Decreto
Ministeriale 27 marzo 2000, n.123
(in GU
17-05-2000, n. 113)
Regolamento
recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio
1999, n. 124
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio
1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9;
Visto l'articolo 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il
testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerati
gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 26 marzo
1998, del 15 dicembre 1998, del 2, 3, 16 e 17 marzo 1999 e del 14 aprile 1999;
Udito il
parere del Consiglio di Stato n. 23/2000, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota prot. n.
D1/2276 del 27 marzo 2000);
Adotta
il seguente
regolamento:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Note
Titolo I
Personale
docente della scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e personale educativo.
Art. 1.
Trasformazione
delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie
permanenti
1. Le
graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di
scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, e del personale educativo sono trasformate in
graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che
sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono
confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il
punteggio posseduti. È confermata l'eventuale presenza in due province, anche
in più graduatorie. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo
le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4.
Art. 2.
Prima
integrazione delle graduatorie permanenti
1. Le
graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie
base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in
base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3.
Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle
supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, i
docenti di cui al presente comma, inclusi nelle graduatorie di due province,
devono indicare in quale delle due province in cui sono collocati intendono
concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. In tale
fase, i docenti di cui al comma 1 possono chiedere il trasferimento ad altra
provincia e sono parimenti inseriti nella graduatoria base della provincia
richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza,
aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una od
entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia
comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie
per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da
tutte le graduatorie della o delle province da cui chiede il trasferimento.
Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia
in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato.
3. Nella
medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base
sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla
base della tabella approvata con decreto
ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto
ministeriale 29 gennaio 1994 (allegato A).
4. La prima
integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle
medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di:
a1) coloro che il 25 maggio 1999,
data di entrata in vigore della legge 3 maggio
1999, n. 124, di seguito denominata legge, sono in possesso
dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli
titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame
anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al
medesimo posto di ruolo; trecentosessanta giorni di servizio prestati nelle
scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta;
a2) coloro che maturano i
requisiti di cui alla precedente lettera a1) alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente;
b) coloro che alla data di
scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria
permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di
esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso
o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in
una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di
ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che
essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente
depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti
dall'articolo 7, comma 6, della ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre
1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'articolo 7,
comma 7, della medesima ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione
nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto
per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli
ed esami, conclusosi successivamente a1 31 marzo 1995, data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di
supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994,
come modificata dalla ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995.
5. Coloro
che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge, sono iscritti negli scaglioni di cui
alle lettere a2) o b) del comma 4, a seconda che siano in possesso o meno del
requisito dei trecentosessanta giorni di servizio prestato nelle scuole statali
nel triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie.
6.
All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio
loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di
cui all'allegato A.
7. Il
personale di cui ai commi 4 e 5 può chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo
e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia e per
tutte le graduatorie permanenti per le quali è in possesso dei requisiti di
ammissione.
Art. 3.
Trasferimento
di graduatoria negli anni intermedi
1. Il
personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere il trasferimento
nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia in ciascuno degli anni
intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento di
provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le
graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il
depennamento da tutte le graduatorie di precedente inclusione. Il personale
incluso nella graduatoria base può chiedere il trasferimento da una od entrambe
le province di precedente inclusione indicando in ogni caso la provincia in cui
intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato.
2. Il
personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta in coda
all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di provenienza
e sulla base del punteggio posseduto.
Art. 4.
Integrazioni
successive
1. Le
integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate
periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato le prove
dell'ultimo concorso per titoli ed esami per la medesima classe di concorso o il
medesimo posto. L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento degli
aventi titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali operazioni sono
subordinate all'espletamento su tutto il territorio nazionale dei
corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni delle graduatorie
permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal
primo o dal secondo anno scolastico successivo all'approvazione delle
corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla
data di approvazione. Se tale approvazione interviene su tutto il territorio
nazionale nel periodo compreso tra il 1o settembre e il 31 marzo le
integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere
dall'inizio del primo anno scolastico successivo. Qualora invece tale
approvazione intervenga tra il 1o aprile e il 31 agosto, le integrazioni
avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del
secondo anno scolastico successivo.
2. I nuovi
aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di una
sola provincia.
3. Il
personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i
titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all'allegato A.
4.
Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato
l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle
posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli
prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (allegato
A). Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle graduatorie
permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre
province nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno titolo
nello scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio
posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della
valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione
allegata (allegato A). Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo
nello scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro
che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di iscrizione e depennamento
dalle graduatorie.
Titolo II
Docenti di
strumento musicale nella scuola media
Art. 5.
Istituzione
delle graduatorie permanenti relative alla classe di concorso di strumento
musicale nella scuola media
1. Per la
classe di concorso di strumento musicale nella scuola media sono istituite
graduatorie provinciali permanenti distinte per le specialità strumentali
previste nei programmi allegati al decreto
ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.
2. La
compilazione delle graduatorie previste al comma 1 è subordinata alla
conclusione delle procedure per l'espletamento della sessione riservata di
esami per l'abilitazione all'insegnamento prevista dall'articolo 11, comma 9,
della legge.
