Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento
per l’istruzione
Direzione
generale per il personale scolastico
DECRETO
MINISTERIALE
n. 104
del 10 novembre 2011
Prot. n. 9206
ALLEGATI
Allegato A
Allegato A/1
Allegato A/2
Allegato A/3
Allegato A/4
Allegato A/5
Note alle tabelle di valutazione
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D1
ALLEGATO D2
ALLEGATO D3
ALLEGATO D4
Graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per
il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria,
secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni
educative e delle scuole speciali statali.
VISTA la legge
3.5.1999, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10.5.1999,
n.107;
VISTA la legge
17.5.1999, n. 144, art. 45 e successive integrazioni e
modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale”,
aggiornato dal D.Lgs. n. 159
del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice
dell'amministrazione digitale".
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo
2006/2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292,
del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l’allegata Tabella B
– Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale
ATA -
VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del
CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25 luglio 2008 ed in
particolare le modifiche apportate alla citata Tabella B - requisiti
culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA ;
CONSIDERATO la necessità di riformulare le tabelle di
valutazione dei titoli annesse al D.M.
13.12.2000, n. 430 in quanto non può più applicarsi il criterio della
valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso
in virtù dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, adottato con D.M. 13
dicembre 2000, n. 430, registrato alla Corte dei
Conti il 12 gennaio 2001, registro n. 1, foglio n. 9;
VISTO in particolare, l’art. 8, comma
1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito
decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la
presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;
VISTO, altresì, l’art. 5, comma
6 del predetto Regolamento, che stabilisce una validità
triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia;
VISTO il D.M.
26.06.2008, n. 59 concernente la formulazione delle graduatorie di
circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio 2008/09, 2009/10,
2010/11;
CONSIDERATO che è necessario impartire nuove disposizioni
in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, a seguito
della scadenza temporale delle citate graduatorie;
DECRETA
Art. 1
Graduatorie
di circolo e d'istituto di terza fascia
-Triennio
di validità –
1.1 - A decorrere dall'a.s. 2011/2012, con
riferimento alle istituzioni scolastiche presso le quali è istituito
l’organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo,
assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende
agrarie, collaboratore scolastico sono costituite rispettivamente specifiche
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell’ art. 5 del
Regolamento, approvato con D.M. 13
dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.
1.2 - Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di
terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio
scolastico 2008/09, 2009/10, 2010/11 e conservano validità per i periodi
stabiliti dall'art. 5, comma
6 del Regolamento. Pertanto le citate graduatorie, formulate ai
sensi del presente decreto, hanno validità per il triennio scolastico
2011/12, 2012/13, 2013/14.
1.3 - Le graduatorie di circolo e di istituto di terza
fascia sono formulate a cura del Dirigente dell’istituzione scolastica
destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di
curare lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto, con
esclusione delle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle
province autonome di Trento e Bolzano.
L’assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte
quelle istituzioni scolastiche destinatarie della domanda, indipendentemente
se nelle stesse citate istituzioni sia o meno istituito l’organico
concernente uno o più profili professionali richiesti.
1.4 – Gli aspiramti all’inclusione nelle graduatorie
di terza fascia sono inseriti , con riferimento al profilo professionale
richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base
all’annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l’indicazione
delle eventuali preferenze (All. B), nonché dei titoli di accesso ai
laboratori per gli assistenti tecnici (All. C).
Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e
di istituto vigenti per il triennio scolastico 2008/09, 2009/10 e 2010/11,
purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i
professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, tramite
apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati
contenuta nel modello di domanda D2, il punteggio con cui figuravano nelle
relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati, con
termine di scadenza 31 luglio 2008, in occasione della costituzione delle
graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M.
26.06.2008 n. 59. Il servizio prestato nelle scuole statali (con
contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con
gli Enti locali fino al 31.12.1999, viene equiparato, ai fini del punteggio,
a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo
professionale o in profilo professionale corrispondente.
Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per il
servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con
gli Enti locali , per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi delle
allegate Tabelle di Valutazione, è valutato per intero, secondo i valori
espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
1.5 - L'assolvimento degli obblighi derivanti
dall'applicazione della legge 19 marzo
1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono
riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente
soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle
corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi
provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di
collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle
graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di
posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
1.6 - Coloro che conseguono, per il medesimo profilo
professionale, l’inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a
tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo
e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.
1.7 - Le predette graduatorie vengono utilizzate per
l'attribuzione di supplenze , nei casi previsti dagli artt. 1 e 6 del
Regolamento stesso, tenuto conto che gli aspiranti utilmente
collocati nelle graduatorie di terza fascia delle istituzioni scolastiche
delle province di Trieste e Gorizia, per ottenere la nomina su posti
disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena, debbono
possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal
possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica con
insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
1.8 - La gestione delle graduatorie di circolo e di
istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene secondo le
disposizioni di cui al Regolamento, integrate dalle disposizioni del presente
decreto.
Art. 2
Requisiti
specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia
2.1 - Per essere inseriti nella terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto
alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda
utilizzando gli appositi modelli (All. D1, D2 e D3), secondo le disposizioni
di cui ai successivi artt. 3, 4, 5 e 6.
