Decreto
Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331
Disposizioni
concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle
classi e la determinazione degli organici del personale della scuola
TITOLO I
RIORGANIZZAZIONE
DELLE RETE SCOLASTICA
Art. 1
Principi
generali
1.1 La
riorganizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1998-99 è
finalizzata al conseguimento degli obiettivi prefissati dal decreto
interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, nella prospettiva di
attuazione dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento anche al
regolamento previsto dalla stessa legge sul dimensionamento degli istituti di
istruzione statali, emanato con il D.P.R. 18 giugno
1998, n. 233.
1.2 Il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 deve essere riferito
all'adozione dei provvedimenti relativi alle sedi principali delle istituzioni
scolastiche, secondo l'entità prevista, per ciascuna provincia, nelle tabelle
allegate al decreto 176/97,
richiamato nelle premesse.
1.3 Nella
prospettiva dell'applicazione dei D.P.R. 16 giugno
1998, n. 233, i plessi, le succursali e le sezioni staccate
devono essere soppressi in misura corrispondente alle entità stabilite dalle
stesse tabelle contemplate nel comma 2, ovvero alle previsioni formulate nei
piani provinciali definiti per gli anni scolastici 1997-'98 e 1998-'99 a norma
dell'art. 8, comma 1
dei citato decreto 176/1997.
Art. 2
Piani
provinciali
2.1 Nella
prospettiva delineata dall'art. 1 i piani provinciali di riorganizzazione della
rete scolastica debbono tendere al riequilibrio delle dimensioni delle
istitu7ioni esistenti e alla definizione di assetti organizzativi stabili nel
tempo, tenendo conto delle specifiche esigenze dei rispettivi bacini di utenza.
2.2 Ai fini
indicati dal comma 1 debbono essere valutati comparativamente gli eventuali
disagi derivanti dai provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica e
l'incidenza, sull'efficacia dei processi formativi, delle dimensioni degli
istituti interessati, con particolare riguardo alle scuole funzionanti nei
comuni montani, nelle piccole isole e nelle zone caratterizzate da condizioni
economiche e socio-culturali particolarmente critiche.
Art. 3
Provvedimenti
relativi ai plessi e sezioni staccate
3.1 Nei
piani provinciali di cui all'art. 2 i Provveditori agli studi comprendono anche
le sezioni di scuola materna, i plessi di scuola elementare, le scuole
coordinate, sezioni annesse o aggregate e sezioni staccate di scuole e istituti
di istruzione secondaria, delle quali si debba disporre la soppressione, anche
in relazione al conseguimento degli obiettivi di riduzione della consistenza
complessiva dei personale in servizio, come previsto dall'art. 40, comma 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3.2 Ai fini
sopra indicati si deve tener conto delle specifiche caratteristiche
demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dei bacino di utenza di
ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie
di comunicazione e dei tempi di percorrenza, in relazione all'età degli alunni
dei diversi gradi di scuole. A tal fine deve essere svolta adeguata e
preventiva opera di promozione affinché i comuni, ove necessario, stabiliscano
forme dì consorzio per il trasporto degli alunni, per il servizio di mensa, ove
previsto, nonché per eventuali ulteriori supporti ritenuti funzionali al
raggiungimento deg 1 i obiettivi didattico-educativi, con particolare riguardo
alle esigenze degli alunni, portatori di handicap'
3.3 I
provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati tenendo conto dei criteri e delle
condizioni sopra indicate, prendendo in considerazione prioritariamente:
- i plessi
di scuola elementare e materna con meno di dieci alunni per classe o sezione e,
nei centri urbani a più alta densità demografica, i plessi con meno di due
corsi di scuola elementare;
- le
sezioni staccate di scuola media con meno di 15 alunni per classe;
- le scuole
coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, o di
specializzazione e gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede
scolastica, con meno di venti alunni per anno di corso.
Art. 4
Nuove
istituzioni
4.1 Non si
procede all'istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado, né
di sezioni staccate o scuole coordinate, a meno che non lo rendano necessario esigenze
di decentramento o ridimensionamento di istituzioni particolarmente pletoriche.
4.2 In
deroga al disposto del' comma 1 possono essere istituite sezioni di scuola
materna statali nel caso di cessazione dell'attività di scuole materne non
statali preesistenti o di insufficienza delle capacità ricettive in rapporto
alla richiesta dell'utenza.
4.3
L’istituzione di altre sezioni o corsi di studio, ivi compresi i corsi serali
per lavoratori studenti, in istituti di istruzione secondaria superiore può essere
attuata entro il limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna
provincia.
4.4
L’adozione dei provvedimenti indicati ai precedenti commi resta comunque
subordinata alle necessarie preventive intese con gli enti locali competenti
che debbono, altresì, assumere formalmente gli oneri relativi, in conformità
alla normativa vigente. Per te istituzioni di istruzione professionale deve
essere acquisito, altresì, il parere delle regioni interessate; detto parere è
vincolante per l'istituzione dei corsi per la formazione di addetti alle
attività sanitarie ausiliare.
Art. 5
Regioni a
statuto speciale e province autonome
5.1 I
provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica sono adottati dalle
regioni a statuto speciale e dalle province autonome secondo le disposizioni
contenute nelle norme di attuazione e modificazione dei rispettivi statuti.
5.2 Per le
preventive intese e i conseguenti adempimenti, i piani adottati dalla Regione
Siciliana sono trasmessi agli uffici centrali competenti, per grado e ordine di
scuola, dei Ministero della pubblica istruzione.
Art. 6
Zone
colpite da eccezionali avversità atmosferiche ed eventi sismici
6.1 Per i
comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 26
e dei 29 novembre 1994, è garantita, ai sensi della legge 16
febbraio 1995, n. 35, la conferma delle attuali sedi dì
scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente
decreto.
6.2 Nei
comuni individuati ai sensi dell'art. 5, comma 4,
della legge 17 dicembre 1997 n. 434, i provvedimenti previsti
dal Decreto 176/97,
già citato, sono sospesi, per l'anno scolastico 1998'99, restando inalterati
gli indici previsti per le zone 'della regioni Marche ed Umbria non ricadenti
negli ambiti territoriali indicati nell'ordinanza n 2694 dei 13 ottobre 1997
dei Ministro dell'interno. Per i successivi due anni tali provvedimenti sono
adottati d'intesa con gli enti locali interessati.