Art. 6.
Docenti
aventi titolo all'inserimento in graduatoria
1. Hanno
titolo a chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite ai sensi
dell'articolo 5 i docenti che hanno prestato trecentosessanta giorni di
servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella
scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e il 25
maggio 1999, data di entrata in vigore della legge, di cui almeno centottanta
giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995, purché in possesso o
dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media
conseguita antecedentemente al 25 maggio 1999 o dell'abilitazione in strumento
musicale nella scuola media conseguita nella sessione riservata indetta ai
sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge.
2.
L'inserimento nelle graduatorie permanenti può essere richiesto per la
provincia in cui l'aspirante presta servizio, alla data di presentazione della
domanda, per l'insegnamento di strumento musicale o, in mancanza, nella
provincia in cui sia stato prestato l'ultimo dei servizi d'insegnamento utili
ai sensi del comma 1.
Art. 7.
Criteri di
compilazione delle graduatorie permanenti e composizione delle commissioni
1. Gli
aspiranti aventi titolo all'inclusione in graduatoria sono graduati secondo il
punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli
(allegato B) utilizzata per la compilazione degli elenchi di cui al decreto
ministeriale 13 febbraio 1996 e allegata al medesimo decreto.
Gli aspiranti inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato decreto
ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati nelle graduatorie permanenti
con il punteggio loro già attribuito, eventualmente aggiornato con la
valutazione dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei termini a
suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi
stessi.
2. La
determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli
artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la compilazione delle
graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono
effettuate da apposite commissioni presiedute dal provveditore agli studi o da
un suo delegato e composte da: un docente dello specifico strumento del
conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore;
due presidi di scuole medie nelle quali funzionino corsi ad indirizzo musicale;
un insegnante di corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato
contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da
compilare; un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non
abbia prodotto domanda per l'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 5 e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si
riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento
affine.
3. Le
funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un impiegato di livello
non inferiore al quinto.
4. I
componenti della commissione e il segretario sono nominati dal dirigente
dell'ufficio scolastico territorialmente competente.
Art. 8.
Trasferimento
di graduatoria
1. Il
personale incluso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 5 può
chiedere annualmente il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra
provincia. Il trasferimento in altra provincia comporta automaticamente il
depennamento dalla graduatoria di provenienza.
2. Il
personale di cui al comma 1 si inserisce nella graduatoria della nuova
provincia prescelta in coda a coloro che vi si trovano già inclusi.
3. Nel caso
di più aspiranti al trasferimento, gli stessi sono graduati tra loro in base al
punteggio con il quale erano inclusi nella graduatoria di provenienza.
Art. 9.
Integrazioni
successive
1.
L'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 5 sono disposte in
conformità delle disposizioni impartite nell'articolo 4, secondo il punteggio
attribuito sulla base di una tabella di valutazione da adottare con successivo
decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Titolo III
Responsabili
amministrativi
Art. 10.
Trasformazione
delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie
permanenti
1. Le
graduatorie dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del
profilo professionale di responsabile amministrativo sono trasformate in
graduatorie permanenti, da integrare e aggiornare secondo le modalità di cui
agli articoli 11, 12 e 13. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei
soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti
graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti.
È confermata
l'eventuale presenza in due province.
Art. 11.
Prima
integrazione delle graduatorie permanenti
1. Le
graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie
base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in
base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3.
Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle
supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, il
personale di cui al presente comma, incluso nelle graduatorie di due province,
deve indicare in quale delle due province in cui è collocato intende concorrere
anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. In tale
fase, il personale di cui al comma 1 può chiedere il trasferimento ad altra
provincia ed è parimenti inserito nella graduatoria base della provincia
richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza,
aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una od
entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia
comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria della o delle
province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve
essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere
anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Nella
medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base
sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla
base della tabella approvata con decreto
ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997 (allegato C).
4. La prima
integrazione della graduatoria base avviene con l'inclusione, in coda alla
medesima graduatoria e nel seguente ordine di precedenza, di:
a) coloro che alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione sono in
possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi
per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o
di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della
scuola o a precorsi ruoli corrispondenti; trecentosessanta giorni di servizio
di responsabile amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente,
oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della terza qualifica
funzionale della scuola, immediatamente inferiore a quella cui si concorre;
b) coloro che alla data di
scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria
permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di
esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della
scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25
maggio 1999, in una graduatoria provinciale o d'istituto per l'assunzione di
personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito
anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano
temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i
motivi previsti dall'articolo 12, comma 15, della ordinanza ministeriale n. 59
del 21 febbraio 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi del
medesimo articolo della stessa ordinanza ministeriale.
Il requisito della iscrizione
nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto
per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli
ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di
supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994.
5.
All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio
loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di
cui all'allegato C.
6. Il
personale di cui al comma 4 può chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e
del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia.
Art. 12.