2.2 - Non possono produrre domanda e, qualora
l’abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla coloro che, per il medesimo
profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie
provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi
provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento
di collaboratore scolastico per le supplenze annuali o fino al termine delle
attività didattiche, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o
seconda fascia, della stessa provincia o, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 3, per altro o altri profili professionali, di diversa
provincia.
2.3 - L’aspirante incluso o che, avendone titolo,
abbia prodotto domanda di aggiornamento o di inserimento nella graduatoria
provinciale permanente di cui all‘art. 554 del
D.L.vo 297/94 e/o che sia incluso nell’ elenco provinciale ad
esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore
scolastico per uno dei profili professionali di cui al precedente comma 1,
nel caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda di
depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda
di inserimento, per il medesimo profilo professionale oggetto della richiesta
di depennamento, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia di
altra provincia.
Qualora l’aspirante sia incluso, nella stessa provincia,
in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad
esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore
scolastico, per più profili professionali di cui al precedente comma 1, nel
caso in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di
depennamento per tutti i profili per i quali risulti inserito nelle citate
graduatorie e/o elenchi, stante l’obbligo di inserimento nelle graduatorie di
una sola provincia (art.4, comma 2 lett. b e c).
Ai fini predetti l’aspirante dovrà esplicitamente
dichiarare la propria volontà, compilando l’apposito modulo di richiesta di
depennamento (All. D 4), e segnalare, altresì, nella sezione “ G “ del
modello di domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto
di 3° fascia ( All. D 1), di aver presentato domanda di depennamento dalle
graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad
esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore
scolastico di diversa provincia.
L’istanza di depennamento determinerà la cancellazione, a
partire dal 1° settembre dell’anno scolastico 2011/12, dalle graduatorie
provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle
graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da
quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili
professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è
stato richiesto il depennamento.
La domanda di depennamento (All. D 4), sottoscritta
dall’aspirante, va inviata all’ Ufficio Scolastico Provinciale della
provincia nelle cui graduatorie lo stesso è inserito, entro il termine
perentorio di cui all’art. 4 comma 1 e con le modalità di cui all’art. 5
comma 3.
La domanda di depennamento (All. D 4), unica per tutti i
profili professionali richiesti, deve essere presentata dall’ aspirante per
tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad
esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore
scolastico relativi ai profili professionali di inclusione dai quali,
avendone titolo, intende essere depennato.
2.4 – Ai sensi dell’art. 5, comma
3 del Regolamento hanno titolo all’inclusione nella terza fascia
delle graduatorie di circolo e d’istituto gli aspiranti forniti del titolo di
studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto.
2.5 - I titoli di studio per l’ accesso ai profili
professionali di cui all’art.1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai
successivi commi 6, 8 e 10, sono quelli ridefiniti dalla sequenza
contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 29.11.2007, sottoscritta il 25
luglio 2008 e di seguito indicati per ciascun profilo
professionale:
A ) - Assistente Amministrativo :
1 – Diploma di maturità.
B ) - Assistente Tecnico:
1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area
professionale.
Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite,
limitativamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza
titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.
(All. C).
C ) – Cuoco :
1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore dei
servizi di ristorazione, settore cucina.
D ) – Infermiere :
1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo
ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di
infermiere.
E ) – Guardarobiere :
1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore della
moda.
F ) - Addetto alle aziende agrarie:
– Diploma di qualifica professionale di:
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.
G ) – Collaboratore Scolastico:
1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un
istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola
magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi
di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o
riconosciuti dalle Regioni.
2.6 - Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie
di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2008/09,
2009/10, 2010/11 di cui al D.M.
26.06.2008, n. 59, restano validi, ai fini dell’ammissione per il
medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano
conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
2.7 – Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo
quanto previsto dal precedente comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie
provinciali permanenti di cui all’art. 554 del
D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004
corrispondenti al profilo richiesto.
2.8 – Ai fini del precedente comma 7 sono validi
i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca
dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.
2.9 – Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella
terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che
abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in
posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.
Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in
scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con
lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo
determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni
scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e
Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a
fornire, fino al 31.12.1999, alle scuole statali personale A.T.A. La
corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale
A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai
profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti,
semprechè detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali
cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M.
23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla
tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita
nell’accordo ARAN/OO.SS
del 20.7.2000, tabella annessa alla O.M.
30.12.2004, n. 91 (All. H).
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo
parziale si computa per intero.
2.10 - Ai fini di cui al precedente comma 9 sono validi
i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il
servizio richiesto, previsti dall’ordinamento all’epoca vigente.
2.11 – Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle
graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30
giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al
profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree
di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre,
possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio
diversi purchè compresi tra quelli indicati al precedente comma 5, lett. B,
ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell’art. 14 della
legge n. 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del
personale ATA di cui al precedente ordinamento , devono essere rilasciati al
termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti
tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di
qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della
valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da
idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
2.12 – I titoli di studio conseguiti da cittadini di
Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo
Spazio economico e della Confederazione elvetica sono validi, ai fini
dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti ai sensi dell’art.
13 del D.Leg.vo 295/01 o equivalenti ai sensi dell’art. 12 della
legge 29/06, ovvero con riserva nelle more dell’equipollenza o
dell’equivalenza al corrispondente titolo italiano.
