Decreto
Ministeriale 4 aprile 2011 n. 139
Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, recante
regolamento concernente: "formazione iniziale degli insegnanti". Trasmesso
alla Corte dei Conti per la registrazione.
IL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Il
presente decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione
VISTO l'articolo 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO il DM 10 settembre
2010, n. 249, in particolare l'art. 3, comma 2, l'art. 4, commi 1, 2 e 3, l'art. 13, l'art.
14, l'art. 15, commi 1, 16 e 17;
VISTA la legge 14.7.2008,
n.121;
VISTA la legge 30 dicembre
2010, n. 240;
VISTO il D.M. 22 ottobre
2004, n. 270, in particolare, l'art. 9, commi 2 e 3;
VISTO il decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006,n. 286 e, in
particolare, l'art. 2, commi
138-142, della legge 286/2006;
VISTO il D.P.R. 1 febbraio
2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento di istituzione
dell'ANVUR, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. e), il quale prevede
che l'ANVUR "elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e
qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie
stabili, per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di
studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari
e le scuole di specializzazione";CONSIDERATO che l'art. 15, comma
27, del DM n. 249/2010 prevede che "le Università adeguano i regolamenti
didattici di Ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da
assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'a.a.
2011/2012" e che sono in corso le procedure per la definizione
dell'offerta formativa annuale degli Atenei in modo da consentire il corretto
avvio dell'anno accademico;
CONSIDERATO che l'ANVUR non è ancora
operativa;
VISTA la nota ministeriale n.
160 del 4 settembre 2009, con la quale il Ministero ha illustrato i principi e
i contenuti generali degli interventi per la ulteriore razionalizzazione e
qualificazione dell'offerta formativa universitaria;
VISTO il DM 22 settembre 2010,
n. 17, con il quale sono stati definiti i requisiti necessari per l'attivazione
di corsi di laurea e di laurea magistrale nelle classi di cui ai D.M. 16 marzo
2007 ed al D.I. (Istruzione, Università e Ricerca - Lavoro, Salute e Politiche
Sociali) 19 febbraio 2009 e al D.M. 8 gennaio 2009, coerenti con i principi e i
contenuti generali indicati nella ministeriale n.160 del 2009;
VISTO il DM 23 dicembre 2010,
n. 50 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il
triennio 2010-2012);
CONSIDERATO che l'art. 16 del DM n.
249/2010 prevede che "i corsi di cui al presente decreto sono
organizzati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica";
RILEVATO che è necessario
pervenire a un modello organizzativo funzionale alle modalità di individuazione
del fabbisogno di personale docente sulla base di una programmazione regionale
come previsto dall'art. 5, comma 2,
del DM n. 249/2010, nonché coerente con i principi previsti di cui all'art. 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativamente alle federazioni tra Atenei;
CONSIDERATO che, fino al corrente
anno accademico 2010/201, sono attivati, su base regionale, i corsi di laurea
in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90 (quadriennale);
CONSIDERATO che il tirocinio
formativo attivo di cui all'art. 10, comma 1, del DM 249/2010, è un corso di
preparazione all'insegnamento di durata annuale successivo al conseguimento
della laurea magistrale e non rientra nell'ambito di applicazione di cui
all'art. 1, comma 1 , del DM 17 /2010;
CONSIDERATO che i percorsi di cui
agli articoli 13, 14 e 15 comma 16 non rientrano, del pari, nell'ambito di
applicazione di cui all'art. 1, comma 1, del DM 17 /2010;
CONSIDERATO che i corsi di laurea
magistrale biennale per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado
devono essere definiti con successivo regolamento e che a decorrere dall'a.a.
