Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
Decreto ministeriale del 7 novembre 2003
Interpretazione del decreto
24 marzo 2003 relativo alla definizione delle
modalità e dei contenuti della prova di ammissione alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario
Visto il decreto ministeriale 24 marzo
2003 con il quale sono stati definite le
modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico
2003/2004;
Visto il regolamento recante norme in materia
di autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 ed, in particolare, l'art. 3;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale" ed, in particolare, l'art. 5;
Ritenuta la necessità di chiarire quali
titoli siano valutabili ai fini dell'accesso alle Scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario;
DECRETA
Art.1
La locuzione "voto di laurea"
di cui all'art.
1, comma 6, lettera b) del decreto
ministeriale 24 marzo 2003 citato in
premessa, va riferita ai corsi di laurea conseguiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed ai corsi di laurea specialistica, di cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509.
Roma, 7 novembre 2003
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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