2.13 – I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del
presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di inserimento o di conferma di cui al successivo
art. 4, comma 1.
Art. 3
Requisiti
generali di ammissione
3.1 - Gli aspiranti, oltre che dei requisiti
specifici di cui al precedente art. 2, devono essere in possesso, alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
a) - cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) - età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad
anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio);
c) - godimento dei diritti politici, tenuto anche
conto di quanto disposto dalla legge
18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine
presso le regioni e gli enti locali;
d) - idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche
delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della
legge n. 104/1992, che l’Amministrazione ha facoltà di accertare
mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si
collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) - per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di
leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma
4 - D.P.R. 693/1996).
3.2 - Ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174, i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i
seguenti requisiti:
a) - godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza;
b) - essere in possesso, fatta eccezione della
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
c) - avere adeguata conoscenza della lingua italiana,
accertata al momento dell’equipollenza del titolo di studio.
3.3 - Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) - coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo
politico;
b) - coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
c) - coloro che siano stati dichiarati decaduti da un
impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti
contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento
senza preavviso);
d) - coloro che si trovino in una delle condizioni
ostative di cui alla legge
18.1.1992, n. 16;
e) - coloro che siano temporaneamente inabilitati o
interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
f) - i dipendenti dello stato o di enti pubblici
collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale.
Art. 4
Termini
di presentazione della domanda di inserimento o di conferma, della domanda di
scelta delle istituzioni scolastiche e della domanda di depennamento
4.1 - La domanda di inserimento (All. D 1) o di
conferma (All. D 2) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza
fascia deve essere prodotta entro il termine perentorio di 30 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso
dell’avvenuta emanazione del presente decreto.
L’avviso di pubblicazione ed il presente decreto saranno
tempestivamente affissi all’albo degli Uffici scolastici regionali, all’albo
degli Uffici Scolastici Provinciali di ciascuna provincia e, contestualmente,
all’albo di ciascuna istituzione scolastica statale per tutto il tempo utile
per la presentazione della domanda.
4.2 – La domanda di inserimento (All. D 1) o di
conferma (All. D 2) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza
fascia e la domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (All. D 3) devono
essere prodotte per la stessa ed unica provincia individuata nell’ordine che
segue:
a) – a scelta del candidato, nel caso in cui non sia
già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi
provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di
collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto
di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale
richiesto, di alcuna provincia ;
b) - nella provincia nella cui graduatoria permanente
per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale, sia
eventualmente inserito;
c) - nella provincia nel cui elenco provinciale ad
esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di
collaboratore scolastico per le supplenze annuali di altro profilo
professionale, sia eventualmente inserito;
d) – a scelta del candidato, nel caso in cui sia già
inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia, per tutti i
profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie,
presentato domanda di depennamento;
e) – a scelta del candidato, nel caso in cui sia già
inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per tutti i
profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie,
presentato domanda di depennamento;
f) – a scelta del candidato, nel caso in cui sia già
inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel
triennio scolastico 2008/09, 2009/10, 2010/11 per il medesimo profilo
professionale.
g) - a scelta del candidato, nel caso in cui abbia
prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi , in posti
corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già inserito
nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad
esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore
scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o
seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale richiesto di
alcuna provincia.
4.3 - In tutti i casi di cui al comma precedente, la
domanda di inserimento (All. D 1) o la domanda di conferma (All. D 2) e la
domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (All. D 3) devono essere
inoltrate con le modalità di cui rispettivamente al successivo art. 5 comma 3
e art. 6 comma 1.
4.4 - Specifiche disposizioni saranno diramate
mediante apposito Avviso circa i termini della presentazione on line della
domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (All. D 3).
Art. 5
Domanda
di inserimento o di conferma
5.1 - Per essere inseriti nella terza fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto
alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda
utilizzando esclusivamente gli appositi modelli (All. D1 o D2) conformi a
quelli allegati al presente decreto.
5.2 - La domanda di inserimento o di conferma nella
terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze
temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti.
5.3 – Il modello di domanda (All. D1 o D2) può essere
presentato a mano, direttamente all’istituzione scolastica prescelta che ne
rilascia ricevuta, oppure spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In quest’ultimo caso, del tempestivo inoltro del modulo di domanda fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il modello di domanda non può essere inoltrato alle
istituzioni scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione
Valle D’Aosta in quanto le relative Autorità adottano specifici ed autonomi
provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario della scuola.
5.4 – Gli aspiranti già inclusi, ai sensi del D.M.
26.06.2008, n. 59 nelle graduatorie di circolo e di istituto di
terza fascia del precedente periodo di validità, fatto salvo quanto previsto
dal precedente art. 2, comma 6 e fermo restando il possesso dei requisiti di
accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui
al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma (All. D2) nel
caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente
il/i medesimo/i profilo/i professionale/i , nonché la valutazione dei titoli
già dichiarati nella precedente domanda con scadenza 31.07.2008.
5.5 - Conseguentemente alle disposizioni di cui al
comma precedente l’aspirante dovrà presentare domanda di inserimento (All.
D1) in tutti i casi di difformità rispetto alla precedente domanda con
scadenza 31.07.2008.