2011/2012 possono essere attivati solo i corrispondenti tirocini formativi
attivi per i soggetti di cui all'art. 15, commi 1 e 17, del DM n. 249/2010;
CONSIDERATO che il fabbisogno di
personale docente nelle scuole, determinato a livello regionale, è
numericamente esiguo;
RITENUTO altresì necessario
evitare il verificarsi delle "tendenze negative, correlate alla
proliferazione di corsi di laurea e di laurea magistrale" in relazione
alle quali è stato adottato il DM n. 17/2010;
RITENUTO necessario attivare per
ciascuna classe di abilitazione al massimo un solo corso di laurea magistrale
in ogni Regione;
RITENUTO necessario, in prima
applicazione, fare riferimento ai requisiti di cui al DM 17/2010 - con le
opportune deroghe in relazione alla specificità dei corsi di laurea magistrale
in argomento e alle peculiari modalità con cui sono individuate le Università
che possono istituire e attivare tali corsi - in conformità al disposto di cui
all'art. 4, c. 2, del
DM n. 249/2010
DECRETA
Art.
1
(Corsi
per la formazione iniziale degli insegnanti)
·
1. A decorrere dall'a.a. 2011/2012 sono istituiti
e attivati dalle Università, in conformità al disposto del DM n. 249/2010:
a) i corsi di laurea
magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria di cui all'art. 3, comma 2, lett. a);
b) i corsi di laurea magistrale
per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, di cui all'art. 3,
comma 2, lett. b);
c) i tirocini formativi
attivi (TFA) per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e
secondo grado di cui all'art. 15 commi 1 e 17, e successivamente i TFA di cui
all'art. 10;
d) i corsi di formazione
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità di cui all'art. 13;
e) i corsi di
perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera di cui all'art. 14;
f) i corsi di cui
all'art. 15, comma 16.
·
2. Ai sensi del DM 23 dicembre 2010, n. 50
(linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università),
allegato B, § 25, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, i corsi di cui al comma 1 non possono essere istituiti con
modalità a distanza ai sensi all'art. 26, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art.
2
(Avvio
dei corsi di laurea magistrale)
·
1. In attesa della definizione degli specifici
requisiti di cui all'art. 3, le Università possono istituire ed attivare, anche
con le modalità di cui al DM n. 249/2010,
art. 4:a) i corsi di studio di cui all'art. 1, lettera a), presso le
Università sedi dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria ex
lege 341/90 (quadriennale);
b) i corsi di laurea magistrale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nel
numero massimo di uno per Regione, oppure di uno per gruppo di Regioni,
relativamente a ciascuna classe di abilitazione. L'Università sede del corso
viene individuata, entro i termini perentori di cui all'art. 4, commi 1 e 2,
dal Comitato regionale di coordinamento competente per territorio, tenuto
conto: 1) prioritariamente, in modo vincolante, della presenza nell'Ateneo di
analogo corso di laurea magistrale; 2) in subordine, della presenza nell'Ateneo
di altro corso di studio nella stessa classe; 3) qualora più di un Ateneo per
Regione soddisfi i criteri di cui ai punti 1) e 2), del maggior numero di
professori e ricercatori nelle strutture didattiche competenti per i corsi di
studio, ovvero, a parità di numero di professori e ricercatori, del maggiore
numero di studenti iscritti ai predetti corsi; 4) per le Università statali,
dei risultati conseguiti dall'Ateneo nell'applicazione dei criteri di
ripartizione della "quota premiale" del fondo per il finanziamento
ordinario ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del Decreto Legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla Legge 9 gennaio
2009, n. 1. In assenza di tale indicazione, non si dà luogo alla istituzione
dei corsi nelle relative Regioni; il Ministero, nell'emanazione del DM relativo
alla programmazione degli accessi di cui all'art. 5 del DM n.
249/2010, procede autonomamente alla assegnazione dei posti alle
Università delle Regioni limitrofe nelle quali tali corsi sono stati istituiti.
·
2. In analogia con le modalità di verifica del
possesso dei requisiti di docenza prese in considerazione per i corsi di laurea
in Scienze della Formazione Primaria ex legge 341/90 e in deroga a quanto
previsto dall'art. 5, comma 1, del DM n. 17/2010, i docenti già utilizzati ai
fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza per gli
altri corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere nuovamente
conteggiati, anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari
per i corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b);
il numero dei docenti necessari è determinato indipendentemente dalla
numerosità degli studenti iscritti ai predetti corsi.
