Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica
D.M. 4
agosto 2000
Determinazione delle classi delle lauree
universitarie
registrato
alla Corte dei Conti il 18 settembre 2000, registro n. 1, foglio n. 157,
Pubblicato
in S.O. n.170 G.U. del 19/10/2000 n.245
VISTA la legge 9 maggio
1989, n. 168;
VISTO l'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
VISTA la legge 19 ottobre
1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6,
comma 6;
VISTO il decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio
2000) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5
e 10;
VISTO il decreto
ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari (Pubblicato nella G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000), e
successiva rettifica (Pubblicata nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000);
VISTO il parere
del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell’adunanza dell’8 giugno
2000;
VISTO il parere
del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nell’adunanza
plenaria del 23 giugno 2000;
VISTI i pareri della VII
Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione
permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 20 luglio 2000 e
il 27 luglio 2000;
CONSIDERATO che
con la dichiarazione solennemente sottoscritta a Bologna il 19 giugno 1999
dall'Italia e da altri ventotto Paesi si è convenuto di adottare:
a) "un
sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità…al fine di favorire
la immediata idoneità all'impiego dei cittadini europei e la competitività
internazionale del sistema europeo dell'istruzione superiore";
b) "un
sistema fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo e secondo
livello" in sequenzialità tra di loro;
CONSIDERATO che
la dichiarazione di Bologna indica nel consolidamento di un sistema di crediti
didattici - sul modello del Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti
Accademici (ECTS) di cui alla decisione del Consiglio della Comunità europea
87/377 del 15 giugno 1987 - acquisibili anche in contesti diversi, lo strumento
atto ad assicurare la più ampia e diffusa mobilità degli studenti e la
flessibilità e integrazione dei curricula;
CONSIDERATO che,
solo a condizione di una piena attuazione di tali principi da parte dei Paesi
europei, può determinarsi l’effettivo sviluppo di uno spazio europeo della
cultura e della conoscenza, conferendo ai cittadini le competenze necessarie
per affrontare le sfide emergenti, insieme alla consapevolezza dei valori
condivisi e della appartenenza ad uno spazio sociale e culturale comune;
CONSIDERATO che
la creazione di una Europa della Conoscenza è ormai diffusamente riconosciuta
come insostituibile fattore di crescita economica, sociale ed umana, e come
elemento indispensabile per consolidare ed arricchire la cittadinanza europea;
CONSIDERATO che
l'Università in tutte le sue articolazioni deve assicurare la elaborazione e
trasmissione di un sapere critico alimentato dall'incessante impegno nella
attività di ricerca scientifica;
CONSIDERATA la
inderogabile necessità di dare piena ed integrale attuazione all’art. 33 della
Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la
libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per
assicurare un più proficuo rapporto con la società ed il sistema produttivo;
CONSIDERATO che,
in attuazione dell'impegno assunto in ambito europeo, il primo ciclo è stato
individuato dal decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 nel corso di
laurea di durata triennale;
CONSIDERATO che
tale corso di laurea "ha l'obiettivo di assicurare allo studente
un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali nonché la
acquisizione di specifiche conoscenze professionali", secondo il disposto
dell'art. 3, comma 4,
del citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
CONSIDERATA la
necessità di ispirare la organizzazione didattica a criteri di coordinamento e
collegialità nella attribuzione dei crediti, nel dimensionamento del carico di
attività degli studenti e nella definizione delle modalità di verifica della
loro preparazione, anche per garantire effettiva coerenza tra durata
programmata e durata effettiva dei corsi di studio;
CONSIDERATA la
necessità di disporre di figure professionali adeguate sul piano quantitativo e
qualitativo per le attività di ricerca sviluppo e innovazione tecnologica, in
coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Programma Nazionale
della ricerca 2001-2003 recepite dal C.I.P.E. nella seduta del 25 maggio 2000
(deliberazione n. 51/2000, pubblicata nella G.U. n. 172 del 25 luglio 2000);
CONSIDERATA la
necessità di garantire un ampio ventaglio di offerta formativa, anche per
assicurare pieno riconoscimento ai nuovi saperi prodotti dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche;
RITENUTO di
accogliere le proposte condizionanti concordemente avanzate dalle competenti
commissioni parlamentari, così specificate: a) che siano conservate le
denominazioni delle classi proposte nello schema di decreto ministeriale; b)
che sia individuata la classe di scienze turistiche; c) che sia confermata la
distinzione fra la classe di scienze dei beni culturali e quella delle