In tal caso aspirante, pertanto, deve compilare – ex novo
– in tutte le sue parti il modulo domanda (All. D 1), indicando il profilo
professionale, i titoli di accesso al profilo professionale richiesto,
eventuali titoli di cultura e di servizio valutabili ai sensi dell’annessa
tabella (All. A), eventuali titoli di preferenza (All. B), nonché i titoli di
accesso, limitativamente ai diploma di maturità, ai laboratori per il profilo
professionale di assistente tecnico (All. C ).
5.6 In ogni caso le dichiarazioni concernenti i titoli
di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S devono essere
necessariamente riformulate dai candidati che presentino sia la domanda di
inserimento (All. D1) che di conferma (All. D2) in quanto trattasi di
situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più
possedute.
5.7 - La domanda deve essere datata e sottoscritta dal
candidato (non occorre alcuna autenticazione).
5.8 - Nella domanda di inserimento il candidato deve
dichiarare:
A) di non essere inserito a pieno titolo, nelle
graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento,
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico,
nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia
per il profilo e/o profili richiesti in alcuna provincia;
B) oppure, di essere già inserito a pieno titolo,
nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per
altro profilo professionale della medesima provincia;
C) oppure, di essere già inserito a pieno titolo,
nell’elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad
esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro
profilo professionale della medesima provincia;
D) oppure, di essere già inserito a pieno titolo,
nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il
medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver
presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i
quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
E) oppure, di essere già inserito a pieno titolo,
nell’elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il
medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver
presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i
quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
F) oppure di essere già inserito a pieno titolo
nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio
scolastico 2008/09, 2009/10, 2010/11 per il medesimo profilo professionale richiesto;
G) oppure di aver prestato almeno 30 giorni di
servizio anche non continuativi , in posti corrispondenti al profilo
professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o
altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli
elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di
circolo e d’istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia.
5.9 - Nella domanda di conferma il candidato deve
dichiarare:
a) di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di
circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico 2008/09, 2009/10 e
2010/11, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i;
b) di mantenere per il triennio 2011/14 per tutti i
profili cui ha titolo la valutazione già maturata per l’inclusione nelle
graduatorie del triennio 2008/11, anche in caso di cambio provincia o
istituzione scolastica che ha valutato la domanda;
c) di essere consapevole che tale scelta è incompatibile
con la presentazione dell’allegato D1 e che la richiesta di nuovi profili e/o
valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di
compilare l’allegato D1.
5.10 - Nella domanda il candidato deve indicare il
possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nella graduatoria di
circolo o di istituto di terza fascia.
5.11 - Il candidato deve specificare nella domanda di
inserimento (All. D1) i titoli di cui chiede la valutazione ai fini
dell’attribuzione del punteggio (ALL. A), del riconoscimento delle preferenze
(ALL. B) e della individuazione della corrispondenza tra titoli ed aree di
laboratori, limitatamente agli assistenti tecnici (ALL. C).
5.12 - Coloro che aspirano all’inclusione nella
graduatoria di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio
“conduzione e manutenzione autoveicoli”, devono indicare nel modello di
domanda anche il possesso della patente D, nonchè del relativo certificato
professionale “CQC persone”.
Coloro che aspirano all’inclusione nella graduatoria di
assistente tecnico ed in particolare quelle relative ai laboratori “
conduzione e manutenzione impianti termici” e “ termotecnica e macchine a
fluido”, devono indicare nel modello di domanda anche il possesso del
patentino per la conduzione di caldaie a vapore.
5.13 - L’idoneità fisica all’impiego di cui al
precedente art. 3 - comma 1, lett.d) -deve essere oggetto di dichiarazione
del candidato, per quanto a propria conoscenza, e, successivamente, al
momento dell’assunzione, documentata, mediante certificato medico rilasciato
dalla competente autorità sanitaria.
5.14 - Fatto salvo quanto disposto al precedente comma
10, i requisiti di ammissione, nonché i titoli di cultura, di servizio, di
preferenza e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di
laboratorio, possono essere oggetto:
- di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal candidato
sotto la propria responsabilità;
- di autocertificazione in fotocopia con la dicitura
“copia conforme all’originale in mio possesso” cui segue la data e la firma
del candidato; - di certificazione con riferimento a documenti già in
possesso della istituzione scolastica cui è indirizzata la domanda, purchè
siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro individuazione ed
acquisizione alla procedura in esame.
Il candidato può, altresì, produrre certificazioni
rilasciate dalla competente autorità amministrativa. In tale caso i servizi
scolastici devono essere certificati dalla competente autorità della scuola
in cui sono stati prestati.
5.15 - L’allegata scheda D 1 o D2 , compiutamente
formulata nelle parti che il candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e
datata dal medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione
effettuata sotto la propria responsabilità, per quanto in essa rappresentato.
Art. 6
Scelta
delle istituzioni scolastiche
Presentazione
istanze on line
6.1 - Per tutti gli aspiranti all’inclusione
nelle graduatorie di 3° fascia di circolo o di istituto la scelta delle
istituzioni scolastiche viene effettuata esclusivamente con modalità Web,
conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159, nel periodo di cui al
precedente art. 4 comma 4.