TITOLO Il
FORMAZIONE
DELLE CLASSI NELLE SCUOLE ED ISTITUTI Dì OGNI ORDINE E GRADO
Capo I
Art. 7
Disposizioni
generali sulla formazione delle classi
7.1. Per
gli anni scolastici 1998-'99, 1999-2000 e 2000/2001 nella costituzione delle
classi i Provveditori agli studi assumono come criterio di riferimento le
previsioni degli alunni e delle classi contenute nelle allegate tabelle.
7.2 Le
disposizioni sulla formazione delle classi contenute negli articoli successivi
si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle
annesse ai convitti nazionali ed educandati statali.
7.3 Nei
limiti consentiti dall'organico complessivo attribuito a ciascuna
circoscrizione provinciale il criterio di riferimento indicato al comma 1 è
applicato tenendo conto della distribuzione della popolazione scolastica tra i
diversi tipi di scuole, corsi di studio, indirizzi di specializzazione e sezioni
di qualifica professionale, delle particolari finalità formative di singole
istituzioni scolastiche e corsi di studio (compresi i corsi serali per
lavoratori-studenti), della loro ubicazione in zone di afflusso caratterizzate
da specifiche condizioni di disagio economico e socio-culturale, nelle aree
geografiche abitate da minoranze linguistiche, in comuni montani, in piccole
isole o, comunque, in località dalle quali non siano raggiungibili altre
istituzioni scolastiche dello stesso grado, ordine o tipo. In particolare, sono
da considerare le effettive possibilità di trasporto degli alunni in scuole
viciniori, in relazione alle vie di comunicazione, ai servizi di trasporto
pubblico disponibili e alla gravosità dei tempi di percorrenza, valutati in
rapporto all'età degli alunni.
7.4 Al fine
di evitare la costituzione nelle singole scuole di classi e di sezioni di
scuola materna con numero di alunni superiore ai parametri di norma stabiliti,
i dirigenti degli uffici scolastici provinciali possono delimitare le zone di
afflusso alle stesse scuole sentiti, ove possibile, gli enti locali competenti
per territorio.
7.5 Nella
formazione delle classi è, altresì, assicurata la necessaria coerenza con i
piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica, con riguardo alle
fusioni o soppressioni di scuole, pressi e sezioni staccate sottodimensionate,
nonché il rispetto dei limite costituito dall'organico complessivo attribuito a
ciascuna circoscrizione provinciale.
Capo Il
DISPOSIZIONI
COMUNI
Art. 8
Disposizioni
per assicurare stabilità alla previsione delle classi
8.1 Le
decisioni definitive in ordine alla formazione delle classi, in relazione al
numero degli alunni effettivamente frequentanti e alle esigenze formative da
loro espresse, sono rimesse alla competenza dei dirigenti scolastici, tenuto
conto delle indicazioni e delle proposte degli organi collegiali della scuola,
nei limiti, peraltro, della dotazione organica funzionale attribuita a ciascun
circolo didattico, ovvero, per istituti e scuole di istruzione secondaria, nei
limiti dell'organico previsto e dalle ulteriori risorse professionali
eventualmente assegnate dai Provveditori agli Studi.
Art. 9
Scostamenti
9.1 Al fine
di assicurare la massima possibile coincidenza tra le classi previste ai fini
della determinazione dell'organico di diritto e quelle effettivamente
costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in
misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe
previsto, di regola, per ciascun grado di scuola, dai successivi articoli.
Art. 10
Classi con
alunni in situazione di handicap
10.1 Per
garantire la massima possibile efficacia nel processo di integrazione
scolastica le classi che accolgono alunni in situazione di handicap (comprese
le sezioni di scuola materna) possono essere costituite con meno di 25
iscritti, tenuto conto sia dell'organizzazione complessiva della scuola, con
riguardo alle attività formative previste e alle risorse di personale, sia
della natura dell'handicap e delle condizioni soggettive dei singolo alunno,
nonché degli obiettivi e della metodologia prevista dal piano educativo
individualizzato.
10.2 Le
classi che accolgono alunni portatori di handicap in situazione di disagio e
difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con
meno di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani
educativi individualizzati, con riguardo anche alle condizioni organizzativi
delle singole scuole e alle risorse professionali disponibili.
Art. 11
Classi
funzionanti presso ospedali e istituti di cura
11.1 In
applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12,
comma 9, della legge 5 dicembre 1992, n. 104, i Provveditori
agli studi, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e
di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della
sanità e della previdenza sociale, possono autorizzare il funzionamento di
classi di scuola elementare e media, per i minori portatori di handicap
soggetti all'obbligo scolastico, ricoverati presso istituti di cura, impediti
temporaneamente per motivi di salute a frequentare la scuola per un periodo
mediamente non inferiore a 30, giorni di lezione; a tali classi possono essere
ammessi anche minori ricoverati che non versino in situazione di handicap. Alle
suddette classi e a quelle comunque istituite negli ospedali ed istituti di
ricovero e cura possono essere ammessi anche gli alunni accolti in day
hospital. Il presente comma non si applica agli istituti di cura che accolgono
minori handicappati a lunga degenza o a tempo indeterminato.
11.2 Per il
funzionamento delle classi di cui al precedente comma, i Provveditori
individuano le forme organizzativi più idonee, ivi compresa l'attivazione di
classi che accolgano alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al
numero degli obbligati alla frequenza prevedibilmente ricoverati nel corso
dell'anno scolastico.
11.3 Alle
classi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano i limiti previsti dagli articoli
15 e 16.
Art. 12
Educazione
permanente e istruzione per gli adulti
12.1 I
posti relativi alle attività di educazione degli adulti nelle scuole elementari
e medie sono determinati a livello distrettuale dal Provveditore agli studi,
partendo dalla situazione dell'anno scolastico precedente a quello cui si
riferiscono gli organici; la consistenza organica dei relativi posti è definita
in conformità all'O.M. n. 455 dei 29 luglio 1997.
12.2 Per lo
svolgimento delle attività previste dal comma 1 e per i corsi di istruzione
secondaria superiore rivolti agli adulti si può derogare ai limiti numerici
stabiliti dagli articoli successivi.
