Direttiva 3 settembre 1999, n. 210
IL
MINISTRO
VISTA la legge 23
dicembre 1998, n.454, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per
il triennio 1999-2001";
VISTO il decreto del Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 30 dicembre
1998, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di
base relative al bilancio di previsione per l’anno 1999 ed in particolare la
tabella 7 allegata a tale decreto, riguardante il Ministero della Pubblica
Istruzione;
VISTO il decreto
ministeriale n.16 del 22 gennaio 1999 con il quale si è provveduto ad assegnare
ai titolari dei centri di responsabilità le risorse finanziarie per l’anno
1999;
VISTO il decreto
ministeriale n.121 del 9 marzo 1998 con cui è stata istituita la funzione di
coordinamento della formazione degli insegnanti come progetto - obiettivo;
VISTA la direttiva
sull’azione amministrativa e la gestione n.105 del 16 aprile 1999,
registrata dalla Corte dei Conti in data 7 luglio 1999;
VISTO il contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola,
sottoscritto in data 26 maggio 1999 e in particolare l’art.12
che prevede l’emanazione di una apposita direttiva sulla formazione e
l’aggiornamento per ciascun anno finanziario, sulla base della contrattazione
integrativa a livello nazionale;
VISTA la legge 18
dicembre 1997, n.440, concernente la " Istituzione
del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli
interventi perequativi";
VISTA la legge 20
gennaio 1999, n.9, recante disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo
d’istruzione;
VISTO il contratto
integrativo nazionale, sottoscritto in data 31 agosto 1999 e in particolare
l’art.24 contenente il contratto integrativo
annuale (1999) per la formazione del personale;
CONSIDERATA la priorità che
riveste l’attività di formazione come diritto di tutto il personale e come
elemento strutturale della professionalità;
RITENUTO che,
nell’attuale fase di transizione, l’aggiornamento e la formazione in servizio
del personale della scuola rappresentano un essenziale e insostituibile
sostegno all’innovazione in corso;
RITENUTO che le
disposizioni della Direttiva devono fornire linee d’indirizzo a tutti coloro
che hanno responsabilità nel settore, tenendo conto che l’aggiornamento e la
formazione in servizio sono trasversali ai diversi ordini di scuola e quindi ai
diversi uffici;
SENTITE le
Organizzazioni Sindacali del comparto scuola il giorno 5 agosto 1999;
EMANA
LA
SEGUENTE DIRETTIVA
Art. 1
Campo
d’applicazione e priorità
1. La presente
Direttiva definisce le linee d’indirizzo per l’aggiornamento, la formazione in
servizio e lo sviluppo professionale degli insegnanti, del personale non
docente, dei capi d’istituto delle scuole e degli istituti educativi e del
personale in servizio negli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica,
relative all’utilizzo delle risorse dell’anno finanziario 1999.
2. Già nel 1999
si avvia la riorganizzazione complessiva dell’aggiornamento e della formazione
del personale della scuola, che verrà portata a termine nel prossimo anno 2000.
In questa prospettiva, gli interventi di formazione riguardano le seguenti aree
prioritarie:
§
progettazione e avvio delle azioni di
formazione finalizzate a specifici istituti contrattuali di cui al successivo
art.5;
§
riconversione e riqualificazione professionale
del personale della scuola, anche nel quadro della mobilità;
§
avvio del nuovo sistema di formazione del
personale ATA;
§
arricchimento professionale, in relazione a
modifiche di ordinamento (autonomia delle scuole, esame di stato e obbligo
scolastico), allo sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali,
curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), ai
metodi e all’organizzazione dell’insegnare, al curricolo degli istituti
comprensivi, all’integrazione delle tecnologie nella didattica e alla
valutazione degli esiti;
§
formazione dei capi d’istituto in funzione
delle specifiche competenze e responsabilità nel contesto del decentramento
amministrativo e dell’autonomia delle scuole, in attuazione dell’art.21 della
legge 15 marzo 1997, n.59;
§
riqualificazione professionale del
personale amministrativo in servizio negli Uffici centrali e periferici,
secondo le linee di indirizzo di cui all’art.12 della
legge 15 marzo 1997, n.59;
§
formazione dei dirigenti e del personale in
servizio negli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica, in funzione
delle competenze tecniche e organizzative, necessarie a supportare il
decentramento amministrativo e i processi di autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Art. 2
Il
diritto alla formazione
1. Le condizioni
e le modalità per assicurare il diritto alla formazione per tutto il personale
della scuola sono definite nel Contratto
collettivo nazionale integrativo di durata quadriennale, sottoscritto il 31
agosto 1999. Tutti gli uffici dell’amministrazione
centrale e periferica sono impegnati ad assicurare le condizioni ottimali di
partecipazione alle iniziative formative riconosciute dall’amministrazione e le
pari opportunità di fruizione.