6.2 - A tal fine, si indicano di seguito le modalità
per l’utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono
previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) – la “registrazione” del personale
interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento
fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell’aspirante,
qualora non sia stata già compiuta in precedenza, viene effettuata, secondo
le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Presentazione Istanze
on line–registrazione “, presente sull’home page del sito internet di questo
Ministero, sezione Istruzione (www.istruzione.it ):
b) - l’ “Inserimento” dell’istanza on line da parte
dell’utente. Detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata “
Presentazione istanze on line – inserimento modello “D 3” presente sull’home
page del sito internet di questo Ministero, sezione Istruzione
(www.istruzione.it):
Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello
cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’istituzione
scolastica prescelta lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro.
Nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line -
Registrazione” allestita sul sito www.istruzione.it sono disponibili
strumenti informativi e di supporto per gli utenti che utilizzeranno gli
strumenti informatici per la presentazione delle istanze in questione.
6.3 - Ciascun aspirante a supplenza temporanea può
indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della
medesima ed unica provincia per l’insieme dei profili professionali cui ha
titolo.
6.4 - Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche,
l’aspirante può, includere o meno l’ istituzione scolastica destinataria del
modello di domanda di inserimento (All. D1) o di conferma (All.D2).
6.5 – Qualora l’aspirante, che abbia inoltrato o
presentato all’istituzione scolastica scelta per la valutazione della domanda
il modello D 1 o D2, non inoltri il modello di scelta delle istituzioni
scolastiche D 3 , tramite le istanze on line, verrà automaticamente
attribuita come istituzione scolastica scelta ai fini dell’inclusione nelle
graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, la sola istituzione
scolastica destinataria della domanda.
6.6 - Fatto salvo quanto previsto al precedente
comma 5, l’aspirante che desideri l’inclusione, per non più di trenta
istituzioni scolastiche, nella 3° fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto per le supplenze temporanee della medesima ed unica provincia deve
necessariamente produrre il modello di domanda allegato D 3 di scelta delle
istituzioni scolastiche tramite le istanze on line.
6.7 – Trattandosi di graduatorie triennali, gli
aspiranti già inclusi ai sensi del D.M.
26.06.2008, n. 59 nelle graduatorie di circolo e di istituto di
terza fascia del precedente triennio di validità, per essere inclusi nelle graduatorie
di cui al presente decreto dovranno produrre una nuova domanda di scelta
delle istituzioni scolastiche (All. D 3). L’ aspirante, pertanto, anche in
caso di conferma, deve compilare – ex novo – in tutte le sue parti il modulo
domanda scelta delle istituzioni scolastiche (All. D 3), secondo le modalità
di cui al precedente comma 1.
Art. 7
Dati
contenuti nel modulo di domanda - Validità – Controlli
7.1 - Nel modello di domanda e nelle relative
avvertenze - che fanno parte integrante del presente decreto - sono previste
tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati influenti ai fini della
presente procedura; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e
regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa, emanato con D.P.R.
28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall’art. 15 della
legge 16.1.2003, n. 3.
7.2 - I candidati compilano il modello di domanda
senza produrre alcuna certificazione. È ammessa esclusivamente la
dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in
possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
7.3 - Nella fase di costituzione delle graduatorie
l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie
richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei
titoli (All. A) e la conseguente posizione occupata, l’indicazione dei titoli
di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico (All. C),
nonché eventuali preferenze (All. B), derivano esclusivamente dai dati
riportati nel modello di domanda.
7.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall’art. 15 della
legge 16.1.2003, n. 3, sono effettuati i relativi
controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
7.5 – All’atto del primo rapporto di lavoro
stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono
tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la
supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o
d’istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono
riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante , per
tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il
dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la
fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni,
sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall’art. 15 della
legge 16.1.2003 n. 3, sia ai fini delle esclusioni
di cui al successivo articolo 8 , ovvero ai fini della rideterminazione dei
punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al
profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle
graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al
candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello D
3.
7.7 – In dipendenza delle determinazioni di cui al
comma precedente, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di
erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per
l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia predisposte sia ai sensi
del D.M.
26.6.2008, n. 59 che del presente decreto, sarà, con apposito
provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente
comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la
conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
7.8 - In caso di positiva convalida dei dati, il
dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il
primo rapporto di lavoro rilascia all'interessato apposita certificazione
dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale
certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola
con la quale contrae rapporti di lavoro, durante tutto il periodo di validità
delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.
Art. 8
Inammissibilità
della domanda
Esclusione
della procedura
8.1 - Sono inammissibili le domande prive della
sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine indicato nel
precedente art. 4 - comma 1, nonchè le domande da cui non è possibile
evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo
professionale cui si riferiscono.
8.2 - L’Amministrazione dispone l’esclusione dei
candidati che:
a) - abbiano presentato domanda in più istituzioni
scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse;
b) – abbiano presentato domanda on line di scelta delle
istituzioni scolastiche priva della necessaria domanda di inserimento o di
conferma;
c ) - risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai
precedenti artt. 2 e 3;
d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o
abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
8.3 - La produzione di domande in più istituzioni
scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla
esclusione dalla procedura in esame, anche l’esclusione da tutte le
graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l’inserimento e la
decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato sia
inserito.
8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o l’autoproduzione
di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false
comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti
i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime
graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre,
l’irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli artt.75 e 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel Supplemento
Ordinario alla G.U. n.42 del 20.2.2001, modificato ed integrato dall’art. 15 della
legge 16.1.2003, n. 3.