Art. 13
Monitoraggio
sulle dimensioni delle classi
13.1
L'osservanza dei limiti numerici di cui agli articoli 14, 15i 16, 17, 18 e 19
costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli uffici scolastici
provinciali provvedono alla piena utilizzazione dei sistema informativo per la
trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e
l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto.
Capo III
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER I DIVERSI GRADI DI SCUOLE
Art. 14
Disposizioni
relative alla scuola materna
14.1 Nella
prospettiva dell'estensione della frequenza della scuola materna a tutti i
bambini dai 3 ai 5 anni e della riduzione dei numero massimo di bambini per
sezione le stesse sezioni di scuola materna sono costituite, di norma, con un
numero massimo di 25 bambini e minimo di 151 salvo il disposto dell'art.10.
14.2 Ove
non sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali
iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa
scuola senza superare, comunque, le 28 unità per sezione, escludendo dalla
redistribuzione le sezioni che accolgono alunni in situazione di handicap.
Art. 15
Disposizioni
relative alla scuola elementare
15.1 Salvo
il disposto dell'art. 1 0, le classi di scuola elementare sono, di norma,
costituite da non più di 25 bambini e non meno di 10. Le pluriclassi sono
costituite con non più di 12 bambini e non meno di 6.
15.2 Nelle
scuole nelle quali si svolgano. anche attività di tempo pieno il numero delle
classi parallele da costituire è determinato sulla base dei numero complessivo
di alunni, rimettendo ai consigli di circolo l'indicazione dei criteri generali
di, ammissione, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare,
tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell'organico
provinciale dei personale docente.
Art. 16
Disposizioni
relative all'istruzione secondaria di primo grado
16.1 Le
classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono
costituite, di regola, da non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali
iscrizioni in eccedenza possono essere ripartite, tra le classi parallele della
stessa scuola o sezione staccata, purché siano di entità non superiore ad uno
o, eccezionalmente, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla
formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia
inferiore a 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap si
applica, comunque, il disposto dell'art. 10.
16.2 Le
classi successive alla prima sono, di regola, determinate, rispettivamente, in
numero pari a quello delle prime e seconde Funzionanti nel corrente anno
scolastico, sempreché il numero medio di alunni per classe sia superiore o pari
a 15; in caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi
(tenendo distinte le classi a tempo prolungato dalle classi a tempo normale),
secondo i criteri indicati al comma precedente.
16.3
Possono eventualmente essere costituite classi uniche, per ciascun anno di
corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1
e 2, ma comunque non inferiore a 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate
Funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, in zone a rischio di
devianza minorile, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche,
nonché in relazione alla presenza di alunni con particolari difficoltà di
apprendimento e di scolarizzazione.
16.4 Nei
contesti di cui al comma precedente, possono essere costituite classi con
alunni iscritti ad anni di corso diversi nel caso in cui il numero degli alunni
obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consente la formazione di
classi distinte. In tali ipotesi gli organi collegiali competenti stabiliscono
i criteri di composizione delle classi, che non possono essere costituite con
più di 12 alunni, e programmano gli interventi didattici in modo da assicurare
l'efficacia dell'azione formativa
Art. 17
Classi a
tempo prolungato nella scuola media
17.1 Le
classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti consentiti dalla
dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle
esigenze formative complessivamente accertate, purché il numero di richieste,
avanzate all'atto dell'iscrizione, sia sufficiente alla formazione di almeno
una classe; in ogni caso va assicurata agli alunni che ne facciano richiesta la
possibilità di frequentare classi a tempo normale.
17.2 La
presenza nella scuola o sezione staccata di classi a tempo prolungato e a tempo
normale non può dar luogo a un numero di classi superiore a quello derivante
dall'applicazione dei criteri di cui al precedente art. 15.
Art. 18
Disposizioni
relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore
18.1 Le
prime classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, sono
costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del
numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo
deve essere formulata dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni
iscritti, sulla base degli elementi di valutazione seguenti:
a) dati
relativi agli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico la terza classe
delle scuole medie statali di ogni provincia;
b) domande
di iscrizione presentata ad ogni istituzione scolastica;
c)
eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti
effettivamente frequentati ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
d) serie
storica dei tassi di ripetenza;
e) ogni
altro elemento obiettivamente rilevabile (nuovi insediamenti urbani, tendenze
demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi
indirizzi di specializzazione).
Le
eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso
istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non
sia possibile trasferire ad istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le
richieste eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 28 studenti per
classe; si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste siano meno
di 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap si applica,
comunque, il disposto dell'art. 10.
18.2 Negli
istituti ai quali siano annesse sezioni di diverso tipo (come nel caso di licei
classici con sezioni di liceo scientifico o di istituto magistrale o viceversa,
istituti tecnici commerciali con sezioni per geometri o per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere) il numero delle classi è determinato
separatamente per ogni tipo di sezione, con lo stesso procedimento indicato al
comma 1.
18.3 Negli
Istituti in cui siano presenti corsi relativi a più indirizzi, tra quelli
previsti dagli ordinamenti vigenti, il numero delle classi è determinato
separatamente per ogni indirizzo, salvo il disposto del comma successivo; ai
fini indicati dall'art. 7 si può predeterminare il numero di alunni iscrivibile
a ciascun indirizzo di studi.
18.4 Le
prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso
indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso dovranno essere
costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 20; nel caso di
eccesso di domande di iscrizione ad alcune sezioni ed insufficienza di
richieste di ammissione ad altre, nell'ambito della stesa scuola, il competente
Consiglio di istituto stabilirà i criteri di redistribuzione degli alunni tra i
diversi corsi di studio, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di
chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione o indirizzo
di specializzazione richiesto.
18.5
L'esistenza di elementi obiettivi di valutazione che rendono necessaria la
costituzione di classi iniziali con meno di 25 alunni (limitate dimensioni di
aule e laboratori, necessità di utilizzazione di strumenti tecnici
particolarmente voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per
l'incolumità fisica e la salute degli studenti) dovrà risultare dalle espresse
motivazioni del provvedimento di autorizzazione al funzionamento delle singole
classi, che non potranno, di regola, essere costituite con meno di 20 alunni.