Art. 3
Le
scuole quali laboratori di sviluppo professionale
1. Le scuole e
gli istituti educativi dovranno diventare, per il personale, laboratori di
sviluppo professionale, adottando opportune soluzioni organizzative e
funzionali secondo criteri d’efficacia e sulla base delle esperienze già
maturate (referenti e commissione per l’aggiornamento, personale impegnato in
progetti, ecc) e nella prospettiva delle nuove possibilità (funzioni-obiettivo,
laboratori territoriali e altro).
2. Nelle
strategie che le scuole adottano con riferimento prioritario al Piano
dell’offerta formativa, possono rientrare, a titolo d’esempio e con gli
accorgimenti indispensabili nella fase di transizione verso l’autonomia:
§
l’organizzazione di corsi di formazione,
normalmente in rete con altre scuole e l’attivazione di laboratori territoriali
finalizzati;
§
l’adesione, attraverso accordi e
convenzioni, a consorzi pubblici e privati finalizzati al sostegno
professionale del personale della scuola;
§
la partecipazione di docenti a corsi
offerti dall’università (corsi di perfezionamento, di formazione e di
aggiornamento), dagli IRRSAE o da altri soggetti qualificati, con spese a
carico delle scuole stesse;
§
il potenziamento di processi di
autoformazione, individuale o di gruppo, anche con prodotti multimediali di
autoapprendimento e con l’avvio di progetti di ricerca-azione;
§
l’adesione a progetti di formazione,
locali, regionali, nazionali o europei, riconosciuti dall’amministrazione
scolastica;
§
la collaborazione di insegnanti a ricerche
metodologiche e didattiche promosse dall’università e rivolte ad accrescere
l’efficacia dell’azione formativa;
§
l’inserimento di interventi formativi
nell’ambito di progetti di miglioramento;
§
la valorizzazione in senso formativo del
lavoro degli insegnanti, soprattutto dei momenti collegiali e il sostegno
alle domande individuali degli insegnanti secondo progetti personalizzati di
sviluppo professionale;
§
l’acquisto di servizi di consulenza e di
assistenza offerti da esperti o da team esterni alla scuola, anche con apposite
convenzioni con istituzioni, enti, associazioni e agenzie accreditate.
3. Per la
realizzazione delle proprie strategie le scuole utilizzano in modo coerente ed
integrato le risorse disponibili anche se provengono da fonti diverse e sono
soggette a procedure differenziate. A tal fine definiscono un piano
d’intervento, annuale o pluriennale, tenendo conto dell’art.13 del
Contratto collettivo nazionale integrativo.
In particolare, dovrà essere assicurato il raccordo con analoghe iniziative di
formazione attivate ai sensi della Legge 440/97.
Art. 4
Unità
territoriali di servizi professionali per il personale della scuola
1. L’amministrazione
periferica, in raccordo con l’azione dei nuclei di supporto all’autonomia,
predispone l’avvio, a livello provinciale o sub-provinciale, di unità
territoriali di servizi professionali per il personale della scuola integrando
formule consolidate (Ufficio Studi del Provveditorato agli studi, ispettori
tecnici, referenti per l’aggiornamento, commissioni tecniche e gruppi di
lavoro) con soluzioni introdotte di recente (nucleo di supporto all’autonomia,
personale tecnico utilizzato sulla base della Legge 23
dicembre 1998, n.448 , art. 26). Ciò in attesa
dell’attuazione di quanto previsto dal D.L.vo 30 luglio
1999, n.300, e, in particolare, dell’art.75,
comma 5.
2. L’azione
dell’amministrazione periferica riguarda i servizi professionali di supporto
alla progettualità delle scuole, le azioni perequative e gli interventi legati
a specificità territoriali e tipologie professionali.
