Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

Home > 13-02-1996 n° - Min. Istruzione

13-02-1996 n° - Min. Istruzione

D.M. 13 febbraio 1996
Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale
D

D.M. 13 febbraio 1996

Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale.

 

 

Articolo 1

(Collocazione e finalità dei corsi)

 

1. I corsi sperimentali ad indirizzo musicale di cui al presente decreto costituiscono parte integrante del progetto metodologico-didattico della scuola media e si realizzano nell’ambito della programmazione educativo-didattica dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media. Gli stessi, pur non essendo indirizzati a prevalenti prospettive specialistiche, non escludono, per la loro specificità, una valenza funzionale e propedeutica alla prosecuzione degli studi musicali.

2. Detti corsi sono finalizzati a:

- concorrere a promuovere la formazione globale dell’individuo offrendo al preadolescente, attraverso una più compiuta applicazione ed esperienza musicale, della quale è parte integrante lo studio specifico di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa, di consapevolezza della propria identità e, quindi, di capacità di operare scelte nell’immediato e per il futuro;

- consentire al preadolescente, in coerenza con i suoi bisogni formativi, una consapevole appropriazione del linguaggio musicale nella sua globalità, inteso come mezzo di espressione e di comunicazione, di comprensione partecipativa dei patrimoni delle diverse civiltà, di sviluppo del gusto estetico e del giudizio critico;

- fornire, per la loro elevata valenza espressiva e comunicativa, ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche ad alunni portatori di situazioni di svantaggio.

 

 

Articolo 2

(Organizzazione del corso sperimentale)

 

1. Il corso triennale sperimentale di insegnamento di strumenti nelle scuole medie ad indirizzo musicale ha inizio nella prima classe e si estende gradualmente, negli anni scolastici successivi, alla seconda e alla terza.

2. Il corso si articola sull’insegnamento di non meno di tre strumenti, scelti fra almeno tre dei seguenti gruppi:

a) strumenti a tastiera

b) strumenti a corda;

c) strumenti a fiato

d) strumenti a percussione.

3. All’interno delle classi del corso sperimentale deve costituirsi un gruppo di almeno cinque o sei alunni per ciascuno strumento prescelto. In ragione del numero complessivo degli alunni di ciascuna classe potranno formarsi anche gruppi di consistenza inferiore, ma, in ogni caso, con non meno di tre alunni.

4. Nel corso sperimentale sono assegnate alle discipline musicali quattro ore settimanali così suddivise: tre ore di educazione musicale, di cui una di solfeggio; un’ora individuale di strumento musicale. L’effettuazione delle ore individuali di strumento, le modalità di partecipazione degli alunni alla lezione e di ascolto partecipativo vanno definite nell’ambito della programmazione didattico-educativa del Consiglio di classe.

5. Per i corsi che attuano il tempo prolungato l’autorizzazione della sperimentazione di strumento comporta, rispetto all’orario già svolto, l’aggiunta di due ore, nelle quali non sono consentite compresenze.

6. Nell’ambito del monte ore complessivo dell’insegnamento strumentale il Collegio dei docenti individua una quota non superiore al 20% nella quale, al fine di favorire momenti e processi interattivi ed associativi, gli alunni dei corsi sperimentali, con la compresenza dei docenti delle varie specialità musicali, svolgono attività di “musica d’insieme”.

 

 

Articolo 3

(Formazione del corso sperimentale)

 

1. Le classi del corso di sperimentazione di strumento sono formate con gli stessi criteri, anche numerici, previsti per le classi normali.

2. La costituzione di cattedre conseguente all’attivazione di corsi sperimentali deve essere contenuta nei limiti dell’incremento di organico consentito per la globalità delle attività di sperimentazione dell’attuale ordinanza sugli organici

3. La sperimentazione può essere attuata esclusivamente su un corso unitario e, pertanto, le classi di cui al comma 1 non possono essere formate con alunni provenienti da classi diverse.

L’inserimento nella classe sperimentale di alunni provenienti da sezioni diverse è ammesso, in via eccezionale, per motivi connessi allo studio della lingua straniera.