18.6 Negli
istituti di istruzione tecnica, nei licei artistici e negli istituti d'arte,
nonché nelle scuole in cui siano in atto progetti di modificazione sperimentale
degli ordinamenti didattici, qualora non sia possibile la formazione di classi
omogenee, può essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate
in gruppi di diverso indirizzo di studi, purché gli insegnamenti comuni siano
prevalenti (per numero complessivo di ore settimanali di lezione) rispetto agli
insegnamenti di indirizzo, le stessi classi siano formate da un numero di
alunni complessivamente non inferiore a 25, i gruppi di indirizzo di minore
consistenza siano costituiti da almeno 10 studenti e sia mantenuta l'unità
della classe nelle ore di insegnamento delle materie comuni ai diversi
indirizzi. Negli istituti professionali non sono ammesse classi articolate nel
primo biennio dei corsi di qualifica; esse sono consentite per le terze classi
appartenenti a più qualifiche dello stesso indirizzo (agrario, elettrico ed
elettronico, meccanico - termico, alberghiero e della ristorazione, economico
aziendale e turistico) nonché nelle classi dei corsi post-qualifica, sempreché
sia rispettato il numero di alunni sopra indicato.
18.7 Le
classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del
liceo classico, seconda classe degli istituti magistrali, terza classe dei
liceo artistico, dei liceo scientifico e degli istituti tecnici, terza classe
degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio
comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica
per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte
applicata) sono costituite secondo gli stessi parametri e criteri generali
indicati ai precedenti commi; è peraltro assicurata la prosecuzione dei cicli
formativi di durata superiore al triennio avviati nelle classi costitute a
norma dei precedenti commi 4, 5 e 6, purché ciò non comporti la formazione di
classi con meno di 15 alunni.
18.8. Il
funzionamento di corsi di istruzione negli istituti di reclusione è consentito
previsto accertamento delle garanzie di sicurezza per il personale ivi
utilizzato; il numero di allievi detenuti, che può essere inferiore a quello
stabilito nei precedenti commi, va concordato con la direzione dell'istituto,
assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi già attivati.
Art. 19
Disposizioni
relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore
19.1 Le
classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti
classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico corrente, purché siano
formate con un numero medio di alunni non inferiore a 20; in caso contrario si
procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art.
13.
19.2 Le
classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti
penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni
istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica
nella fase finale del corso di studi.
Art. 20
Disposizioni
relative alla formazione di classi e corsi sperimentali negli istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore
20.1 Le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche per la costituzione
delle classi di scuole e corsi nei quali si svolgano iniziative di
modificazione sperimentale delle strutture curricolari e/o dei piani di studio
previsti dall'ordinamento didattico vigente, con gli ulteriori criteri indicati
ai successi commi.
20.2 Le
classi da costituire in attuazione di progetti sperimentali elaborati
autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche sono determinate in numero
tale da non superare quello delle classi dello stesso tipo funzionanti
nell'anno scolastico in corso, e, comunque, qualora si tratti di progetti di
modificazione sperimentale di ordinamenti didattico e strutture curriculari, il
numero delle relative classi non deve superare il 5% delle classi
complessivamente costituite in ogni provincia, salvo il disposto del comma 3.
20.3 Le
limitazioni previste dal comma 2 non si applicano alla sperimentazione
contemplata dal D.l. n. 765 del 27.11.97, relativa all'anticipazione di alcuni
aspetti dell'autonomia prevista dall'art. 21 della
legge n. 59 del 15 marzo 1997, nonché a quella attuata a
seguito della soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e
quadriennali, rispettivamente, della scuola magistrale e dell'istituto
magistrale, sancita dal decreto 10 marzo 1997.
20.4 Nelle
istituzioni nelle quali coesistano corsi ordinari e sperimentali, o diversi
indirizzi sperimentali, il numero totale delle classi iniziali da costituire è
determinato sulla base dei numero complessivo di alunni iscritti a ciascuna
delle stesse istituzioni o delle sezioni di cui all'articolo 18, comma 2. E’
peraltro assicurata, fino al termine del ciclo conclusivo dei corsi di studio,
la prosecuzione delle iniziative avviate, purché le relative classi siano
costituite da non meno di 15 alunni; in caso contrario, si costituiscono, ove
possibile, classi articolate, in conformità ai criteri indicati dall'art. 13,
comma 6, o, infine, gli studenti sono accolti nei corrispondenti corsi
ordinari, salvo l'obbligo, per gli organi collegiali competenti, di programmare
e svolgere le opportune attività di recupero e sostegno.
Art. 21
Disposizioni
relative a scuote in situazioni disagiate
21.1 Nelle
scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate
da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o
caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di
apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per
anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello
minimo e massimo stabilito, dagli articoli 17, 18 e 19.
Art. 22
Disposizioni
per gli anni successivi
22.1 Il
numero massimo di alunni per classe previsto, nei casi di eccedenza della
domanda, dagli articoli 14 e 18 è gradualmente ridotto negli anni scolastici
successivi, compatibilmente con il numero complessivo di classi o sezioni
previste e con la consistenza complessiva dell'organico prestabilito dal
relativo decreto ministeriale.
TITOLO III
DISPOSIZIONI
SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE,
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
Capo I
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE
Art. 23
Personale
direttivo
23.1 Le
dotazioni organiche dei personale direttivo, determinate per gli anni
scolastici 199899, 1999-2000 e 2000-2001 sono conseguenziali all'attuazione
delle misure di riorganizzazione della rete scolastica previste dal decreto
interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, in connessione al
dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsto dall'art. 21, comma 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e disciplinato dal
regolamento emanato con il D.P.R. 18 giugno
1998, n. 233.
23.2 Per
effetto degli stessi provvedimenti indicati al gomma 1 sono, altresì,
rideterminate le dotazioni organiche dei responsabili amministrativi.