Trasferimento
di graduatoria negli anni intermedi
1. Il
personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere annualmente il
trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia in ciascuno
degli anni intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento
di provincia comporta il depennamento dalla graduatoria di provenienza. Il
personale incluso nella graduatoria base può chiedere il trasferimento da una
od entrambe le province di precedente inclusione, indicando in ogni caso la
provincia in cui intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Il
personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta in coda
all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di provenienza
e sulla base del punteggio posseduto.
Art. 13.
Integrazioni
successive
1. Le
integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate
periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato le prove
dell'ultimo concorso per titoli ed esami.
L'integrazione
avviene ogni volta con l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione
successivo all'ultimo. Tali operazioni sono subordinate all'espletamento su
tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in
ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico
successivo all'approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per
titoli ed esami in relazione alla data di approvazione.
Se tale
approvazione interviene su tutto il territorio nazionale nel periodo compreso
tra il 1o settembre e il 31 marzo le integrazioni avranno effetto per le
assunzioni da disporre a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico
successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1o aprile e il
31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre con
decorrenza dall'inizio del secondo anno scolastico successivo.
2. I nuovi
aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di una
sola provincia.
3. Il
personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i
titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all'allegato C.
4.
Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato
l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle
posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli
prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (allegato
C). Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle graduatorie
permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre province
nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello
scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto,
eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei
nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione allegata (allegato
C). Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo nello scaglione
corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il
trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 12 in materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.
Titolo IV
Disposizioni
transitorie e finali
Art. 14.
Disposizioni
transitorie e finali
1. I
termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle
graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli
acquisiti e di trasferimento ad altra provincia sono definiti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione improntato a criteri di semplificazione e
snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli
aspiranti medesimi.
2. Il
personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di
concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria
permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 2000
Registrato alla Corte dei conti il
4 maggio 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione,
foglio n. 98
Allegato A
TABELLA DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO ED IL PERSONALE EDUCATIVO.
(Approvata
con decreto ministeriale 29 marzo 1993, modificata con decreto ministeriale 29
gennaio 1994).
A - Per il
superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli
fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto
per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono
attribuiti fino ad un massimo di punti 36.
Nel
predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio,
rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi
è stato superato (1) i seguenti punti:
punti 12
per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59;
punti 15
per il punteggio da 60 a 65;
punti 18
per il punteggio da 66 a 70;
punti 21
per il punteggio da 71 a 75;
punti 24
per il punteggio da 76 a 80;
punti 27
per il punteggio da 81 a 85;
punti 30
per il punteggio da 86 a 90;
punti 33
per il punteggio da 91 a 95;
punti 36
per il punteggio da 96 a 100.
I concorsi
e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in
centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto
superiore solo se pari o superiori a 0,50.
È
equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a
cattedre negli istituti d'istruzione artistica.
Si valuta
il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione.
B - Per
l'insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione
secondaria o artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti
di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, o per il servizio
prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe di concorso
per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono
attribuiti:
per ogni
anno, punti 12;
per ogni
mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti 2.
Si valuta
soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove
prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio
medesimo.
C - Per
l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti di istruzione
secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente
riconosciuti e in scuole materne non statali autorizzate e con nomina dei
docenti approvata dalla competente Autorità scolastica, relativo al posto o
alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso
per soli titoli, sono attribuiti:
per ogni
anno, punti 6;
per ogni
mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1.
Si valuta
soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove
prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio
medesimo.
D - Altri
titoli:
1) Per i
titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al
ruolo cui si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi per
titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima
o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti:
punti 3 per
ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.
2)
Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite
con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste
dal decreto
ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo,
tedesco):
punti 6 per
ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.
La
valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) è alternativa alla
valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).
_____________
(1) Il
punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo con il quale il
docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco
degli abilitati (*).
(*)
Avvertenza - Ai candidati che abbiano superato il concorso per esami e titoli
avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento deve
essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella
graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in
centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame
rapportato in centesimi.
Allegato B
TABELLA Dl
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA
I - Titoli
culturali
a) Diploma
di strumento attinente alla graduatoria:
con
votazione fino a 7/10, punti 6;
con votazione
fino a 9/10, punti 8;
con
votazione fino a 10/10, punti 10;
con
votazione di 10/10 e lode, punti 12.
b) Altro
diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato
da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati, punti 3.
c) Diploma
di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia
relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 3.
d) Diploma
di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per
strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla
musica da camera, punti 1,50.
e) Laurea
che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione
musicale, punti 4.
f) Laurea
diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento
di educazione musicale, punti 2.
g) Diploma
di istruzione secondaria di secondo grado, punti 1.
h)
Superamento delle prove di esame nei concorsi, per titoli ed esami, nei
conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la
graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di
strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado, punti 6.
i)
Superamento delle prove di esame nei concorsi, per esami e titoli, nei conservatori
di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria;
abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria
di secondo grado, punti 3.
Nota alla
categoria I:
Tutti i
titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna
tipologia.
II - Titoli
didattici
a) Per ogni
anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei
corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello
stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 18;
Per ogni
mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti
18), punti 3.
b) Per ogni
anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei
conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento
dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 9;
Per ogni
mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti
9), punti 1,50.
c) Per ogni
anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli
istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento
dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 6;
Per ogni
mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti
6), punti 1.
d) Per ogni
anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per
l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, punti 4,5;
Per ogni
mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti
4,50), punti 0,75.
e) Per il
servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, punti 3,50.