8.5 - Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento
motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di
ammissione.
Art. 9
Ricorsi
9.1 - Avverso l’esclusione o inammissibilità, nonchè
avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione
scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
9.2 - Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si
può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
9.3 - Decisi i reclami ed effettuate le correzioni
degli errori materiali, l’autorità scolastica competente approva la
graduatoria in via definitiva.
9.4 - Dopo tale approvazione la graduatoria è
impugnabile unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
9.5 - La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire
contestualmente nell’ambito della medesima provincia. A tal fine, il
competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle
operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
9.6 - Avverso l'atto contrattuale di assunzione,
ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami
vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la
fattispecie contestata.
9.7 - I candidati che abbiano presentato ricorso
giurisdizionale al TAR o straordinario al Capo dello Stato,avverso i
provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione,
nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi sotto
condizione alla procedura e iscritti con riserva nella graduatoria.
9.8 - L’iscrizione con riserva nella graduatoria non
comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a
tempo determinato.
9.9 - Fermo restando quanto previsto nei precedenti
commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al
Capo XII del CCNL 2006/09.
Art. 10
Procedura
informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti
10.1 - Le scuole debbono obbligatoriamente
utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie
graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di
occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e,
conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione dei soli
aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) se totalmente inoccupati;
b) se parzialmente occupati, ai sensi delle
disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’art. 4 del
Regolamento;
c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all’art. 7, comma
2, del Regolamento.
10.2 - Per l’affidabilità ed efficacia di tale
procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna scuola, nel giorno
stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di
servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti
relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo
sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione,
al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le
situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti
a supplenza.
10.3 - L’utilizzazione di tale procedura da parte delle
scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è
tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei
riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per
il periodo necessario.
10.4 - La visualizzazione della porzione di graduatoria
consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza deve essere oggetto di
apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti
della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.
Art. 11
Criteri e
modalità di interpello e convocazione degli aspiranti
11.1 - Le scuole, previo ricorso alla procedura
di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne
riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione
mediante l’utilizzo della piattaforma “Vivifacile” che prevede, per la
convocazione multipla o singola dei supplenti, i seguenti passi:
a) messaggio sms via cellulare, finalizzato ad
informare l’aspirante in merito alla convocazione, che rinvia al messaggio di
cui alla lettera b);
b) messaggio di posta elettronica con tutte le
informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di
ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in
assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o
privata (PEL).
11.2 - L’utilizzo della procedura “Vivifacile” è
previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque
conto che , per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di
assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto
al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per
la presa di servizio.
11.3 - La comunicazione relativa alla proposta di
assunzione deve contenere:
- i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data
di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i
singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve
avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter
contattare la scuola da parte degli aspiranti
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti
tale comunicazione deve inoltre contenere:
- l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca
rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che
trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato
positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza
possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
11.4 - L’utilizzazione della procedura di
convocazione “Vivifacile” comporta necessariamente che gli aspiranti debbano
indicare nella compilazione della domanda e nel modello D 3 di scelta delle
sedi sia il numero di telefono cellulare che l’indirizzo di posta elettronica
(PEL o PEC). ). Nel caso in cui l’aspirante non disponga, anche
temporaneamente della posta elettronica, certificata o meno, questi , una
volta ricevuto il messaggio sms, deve prendere contatto con la scuola
telefonicamente.
11.5 - Nei casi in cui per qualunque motivo
l’utilizzazione della piattaforma “Vivifacile” possa risultare non
praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le
metodologie già precedentemente indicate nell’articolo 10
del DM n. 59 del 26 giugno 2008, ma assicurando comunque che i
contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di cui al comma
3 del presente articolo.
Art. 12
Norme
finali e di rinvio
12.1 - Ai fini del presente decreto, il servizio
prestato nei precedenti profili professionali del personale ATA (DPR n. 588/85)
o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (DPR n. 420/74),
è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è equiparato a quello di
cuoco ai fini della valutazione relativa a quest’ultimo profilo
professionale.
12.2 - Le supplenze temporanee sono conferite con
precedenza ai candidati inseriti nelle prima fascia delle graduatorie di
circolo o di istituto; esaurita tale fascia, ai candidati inseriti nella
corrispondente seconda fascia e, infine, ai candidati inclusi in base alle
disposizioni di cui al presente decreto, tenendo conto delle preferenze di
cui all’allegata scheda (B).
12.3 - Le supplenze di assistente tecnico sono
conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, ai candidati
che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l’accesso alle aree
di laboratorio disponibili a tal fine (ALL.C).
12.4 - Il trattamento economico del rapporto di lavoro
così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio
2006/2009 e successive integrazioni e modificazioni.
12.5 - Per quanto non espressamente previsto dal
presente decreto si applicano purchè compatibili, le disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.
12.6 - Adeguata pubblicità sarà data al presente
decreto mediante la diffusione attraverso la rete INTERNET all’indirizzo <
www.istruzione.it >, nonché attraverso la rete INTRANET.