Art. 24
Organici
provinciali dei personale docente
24.1 Con le
allegate tabelle C1, C-2, C-3 e C-4 è stabilita la consistenza degli organici
provinciali dei personale docente, rispettivamente, della scuola materna,
elementare, secondaria di primo grado e secondaria superiore, prevista per gli
anni scolastici 1998-'99, 1999-2000 e 2000-2001, tenuto conto delle prevedibili
cessazioni dal servizio, dei numero e delle effettive esigenze di funzionamento
delle sezioni di scuola materna e delle classi da costituirei in conformità ai
criteri e parametri di riferimento, per la riorganizzazione della rete
scolastica e per la costituzione delle classi, di cui ai Titoli I e Il dei
presente decreto.
24.2 Nei
limiti degli organici complessivamente definiti a livello nazionale si
procederà, con decreto ministeriale, all'eventuale redistribuzione di posti tra
circoscrizioni provinciali, nell'ambito di ciascun grado di scuole, in
relazione all'accertamento di maggiori o minori esigenze rispetto alle
previsioni.
24.3 I
Provveditori agli studi, con propri decreti, nei limiti dell'organico
provinciale complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o
più gradi di scuola con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni
previste per altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze accertate
nell'ambito della provincia.
Art. 25
Determinazione
degli organici per la scuola materna
25.1 Entro
il limite dell'organico provinciale complessivo previsto dalla tabella C-1
allegata al presente decreto, i Provveditori agli studi determinano le
dotazioni organiche dei personale docente delle scuole materne, in relazione
alle necessità di personale corrispondenti alle sezioni di scuola materna
previste e all'orario di funzionamento dalle stesse adottato, ai sensi dell'art. 104 dei
decreto legislativo n. 297/94. In proposito, posto che detta
disposizione prevede l'assegnazione di due insegnanti per sezione
subordinatamente all'adozione di moduli orario di almeno otto ore giornaliere,
i Provveditori agli studi, previa attenta revisione della situazione delle
singole istituzioni scolastiche, procederanno alla soppressione dei posti
relativi ai turni pomeridiani non effettivamente funzionanti per l'intero
orario previsto, i quali possono essere utilizzati per l'istituzione di nuove
sezioni e/o di turni pomeridiani di funzionamento in altre sedi.
25.2 Per
l'anno scolastico 1998-99 i Provveditori agli studi determinano, entro il
limite dell'organico provinciale complessivo, anche la dotazione organica da
utilizzare per le finalità di seguito indicate:
a)
attuazione degli orientamenti educativi per la scuola materna, definiti con il
D.M. 3.giugno 1991;
b)
diffusione dei processi di innovazione didattica e di sperimentazione;
c)
realizzazione di programmi di prevenzione della dispersione scolastica;
d) supporto
psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e
valutazione dei processi formativi.
25.3 Entro
il limite dell'organico provinciale complessivo prevista dalla citata tabella
C-1 i Provveditori agli studi determinano, in sede di adeguamento dell'organico
di diritto alla situazione di fatto accertata per l'anno scolastico 1998-'99,
l'organico funzionale commisurato alle esigenze di tutte le sezioni di scuola
materna comprese nello stesso circolo didattico.
25.4 A
decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'organico funzionale di circolo per
la scuola materna sarà preventivamente determinato dai Provveditori agli studi
entro il limite degli organici provinciali previsti, in conformità alle
disposizioni generali contenute nel successivo art. 26, per quanto applicabili
alla scuola materna.
Art. 26
Organico
funzionale di circolo
26.1 Entro
il limite dell'organico provinciale previsto dall'allegata tabella C-2 e della
dotazione organica di posti di sostegno assegnati alla scuola elementare, il
Provveditore agli studi determina l'organico funzionale di ciascun circolo
didattico attribuendo preliminarmente i posti necessari ad assicurare le
condizioni essenziali di funzionamento di tutti i plessi scolastici compresi
nello stesso circolo, in relazione. agli elementi di valutazione sottoindicati:
a) numero
degli alunni iscritti;
b) durata
ed articolazione dell'orario settimanale di attività didattica;
c) numero dei
plessi;
d) numero
delle classi prevedibili;
e) esigenze
di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
f)
mantenimento dei livelli di diffusione dell'insegnamento della lingua
straniera.
I posti
disponibili nella dotazione organica provinciale dopo le operazioni indicate
dal comma 1 sono distribuiti tra i circoli didattici, in relazione alle
sottoelencate esigenze:
g)
istituzione di un maggior numero di classi, in particolare per esigenze
connesse all'inserimento di alunni portatori di handicap;
h)
estensione dell'insegnamento della lingua straniera;
i) aumento
dei tempo scolastico, correlato a specifiche esigenze economico-sociali
dell'utenza;
l)
particolari e specifiche caratteristiche demografiche, orografiche e
socio-culturali del territorio di pertinenza delle singole scuole;
m)
iniziative di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli
insuccessi formativi e delle devianze minorili;
n) attività
di innovazione e sperimentazione didattica, in particolare quelle costituite
per rispondere all'autonomia didattica e organizzativa prevista dall'art. 21 della
legge n. 59/97, nonché attività di supporto alla ricerca e
progettazione educativa e alla valutazione dei processi formativi.
26.2 La
dotazione organica funzionale di ciascun circolo è finalizzata all'assolvimento
di tutte le esigenze didattiche e formative correlate agli indicatori di cui ai
precedenti commi, per la piena realizzazione degli obiettivi formativi
assegnati alla scuola elementare, in rapporto alle esigenze specifiche dei
singoli contesti operativi. Gli organi di circolo deliberano sulle modalità di
impiego dei posti dell'organico funzionale assegnati, in relazione all'ordine
di priorità delle esigenze definito dagli stessi organi.
26.3 Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti
comprensivi di scuola materna, elementare e media, per quanto compatibili con
gli articoli 25, 27, 28, 29, 30 e 31.
Art. 27
Organico
funzionale di istituto per l'istruzione secondaria
27.1 A
seguito della revisione dei criteri di determinazione delle cattedre e dei
posti di insegnamento, sulla base delle norme regolamentari che saranno emanate
in attuazione dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, il Provveditore agli studi
determinerà l'organico funzionare di ciascuna scuola media o istituto di
istruzione secondaria superiore, commisurato alle esigenze di funzionamento di
tutte le sedi scolastiche, le sezioni annesse o aggregate, le sezioni staccate
e scuole coordinate comprese nella stessa istituzione, nonché agli specifici
obiettivi formativi di ciascuna istituzione scolastica.