Nota alla
categoria II:
Si valuta
come anno intero il periodo di servizio di almeno centottanta giorni.
Vanno
valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni
sono considerati come effettivo servizio.
Nel caso di
servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più
favorevole.
III -
Titoli artistici (fino ad un massimo di punti 66)
a) Attività
concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per
lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, da punti 1 a punti 2;
Per
strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, da punti 0,5 a
punti 1.
b) Attività
professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche
svolta in ciascun anno solare, da punti 1 a punti 6.
c) 1°, 2° o
3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito, da punti
1 a punti 3.
d) Idoneità
in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute
(per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6), da punti 1 a punti 3.
e)
Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di
carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per
ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6), da punti 0,5 a punti 1.
f) Corsi di
perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si
riferisce la graduatoria, da punti 1 a punti 2;
Per
strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, da punti 0,5 a
punti 1.
g) Altre
attività musicali documentate (per ciascun titolo), da punti 0,2 a punti 1.
Note alla
categoria III:
Tutti i
titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro
rilevanza.
Ogni
attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova
che essa sia stata effettivamente svolta.
Non sono
presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private,
sia pure a stampa.
Le opere in
collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli
interessati, non sono valutabili.
Allegato C
TABELLA DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA
(Approvata con decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997).
Avvertenze
A - Il
servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 588/1985 e nelle precorse
qualifiche del personale non docente di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 420/1974 è equiparato al
servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola.
B - Qualora
il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente
riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla
metà. La relativa certificazione deve contenere specifica indicazione del versamento
dei relativi contributi previdenziali.
C - Il
servizio militare prestato in costanza del rapporto di impiego statale è a
tutti i fini equiparato a tale servizio statale.
Il servizio
militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale è valutato
come "altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato". Il
servizio prestato dal personale scolastico all'estero, certificato dalle
competenti autorità, è equiparato al servizio prestato nel territorio della
Repubblica.
D - Sono da
intendersi servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole
come dipendenti da comuni o da province, limitatamente a quel personale che i
predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole.
E - Il
servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità
competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di
appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono
specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se
esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. Tale circostanza può, altresì,
essere oggetto di dichiarazione resa sotto la propria responsabilità del
candidato, il quale comunque deve dichiarare se gode o meno di altri
trattamenti pensionistici.
F - La
valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del
servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.
G - Ai fini
della presente tabella di valutazione dei titoli si intende anno di servizio:
1) il
servizio a tempo determinato (o di supplente) con nomina da parte dei
provveditori agli studi prestato fino alla scadenza prevista per la nomina
medesima;
2) il
servizio a tempo determinato o di supplente prestato nel medesimo anno
scolastico, anche in modo non continuativo, da non meno di centottanta giorni a
trecentosessanta giorni;
3)
trecentosessanta giorni di servizio anche non continuativo prestato con
contratto a tempo determinato (o in qualità di supplente) nel corso di diversi
anni scolastici (in misura inferiore ai centottanta giorni nel medesimo anno
scolastico). L'eventuale residua frazione superiore a giorni centottanta (6
mesi) si considera intero anno.
Titoli di
cultura
(si valuta
un solo titolo tra quelli complessivamente indicati al punto 1 e al punto 2)
1 - Laurea
specifica: giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea
attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o
economico-aziendali o finanziarie oppure laurea in discipline non specifiche,
punti da 10 a 14 definiti come segue:
media della
valutazione rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi che saranno aggiunti
ai punteggi sottoindicati) media del 6 punti 10; media del 7 punti 11; media
dell'8 punti 12; media del 9 punti 13; media del 10 punti 14.
Il medesimo
punteggio deve essere assegnato ai titoli di specializzazione: diploma
conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione
(post secondario); corsi di formazione professionale regionale di secondo
livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in
regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo-contabili e
di durata non inferiore a 600 ore; diploma universitario relativo a corsi
specifici.
2 - Titoli
di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo della
scuola (decreto del
Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, e
successive integrazioni e modificazioni) e titoli di studio richiesti per l'accesso
ai ruoli di segretario della scuola (art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420):
diploma di maturità oppure diploma di qualifica specifico (segretario
d'azienda; addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda; addetto alla
contabilità d'azienda).
Punti da 6
a 10 definiti come segue:
a) media
dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di
educazione fisica e di condotta.
Per quanto
concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale
punteggio deve essere rapportato a 10;
b) nel caso
di titoli espressi in giudizi si attribuirà il seguente punteggio: sufficiente,
punti 6; buono, punti 7,50;
distinto,
punti 8,50; ottimo, punti 10.
I titoli di
cui al presente punto 2) sono aumentati di punti 4 qualora il candidato abbia
prodotto anche uno dei titoli di cui al precedente punto 1).
I punteggi
di cui al punto 1 e al punto 2 non si sommano fra loro; si valuta solamente il
punteggio più favorevole, tenuto conto anche di quanto stabilito al precedente
capoverso.