3. Compiti
prioritari delle unità territoriali di servizi professionali sono:
§
informazione sulle opportunità di sviluppo
professionale (corsi, centri di risorse/documentazione, convegni...) esistenti
a livello territoriale con l’utilizzo delle pagine web dei siti
dell’amministrazione o di altri comunque disponibili;
§
consulenza e assistenza per la
predisposizione e l’organizzazione di progetti formativi delle scuole, di reti
o di consorzi di scuole, ivi compresi i Centri territoriali permanenti per
l’educazione degli adulti;
§
assistenza e tutoraggio per progetti di
formazione a distanza o in rete in cui sia coinvolto il personale della scuola;
§
coordinamento e sostegno nel caso di
attivazione di centri per insegnanti, in cooperazione con realtà locali, nella
prospettiva di una rete di supporto professionale;
§
diffusione e rispetto degli standard per la qualità
della formazione definiti all’art.11 del
Contratto collettivo nazionale integrativo;
§
relazione con le istituzioni universitarie,
con l’IRRSAE, con le associazioni professionali e/o disciplinari presenti sul
territorio e con i soggetti accreditati.
Art. 5
Interventi
finalizzati a specifici istituti contrattuali
1. Come previsto
dal Contratto collettivo nazionale integrativo, gli interventi finalizzati a
specifici istituti contrattuali riguardano:
§
la formazione del personale che dovrà
svolgere le funzioni-obiettivo (art.28, comma 1
del CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999)
§
la componente formativa nei progetti per il
personale delle scuole collocate nelle aree a rischio;
§
gli interventi formativi relativi agli
insegnanti delle scuole nelle aree a forte processo immigratorio.
2. Rispetto agli impegni
sottoscritti, già nel corso del 1999 si avvieranno gli interventi tenendo conto
della necessaria scansione pluriennale delle azioni previste e dell’opportuna
gradualità, anche al fine di assicurare la massima qualità ed efficacia. Gli
interventi riguarderanno le fasi iniziali di tali linee di lavoro e saranno
concentrati in quattro direzioni:
§
progettazione, secondo le indicazioni del
Contratto collettivo nazionale integrativo, di un piano di azione complessivo
relativo alle funzioni-obiettivo, in collaborazione con l’Osservatorio di
orientamento e di monitoraggio e con il supporto di un gruppo misto, composto
dal Coordinamento per l’autonomia e dal Coordinamento per la formazione degli
insegnanti, e successiva realizzazione delle iniziative nel corso dell’anno
scolastico 1999-2000;
§
sostegno ed assistenza alle scuole
collocate nelle aree a rischio per l’impostazione e l’attuazione di interventi
formativi nell’ambito dei progetti da realizzare; il servizio verrà assicurato
a livello provinciale da parte delle unità integrate di servizi professionali
di cui all’art.4 della presente Direttiva;
§
avvio delle iniziative per il sostegno
professionale agli insegnanti che operano nelle aree a forte processo
immigratorio con la realizzazione di materiali didattici e formativi per
l’insegnamento linguistico a cura del Coordinamento della Formazione degli
Insegnanti;
§
attivazione dei corsi di formazione per il
conferimento ai responsabili amministrativi del profilo professionale di
direttore dei servizi generali e amministrativi secondo quanto è previsto dal
Contratto collettivo nazionale integrativo.
Art. 6
Azioni
d’interesse generale
1. Le azioni di
formazione d’interesse generale riguardano gli interventi di miglioramento a
livello di sistema, le implicazioni delle modifiche d’ordinamento e il campo
dei saperi essenziali e dei curricoli disciplinari. Le singole azioni sono, per
ora, affidate alla competenza di strutture e uffici generali nell’ambito del
Coordinamento della formazione degli insegnanti, salvo quanto potrà essere
stabilito in sede di riforma dell’amministrazione ai sensi dell’art.75 del
D.L.vo, n.300, del 30 luglio 1999.