Art. 28
Organici
provinciali del personale docente per la scuola secondaria
28.1 Gli
organici provinciali previsti per le scuole ed istituti di istruzione
secondaria di primo e secondo grado dalle tabelle allegate C-3 e C-4
comprendono, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all'art.
25, comma 1, una dotazione organica, determinata anche sulla base degli indici
di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le
seguenti finalità:
a)
estensione di processi di innovazione didattica e sperimentazione di nuovi
ordinamenti e strutture curricolari, con particolare riguardo alle iniziative
coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;
b)
istituzione di ulteriori classi in relazione alla presenza di alunni in situazione
di handicap;
c)
realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione
scolastica e degli insuccessi educativi;
d) supporto
psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e
valutazione dei processi formativi;
e) coordinamento
organizzativo-didattico di scuole aggregate a istituti di istruzione secondaria
superiore di diverso ordine o tipo.
Art. 29
Determinazione
delle cattedre e dei posti di insegnamento nella scuola secondaria per l'anno
scolastico 1998199
29.1 Per
l'anno scolastico 1998/99, la dotazione organica è determinata con riferimento
a ciascuna sede di istituto o sezione staccata, nonché, per le attività di
educazione permanente nella scuola media, a livello distrettuale.
29.2
Acquisita la previsione delle classi i Provveditori agli studi determinano le
cattedre, distintamente per classi di concorso, nelle singole scuole e sezioni
staccate, secondo le indicazioni contenute nelle previgenti ordinanze, se
compatibili con il presente decreto.
29.3 Solo
dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte
le cattedre possibili, si procede alla formazione delle cattedre-orario
esterne, costituite su due scuole possibilmente nell'ambito dello stesso comune
o dello stesso distretto, privilegiando in tale ambito la costituzione delle
cattedre tra sede centrale e sezione staccata dalla stessa scuola.
29.4 Le
cattedre-orario esterne costituite su tre scuole sono confermate se occupate da
titolari, ovvero se nella scuola di titolarità sia presente una frazione di
cattedra almeno pari alla metà del relativo orario d'obbligo.
Art. 30
Cattedre di
lingua straniera nelle scuole medie
30.1 Per
ogni due prime classi a tempo normale dovrà necessariamente essere impartito
l'insegnamento della stessa lingua straniera.
30.2
Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre di lingua straniera,
adeguatamente motivate, potranno essere accolte dai Provveditori agli studi nel
caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia
docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede
definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di
soprannumerarietà.
30.3 Per le
cattedre di lingua inglese o di lingua francese, ferma restando la condizione
di cui al precedente comma, le trasformazioni possono avvenire nel rispetto del
necessario pluralismo linguistico culturale.
30.4
Qualora nelle scuole e sezioni staccate si preveda una riduzione delle prime
classi, con la conseguente contrazione del numero delle ore o delle cattedre di
lingua straniera, tale contrazione deve riguardare, in primo luogo, l'eventuale
cattedra orario e, in subordine, una delle cattedre ordinarie della lingua
straniera meno richiesta dagli alunni iscritti, considerando separatamente le
classi a tempo normale da quelle a tempo prolungato.
Art. 31
Dotazioni
organiche in sezioni di scuola media particolarmente disagiate
31.1 Nei
contesti in cui possono essere costituite classi con alunni iscritti ad anni di
corso diversi, ove la situazione ambientale consenta la costituzione di
cattedre orario esterne, la dotazione organica corrisponderà a quella di due
classi di scuola media a tempo normale.
31.2 Nelle
situazioni di estremo isolamento, ove attualmente sono funzionanti i corsi di preparazione
agli esami di idoneità o di licenza media e il numero complessivo degli alunni
è molto esiguo, l'attività didattica è organizzata per moduli flessibili che
possono prevedere raggruppamenti anche variabili di alunni; la dotazione
organica è costituita da 3 cattedre, di cui una appartenente all'area
linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e l'altra
appartenente all'area artistico-espressiva o motoria; quest'ultima deve essere
assegnata in base a specifico progetto della scuola.
Art. 32
Educazione
fisica nella scuola superiore
32.1 Per
quanto concerne l'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti di
istruzione di secondo grado, i singoli consigli di istituto possono deliberare
la costituzione di cattedre in corrispondenza delle classi, anziché delle
squadre distinte per sesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma
76, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tali determinazioni
sono adottate previa deliberazione del collegio dei docenti, in relazione alle
proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e
le esigenze degli alunni; le stesse deliberazioni dovranno pervenire agli
uffici scolastici provinciali entro termini compatibili con le scadenze
previste per la determinazione degli organici di istituto.
Art. 33
Personale
educativo
33.1 Con
separato decreto sono ridefiniti i criteri di determinazione degli organici del
personale educativo, secondo le procedure previste dall'art. 442, comma
4 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
Art. 34
Personale
amministrativo, tecnico e ausiliario
34.1 I
criteri per la definizione degli organici provinciali del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, sono rideterminati a nonna
dell'art. 40, comma
4, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.
34.2 Ai
fini della mobilità del personale per l'anno scolastico 1998/99 si procede alla
determinazione dell'organico di ciascun istituto o scuola con l'ordinanza
ministeriale prevista dall'art. 548, comma 1, del Testo Unico già citato.
Art. 35
Scuole in
lingua slovena
35.1 Con
propri decreti i Provveditori agli studi di Gorizia e Trieste definiscono le
dotazioni organiche degli istituti e scuole di lingua slovena, compresi i
circoli didattici, funzionanti nelle province di rispettiva competenza, nei
limiti delle corrispondenti dotazioni organiche provinciali separatamente
previste dalle allegate tabelle.
Art. 36
Istruzioni
operative
36.1 Con
successive comunicazioni potranno essere impartite istruzioni di carattere
meramente operativo dai dirigenti degli uffici centrali competenti, al fine di
assicurare omogeneità e tempestività nell'azione dei provveditorati agli studi
relativamente alla materia disciplinata dal presente decreto, previa
informazione alle organizzazioni sindacali.
