. 9
Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1) Le domande per
il trasferimento di graduatoria, per l'aggiornamento del punteggio e per
l'inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate utilizzando gli
appositi modelli
allegati al presente decreto, entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale
del presente decreto.
2) Nel modello di
domanda dovranno essere certificati o dichiarati ai sensi del D.P.R. 403/98 oltre il possesso del titolo di abilitazione o idoneità,
anche i titoli valutabili, compreso il titolo di specializzazione
all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap e l'eventuale
diritto alla riserva dei posti (allegato D) o alla preferenza (allegato E) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo
lo schema del modello medesimo. Nel caso di dichiarazione sostitutiva del
certificato di servizio il candidato dovrà documentare il possesso di tutti i
titoli di servizio al momento della nomina in ruolo.
La domanda dovrà essere spedita con R/R
ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio o sono
residenti all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la
competente autorità consolare.
3) E' ammessa la
regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In
tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un termine perentorio
per la regolarizzazione.
4) Non è ammessa:
a) la domanda che
sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente comma 1°.
b) la domanda
priva della firma del candidato.
5) Sono esclusi
dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti coloro
che abbiano presentato domanda di inclusione in graduatoria a più di un
Ufficio scolastico provinciale.
6) - L'esclusione
è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua
domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla
base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
ART. 10
Pubblicazione graduatorie, reclami e
ricorsi
1) Entro il
termine del 30 luglio 2000 i Provveditori agli Studi pubblicheranno all'albo
dell'ufficio le graduatorie permanenti integrate ed aggiornate secondo le
disposizioni del presente decreto.
Per ogni posto di ruolo o classe di
concorso verrà predisposta una graduatoria che, nel caso del personale
docente, educativo e responsabile amministrativo sarà articolata in distinte
fasce, costituite con gli aspiranti indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 7.
Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto le
eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle
preferenze a parità di punteggio, nonché al possesso del titolo di
specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento
secondo indirizzi didattici differenziati.
2) Entro 10
giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere
presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere,
in autotutela alle correzioni necessarie.
3) Entro la data
del 20 agosto 2000 i Provveditori agli Studi pubblicheranno le graduatorie
definitive.
4) Avverso i
provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero
l'esclusione dalle procedure è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della
pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato
l'esclusione, ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure
ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
Dal predetto organo il ricorso gerarchico
deve essere inviato al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale
del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi con la formulazione
delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la
decisione, nonché con la prova dell'avvenuta comunicazione ai
controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, la
competente Autorità scolastica, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente
della Repubblica n.1199/71, cura la
comunicazione del ricorso, nelle forme di rito e per conto del Ministero,
agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base
dell'atto impugnato.
Trascorso il termine di 90 giorni dalla
presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia
comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 1199/71, decorrono i
termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi,
rispettivamente, al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.
I concorrenti che abbiano presentato
ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della
domanda ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del
ricorso stesso, sono iscritti con riserva nella graduatoria.
Avverso la graduatoria, approvata con
decreto della competente autorità scolastica, trattandosi di atto definitivo,
è ammesso per i soli vizi di legittimità ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R.,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.
ART. 11
Trattamento dei dati personali
L'amministrazione scolastica, con riferimento
alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni recante
disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini
istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente
Decreto.
ART. 12
Trasferimenti di graduatorie negli anni
intermedi ed integrazione successiva alla graduatoria permanente
1) Annualmente,
entro la data del 30 maggio di ciascun anno, saranno diramate disposizioni
per consentire il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altre
province secondo le disposizioni contenute negli articoli 3, 8 e 12 del Regolamento.
2) Le
integrazioni delle graduatorie permanenti successive a quelle previste dal
presente D.M. saranno disposte periodicamente secondo i tempi e le modalità
indicate negli articoli 4 e 13 del Regolamento.
ART. 13
Disposizioni particolari per scuole ed
istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.
1) Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto
legislativo n. 297/1994, le competenti
autorità scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia provvederanno ad
emanare tempestivamente apposito decreto per la definizione dei tempi e
modalità per la presentazione delle domande per il personale interessato
delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province
di Trieste e Gorizia.
2) Il
provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle
disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle
disposizioni particolari previste dagli artt.425 e seguenti del decreto
legislativo n. 297/1994.
ART. 14
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente
decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124 e nel Regolamento.
IL MINISTRO
f.to DE MAURO
TABELLE ALLEGATE
ALLEGATO A:
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
ALLEGATO B
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI
STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA
ALLEGATO C
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I RESPONSABILI
AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA.
ALLEGATO D
RISERVE
ALLEGATO E
PREFERENZE
MODELLI DI DOMANDA PER L'INTEGRAZIONE
DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
Modello
1
Domanda di Trasferimento e/o aggiornamento
Modello
2
Domanda di iscrizione
Modello
3
Modulo per l'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti
Modello
4
Modulo per l'indicazione delle scuole in cui si chiede
l'inclusione in graduatorie d'istituto
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