4. Il Provveditore agli studi sulla base dell’annuale decreto interministeriale relativo alla formazione delle classi, valuta l’opportunità di autorizzare il funzionamento delle classi successive alla prima con un numero di alunni inferiore al minimo stabilito dal predetto decreto interministeriale.

5. Il corso è formato da alunni che, entro i termini previsti per l’iscrizione, abbiano manifestato la volontà di frequentare il corso stesso e che abbiano superato l’apposita prova orientativoattitudinale, funzionale al raggiungimento delle finalità della sperimentazione, dinanzi ad una Commissione presieduta dal Preside o da chi ne esercita le funzioni, e composta da un docente di ciascuno strumento il cui insegnamento è impartito nella scuola nonché da un docente di educazione musicale, in servizio nella scuola medesima, nominati dal Preside stesso.

6. E’ consentita l’autorizzazione all’attivazione di corsi sperimentali in più scuole dello stesso distretto solo ove sia assicurato il rispetto di quanto previsto dal 2° comma del presente articolo.

7. E’ consentita l’ammissione di alunni alla seconda o alla terza classe del corso sperimentale previo esame integrativo nelle discipline musicali da sostenere dinanzi alla Commissione di cui al comma precedente.

8. Qualora la scuola intenda introdurre l’insegnamento di altri strumenti, la Commissione è integrata con docenti di tali strumenti, designati dal Provveditore agli studi.

9. Dal Provveditore agli studi è parimenti nominata la Commissione nel caso di corso di nuova istituzione. Essa è composta dal Preside, o da chi ne esercita le funzioni, da un docente di educazione musicale della scuola e da docenti di comprovata esperienza per gli insegnamenti di strumento previsti nel progetto sperimentale.

10. Gli esami di licenza media si svolgono secondo le modalità previste dalle normali disposizioni di normativa secondaria in materia. Ne costituisce parte integrante la verifica dei risultati e delle competenze raggiunti attraverso il percorso sperimentale. La scuola rilascia apposito attestato dal quale risulti la frequenza del corso.

 

 

Articolo 4

(Presentazione e strutturazione del progetto sperimentale)

 

1. La richiesta intesa ad ottenere l’attivazione del corso sperimentale deve essere inoltrata dalle istituzioni scolastiche nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano in via generale la materia della sperimentazione. Gli stessi termini e modalità vanno osservati per le richieste di rinnovo con modifica inerenti l’introduzione di nuove specialità strumentali durante il ciclo triennale o al termine dello stesso.

2. Il progetto di sperimentazione deve essere strutturato in coerenza con le finalità delineate nell’art.1 e secondo le indicazioni riportate nell’allegato A al presente decreto.

 

 

Articolo 5

(Diffusione sul territorio)

 

1. Onde realizzare lo sviluppo dello studio dello strumento musicale e l’acquisizione di diversificati elementi di giudizio, nella prospettiva di un’istituzionalizzazione di tale sperimentazione, le scuole ad essa interessate vanno individuate in modo da conseguire un’equilibrata diffusione della sperimentazione stessa nelle singole realtà territoriali,

assicurandone tendenzialmente la presenza in ciascun distretto.

2. L’autorizzazione all’attivazione di corsi sperimentali in più scuole dello stesso distretto è consentita solo ove sia assicurato il rispetto di quanto previsto dal 2° comma dell’art.3.

 

 

Articolo 6

(Reclutamento dei docenti)

 

1. L’insegnamento di strumento nei corsi sperimentali è conferito a docenti di educazione musicale a tempo indeterminato o mantenuti in servizio ai sensi dell’art.44 della Legge 20 maggio 1982, n.270, ovvero ad aspiranti a supplenze purché i predetti siano in possesso di particolari requisiti artistici, professionali e didattici e del diploma specifico per l’insegnamento dello strumento presente nel corso.

2. Per ciascuno strumento è compilato un apposito elenco prioritario, permanente ed aggiornabile ogni triennio, nel quale sono iscritti, a domanda, i docenti appartenenti alle categorie di cui al comma precedente graduati secondo l’ordine del punteggio a ciascuno attribuito sulla base della tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato B del presente decreto.