TITOLO IV
RIPARTIZIONE
E ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI
HANDICAP - SPERIMENTAZIONE DI MODELLI EFFICACI DI INTEGRAZIONE
Art. 37
Dotazione
provinciale degli insegnanti di sostegno
37.1 Le
dotazioni provinciali di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione
di handicap sono determinate con le. tabelle allegate, tenendo conto dei numero
complessivo degli alunni iscritti alle scuole statali, di ogni ordine e grado,
in ciascuna provincia e dividendo lo stesso numero per 138.
37.2 Sulla
base dei numero di posti calcolato a norma dei comma 1, confrontato ai posti di
organico e di fatto complessivamente costituiti nell'anno scolastico 1997-'98,
in ogni provincia i posti in organico sono determinati in misura non inferiore
al 66% dei numero calcolato come sopra specificato oppure non superiore all'80%
dei posti complessivamente istituiti nello stesso anno scolastico 1997-'98.
37.3 Sulle
ulteriori disponibilità di posti corrispondenti alla differenza tra i posti calcolati
a norma dei comma 1 e quelli acquisiti negli organici provinciali, ove se ne
verifichi la necessità, possono essere disposte assunzioni o utilizzazioni
annuali di personale con rapporto di lavoro, rispettivamente, a tempo
determinato o indeterminato. Le modalità e le condizioni di utilizzazione e
personale in servizio a tempo indeterminato sono disposte in sede di
contrattazione decentrata nazionale e provinciale.
37.4 Le
variazioni in aumento o in diminuzione, conseguenti al sistema di calcolo dei
posti sopra indicato, hanno effetto gradualmente nel triennio 1998-2000.
Art. 38
Criteri di
ripartizione tra gradi di scuola
38.1
Stabilita la dotazione provinciale dei posti, il Provveditore procede
contestualmente alla loro ripartizione tra i diversi gradi di scuole tenendo
conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) quota
percentuale di alunni in situazione di handicap per ogni grado di scuola in
rapporto al totale provinciale degli alunni nella medesima situazione;
b) quota
percentuale di alunni in situazione di handicap per ogni grado di scuola in
rapporto al totale provinciale della popolazione di alunni dei medesimo grado;
c) durata
media dei tempo scolastico in rapporto ai diversi gradi di scuola;
d)
numerosità degli alunni per classe, plesso o sede distaccata e istituto nei
diversi gradi di scuola;
e) proposta
di ripartizione dei gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (Glip)
formulata in base agli elementi sopra elencati.
Art. 39
Consolidamento
dei posti
39.1 Per
distribuire tra i diversi gradi di scuole i posti acquisiti in organico ai
sensi dell'art. 37 il Provveditore agli studi tiene conto:
a) dei
posti attualmente coperti da docenti di ruolo per ogni grado di scuola;
b) della
ripartizione di posti già calcolata ai sensi dei precedente art. 38;
c)
dell'andamento della presenza di alunni in situazione di handicap nell'ultimo
triennio scolastico, relativamente alle, scuole materne, elementari e medie;
d) della
tendenza dei tasso di presenza di alunni in situazione di handicap nell'ultimo
triennio relativamente agli istituti di istruzione secondaria superiore,
tenendo conto della distribuzione tra i diversi ordini e tipi di scuole.
Art. 40
Continuità
educativa
40.1 Al
fine di assicurare la continuità educativa degli insegnanti di sostegno, il
Provveditore agli studi assegna i posti di cui agli articoli 38 e 39 del
presente decreto, alle singole. istituzioni scolastiche tenendo conto:
- della
tendenza delle presenze di alunni in situazioni di handicap nell'ultimo
triennio;
- delle
necessità di dotare ogni circolo didattico e istituto di un, gruppo stabile di
insegnanti, allo scopo di garantire l'efficace utilizzazione delle risorse
professionali;
-
dell'esistenza di progetti educativi individualizzati a lungo termine.
Art. 41
Assegnazione
definitiva dei posti per le attività di sostegno alle scuole
41.1
L’assegnazione definitiva alle singole istituzioni scolastiche dei posti di
sostegno, salvo il disposto dell'art. 42, è effettuata dal Provveditore agli
studi, sulla base delle proposte dal gruppo di lavoro per l'integrazione
scolastica (GLH), tenendo conto:
a) del
progetto educativo individuale, presentato dalla scuola di riferimento,
contenente indicazioni:
- sui
bisogni formativi dei singoli alunni in situazione di handicap;
- sulle
strategie che si intendono attivare per sviluppare le potenzialità presenti o
residue, in rapporto alle risorse complessive della scuola;
- sulle
modalità di verifica. degli obiettivi individuali per il progetto di
integrazione o di vita, con previsione programmata della riduzione motivata
dell'impiego dell'insegnante di sostegno;
b) della
diagnosi funzionale attestante il livello di gravità dell'alunno in situazione
di handicap, in rapporto alla sua scolarizzazione e dei cambiamenti avvenuti
attraverso il processo di integrazione, evitando l'assegnazione automatica, di
anno in anno, della medesima entità dei sostegno ritenuto necessario, nel primo
anno di scolarizzazione, dalla diagnosi funzionale iniziale;
c)
dell'organizzazione didattica di ciascuna scuola, con riguardo alla durata dei
tempo scolastico e alle attività didattiche programmate per la classe in cui è
inserito l'alunno in situazione di handicap, al fine di consentire la
valutazione ponderata delle risorse professionali necessarie;
d) della
corrispondenza, nella maggior misura possibile, tra le competenze disciplinari
ed esperienze professionali dei docenti da assegnare ad istituzioni secondarie
superiori e gli obiettivi formativi dei progetto di vita di ciascun alunno;
e) della
necessità d'interventi precoci o di prevenzione nel grado iniziale della
scolarità;
f) della
priorità da attribuire, nelle scuole secondarie superiori ai progetti
caratterizzati dall'interazione scuola-lavoro, definendo anche le competenze
disciplinari utili ad individuare gli insegnanti di sostegno.
41.2 Con
l'assegnazione dei posti così effettuata può essere modificata la ripartizione
tra gradi di scuole, attuata ai sensi degli articoli 38, 39 e 40, in relazione
alle diverse situazioni specifiche.