2. Per il
sostegno all’innovazione a livello di sistema sono da tener presenti le
seguenti aree prioritarie:
§
l’anno di formazione, anche in prospettiva
della sperimentazione di nuovi modelli di intervento (Coordinamento della
formazione degli insegnanti);
§
iniziative finalizzate nelle scuole sede di
tirocinio per la formazione iniziale degli insegnanti (Coordinamento della
formazione degli insegnanti);
§
la sicurezza nelle scuole con la
realizzazione delle azioni di formazione del personale, previste dalla corrente
normativa, con ogni possibile sinergia con gli interventi di formazione del
personale ATA e dei capi di istituto (Direzione Generale del Personale);
§
la diffusione delle pratiche di eccellenza
nella scuola dell’infanzia, nella prospettiva di un sistema integrato di
formazione continua e di sostegno professionale degli insegnanti, all’interno
anche delle nuove politiche per l’infanzia (Servizio Scuola Materna);
§
azione rinnovata nel settore dell’handicap
(rafforzamento dei corsi di alta qualificazione e consolidamento sul territorio
dei servizi professionali per gli insegnanti) (Ufficio Studi e Programmazione);
§
in relazione all’esperienza degli istituti
comprensivi, sviluppo della formazione e della ricerca sul curricolo in
prospettiva anche della riorganizzazione unitaria dei cicli (Direzione Generale
Istruzione Secondaria di 1° Grado);
§
formazione mirata degli insegnanti
impegnati in iniziative di educazione degli adulti (Ufficio Studi e
Programmazione).
3. Per le
implicazioni derivanti dalle modifiche di ordinamento, l’azione di formazione
avrà come riferimento prioritario le seguenti aree di intervento e le connesse
responsabilità di coordinamento:
§
l’autonomia delle scuole (Coordinamento per
l’autonomia);
§
riconversione e riqualificazione del
personale docente, con il coordinamento della Direzione Generale del Personale;
§
il consolidamento e lo sviluppo di
competenze in relazione all’esame di stato, con il coordinamento della
Direzione Generale Istruzione Professionale;
§
interventi di sostegno formativo, in
connessione con la prima applicazione dell’elevamento dell’obbligo scolastico a
15 anni, con il coordinamento della Direzione Generale Istruzione Tecnica.
4. Per quanto si
riferisce ai saperi e ai curricoli disciplinari le priorità riguardano:
§
insegnamento della lingua italiana e delle
lingue straniere nella scuola;
§
completamento del progetto pluriennale per
il rinnovamento metodologico dell’insegnamento della storia (Novecento), con il
coordinamento della Direzione Generale Istruzione Classica;
§
rinnovamento dell’insegnamento delle
scienze, con la diffusione di metodologie sperimentali;
§
avvio del progetto Musica e interventi nel
settore dei linguaggi non verbali;
§
avvio del piano triennale straordinario per
l’educazione fisica e sportiva;
Art. 7
I
soggetti che offrono formazione e i corsi riconosciuti
1. Come prevede
il Contratto collettivo nazionale integrativo il sistema di offerta di
formazione per il personale della scuola comprende:
§
soggetti istituzionalmente qualificati,
quali le università e i consorzi universitari ed interuniversitari, gli IRRSAE,
gli istituti pubblici di ricerca;
§
soggetti, quali le associazioni
professionali e disciplinari, considerati qualificati dal Ministero sulla base
di un esame dei requisiti;
§
soggetti con cui l’amministrazione ha
sottoscritto specifiche convenzioni;
§
soggetti accreditati dal Ministero sulla
base dei requisiti indicati nel Contratto integrativo.
Le azioni
formative dei soggetti sopra indicati sono automaticamente riconosciute dal
Ministero.
2. Il Ministero
definisce entro 60 giorni dall’emanazione della presente Direttiva le procedure
per il riconoscimento delle iniziative di formazione, ad esclusione di
convegni, congressi e simposi, rivolte al personale della scuola e proposte da
soggetti diversi da quelli indicati nel precedente comma. A questo scopo il
Coordinamento della formazione degli insegnanti si avvale di una Commissione
tecnica appositamente costituita.
3. Fino alla
definizione delle nuove procedure rimangono in vigore le disposizioni vigenti (Direttiva n.305
del 1 luglio 1996 e Direttiva n.156 del 26 marzo
1998).
