D.M. 13 febbraio 1996
Nuova
disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale.
Articolo 1
(Collocazione
e finalità dei corsi)
1. I corsi
sperimentali ad indirizzo musicale di cui al presente decreto costituiscono
parte integrante del progetto metodologico-didattico della scuola media e si
realizzano nell’ambito della programmazione educativo-didattica dei Consigli di
classe e del Collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi
della scuola media. Gli stessi, pur non essendo indirizzati a prevalenti
prospettive specialistiche, non escludono, per la loro specificità, una valenza
funzionale e propedeutica alla prosecuzione degli studi musicali.
2. Detti corsi
sono finalizzati a:
- concorrere a
promuovere la formazione globale dell’individuo offrendo al preadolescente,
attraverso una più compiuta applicazione ed esperienza musicale, della quale è
parte integrante lo studio specifico di uno strumento, occasioni di maturazione
logica, espressiva e comunicativa, di consapevolezza della propria identità e,
quindi, di capacità di operare scelte nell’immediato e per il futuro;
- consentire al
preadolescente, in coerenza con i suoi bisogni formativi, una consapevole
appropriazione del linguaggio musicale nella sua globalità, inteso come mezzo
di espressione e di comunicazione, di comprensione partecipativa dei patrimoni
delle diverse civiltà, di sviluppo del gusto estetico e del giudizio critico;
- fornire, per la
loro elevata valenza espressiva e comunicativa, ulteriori occasioni di
integrazione e di crescita anche ad alunni portatori di situazioni di
svantaggio.
Articolo 2
(Organizzazione
del corso sperimentale)
1. Il corso triennale
sperimentale di insegnamento di strumenti nelle scuole medie ad indirizzo
musicale ha inizio nella prima classe e si estende gradualmente, negli anni
scolastici successivi, alla seconda e alla terza.
2. Il corso si
articola sull’insegnamento di non meno di tre strumenti, scelti fra almeno tre
dei seguenti gruppi:
a) strumenti a
tastiera
b) strumenti a
corda;
c) strumenti a
fiato
d) strumenti a
percussione.
3. All’interno
delle classi del corso sperimentale deve costituirsi un gruppo di almeno cinque
o sei alunni per ciascuno strumento prescelto. In ragione del numero
complessivo degli alunni di ciascuna classe potranno formarsi anche gruppi di
consistenza inferiore, ma, in ogni caso, con non meno di tre alunni.
4. Nel corso
sperimentale sono assegnate alle discipline musicali quattro ore settimanali
così suddivise: tre ore di educazione musicale, di cui una di solfeggio; un’ora
individuale di strumento musicale. L’effettuazione delle ore individuali di
strumento, le modalità di partecipazione degli alunni alla lezione e di ascolto
partecipativo vanno definite nell’ambito della programmazione didattico-educativa
del Consiglio di classe.
5. Per i corsi
che attuano il tempo prolungato l’autorizzazione della sperimentazione di
strumento comporta, rispetto all’orario già svolto, l’aggiunta di due ore,
nelle quali non sono consentite compresenze.
6. Nell’ambito
del monte ore complessivo dell’insegnamento strumentale il Collegio dei docenti
individua una quota non superiore al 20% nella quale, al fine di favorire
momenti e processi interattivi ed associativi, gli alunni dei corsi
sperimentali, con la compresenza dei docenti delle varie specialità musicali,
svolgono attività di “musica d’insieme”.
Articolo 3
(Formazione
del corso sperimentale)
1. Le classi del corso di
sperimentazione di strumento sono formate con gli stessi criteri, anche
numerici, previsti per le classi normali.
2. La
costituzione di cattedre conseguente all’attivazione di corsi sperimentali deve
essere contenuta nei limiti dell’incremento di organico consentito per la
globalità delle attività di sperimentazione dell’attuale ordinanza sugli organici
3. La
sperimentazione può essere attuata esclusivamente su un corso unitario e,
pertanto, le classi di cui al comma 1 non possono essere formate con alunni
provenienti da classi diverse.
L’inserimento
nella classe sperimentale di alunni provenienti da sezioni diverse è ammesso,
in via eccezionale, per motivi connessi allo studio della lingua straniera.
4. Il
Provveditore agli studi sulla base dell’annuale decreto interministeriale
relativo alla formazione delle classi, valuta l’opportunità di autorizzare il
funzionamento delle classi successive alla prima con un numero di alunni
inferiore al minimo stabilito dal predetto decreto interministeriale.