Art. 42
Dotazioni
di posti di sostegno per l'istruzione secondaria superiore
42.1
Limitatamente all'anno scolastico 1998-'99 la dotazione organica per gli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore è determinata a livello
provinciale, per grandi aree disciplinari; i posti così determinati sono
assegnati alle singole istituzioni scolastiche, nella fase operativa di
adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, secondo i criteri previsti
dagli articoli 40 e 41.
Art. 43
Progetti
sperimentali
43.1 Il
Provveditore agli studi vaglia i progetti di sperimentazione di modelli
efficaci di integrazione nelle classi ordinarie, predisposti dalle scuole ai
sensi dell'art. 40, comma 3
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di:
- approvare
la sperimentazione di tali progetti, valutandone la ricaduta di esperienza nel
territorio;
- disporre
l'eventuale assegnazione di personale elettivamente qualificato, in relazione
agli obiettivi specifici da conseguire;
- assegnare
mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici ed ausili didattici
funzionali alla realizzazione del progetto;
43.2
I progetti di sperimentazione dovranno presentare i seguenti requisiti:
-
definizione degli obiettivi, degli strumenti metodologici e didattici, delle
modalità di documentazione dell'attività svolta e di diffusione dell'esperienza
tra le altre scuole;
- eventuale
attuazione dei progetto attraverso l'integrazione di risorse e di esperienze
con altri enti, sulla base di accordi di programma e intese con istituzioni,
associazioni, organizzazioni no-profit, cooperative sociali e centri
specializzati;
-
preventivo di spesa per le risorse umane e strumentali. necessarie, tenendo
conto anche degli apporti di soggetti esterni alla scuola operanti nello stesso
ambito territoriale.
43.3 Il
Provveditore agli studi, sulla base delle proposte del Gruppo di lavoro
provinciale interistituzionale (Glip), individuerà i progetti da approvare
osservando le seguenti priorità:
a) interventi
precoci finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di aggravamento delle
situazioni di handicap nei gradi iniziali dei processo formativo;
b) percorsi
integrati di istruzione e formazione professionale e di inserimento nel mondo
dei lavoro, con particolare riferimento a progetti che prevedono l'uso di
risorse provenienti da altri soggetti, con particolare attenzione alle
cooperative sociali, al riconoscimento di crediti formativi e all'alternanza
scuola-lavoro;
c) percorsi
di integrazione che prevedano l'impiego anche di persone esterne al corpo
docente, come tutors reclutati attraverso "borse amicali", esperti in
specifiche attività lavorative o figure di sistema;
d)
interventi formativi in contesti esterni alla scuola e attività didattiche
cooperative, con il coinvolgimento di tutti gli alunni e gli insegnanti;
e)
integrazione scolastica di minorati dell'udito e della vista, con l’intervento
dei diversi soggetti istituzionali competenti, anche al fine di mettere le
strumentazioni e le competenze specializzate a disposizione di reti di scuole;
f) progetti
di integrazione scolastica dei disabili fisici e psichici, in particolare
situazione di gravità, più direttamente mirati alle potenzialità di
apprendimento e al miglioramento della vita di relazione;
g) progetti
che si colleghino all'autonomia didattica ed organizzativa, prevedendo attività
per gruppi, tempi scolastici flessibili, curricoli individualizzati, che,
partendo dalle esigenze degli alunni in situazione di handicap determinino
cambiamenti significativi dell'intera organizzazione, della scuola.
43.4 Il
Provveditore agli studi dispone, altresì:
-
l'eventuale assegnazione temporanea di insegnanti di sostegno dei grado di
scuola precedente, nella fase di passaggio di un alunno da un grado all'altro di
scuola, qualora il progetto educativo individuale e le esigenze di inserimento
rendano necessarie forme di raccordo e integrazione tra i due gruppi di
docenti;
-
l'eventuale finalizzazione di competenze professionali assegnate per alunni in
particolari situazione di handicap anche a reti di scuole.
43.5 In
ogni caso i progetti dovranno, evitare la concentrazione di alunni della stessa
tipologia di handicap nella stessa scuola, favorendo invece i consorzi tra
scuole e lo scambio di strumenti ed esperienze;
43.6 Le
scuole a cui verrà affidato il progetto di sperimentazione dovranno garantire
l'informazione e la diffusione delle esperienze, attraverso la promozione di
centri territoriali di servizi didattici e strumentali, in attuazione
dell'autonomia gestionale o organizzativa delle scuole.
43.7 Le
sperimentazioni proposte dai commi precedenti verranno sottoposte a specifico
monitoraggio, al fine di valutare la qualità dei progetti, il conseguimento
degli obiettivi prefissati e l'opportunità della diffusione delle esperienze
realizzate.
Art. 44
Deroghe al
rapporto 1:138
44.1 In
presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli studi può
assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga
al rapporto numerico fissato dall'art. 37, fermo restando comunque, il vincolo
di riduzione della consistenza complessiva dei personale in servizio in
ciascuna provincia posto dall'art. 40, comma 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 45
Organizzazione
didattica - Competenze degli organi di istituto
45.1 E’
rimessa alla competenza degli organi collegiali la progettazione di nuove forme
di flessibilità dell'organizzazione didattico-educativa, che, in rapporto alle
risorse di organico assegnate alla scuola, consentano di rendere meno
determinanti i raggruppamenti di alunni per classe e le loro dimensioni,
prendendo in, considerazione la possibilità di programmare attività didattiche
per gruppi ristretti di alunni oppure per gruppi più ampi di alunni iscritti a
classi diverse, allo scopo di assicurare la maggiore efficacia possibile
dell'insegnamento, in rapporto alle potenzialità di apprendimento individuale.
4,5.2 E’
parimenti affidata alla competenza degli organi collegiali della scuola la
formulazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, utilizzando
la disponibilità di personale e di mezzi dei fondo d'istituto, ovvero anche
mediante l'utilizzazione di ulteriori risorse di personale e mezzi messe a
disposizione dai competenti enti locali oppure da enti ed organismi pubblici o
privati, a seguito di appositi accordi o convenzioni.
Art. 46
Relazioni
sindacali
46.1 I
Provveditori agli studi e i Capi di istituto informano le organizzazioni
sindacali sui criteri generali adottati e sugli obiettivi perseguiti
nell'applicazione dei presente decreto, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 6, 7, 8 e 9 dei contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
Il presente
decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai
sensi dell'art. 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.