Art. 8
Osservatorio
di orientamento e di monitoraggio e standard organizzativi e di costo
1. Per accrescere
la coerenza del sistema è costituito, ai sensi dell’art.9 del
Contratto collettivo integrativo nazionale,
l’Osservatorio d’orientamento e di monitoraggio in relazione all’arricchimento
professionale legato alle trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla
riqualificazione e alla mobilità professionale.
2. Il Ministero, d’intesa con le
OO.SS., definisce in termini operativi gli standard organizzativi e di costo di
cui all’art.11 del
Contratto collettivo nazionale integrativo.
Art. 9
Coordinamento
regionale
1. Il
Sovrintendente scolastico garantisce, tramite apposite conferenze di servizio,
il collegamento tra le iniziative progettate e realizzate a livello
provinciale, tra le azioni locali e quelle interregionali o nazionali,
promuovendo la concertazione e le sinergie con gli altri soggetti operanti a
livello regionale - Università, IRRSAE, istituzioni ed enti.
2. Gli IRRSAE
contribuiscono alla qualità del sistema di aggiornamento e di formazione con
l’attività di ricerca, sostenendo l’innovazione nei metodi e nei modelli di
formazione e sviluppando le indagini sul campo, in collaborazione con le
istituzioni universitarie della regione.
3. In attesa che
si realizzi l’articolazione regionale dell’Osservatorio d’orientamento e di
monitoraggio, a livello regionale il Servizio ispettivo tecnico e gli Istituti
Regionali, d’intesa con il Sovrintendente scolastico, curano il monitoraggio
dell’offerta formativa e la verifica dell’impatto degli interventi. Il Servizio
ispettivo regionale redige, nell’ambito della relazione annuale, una specifica
sezione sulla formazione continua del personale della scuola.
Art.10
Coordinamento
nazionale
1. Il
Coordinamento della formazione degli insegnanti assicura la coerenza e la
sinergia tra i progetti delle strutture amministrative centrali, promuove il
rinnovamento della cultura dello sviluppo professionale del personale della
scuola.
2. Al
Coordinamento fanno capo alcune iniziative di carattere trasversale (anno di formazione),
interventi innovativi nel campo della formazione del personale (rinnovamento
dell’insegnamento della lingua italiana con la diffusione dei laboratori di
scrittura; interventi di sostegno alle scuole sedi di tirocinio per la
formazione iniziale universitaria, avvio di progetti sperimentali anche nel
campo della formazione a distanza) e la progettazione e realizzazione di nuovi
modelli di formazione per gli insegnanti.
3. Per il
sostegno all’innovazione metodologica della formazione, soprattutto nella
direzione della formazione a distanza, il Coordinamento attiva un’unità di
servizi per l’innovazione, che si avvale della collaborazione di centri di
ricerca scientifica e tecnologica, dipartimenti universitari e IRRSAE.
Art. 11
Monitoraggio,
valutazione e controllo
1. Il Servizio ispettivo tecnico
riserva uno spazio specifico all’aggiornamento e alla formazione del personale
della scuola all’interno della relazione ispettiva nazionale, riassuntiva delle
relazioni regionali, sullo stato del sistema scolastico.
2. Il
Coordinamento della formazione degli insegnanti si avvale, anche a sostegno
dell’Osservatorio di orientamento e di monitoraggio, di un’unità operativa,
composta da tre ispettori tecnici e da due unità di personale tecnico
utilizzato sulla base della Legge 23
dicembre 1998, n.448, art. 26, per il supporto
delle azioni di monitoraggio e di valutazione da condurre in collaborazione con
il servizio ispettivo tecnico, il servizio statistico e gli IRRSAE.
Art.12
Gestione
delle risorse finanziarie
1. Le
disposizioni contenute nella Direttiva riguardano l’impiego delle risorse
finanziarie definite nel bilancio 1999; i criteri generali cui esse s’ispirano
sono da tenere presenti per l’utilizzo delle risorse finanziarie dedicate alla
formazione, anche previste da altri provvedimenti legislativi.
2. La Direzione
Generale del Personale, con apposito provvedimento, ripartisce tra gli Uffici
scolastici provinciali, secondo l’allegato prospetto, le risorse finanziarie
disponibili sul capitolo 1105 del bilancio di previsione del Ministero della
Pubblica Istruzione, tab.7, di cui al decreto del Ministro del Tesoro del 30
dicembre 1998.