5. Il corso è
formato da alunni che, entro i termini previsti per l’iscrizione, abbiano
manifestato la volontà di frequentare il corso stesso e che abbiano superato
l’apposita prova orientativoattitudinale, funzionale al raggiungimento delle
finalità della sperimentazione, dinanzi ad una Commissione presieduta dal
Preside o da chi ne esercita le funzioni, e composta da un docente di ciascuno
strumento il cui insegnamento è impartito nella scuola nonché da un docente di
educazione musicale, in servizio nella scuola medesima, nominati dal Preside
stesso.
6. E’ consentita
l’autorizzazione all’attivazione di corsi sperimentali in più scuole dello
stesso distretto solo ove sia assicurato il rispetto di quanto previsto dal 2°
comma del presente articolo.
7. E’ consentita
l’ammissione di alunni alla seconda o alla terza classe del corso sperimentale
previo esame integrativo nelle discipline musicali da sostenere dinanzi alla
Commissione di cui al comma precedente.
8. Qualora la
scuola intenda introdurre l’insegnamento di altri strumenti, la Commissione è
integrata con docenti di tali strumenti, designati dal Provveditore agli studi.
9. Dal
Provveditore agli studi è parimenti nominata la Commissione nel caso di corso
di nuova istituzione. Essa è composta dal Preside, o da chi ne esercita le
funzioni, da un docente di educazione musicale della scuola e da docenti di comprovata
esperienza per gli insegnamenti di strumento previsti nel progetto
sperimentale.
10. Gli esami di
licenza media si svolgono secondo le modalità previste dalle normali
disposizioni di normativa secondaria in materia. Ne costituisce parte
integrante la verifica dei risultati e delle competenze raggiunti attraverso il
percorso sperimentale. La scuola rilascia apposito attestato dal quale risulti
la frequenza del corso.
Articolo 4
(Presentazione
e strutturazione del progetto sperimentale)
1. La richiesta
intesa ad ottenere l’attivazione del corso sperimentale deve essere inoltrata
dalle istituzioni scolastiche nei termini e con le modalità previste dalle
disposizioni che disciplinano in via generale la materia della sperimentazione.
Gli stessi termini e modalità vanno osservati per le richieste di rinnovo con
modifica inerenti l’introduzione di nuove specialità strumentali durante il
ciclo triennale o al termine dello stesso.
2. Il progetto di
sperimentazione deve essere strutturato in coerenza con le finalità delineate
nell’art.1 e secondo le indicazioni riportate nell’allegato A al presente
decreto.
Articolo 5
(Diffusione
sul territorio)
1. Onde
realizzare lo sviluppo dello studio dello strumento musicale e l’acquisizione
di diversificati elementi di giudizio, nella prospettiva di
un’istituzionalizzazione di tale sperimentazione, le scuole ad essa interessate
vanno individuate in modo da conseguire un’equilibrata diffusione della
sperimentazione stessa nelle singole realtà territoriali,
assicurandone
tendenzialmente la presenza in ciascun distretto.
2.
L’autorizzazione all’attivazione di corsi sperimentali in più scuole dello
stesso distretto è consentita solo ove sia assicurato il rispetto di quanto
previsto dal 2° comma dell’art.3.
Articolo 6
(Reclutamento
dei docenti)
1. L’insegnamento di strumento
nei corsi sperimentali è conferito a docenti di educazione musicale a tempo
indeterminato o mantenuti in servizio ai sensi dell’art.44 della
Legge 20 maggio 1982, n.270, ovvero ad aspiranti a supplenze
purché i predetti siano in possesso di particolari requisiti artistici,
professionali e didattici e del diploma specifico per l’insegnamento dello
strumento presente nel corso.
2. Per ciascuno
strumento è compilato un apposito elenco prioritario, permanente ed
aggiornabile ogni triennio, nel quale sono iscritti, a domanda, i docenti
appartenenti alle categorie di cui al comma precedente graduati secondo
l’ordine del punteggio a ciascuno attribuito sulla base della tabella di
valutazione dei titoli di cui all’allegato B del presente decreto.
3. Per
l’inserimento nell’elenco prioritario gli aspiranti debbono conseguire un
punteggio minimo di idoneità pari a punti 78 (settantotto) di cui almeno 30
(trenta) legati alla valutazione dei titoli artistico-professionali alla cui
determinazione concorre anche il servizio prestato nello specifico insegnamento
di strumento musicale nei corsi sperimentali delle scuole medie ad indirizzo musicale.