Roma, lì 10.11.2011
IL
MINISTRO
MARIASTELLA
GELMINI
ALLEGATO
A
TABELLA
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Avvertenze di cui alle
Tabelle A/1 - A/2 - A/3 – A/4 – A/5
A)
Il servizio militare di leva e i
servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di
impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge,
prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio
reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
B) Il servizio prestato nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero con atto di nomina
dell’Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di
conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi
prestati nel territorio nazionale.
C) Il servizio effettuato nelle qualifiche
del personale non docente di cui al D.P.R.
n.420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R.
n.588/85 è considerato a tutti gli effetti come servizio
prestato nei corrispondenti, vigenti profili professionali.
D) I
titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della
medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei
punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di
un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o
alle prove in base ai quali il titolo o l’attestato è stato conseguito.
E) Nei confronti di coloro che producano il
diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato
regionale rilasciato ai sensi dell’art. 14 della
legge n. 845/78, di cui al precedente ordinamento, il punteggio è
attribuito con riferimento al diploma di scuola media.
F) Qualora il servizio sia stato prestato in
scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali
autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate,
in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate,
legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla
metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
G) Al fine di ottenere una valutazione senza
frazioni di punto inferiori al centesimo, nell’ipotesi di presenza di più di
due cifre decimali, deve effettuarsi l’arrotondamento alla seconda cifra
decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L’arrotondamento
viene eseguito nel seguente modo:
- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la
seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va
arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda
cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
H) Nei confronti di tutti i candidati il
punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro
a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella
corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
I) La
preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non
meno di un anno, prestato presso il Ministero dell’ Istruzione,
indipendentemente dall’attestazione del lodevole servizio.
L) I figli, anche se naturali riconosciuti,
adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell’anno 2010
non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla
formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a €. 2.840,51 -
ALLEGATOA/1
Tabella
di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto
per le supplenze di assistente amministrativo
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso
al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta
un solo titolo) :
- media dei
voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di
educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con
una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico
per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere
rapportata a 10 , (2).
2) Diploma di laurea (si valuta un solo
titolo) (2) (3) : PUNTI 2
3) Attestato di qualifica professionale di
cui all’art.14 della
legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla
gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici
( si valuta un solo attestato) (2): PUNTI 1,50 4) Attestato di addestramento
professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale
per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali
istituiti da Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo
attestato) (2) (4)(7) : PUNTI 1
5) Idoneità in concorso pubblico per esami o
prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o
corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali. Si
valuta una sola idoneità: PUNTI 1
B) TITOLI DI SERVIZIO
6) Servizio prestato in qualità di
responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) Scuole
dell’infanzia : statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province
autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole primarie :
statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di
istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate,
legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero; nelle istituzioni convittuali; d) Scuole non statali paritarie
(1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese o frazione superiore a
15 gg.: (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI
0,50
7) Altro servizio prestato in una qualsiasi
delle scuole elencate al punto 6, ivi compreso il servizio di insegnamento
nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro
costituito con enti locali (1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 1,20
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.:(fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno
scolastico) PUNTI 0,10
8) Servizio prestato alle dirette dipendenze
di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (1)
(5) , per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese o frazione superiore a
15 gg.: (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) PUNTI
0,05
ALLEGATO
A/2
Tabella
di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto
per le supplenze di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo
di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si
procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi),
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora
espressi in decimi.
- ove nel titolo
di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si
attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8,
ottimo - 9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico
per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere
rapportata a 10 , (2).
2) Diploma di laurea (si valuta un solo
titolo) (2) (3) : PUNTI 2
3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici
per esami, o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui
si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non
docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. Si valuta una sola
idoneità: PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
4) Servizio prestato in : a)Scuole
dell’infanzia : statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province
autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole primarie :
statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di
istruzione secondaria o artistica : statali e non statali pareggiate,
legalmente riconosciute ; d) Istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche
e culturali italiane all’estero in qualità di assistente tecnico
(limitatamente a tale profilo professionale); e) Scuole non statali paritarie
(1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
PUNTI 0,50
5) Servizio prestato nei convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli
educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo
professionale) (1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,50
6) Servizio prestato nei convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli
educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al
profilo professionale di infermiere) (1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,50
7) Altro servizio prestato in scuole di cui
al punto 4, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero,
nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti
nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio
di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI
1,20
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno
scolastico): PUNTI 0,10
8) Servizio prestato alle dirette dipendenze
di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici (1) (5) ,
per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno
scolastico): PUNTI 0,05
ALLEGATO
A/3
Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo
e di istituto per le supplenze di guardarobiere
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso
al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta
un solo titolo) :
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi),
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta , qualora
espressi in decimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con
una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente -
6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico
per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere
rapportata a 10 , (2).
2) Diploma di
maturità (2) : PUNTI 3
3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi
pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante
guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere).