·
Art.
3
(Assetto a regime dei corsi di studio)
·
1. Entro dodici mesi dalla propria effettiva
operatività, l'ANVUR provvede a elaborare e proporre al Ministro i requisiti
necessari per la istituzione e la attivazione a regime dei corsi di studio di
cui all'art. 1, da adottare con successivo decreto.
·
2. Le Università, entro ventiquattro mesi dalla
adozione del DM di cui al comma 1, si adeguano ai requisiti ivi previsti,
relativamente ai corsi di cui all'art. 1,
pena la soppressione e conseguente disattivazione degli stessi.
·
Art.
4
(Banca dati dell'offerta formativa)
·
1. I corsi di studio di cui all'art. 1 sono
inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa (RAD e Off.F) ai sensi dell'art. 9,
comma 3, del D.M. n. 270/2004 in conformità al DM 249/2010 e alle relative tabelle
allegate.
·
2. Esclusivamente per l'a.a. 2011/2012, i
termini temporali per la chiusura della Banca dati dell'offerta formativa
relativamente ai corsi di cui all'art. 1, lett. a e b., sono definiti, tenuto
conto dei tempi necessari per la definizione dell'offerta formativa di tali
corsi, con apposito provvedimento direttoriale.
·
3. In relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 2,
del D.M. n. 270/2004, la verifica del possesso dei requisiti necessari, ai fini
dell'inserimento dei corsi di studio nella Off.F, deve essere
"chiusa" da parte dei Rettori previa acquisizione, sugli stessi,
della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione di Ateneo. I
corsi di studio privi della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione non
possono essere inseriti nella Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.
·
4. L'iscrizione di studenti in corsi di studio
non inseriti nei termini nella Off.F comporta:
o
a. la revoca dell'autorizzazione ministeriale al
rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità
dell'inserimento degli studenti illegittimamente iscritti nell'Anagrafe
nazionale degli studenti e dei laureati, fatto salvo il riconoscimento dei
crediti già acquisiti dagli studenti stessi per il proseguimento degli studi in
altro corso;
o
b. la non considerazione dei relativi studenti
ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle
quote di finanziamento da attribuire in applicazione del modello per la
ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario delle Università
statali e non statali.
Art. 5
(Tirocinio formativo attivo)
·
1. I corsi di tirocinio formativo attivo di cui
all'art. 1, comma 1, lett. c) sono istituiti e attivati dalle Università, anche
in modalità interateneo. La loro istituzione è subordinata - dietro
presentazione del relativo progetto, comprensivo delle convenzioni con le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione - alla
acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento,
integrato con il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, che valuta la
congruenza della proposta rispetto a quanto disposto dal DM 249/2010, anche in ordine
all'opportunità offerta agli studenti di conseguire, nell'ambito del tirocinio
formativo attivo, le competenze di cui all'articolo 3 comma 4 del predetto
decreto. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12 del DM
249/2010, vale quanto previsto dall'articolo 15, comma 23, del succitato
decreto. I corsi di TFA sono istituiti di norma presso le stesse sedi
universitarie nelle quali sono istituiti i corsi di laurea magistrale di cui
all'art. 1, lett. b).
·
2. I Tirocini formativi attivi (TFA) di cui
all'art. 10 del DM n. 249/2010 sono attivati al termine delle relative lauree
magistrali per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado secondo le
stesse modalità di cui al comma 1.
·
3. I compiti assegnati alle Facoltà in ordine al
TFA possono essere assolti anche dalle strutture cui ai sensi dell'articolo 2,
comma 2 lettere a) e c) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, sono attribuite le
funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative.
Art. 6
(Disposizioni finali)
·
1. I percorsi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere d) ed e), sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in
conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca ai sensi degli art. 13 e 14 del
DM 249/2010.
·
2. I percorsi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera f), possono essere attivati in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 15, comma 16, del DM 249/2010.
Il presente decreto è
trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 4 aprile 2011
IL MINISTRO
f.to Gelmini