3 - Per una
ulteriore laurea o un ulteriore titolo di specializzazione (v. precedente punto
1): punti 4 (si valuta un solo titolo ulteriore).
4 - Per un
ulteriore titolo fra quelli indicati al precedente punto 2): (si valuta un solo
titolo ulteriore): punti 2.
5 -
Idoneità conseguita nel concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'accesso
ai ruoli dei coordinatori amministrativi o della precorsa qualifica dei
segretari della scuola (si valuta una sola idoneità): punti 4.
6 -
Idoneità conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o
idoneità conseguita nel concorso riservato, per esami, per il passaggio alla
quinta qualifica funzionale (art. 13 decreto
del Presidente della Repubblica n. 420/1974) (si valuta una
sola idoneità): punti 2.
7 -
Idoneità in concorso pubblico, per esami, per posti di ruolo delle carriere di
concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una
sola idoneità): punti 1.
8 -
Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato
ai sensi dell'art. 14 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per attestati che, pur
essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie
discipline, includono anche uno o più discipline attinenti ai predetti
"servizi meccanografici" (si valuta un solo titolo): punti 0,50.
Titoli di
servizio
9 -
Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo nelle scuole o
istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica,
nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e
negli educandati femminili dello Stato.
Per ogni
anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 2.
10 -
Servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, di assistente
tecnico, di cuoco o infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di
istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche
italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello
Stato.
Per ogni anno
o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 1.
Il servizio
prestato ai sensi dell'art. 7 della
legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dell'art. 582 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in sostituzione
del coordinatore o responsabile amministrativo assente è considerato come
servizio di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo secondo
il computo più favorevole al candidato evitando ogni duplicazione di
valutazione del medesimo periodo.
11 - Altro
servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici
territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico.
Per ogni
anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 0,50.
NOTE
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al
titolo:
- La legge 3 maggio
1999, n. 124, reca disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico ed, in particolare, per la parte che viene disciplinata
con il presente regolamento, norme riguardanti il nuovo sistema di reclutamento
del personale scolastico attraverso le graduatorie permanenti che sostituisce
il precedente sistema del concorso per soli titoli.
- Si
riporta il testo degli articoli 1, 2 e 6 e del comma 9 dell'art. 11:
"Art.
1 (Accesso ai ruoli del personale docente). - 1.
L'art. 399 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo
unico , è sostituito dal seguente:
"Art.
399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte ha luogo, per il 50 per cento dei posti, a tal fine annualmente
assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per
cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.
2. Nel caso
in cui la graduatoria di un concorso, per titoli ed esami, sia esaurita e
rimangano posti ad esso assegnati questi vanno ad aggiungersi a quelli
assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno
reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. I docenti
immessi in molo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella
stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre
anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale
di cui all'art. 21 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. All'art. 400 del
testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I
concorsi, per titoli ed esami, sono indetti su base regionale, con frequenza
triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in
relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata
alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di
riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di
insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine
e dalle disposizioni in materia di, mobilità professionale del personale
docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati,
nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei
corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo
quanto disposto dall'art. 40, comma
10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02.
All'indizione dei concorsi regionali, per titoli ed esami, provvede il
Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento
dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa
graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si
nega l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle
commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei
concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve
curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso
scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo
fra quelli disponibili nella regione.
03. I bandi
relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente
della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di
ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli
aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano
domanda .
3. All'art. 400 del
testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:
"15-bis.
Nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale, docente
della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il
superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche .
4. Il comma
17 dell'art. 400 del
testo unico è sostituito dal seguente:
"17.
Le graduatorie relative ai concorsi, per titoli ed esami, restano valide fino
all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo
corrispondente .
5. Il comma
18 dell'art. 400 del
testo unico è abrogato.
6. L'art. 401 del
testo unico è sostituito dal seguente:
"Art.
401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi, per
soli titoli, del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono
trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo
di cui all'art. 399, comma I.
2. Le
graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con
l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso
regionale, per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il
medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente
all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria
permanente.
3. Le
operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con
regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei
seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle
graduatorie permanenti sono improntate a princìpi di semplificazione e
snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di
coloro che sono già inclusi in graduatoria.
4. La
collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile
nei corrispondenti concorsi, per titoli ed esami.
5. Le
graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle
corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3
maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali
dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 ottobre
1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui
agli articoli 43 e 44
della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. La
nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica
territorialmente competente.
7. Le
disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano
anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo 8.
La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la
quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le norme
di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al
personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato e delle altre istituzioni educative".
7. All'art. 404 del
testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15,
concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e
l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.
Art. 2
(Norme transitorie relative al personale docente). - 1. Nella prima
integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del
testo unico, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della
presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) i
docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti
per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) i
docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso, per titoli ed
esami, o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione, alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di
entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del
personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale
che abbia superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, bandito
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fra i
docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli
esami della sessione riservata di cui al comma 4.
3. Il
regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del
testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della
presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle
graduatorie permanenti.