4. Nell’ambito
degli elenchi prioritari per ciascuna specialità strumentale è attribuita
precedenza assoluta nella costituzione del rapporto di lavoro ai docenti di
educazione musicale a tempo indeterminato. Tale precedenza opera nel solo
limite numerico delle eventuali posizioni di soprannumerarietà esistenti
nell’organico provinciale di educazione musicale, indipendentemente dal fatto
che il docente, iscritto a domanda nell’elenco prioritario, si trovi o meno,
individualmente, in tale posizione.
5. Al fine di
salvaguardare la continuità didattica i docenti di strumento hanno titolo alla
conferma nelle classi consequenziali. Tale conferma non può però costituire
titolo di precedenza nella fase di reclutamento ed opera solo nei confronti dei
soggetti che comunque maturano il diritto alla costituzione del rapporto in
relazione alla posizione occupata negli appositi elenchi 6. Oltre agli elenchi
prioritari sono compilati anche degli elenchi aggiuntivi nei quali sono
graduati, secondo l’ordine del punteggio attribuito, coloro che non abbiano
raggiunto il punteggio minimo di idoneità previsto al precedente comma 3. Gli
elenchi aggiuntivi saranno utilizzati per la costituzione dei rapporti di
lavoro qualora i candidati che abbiano conseguito l’idoneità non siano
sufficienti a coprire i posti disponibili ovvero nessuno l’abbia conseguita. La
precedenza assoluta riconosciuta ai docenti di educazione musicale a tempo
indeterminato nei limiti di cui al comma precedente, si applica anche con
riferimento agli elenchi aggiuntivi, nel caso sia necessario ricorrere alla
loro utilizzazione.
7. Nel caso di
esaurimento dell’elenco prioritario e dell’annesso elenco aggiuntivo i
Provveditorati agli studi faranno ricorso alla graduatoria vigente per il
conferimento delle supplenze di educazione musicale stipulando il contratto di
lavoro con l’aspirante ivi iscritto e meglio graduato che sia in possesso del
diploma per lo specifico strumento cui l’insegnamento si riferisce. In caso di
ulteriori necessità i rapporti saranno costituiti dai Capi di Istituto sulla
base delle graduatorie di istituto.
8. Il
Provveditore agli Studi stipula contratti di utilizzazione, per il
corrispettivo delle ore necessarie, se trattasi di docenti a tempo
indeterminato e costituisce rapporti di supplenza temporanea fino al termine
delle attività didattiche negli altri casi.
9. Per tutto
quanto non previsto dal presente decreto in materia di presentazione delle
domande e di costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, si applica
la normativa di carattere generale che disciplina le supplenze del personale
docente.
10. Il personale
docente a tempo indeterminato di Educazione musicale e quello beneficiario
dell’art.44 della
legge 20 maggio 1982, n.270, che intenda
chiedere l’inclusione negli elenchi prioritari, deve produrre apposita istanza
nei termini e con le modalità previste nella normativa richiamata dal
precedente comma.
11. La
determinazione dei criteri di massima, la valutazione dei titoli e la
compilazione degli elenchi prioritari ed aggiuntivi per l’insegnamento di
ciascuno strumento, sono effettuate sulla base della tabella di cui al
precedente comma 2, da apposite Commissioni, distinte per ciascun elenco,
presiedute dal Provveditore agli studi o da un suo delegato, e composte da:
- un docente
dello specifico strumento del Conservatorio di musica della Provincia o, in
mancanza, di Provincia viciniore;
- due presidi di
scuole medie nelle quali si attui la sperimentazione di indirizzo musicale;
- un insegnante
di corso sperimentale con il quale sia stato stipulato contratto per strumento
diverso da quello cui si riferiscono gli elenchi da compilare;
- un insegnante a
tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per
l’inclusione negli elenchi e sia in possesso del diploma relativo allo
strumento cui si riferisce la specifica graduatoria.
In mancanza di
docenti in possesso del diploma specifico, per i membri ai quali sia richiesto
tale requisito, si fa ricorso a coloro che possiedono diplomi per strumenti
affini.
Nelle Province
nelle quali gli elenchi si compilano per la prima volta le Commissioni sono
composte da Presidi o docenti individuati dal Provveditore agli Studi sulla
base di accertate esperienze possedute nelle discipline musicali.