3. Per l’inserimento nell’elenco prioritario gli aspiranti debbono conseguire un punteggio minimo di idoneità pari a punti 78 (settantotto) di cui almeno 30 (trenta) legati alla valutazione dei titoli artistico-professionali alla cui determinazione concorre anche il servizio prestato nello specifico insegnamento di strumento musicale nei corsi sperimentali delle scuole medie ad indirizzo musicale.

4. Nell’ambito degli elenchi prioritari per ciascuna specialità strumentale è attribuita precedenza assoluta nella costituzione del rapporto di lavoro ai docenti di educazione musicale a tempo indeterminato. Tale precedenza opera nel solo limite numerico delle eventuali posizioni di soprannumerarietà esistenti nell’organico provinciale di educazione musicale, indipendentemente dal fatto che il docente, iscritto a domanda nell’elenco prioritario, si trovi o meno, individualmente, in tale posizione.

5. Al fine di salvaguardare la continuità didattica i docenti di strumento hanno titolo alla conferma nelle classi consequenziali. Tale conferma non può però costituire titolo di precedenza nella fase di reclutamento ed opera solo nei confronti dei soggetti che comunque maturano il diritto alla costituzione del rapporto in relazione alla posizione occupata negli appositi elenchi 6. Oltre agli elenchi prioritari sono compilati anche degli elenchi aggiuntivi nei quali sono graduati, secondo l’ordine del punteggio attribuito, coloro che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di idoneità previsto al precedente comma 3. Gli elenchi aggiuntivi saranno utilizzati per la costituzione dei rapporti di lavoro qualora i candidati che abbiano conseguito l’idoneità non siano sufficienti a coprire i posti disponibili ovvero nessuno l’abbia conseguita. La precedenza assoluta riconosciuta ai docenti di educazione musicale a tempo indeterminato nei limiti di cui al comma precedente, si applica anche con riferimento agli elenchi aggiuntivi, nel caso sia necessario ricorrere alla loro utilizzazione.

7. Nel caso di esaurimento dell’elenco prioritario e dell’annesso elenco aggiuntivo i Provveditorati agli studi faranno ricorso alla graduatoria vigente per il conferimento delle supplenze di educazione musicale stipulando il contratto di lavoro con l’aspirante ivi iscritto e meglio graduato che sia in possesso del diploma per lo specifico strumento cui l’insegnamento si riferisce. In caso di ulteriori necessità i rapporti saranno costituiti dai Capi di Istituto sulla base delle graduatorie di istituto.

8. Il Provveditore agli Studi stipula contratti di utilizzazione, per il corrispettivo delle ore necessarie, se trattasi di docenti a tempo indeterminato e costituisce rapporti di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche negli altri casi.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto in materia di presentazione delle domande e di costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, si applica la normativa di carattere generale che disciplina le supplenze del personale docente.

10. Il personale docente a tempo indeterminato di Educazione musicale e quello beneficiario dell’art.44 della legge 20 maggio 1982, n.270, che intenda chiedere l’inclusione negli elenchi prioritari, deve produrre apposita istanza nei termini e con le modalità previste nella normativa richiamata dal precedente comma.

11. La determinazione dei criteri di massima, la valutazione dei titoli e la compilazione degli elenchi prioritari ed aggiuntivi per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate sulla base della tabella di cui al precedente comma 2, da apposite Commissioni, distinte per ciascun elenco, presiedute dal Provveditore agli studi o da un suo delegato, e composte da:

- un docente dello specifico strumento del Conservatorio di musica della Provincia o, in mancanza, di Provincia viciniore;

- due presidi di scuole medie nelle quali si attui la sperimentazione di indirizzo musicale;

- un insegnante di corso sperimentale con il quale sia stato stipulato contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono gli elenchi da compilare;

- un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l’inclusione negli elenchi e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria.

In mancanza di docenti in possesso del diploma specifico, per i membri ai quali sia richiesto tale requisito, si fa ricorso a coloro che possiedono diplomi per strumenti affini.

Nelle Province nelle quali gli elenchi si compilano per la prima volta le Commissioni sono composte da Presidi o docenti individuati dal Provveditore agli Studi sulla base di accertate esperienze possedute nelle discipline musicali.

12. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un impiegato di livello non inferiore al quinto, in servizio presso il Provveditorato agli studi.

13. I componenti della Commissione e il segretario sono nominati dal Provveditore agli studi.

 

 

Articolo 7

(Diritti e doveri dei docenti)

 

1. I docenti di strumento sono tenuti all’osservanza degli obblighi di servizio previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Le ore di insegnamento di educazione musicale, complessivamente determinate in tre per ciascuna classe in cui si attua la sperimentazione, sono normalmente assegnate ad unico docente. Tuttavia, quando in ragione del numero degli alunni che compongono i gruppi nelle classi del corso, il docente di strumento abbia un orario inferiore a quello di cattedra, le ore di solfeggio musicale possono essere attribuite allo stesso dopo aver assicurato il completamento dell’orario di cattedra a tutti i docenti di educazione musicale di ruolo titolari nella scuola che attua il progetto sperimentale e, comunque, a condizione che ciò non comporti aggravi di spesa. Detto completamento non riguarda il docente di educazione musicale che sia titolare di cattedra orario esterna che, di fatto, non abbia subito contrazioni.

3. In ogni altro caso i docenti di strumento sono tenuti al completamento dell’orario di cattedra ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

4. A norma di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, del precedente decreto, l’insegnamento di strumento costituisce parte integrante del complessivo impianto educativo della scuola media. Pertanto i docenti di strumento partecipano a tutte le fasi di programmazione/valutazione degli organi collegiali e dell’attività educativa al fine di collocare la loro disciplina nell’ambito del progetto educativo di istituto.

5. Gli stessi docenti esprimono un articolato giudizio, sia in sede di valutazione periodica e finale che in sede di esami di licenza. Il Collegio dei docenti delibera l’integrazione dei criteri sulla base dei quali effettuare tale valutazione.

6. L’insegnamento di strumento prestato nei corsi che attuano la sperimentazione di indirizzo musicale è equiparato a tutti gli effetti all’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola media.

 

 

Articolo 8

(Comitato tecnico provinciale)

 

1. Presso ciascun Provveditorato agli Studi è costituito un Comitato tecnico provinciale, presieduto dal Provveditore agli Studi o da un suo delegato e composto da;

- un ispettore designato dal Sovrintendente scolastico regionale d’intesa con il competente coordinatore della segreteria tecnica;

- il Direttore del Conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore ovvero un suo delegato;

- due presidi di scuole medie nelle quali si attui la sperimentazione musicale;

- un docente di educazione musicale e un docente di strumento in servizio su corso nel quale si attui la sperimentazione di cui al presente decreto.

2. Il Comitato tecnico provinciale ha il compito di:

- promuovere e coordinare l’attività di sperimentazione musicale svolta nelle istituzioni scolastiche della provincia;

- indicare i criteri generali di valutazione e gli ambiti operativi delle prove orientativo-attitudinali degli alunni;

- promuovere e programmare attività musicali collaterali, scolastiche ed extrascolastiche, anche con la collaborazione del locale Conservatorio di musica, ove esistente, e di organismi musicali operanti nella Regione e con il concorso degli Enti locali, di altri Enti pubblici che abbiano fra le finalità istituzionali la diffusione della cultura musicale nonché altri qualificati Enti, espressione del mondo economico e produttivo.

3. I componenti del Comitato sono nominati dal Provveditore agli Studi. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

 

Articolo 9

(Comitato scientifico didattico)

 

1. Presso ciascuna istituzione scolastica nella quale si attui la sperimentazione musicale è istituito apposito Comitato scientifico-didattico, presieduto dal Capo d’Istituto o da chi ne esercita le funzioni, e composto, per nomina dello stesso Capo d’istituto da:

- gli insegnanti di educazione musicale e gli insegnanti di strumento impegnati nella sperimentazione stessa;

- uno degli insegnanti di materie non musicali in servizio nelle classi del corso che attua la sperimentazione;

- due genitori eletti dall’assemblea del corso;

2. Il Comitato ha il compito di:

- seguire costantemente l'andamento organizzativo e didattico della sperimentazione anche al fine di formulare al Comitato tecnico provinciale proposte in funzione di eventuali iniziative di aggiornamento;

- coordinare i programmi e le rnetodologie all'interno del progetto educativo della scuola;

- stabilire, sulla base dei criteri generali dettati dal Comitato tecnico provinciale, contenuti, criteri e modalità per lo svolgimento delle prove attitudinali.

