Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica
Decreto Ministeriale 10 giugno
2004
Numero dei
posti a livello nazionale per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione
per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) - a.a. 2004/2005
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare l’art.4, e successive
modifiche;
VISTO il Decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e successive modifiche;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264, recante norme in materia di accessi ai
corsi universitari;
VISTO il D.M. 3
novembre 1999, n.509
“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;
VISTO il D.M. 18
Maggio 2004, con il quale
sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione
alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui all’art.1,comma
1, lettera b) della citata legge n. 264/99;
VISTO il D.M. 7
novembre 2003 “Decreto
interpretativo del D.M. 24 marzo
2003 con il quale
sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle
Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario per l’anno
accademico 2003/2004”;
PRESO ATTO della offerta
formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento
ai parametri richiamati dall’art.3, comma
2, lettere a) b) e c) della legge n.264/99;
RITENUTO di dover
determinare per l’a.a.2004/2005 il numero dei posti a livello nazionale per
l’ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di
cui all’art .4 della
predetta legge n.168/89;
VISTI i fabbisogni di
personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e
comunicati dal Dipartimento per i servizi nel territorio;
DECRETA
Art.1
Limitatamente all’a.a.
2004/2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per
l’ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del
contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n.11.686 e ripartito
fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art.2
Ciascuna Università
dispone l’ammissione alle Scuole di cui all’art.1, in base alla graduatoria
di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente
decreto.
Il presente decreto è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 10 giugno
2004
IL MINISTRO
f.to Moratti
Allegato A
Allegato B
Allegato C
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