12. Le funzioni
di segretario delle Commissioni sono svolte da un impiegato di livello non
inferiore al quinto, in servizio presso il Provveditorato agli studi.
13. I componenti
della Commissione e il segretario sono nominati dal Provveditore agli studi.
Articolo 7
(Diritti
e doveri dei docenti)
1. I docenti di strumento sono
tenuti all’osservanza degli obblighi di servizio previsti dalle disposizioni
vigenti.
2. Le ore di
insegnamento di educazione musicale, complessivamente determinate in tre per
ciascuna classe in cui si attua la sperimentazione, sono normalmente assegnate
ad unico docente. Tuttavia, quando in ragione del numero degli alunni che
compongono i gruppi nelle classi del corso, il docente di strumento abbia un
orario inferiore a quello di cattedra, le ore di solfeggio musicale possono
essere attribuite allo stesso dopo aver assicurato il completamento dell’orario
di cattedra a tutti i docenti di educazione musicale di ruolo titolari nella
scuola che attua il progetto sperimentale e, comunque, a condizione che ciò non
comporti aggravi di spesa. Detto completamento non riguarda il docente di
educazione musicale che sia titolare di cattedra orario esterna che, di fatto,
non abbia subito contrazioni.
3. In ogni altro
caso i docenti di strumento sono tenuti al completamento dell’orario di
cattedra ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4. A norma di
quanto disposto dall’art. 1, comma 1, del precedente decreto, l’insegnamento di
strumento costituisce parte integrante del complessivo impianto educativo della
scuola media. Pertanto i docenti di strumento partecipano a tutte le fasi di
programmazione/valutazione degli organi collegiali e dell’attività educativa al
fine di collocare la loro disciplina nell’ambito del progetto educativo di
istituto.
5. Gli stessi
docenti esprimono un articolato giudizio, sia in sede di valutazione periodica
e finale che in sede di esami di licenza. Il Collegio dei docenti delibera
l’integrazione dei criteri sulla base dei quali effettuare tale valutazione.
6. L’insegnamento
di strumento prestato nei corsi che attuano la sperimentazione di indirizzo
musicale è equiparato a tutti gli effetti all’insegnamento dell’educazione
musicale nella scuola media.
Articolo 8
(Comitato
tecnico provinciale)
1. Presso ciascun
Provveditorato agli Studi è costituito un Comitato tecnico provinciale,
presieduto dal Provveditore agli Studi o da un suo delegato e composto da;
- un ispettore
designato dal Sovrintendente scolastico regionale d’intesa con il competente
coordinatore della segreteria tecnica;
- il Direttore
del Conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia
viciniore ovvero un suo delegato;
- due presidi di
scuole medie nelle quali si attui la sperimentazione musicale;
- un docente di
educazione musicale e un docente di strumento in servizio su corso nel quale si
attui la sperimentazione di cui al presente decreto.
2. Il Comitato
tecnico provinciale ha il compito di:
- promuovere e
coordinare l’attività di sperimentazione musicale svolta nelle istituzioni
scolastiche della provincia;
- indicare i
criteri generali di valutazione e gli ambiti operativi delle prove
orientativo-attitudinali degli alunni;
- promuovere e
programmare attività musicali collaterali, scolastiche ed extrascolastiche,
anche con la collaborazione del locale Conservatorio di musica, ove esistente,
e di organismi musicali operanti nella Regione e con il concorso degli Enti
locali, di altri Enti pubblici che abbiano fra le finalità istituzionali la
diffusione della cultura musicale nonché altri qualificati Enti, espressione
del mondo economico e produttivo.
3. I componenti
del Comitato sono nominati dal Provveditore agli Studi. Per la validità delle
sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le relative
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
Articolo 9
(Comitato
scientifico didattico)
1. Presso
ciascuna istituzione scolastica nella quale si attui la sperimentazione
musicale è istituito apposito Comitato scientifico-didattico, presieduto dal
Capo d’Istituto o da chi ne esercita le funzioni, e composto, per nomina dello
stesso Capo d’istituto da:
- gli insegnanti
di educazione musicale e gli insegnanti di strumento impegnati nella
sperimentazione stessa;
- uno degli
insegnanti di materie non musicali in servizio nelle classi del corso che attua
la sperimentazione;
- due genitori
eletti dall’assemblea del corso;
2. Il Comitato ha
il compito di:
- seguire
costantemente l'andamento organizzativo e didattico della sperimentazione anche
al fine di formulare al Comitato tecnico provinciale proposte in funzione di
eventuali iniziative di aggiornamento;
- coordinare i
programmi e le rnetodologie all'interno del progetto educativo della scuola;
- stabilire,
sulla base dei criteri generali dettati dal Comitato tecnico provinciale,
contenuti, criteri e modalità per lo svolgimento delle prove attitudinali.