3. Tenendo conto
dell’attuale fase di transizione, gli Uffici scolastici provinciali, nel
rispetto dei criteri di massima stabiliti dall’art.10 del
Contratto collettivo nazionale integrativo,
ripartiranno una parte delle risorse finanziarie disponibili tra le istituzioni
scolastiche della provincia per la realizzazione degli interventi di cui al
precedente art.3. La quota riservata alle iniziative di carattere provinciale
potrà essere utilizzata, sulla base della contrattazione collettiva decentrata
provinciale, per gli interventi di cui all’art.4. I fondi necessari per
l’attuazione di tali interventi, comprensivi delle spese per l’eventuale
trattamento di missione spettante al personale docente e non docente, potranno
essere assegnati alle istituzioni scolastiche.
4. Nell’ambito
delle iniziative programmate a livello provinciale, particolare attenzione
dovrà essere posta alle azioni formative indicate all’art.6, comma 2, punto 3.
5. In attesa della
riforma dell’amministrazione prevista dal D.L.vo 30 luglio
1999, n.300, gli Uffici sottoindicati, sentite
le OO.SS., provvederanno con la disponibilità dei rispettivi capitoli di competenza,
alla copertura delle spese per i corsi di riconversione professionale (art.473 del
decreto legislativo n. 297\1994) e di
riqualificazione professionale del personale amministrativo in servizio negli
Uffici centrali e periferici (art.12 della
legge 15 marzo 1997, n.59) e per i corsi
di cui al D.M. n.354 del
10.8.1998 integrato dal D.M. 448 del
10.11.1998: Direzione Generale dell’Istruzione
Classica, Scientifica e Magistrale, Direzione Generale dell’Istruzione Tecnica,
Direzione Generale dell'Istruzione Professionale e Ispettorato per l'Istruzione
Artistica, Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e
Amministrativi.
6. Tutte le
Direzioni Generali interessate provvederanno con la disponibilità dei
rispettivi capitoli di competenza, alla copertura delle spese per
l’impostazione e realizzazione del progetto di formazione dei capi di istituto
nel quadro della dirigenza scolastica, in attuazione dell’art.21, comma
16, della legge n.59/97. Il
coordinamento del progetto è affidato alla Direzione Generale Istruzione
Secondaria di 1° Grado presso cui è stata istituita apposita struttura di
servizio.
7. Per le risorse
relative all’anno di formazione e all’aggiornamento degli insegnanti di
religione è costituita apposita struttura di servizio presso la Direzione
Generale Istruzione Media non Statale cui le Direzioni Generali e le strutture
di vertice equiparabili contribuiscono con la disponibilità dei rispettivi
capitoli di competenza.
8. Per la
formazione dei dirigenti e del personale in servizio negli uffici
dell’amministrazione centrale e periferica sarà utilizzato prioritariamente il
Centro di formazione del Ministero di Monteporzio Catone-Villa Lucidi.
9. Le istituzioni
scolastiche potranno essere individuate come sedi per la collaborazione
tecnica, organizzative e amministrativa, per la realizzazione delle attività di
formazione comprese quelle relative al personale amministrativo in servizio
negli Uffici centrali e periferici.
Art.13
La
collaborazione europea
1. La
progettazione e la realizzazione degli interventi di formazione e aggiornamento
avverrà in raccordo con i programmi di azione dell’Unione Europea utilizzando i
fondi destinati a obiettivi formativi e assicurando la copertura della quota
nazionale.
A norma della legge 14 gennaio
1994, n.20, la presente direttiva sarà
trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite
dell’Ufficio Centrale per il bilancio.
ASSEGNAZIONE AGLI
UFFICI PERIFERICI PER L' ATTIVITA' DI FORMAZIONE
A.F. 1999—Cap 1105
PIANI PROVINCIALI
UFFICI
PERIFERICI
|
ASSEGNAZIONE
|
P.S. AGRIGENTO
|
L. 269.870.000
|
P.S.
