Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141
Formazione
Classi con alunni in situazione di handicap
Il
Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA la L. 23.12.98, n.
448, concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione lo
sviluppo ed in particolare l'art. 26, comma 12,
con il quale è stata prevista la ridefinizione dei criteri e delle modalità di
costituzione delle classi che accolgono alunni in situazione di handicap;
VISTO il proprio decreto 24.7.98,
n. 331 e, in particolare, i titoli II e IV
riguardanti, rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado e la ripartizione e assegnazione dei posti per
attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;
VISTO il testo
unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il D.L.vo 16.4.94,
n. 297;
VISTA la L. 27.12.97, n.
449, e, in particolare, l'art. 40, commi 1 e
3, concernenti le modalità di individuazione e di costituzione delle risorse
disponibili per l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
VISTA la L. 5.2.92, n.
104, recante norme per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTA la L. 15 3.97, n.
59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9 relativi
alla possibilità di costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri
di flessibilità organizzativa e funzionale;
VISTA la
risoluzione approvata in data 20.12.98 con la quale la Camera dei deputati ha
impegnato il Governo a disciplinare la costituzione delle classi delle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado "....salvaguardando il limite di
massima di 20 alunni" nelle classi ove siano ospitati alunni in situazione
di handicap;
DECRETA
1. l'art. 10 del D.M.
24.7.98, n. 331 è sostituito dal seguente:
10. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e
grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in
situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia
esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna
classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto
articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie
adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro
personale della stessa scuola.
10.2 La presenza
di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere
prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi
iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono
costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di
tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica
nelle stesse classi.
10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le
sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in
situazione di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza
superare, però il limite massimo di 25 alunni, (tenendo conto, peraltro,)
previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive
degli alunni interessati, (nonchè delle) unitamente alle condizioni
organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.
10.4 Ai fini
previsti dall’art. 40, comma
1, della legge n. 449/98, la formazione
delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve
comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali
complessive dei personale docente ai sensi dell'art. 26, comma
12, della L. 23.12.98, n. 448.
10.5 Per la
formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle norme concernenti
la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e
l'assegnazione dei docenti per il sostegno il Provveditore agli Studi, anche
sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e 43, si avvale dei
seguenti organismi:
a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale
provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione dei piano
provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare
rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in volta interessate.
b) il GLH (gruppo
di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal
GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli
Studi, per i provvedimenti di competenza.
Il presente
decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai
sensi dell'art. 3 della L.
14.1.94, n. 20.