Articolo 10
(Vigilanza)
1. Il Provveditore agli studi,
attraverso l'accertamento tecnico ispettivo, da attuarsi nelle forme previste,
esercita nei confronti delle istituzioni scolastiche interessate la necessaria
vigilanza sull'attuazione del progetto sperimentale e sull'osservanza delle
disposizioni contenute nel presente decreto. Esso svolge altresì opera per il
sostegno e la promozione dell'attività strumentale nelle scuole medie.
2. Lo stesso Capo dell'Ufficio
scolastico provinciale, a tal proposito, provvede a comunicare tempestivamente
alla Direzione Generale dell'istruzione secondaria di l° grado l'eventuale
mancata attivazione della sperimentazione e i motivi che ne sono alla base
nonché qualsiasi altra circostanza che possa incidere sulla prosecuzione della
sperimentazione stessa.
3. Resta salva ogni specifica
iniziativa che la Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado
dovesse ritenere di. assumere direttamente, ivi compresa, eventualmente,
l'istituzione di un apposito Comitato a livello centrale per la valutazione ed
il monitoraggio delle esperienze.
Articolo 11
(Norme
transitorie e finali)
1. I progetti di
sperimentazione di strumenti musicali, elaborati ed approvati in vigenza della
normativa contenuta del D.M. 3 agosto
1979, conservano validità limitatamente alle
classi dello specifico corso per il quale essi sono stati autorizzati. Perché
le predette attività di sperimentazione possano trovare attuazione anche nelle
prime classi dello stesso corso, funzionanti a partire dall'anno scolastico
1996/'97, dovranno essere presentate, a cura delle scuole interessate, apposite
delibere dei Consigli "di Istituto,e dei Collegi dei docenti dalle quali
risulti l'adesione incondizionata da parte dei suddetti organi collegiali alle
modalità organizzative della sperimentazione di strumenti musicali contenute
nel presente decreto, nonchè alle linee di indirizzo strutturali contenute
nell'allegato A.
La mancata
adozione delle delibere o la non osservanza delle norme organizzatorie
prescritte costituirà motivo di revoca del provvedimento autorizzatorio. Con
successive disposizioni sarà indicato il termine di presentazione delle
delibere di cui sopra.
2. Gli elenchi
prioritari compilati sulla base della precedente normativa cessano di avere
effetto con i rapporti instaurati per l'anno scolastico 1995/'96. Per l'anno
scolastico 1996/'97 sono formulati nuovi elenchi prioritari ed aggiuntivi sulla
base delle disposizioni contenute nell'art.6 del presente decreto. Per i
successivi. aggiornamenti si richiama quanto disposto nel comma 2 del medesimo
articolo. Nella prima applicazione del presente decreto gli elenchi hanno
validità per un biennio al fine di allinearne la scadenza a quella prevista per
le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze.
3. A regime, i
termini per la presentazione delle domande di inclusione da parte degli
aspiranti e- di pubblicazione degli elenchi da parte dei Provveditori agli
studi sono gli stessi previsti dalla normativa generale sul conferimento delle
supplenze. Con separato atto saranno stabiliti i termini per la presentazione
delle domande di inclusione negli elenchi da compilare per l'anno scolastico
1996/'97.
4. Negli stessi
termini e con le stesse modalità previste dalla normativa generale gli
interessati potranno produrre istanza per l'inclusione nelle graduatorie di
istituto per il conferimento delle supplenze temporanee.
5. Può essere
richiesta l'inclusione negli elenchi prioritario ed aggiuntivi di una sola
Provincia.
6. Coloro che, dopo
aver costituito un rapporto di lavoro per l'insegnamento di strumento nel corsi
sperimentali, stipulino altro contratto con i Conservatori o, comunque,
abbandonino la supplenza loro conferita, sono depennati dagli elenchi, nei
quali potranno essere reinseriti nel successivo anno scolastico, solo dietro
presentazione di apposita istanza da produrre entro il 31 luglio di ciascun
anno.
Roma, 13 febbraio
1996
Il
Ministro