tecnologie per la conservazione e per il restauro dei beni culturali; d) che
nella denominazione della classe 34 si aggiunga, prima dell'aggettivo
psicologiche, il sostantivo "tecniche"; e) che la classe di scienze
sociali per la cooperazione e lo sviluppo assuma la denominazione di scienze
sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
RITENUTO di
accogliere le convergenti richieste, avanzate dal CUN e dal CNSU, di più
puntuale ed esplicita definizione degli obiettivi formativi e delle
finalizzazioni professionali per ciascuna classe;
RAVVISATA altresì l'esigenza di
sottoporre le attività formative all'interno di ciascuna classe ad un attento
monitoraggio al fine di assicurare, ove necessario, maggiore coerenza con gli
obiettivi e le finalizzazioni di ciascuna classe medesima;
RITENUTO che tra
le finalizzazioni professionali sia opportuno non menzionare l'attività di
docenza, dovendo essere la relativa materia definita in altra sede;
DECRETA
Art. 1
1. Il presente decreto definisce,
ai sensi dell'articolo 4 del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei
corsi di laurea di cui agli allegati da 1 a 42.
2. Le università,
nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, procedono
all'istituzione dei corsi di laurea individuando le classi di appartenenza.
3. Le università
adeguano gli ordinamenti didattici alle disposizioni del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e del
presente decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo
nella Gazzetta ufficiale.
Art. 2
1. I corsi di
laurea si svolgono nelle facoltà.
2. Ferme restando le norme di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, singoli
corsi di laurea possono essere realizzati con il concorso di più facoltà della
stessa università sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di
ateneo, che ne disciplinano il funzionamento.
Art. 3
1. Le competenti
strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di
studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui
all'art. 12, comma
2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici
del corso.
2. I regolamenti didattici di
ateneo determinano i casi in cui, per i corsi di laurea delle classi
linguistiche, la prova finale è sostenuta in lingua straniera.
Art. 4
1. Per ogni corso
di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a
ciascuna attività formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle
lettere a), b), c) dell’articolo 10,
comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo
ambito disciplinare, in conformità agli allegati al presente decreto.
2. I regolamenti
didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori
scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il
numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività
formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre
ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero
minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per
ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno
tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un
numero adeguato di crediti. I regolamenti didattici possono disporre l’impiego,
tra le attività affini o integrative, degli ambiti formativi caratterizzanti
non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui al predetto
articolo 10, comma 1, lettera c).
Art. 5
1. Ai fini delle
disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, e articolo 9,
commi 3 e 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
i regolamenti didattici di ateneo prevedono, individuati i relativi crediti
mancanti entro i limiti fissati nei regolamenti medesimi, l’eventuale
integrazione dei curricula. L’integrazione è consentita anche
successivamente al conseguimento del titolo di laurea. Ai sensi dell'articolo 11,
comma 7, lett. d) del predetto decreto ministeriale, l'acquisizione dei crediti
mancanti è accertata nelle forme previste dagli stessi regolamenti didattici.
Art. 6
1. In prima
applicazione del presente decreto, i crediti formativi universitari dei corsi
di laurea corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
Art. 7
1. Le università rilasciano, ai
sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del
corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda
agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
Art. 8
1. Le università assicurano la
conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di
entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la
facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea
di cui al presente decreto. Ai fini dell'opzione le università valutano in
termini di crediti formativi universitari le attività formative previste dagli
ordinamenti didattici vigenti.
Il presente
decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 agosto
2000
IL
MINISTRO
f.to
Ortensio Zecchino
Numerazione e denominazione delle classi delle lauree
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Allegati da 1 a 14
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Allegati da 15 a 28
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Allegati da 29 a 42
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