4.
Contemporaneamente all'indizione del primo concorso, per titoli ed esami, dopo
l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento
dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola
materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione
secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie
permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi
i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli
insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in
possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento
nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane
all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente
riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole
elementari parificate per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso
tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente
legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico
1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il
possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale
interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in
servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella
medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla
frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato
all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle
discipline comprese nelle classi di concorso.
I corsi
sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e
docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono
in una prova scritta e in una prova orale volta all'accertamento del possesso
delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La
frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del
Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e
l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del
corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso, ed è
presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630
milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di
cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma
26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono
conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali
somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
rassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione.
5. I commi
27, 28 e 29 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
Art. 6
(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA). - 1. L'art. 551 del
testo unico è sostituito dal seguente:
"Art.
551 (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo
dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso, per titoli ed
esami, e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'art. 553.
2. Nel caso
in cui la graduatoria di un concorso, per titoli ed esami, sia esaurita e
rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli
assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in
occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili
amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
4. I posti
disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi,
detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per
il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'art.
557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso, per titoli
ed esami, e la graduatoria permanente .
2. All'art. 552 del
testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1 sono premessi i seguenti:
"01. I
concorsi, per titoli ed esami, sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente
alla disponibilità di posti.
02.
All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero
della pubblica istruzione.
03. Spetta
agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro
decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono
i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno
scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a
seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza
degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti
gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi
medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività
conseguenti. ;
b) il comma
1 è sostituito dal seguente:
"1. Le
graduatorie relative ai concorsi, per titoli ed esami, restano valide fino alla
data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso
successivo corrispondente ;
c) è aggiunto
in fine il seguente comma:
"5-bis.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili
amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi
sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello
regionale o interregionale, affidandone, l'organizzazione ad un ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo
svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle
relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti
contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente
dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede
l'accademia o il conservatorio di assegnazione .
3. L'art. 553 del
testo unico è sostituito dal seguente:
"Art.
553 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi, per
soli titoli, dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie
permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 551, comma
4.
2. Le
graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con
l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per
titoli ed esami, e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
Contemporaneamente
all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria
permanente.
3. Le
operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal
regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401.
4. La
collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile
nei corrispondenti, concorsi per titoli ed esami.
5. Le
graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle
corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3
maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art.
8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 ottobre
1988, n. 426.
6. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili
amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.
7. Ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6,
le graduatorie concorsuali previste dall'art. 552, comma 5-bis, sono ripartite
in graduatorie provinciali .
4.
L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per
l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle accademie e dei
conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'art. 552 del
testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del
presente articolo.
5. Il
personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia
di Trento.
6. Nella
prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 553 del
testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente
articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) coloro
che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la
partecipazione ai soppressi concorsi, per soli titoli;
b) coloro
che abbiano superato le prove di un analogo concorso, per titoli ed esami, e
siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una
graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da
quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo
concorso, per titoli ed esami, bandito anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Il
regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del
testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della
presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle
graduatorie permanenti.
8. Il personale
che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle
graduatorie del concorso, per soli titoli, in due province, ferma restando tale
collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come
supplente.
9. L'art. 557 del
testo unico è sostituito dal seguente:
"Art.
557 (Concorsi riservati). - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente,
del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della
seconda e terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto "Scuola , pubblicato nel supplemento ordinario n.
109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli
impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano
inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo
conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.
2. Ai
concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo
delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio
richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in del titolo di
studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno
cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in
possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto
salvo quanto disposto dall'art. 556, comma 4, per particolari attività tecniche
o specialistiche.
3. I
concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami
consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'art. 552 per i
concorsi pubblici.
4. Il
concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più
prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del
ruolo per cui il concorso viene indetto.
5.
L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante
l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.
6. I
concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica
periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione,
con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie
permanenti di cui al comma 1 .
10. Le
graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della
predetta legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei
medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle
graduatorie permanenti di cui all'art. 557 del
testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente
articolo.
11. I
modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I
allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro, del comparto
"Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla terza
e quarta qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo
nelle accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda,
sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini
dell'assunzione in ruolo, sui posti annualmente disponibili. L'inserimento
nella graduatoria per la terza qualifica è comunque subordinato al superamento
di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico
profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della predetta
prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'art. 2, comma
4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente
comma sono assunti, nei limiti, del fabbisogno annuale, con contratto di durata
annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali.
L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei
licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione
d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma
nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA
hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle accademie di
belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'art. 275 del
testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un
confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle
modalità di attuazione del presente comma.
Art. 11
(Disposizioni varie). - 9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi
a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e
funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In
tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce
integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio
dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio
decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi,
gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche
all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I
docenti che hanno prestato trecentosessanta giorni di servizio effettivo
nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel
periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore
della presente legge, di cui almeno centoottanta giorni a decorrere dall'anno
scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente
disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa
vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti
di cui all'art. 401 del
testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della
presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo
l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i
docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di
educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie
permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di
abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai
sensi dell'art.