Il punteggio
viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più concorsi:
PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
4) Servizio
prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere in : a)
Scuole dell’infanzia : statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle
province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole
primarie: statali e non statali parificate , sussidiate o sussidiarie; c) Scuole
di istruzione secondaria o artistica : statali e non statali pareggiate,
legalmente riconosciute; istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero; nelle istituzioni convittuali; e) Scuole non statali paritarie
(1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico): PUNTI 0,50
5) Altro servizio prestato nelle scuole di
cui al punto 4) ; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il
servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 1,80
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno
scolastico): PUNTI 0,15
6) Servizio prestato alle dirette dipendenze
di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei
consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (1) (5), per ogni anno: PUNTI
0,60
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno
scolastico): PUNTI 0,05
ALLEGATO
A/4
Tabella
di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto
per le supplenze di addetto alle aziende agrarie
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di
studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si
procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi),
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora
espressi in decimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con
una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente -
6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico
per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere
rapportata a 10 (2).
2) Diploma di
maturità (2) (3): PUNTI 3
3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi
pubblici per esami o prove pratiche a posti di addetto alle aziende agrarie.
Il punteggio
viene attribuito una sola volta anche in caso d’idoneità in più concorsi:
PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
4) Servizio prestato in qualità di addetto
alle aziende agrarie in: a) Scuole dell’infanzia : statali, delle Regioni
Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non
statali autorizzate; b) Scuole primarie : statali e non statali parificate,
sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica :
statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero; nelle istituzioni convittuali;
d) Scuole non statali paritarie (1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico): PUNTI 0,50
5) Altro servizio prestato nelle scuole di
cui al punto 4); nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il
servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 1,80
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno
scolastico): PUNTI 0,15
6) Servizio prestato alle dirette dipendenze
di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei
consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (1) (5), per ogni anno: PUNTI
0,60
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,05
ALLEGATO
A/5
Tabella
di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto
per le supplenze di collaboratore scolastico
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso
al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta
un solo titolo) :
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi),
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora
espressi in decimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con
una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente -
6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico
per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere
rapportata a 10. (2)
Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né
in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti
per l’accesso, si valuta il più favorevole. ;
B) TITOLI DI SERVIZIO
2) Servizio prestato in qualità di
collaboratore scolastico in : a) Scuole dell’infanzia : statali, nelle
Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non
statali autorizzate; b) Scuole primarie : statali e non statali parificate,
sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica :
statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; Istituzioni
scolastiche e culturali italiane all’estero; Istituzioni convittuali; d)
Scuole non statali paritarie (1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico): PUNTI 0,50
3) Altro servizio comunque prestato nelle
scuole di cui al punto 3) ; nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello
Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi
C.R.A.C.I.S. (1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 1,80
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno
scolastico): PUNTI 0,15
4) Servizio prestato alle dirette dipendenze
di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei
consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (1) (5), per ogni anno: PUNTI
0,60
per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno
scolastico): PUNTI 0,05
NOTE ALLE
TABELLE DI VALUTAZIONE
(1) Il
servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello
relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata
retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente
prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con
eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o
contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio
militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza
assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono
altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi
riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con
pronuncia definitiva favorevole.
(2) Sono valutabili anche i titoli
equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano
espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la
sufficienza.
(3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di
1°livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche). Sono, altresì,
valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di
musica e le Accademie di belle arti, purchè congiunti a diploma quinquennale
di istruzione secondaria di secondo grado.
Analogamente è valutabile il diploma
ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1°livello in Scienze delle attività
motorie e sportive.
(4) Per il personale in servizio nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero all’attestato di
addestramento professionale viene equiparato, ai sensi dell’art. 6 del D.I.
14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo
corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari
Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell’
Istruzione per il personale da inviare all’estero.
(5) Il servizio prestato nelle scuole statali
(con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego
con gli Enti Locali fino al 31.12.1999 viene equiparato, ai fini
dell’attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego
con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale
corrispondente.
Il punteggio per il servizio prestato
con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per
tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di
Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella
corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
(6) Gli attestati concernenti la conoscenza di
competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come
“attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione,
solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al
presente Decreto per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la
valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL” ed alle
certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3, Eipass e MCAS.
La valutazione compete anche quando,
in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi
meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo
rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline,
includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi
meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali
sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.
(7) Ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora
in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini
dell’assegnazione del punteggio, va richiesto dall’aspirante con uno soltanto
dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati
prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli
danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo
attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello
massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.
ALLEGATO
B
PREFERENZE
Le preferenze sono quelle indicate nel relativo spazio
dell’allegato D 1 o D 2
ALLEGATO C
CORRISPONDENZA
TITOLI - AREE DI LABORATORIO
(SOLAMENTE
PER ASSISTENTE TECNICO)
Tabella
annessa alla O.M.
30.12.2004 n. 91
MODELLO
DI DOMANDA DI INSERIMENTO
(UTILIZZARE
IL MODELLO PREDISPOSTO)
MODELLO
DI DOMANDA DI CONFERMA
(UTILIZZARE
IL MODELLO PREDISPOSTO)
ALLEGATO
D 3
MODULO PER
LA RICHIESTA DI SCELTA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(UTILIZZARE
“ ISTANZE ON LINE “ )
ALLEGATO D 4
MODULO PER LA
RICHIESTA DI DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI ; DAGLI
ELENCHI PROVINCIALI AD ESAURIMENTO E DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD
ESAURIMENTO DI COLLABORATORE SCOLASTICO E CORRELATE GRADUATORIE DI 1° E 2°
FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
(UTILIZZARE
IL MODELLO PREDISPOSTO)
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