 

 

Articolo 10

(Vigilanza)

 

1. Il Provveditore agli studi, attraverso l'accertamento tecnico ispettivo, da attuarsi nelle forme previste, esercita nei confronti delle istituzioni scolastiche interessate la necessaria vigilanza sull'attuazione del progetto sperimentale e sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto. Esso svolge altresì opera per il sostegno e la promozione dell'attività strumentale nelle scuole medie.

2. Lo stesso Capo dell'Ufficio scolastico provinciale, a tal proposito, provvede a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale dell'istruzione secondaria di l° grado l'eventuale mancata attivazione della sperimentazione e i motivi che ne sono alla base nonché qualsiasi altra circostanza che possa incidere sulla prosecuzione della sperimentazione stessa.

3. Resta salva ogni specifica iniziativa che la Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado dovesse ritenere di. assumere direttamente, ivi compresa, eventualmente, l'istituzione di un apposito Comitato a livello centrale per la valutazione ed il monitoraggio delle esperienze.

 

 

Articolo 11

(Norme transitorie e finali)

 

1. I progetti di sperimentazione di strumenti musicali, elaborati ed approvati in vigenza della normativa contenuta del D.M. 3 agosto 1979, conservano validità limitatamente alle classi dello specifico corso per il quale essi sono stati autorizzati. Perché le predette attività di sperimentazione possano trovare attuazione anche nelle prime classi dello stesso corso, funzionanti a partire dall'anno scolastico 1996/'97, dovranno essere presentate, a cura delle scuole interessate, apposite delibere dei Consigli "di Istituto,e dei Collegi dei docenti dalle quali risulti l'adesione incondizionata da parte dei suddetti organi collegiali alle modalità organizzative della sperimentazione di strumenti musicali contenute nel presente decreto, nonchè alle linee di indirizzo strutturali contenute nell'allegato A.

La mancata adozione delle delibere o la non osservanza delle norme organizzatorie prescritte costituirà motivo di revoca del provvedimento autorizzatorio. Con successive disposizioni sarà indicato il termine di presentazione delle delibere di cui sopra.

2. Gli elenchi prioritari compilati sulla base della precedente normativa cessano di avere effetto con i rapporti instaurati per l'anno scolastico 1995/'96. Per l'anno scolastico 1996/'97 sono formulati nuovi elenchi prioritari ed aggiuntivi sulla base delle disposizioni contenute nell'art.6 del presente decreto. Per i successivi. aggiornamenti si richiama quanto disposto nel comma 2 del medesimo articolo. Nella prima applicazione del presente decreto gli elenchi hanno validità per un biennio al fine di allinearne la scadenza a quella prevista per le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze.

3. A regime, i termini per la presentazione delle domande di inclusione da parte degli aspiranti e- di pubblicazione degli elenchi da parte dei Provveditori agli studi sono gli stessi previsti dalla normativa generale sul conferimento delle supplenze. Con separato atto saranno stabiliti i termini per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi da compilare per l'anno scolastico 1996/'97.

4. Negli stessi termini e con le stesse modalità previste dalla normativa generale gli interessati potranno produrre istanza per l'inclusione nelle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee.

5. Può essere richiesta l'inclusione negli elenchi prioritario ed aggiuntivi di una sola Provincia.

6. Coloro che, dopo aver costituito un rapporto di lavoro per l'insegnamento di strumento nel corsi sperimentali, stipulino altro contratto con i Conservatori o, comunque, abbandonino la supplenza loro conferita, sono depennati dagli elenchi, nei quali potranno essere reinseriti nel successivo anno scolastico, solo dietro presentazione di apposita istanza da produrre entro il 31 luglio di ciascun anno.

 

 

Roma, 13 febbraio 1996

 

Il Ministro

Scadenze di: dicembre 2024
<>