2, comma 4,
consistente in una prova analoga a quella di cui all'art. 3, comma 2, lettera
b).".
Note alle
premesse:
- Per il
testo degli articoli 1, 2, 6
e 11, comma 9,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, vedasi in nota al titolo.
- Si
riporta il testo dell'art. 17, commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art.
17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
4. I
regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento ,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto della
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.".
Note
all'art. 2:
- Per
l'argomento della legge 3 maggio
1999, n. 124, v.
in nota al
titolo.
- Si
riporta il testo dell'art. 7, commi 6 e 7, dell'ordinanza ministeriale n. 371
del 29 dicembre 1994, concernente "Disciplina per il conferimento al
personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli
istituti di istruzione secondaria e artistica" e dell'ordinanza
ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995, concernente modificazioni e
integrazioni alla ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994:
"Art.
7. - 6. La mancata accettazione della nomina di supplenza annuale o temporanea
del provveditore comporta il depennamento definitivo dalla relativa
graduatoria, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 15, comma 4, il
depennamento si applica nel caso di accettazione di nomina provveditoriale per
altra graduatoria.
7. I
docenti depennati dalle graduatorie permanenti, a seguito della mancata
accettazione di alcune delle nomine per le quali sono stati convocati, hanno
titolo di ottenere, a domanda, il reinserimento in graduatoria per l'anno
scolastico immediatamente successivo, utilizzando gli apposti moduli e
compilando esclusivamente le sezioni "dati anagrafici e "graduatorie
richieste .".
- Si riporta
per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza
ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, come integrata dall'ordinanza
ministeriale 27 febbraio 1995, n. 66:
"Art.
3. - 3. Le domande devono essere presentate per tutti gli ordini di scuola ogni
triennio dal 30 gennaio al 28 febbraio. Limitatamente al triennio scolastico
1995/1998, il termine di presentazione delle domande è prorogato al 31 marzo
1995".
Note
all'art. 5:
- Il decreto
ministeriale del 6 agosto 1999, n. 201, reca:
"Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale
nella scuola media, ai sensi della legge 3 maggio
1999, n. 124, art. 11, comma 9".
- Per il
testo dell'art. 11, comma
9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vedasi in nota al
titolo.
Nota
all'art. 7:
- Il decreto
ministeriale 13 febbraio 1996 reca: "Nuova disciplina
della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale".
Note
all'art. 11:
- Si
riporta il testo dell'art. 12, comma 15, dell'ordinanza ministeriale n. 59 del
21 febbraio 1994, concernente nomine del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione primaria,
secondaria ed artistica, nelle istituzioni educative degli istituti e scuole
speciali statali: "Art. 12. - 15. La mancata accettazione della nomina
conferita, ovvero l'accettazione condizionata o con riserva, comporta il
depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della
stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il
successivo anno scolastico, per il personale ausiliario, la mancata
accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria,
nonché dalle corrispondenti graduatorie di istituto. Le sanzioni predette non
si applicano nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli
studi per altra graduatoria relativa a qualunque tipo di personale amministrato
dal provveditorato agli studi e, in ogni caso non pregiudicano la possibilità di
ottenere supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di istituto. Chi,
senza giustificato motivo, non assume servizio nei giorni successivi
all'accettazione entro il termine prefissato, ovvero, dopo aver assunto
servizio, abbandoni la supplenza, decade dalla nomina e viene depennato, per
l'intero triennio di validità, dalla relativa graduatoria provinciale e da
quelle successive rispetto all'ordine indicato nel precedente art. 2, nonché
dalle corrispondenti graduatorie di istituto.
L'appartenenza
ad un ruolo provinciale non comporta il depennamento dalla corrispondente
graduatoria provinciale di supplenza.". - Il decreto
ministeriale 7 maggio 1997, n. 292, reca: "Tabella di
valutazione dei titoli per i responsabili amministrativi della scuola".
Nota
all'allegato A:
- Il decreto
ministeriale 29 marzo 1993, modificato dal decreto
ministeriale 29 gennaio 1994, reca: "Tabella di
valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado ed il personale educativo".
Note
all'allegato B:
- Si
riporta il testo dell'art. 44 della
legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del
reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad
evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario
esistente):
"Art.
44 (Norme particolari per docenti di educazione musicale). - I docenti di
educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano
in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al
precedente art. 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione
riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente
art. 35.
Essi hanno
titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in
soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico
1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di
orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in
cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.
Analogamente
ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di
educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di
diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e,
qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento.
Il diploma
deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori
di musica, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Detti corsi
- la cui frequenza è obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e,
per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del
pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare
per allievi di strumenti ad arco.
I docenti,
di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione
all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la
conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.
I docenti
di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed
al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione
in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte
graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e
dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni
anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al
precedente art. 38, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma.
Il servizio
prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a centottanta
giorni o deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Note
all'allegato C:
- Per
l'argomento del decreto
ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997, vedasi in note all'art. 11.
- Il decreto del
Presidente della Repubblica n. 588 del 7 marzo 1985, reca:
"Profili professionali delle qualifiche del personale non docente
appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione
primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i
conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e
delle istituzioni educative statali.".
- Il decreto del
Presidente della Repubblica n. 420 del 31 maggio 1974, reca:
(Norme sullo studio giuridico del personale non insegnante statale delle scuole
materne, elementari, secondarie ed artistiche).
- Si
riporta il testo degli articoli 9 e 13:
"Art.
9 (Concorsi di ammissione nei ruoli della carriera di concetto). - Le
assunzioni nei ruoli della carriera di concetto sono effettuate, nei limiti
delle vacanze dell'organico, mediante concorsi provinciali, per esami e titoli,
che sono indetti, ogni biennio, dai provveditori agli studi sulla base di
un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
Le prove di
esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove
scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra è intesa ad accertare il
possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni
proprie della carriera. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove
scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il
programma di esame è determinato dall'ordinanza di cui al precedente primo
comma.
Per
l'ammissione alla carriera di concetto è richiesto un titolo finale di studio
di istruzione secondaria di secondo grado od artistica.
L'ordinanza
fissa gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alla predetta
carriera, nonché le modalità di svolgimento del concorso, i titoli valutabili
ed il punteggio da attribuire agli stessi.
"Art.
13 (Concorsi riservati). - Un sesto dei posti disponibili annualmente nei ruoli
delle carriere di concetto ed esecutive sarà conferito, mediante concorsi
riservati, agli impiegati di ruolo delle carriere immediatamente inferiori
anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera
cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera
di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo
prestato con giudizio complessivo non inferiore a "distinto , o a
prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto
per la carriera cui accedono.
I concorsi
riservati per la carriera di concetto sono per esami. Gli esami consistono
nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'art. 9 per i concorsi
pubblici.
Il concorso
riservato per le carriere esecutive è per titoli, integrato da una o più prove
pratiche attinenti alle mansioni proprie della qualifica per la quale il
concorso viene indetto.
I bandi
relativi sono emanati, con periodicità biennale, dai provveditori agli studi,
sulla base di un ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente
articolo non si applica alle assistenti delle scuole materne.".
- Si
riporta il testo dell'art. 14 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale):
"Art.
14 (Attestato di qualifica). - Al termine dei corsi di formazione professionale
volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano
regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento
dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a
quanto previsto dall'art. 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a
commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali,
delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni
periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il
superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati
dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le
qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento
aziendale.
Gli
attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici
concorsi.".
- Si
riporta il testo dell'art. 7 della
legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione in legge, con
modificazioni del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento
del contratto del personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e norme
per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica
istruzione):
"Art.
7 (Supplenze del personale amministrativo tecnico e ausiliario). - 1. A
decorrere dall'anno 1989-1990, nel caso di assenza del coordinatore
amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del
supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti
giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative
funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da parte
del provveditore, dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo
di altra scuola viciniore.
2. Nel caso
di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici
ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e delle istituzioni
educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale,
si dà luogo alla nomima del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni
per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti
modalità:
a) a
partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a
dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale
collaboratore;
b) a
partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente,
superiore a dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale
collaboratore.
2-bis. Le
supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo
giorno in cui si determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per
il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra
l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e
pasquali.
3. A
decorrere dall'anno scolastico 1989-1990 è autorizzata la spesa annua di lire
30 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'erogazione di compensi a
favore del personale non docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori
impegni di servizio per assenza di altro personale di pari qualifica
funzionale, subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite.
4.
All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in lire 10 miliardi
per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione per
l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi.
5. Il
Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
- Si
riporta il testo dell'art. 582 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art.
582 (Supplenze temporanee). - 1. Alla copertura di posti disponibili e non
vacanti e di quelli resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per
qualsiasi causa, ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui sia stata
precedentemente conferita la nomina, si provvede mediante l'assunzione di
personale supplente temporaneo, limitatamente al periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio.
2. Le
supplenze temporanee di cui al comma 1 sono conferite dal provveditore agli
studi sulla base delle apposite graduatorie provinciali permanenti, di cui al
comma 2 dell'art. 581.
3. Nel caso
di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado,
si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia
di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di
affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza
dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola
viciniore, al quale essa è, in tale eventualità, conferita dal provveditore
agli studi.
4. Nel caso
di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici
ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e delle istituzioni
educative statali, appartenente alla terza ed alla quarta qualifica funzionale,
si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni
per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti
modalità:
a) a
partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a
dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale
collaboratore;
b) a
partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente,
superiore a dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale
collaboratore.
5. Le
supplenze temporanee di cui ai commi 3 e 4 sono conferite dal direttore
didattico o dal preside, secondo l'ordine della graduatoria di circolo o
d'istituto, formata sulla base della rispettiva graduatoria provinciale. Esse
sono disposte per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di
servizio, a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni
previste dai commi medesimi, e, per le supplenze temporanee di cui al comma 4,
limitatamente al periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni, con
l'esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.
6. I
provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle
disposizioni contenute nel presente e nel precedente articolo sono privi di
effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano
disposti.