ALESSANDRIA
|
L. 161.040.000
|
P.S. ANCONA
|
L. 219.800.000
|
P.S. AREZZO
|
L. 147.900.000
|
P.S. ASCOLI
PICENO
|
L. 189.540.000
|
P.S. ASTI
|
L. 77.170.000
|
P.S. AVELLINO
|
L. 287.160.000
|
P.S. BARI
|
L. 828.090.000
|
P.S. BELLUNO
|
L. 90.040.000
|
P.S. BENEVENTO
|
L. 204.820.000
|
P.S. BERGAMO
|
L. 361.170.000
|
P.S. BIELLA
|
L. 69.570.000
|
P.S. BOLOGNA
|
L. 284.100.000
|
P.S. BRESCIA
|
L. 415.900.000
|
P.S. BRINDISI
|
L. 228.440.000
|
P.S. CAGLIARI
|
L. 428.910.000
|
P.S.
CALTANISSETTA
|
L. 163.150.000
|
P.S. CAMPOBASSO
|
L. 135.990.000
|
P.S. CASERTA
|
L. 522.690.000
|
P.S. CATANIA
|
L. 565.950.000
|
P.S. CATANZARO
|
L. 267.050.000
|
P.S. CHIETI
|
L. 196.170.000
|
P.S. COMO
|
L. 193.590.000
|
P.S. COSENZA
|
L. 512.580.000
|
P.S. CREMONA
|
L. 131.390.000
|
P.S. CROTONE
|
L. 131.830.000
|
P.S. CUNEO
|
L. 241.450.000
|
P.S. ENNA
|
L. 118.360.000
|
P.S. FERRARA
|
L. 125.810.000
|
P.S. FIRENZE
|
L. 342.730.000
|
P.S. FOGGIA
|
L. 410.860.000
|
P.S. FORLI'
|
L. 154.820.000
|
P.S. FROSINONE
|
L. 299.930.000
|
P.S. GENOVA
|
L. 303.370.000
|
P.S. GORIZIA
|
L. 55.890.000
|
P.S. GROSSETO
|
L. 97.010.000
|
P.S. IMPERIA
|
L. 88.230.000
|
ASSEGNAZIONE AGLI
UFFICI PERIFERICI PER L' ATTIVITA' DI FORMAZIONE
A.F. 1999—Cap 1105
PIANI PROVINCIALI
UFFICI
PERIFERICI
|
ASSEGNAZIONE
|
P.S. ISERNIA
|
L. 56.170.000
|
P.S. L'AQUILA
|
L. 180.550.000
|
P.S. LA SPEZIA
|
L. 90.240.000
|
P.S. LATINA
|
L. 269.970.000
|
P.S. LECCE
|
L. 450.320.000
|
P.S. LECCO
|
L. 114.230.000
|
P.S. LIVORNO
|
L. 139.430.000
|
P.S. LODI
|
L. 85.240.000
|
P.S. LUCCA
|
L. 164.750.000
|
P.S. MACERATA
|
L. 146.270.000
|
P.S. MANTOVA
|
L. 157.370.000
|
P.S. MASSA
CARRARA
|
L. 99.060.000
|
P.S. MATERA
|
L. 138.310.000
|
P.S. MESSINA
|
L. 395.310.000
|
P.S. MILANO
|
L.
1.361.330.000
|
P.S. MODENA
|
L. 240.730.000
|
P.S. NAPOLI
|
L.
1.735.880.000
|
P.S. NOVARA
|
L. 138.410.000
|
P.S. NUORO
|
L. 173.540.000
|
P.S. ORISTANO
|
L. 86.940.000
|
P.S. P.S.
PADOVA
|
L. 341.560.000
|
P.S. PALERMO
|
L. 611.120.000
|
P.S. PARMA
|
L. 141.370.000
|
P.S. PAVIA
|
L. 171.190.000
|
P.S. PERUGIA
|
L. 313.140.000
|
P.S. PESARO E
URBINO
|
L. 171.660.000
|
P.S. PESCARA
|
L. 159.780.000
|
P.S. PIACENZA
|
L. 98.610.000
|
P.S. PISA
|
L. 171.120.000
|
P.S. PISTOIA
|
L. 113.930.000
|
P.S. PORDENONE
|
L. 117.540.000
|
P.S. POTENZA
|
L. 270.720.000
|
P.S. PRATO
|
L. 83.690.000
|
P.S. RAGUSA
|
L. 164.690.000
|
P.S. RAVENNA
|
L. 133.950.000
|
P.S. REGGIO
CALABRIA
|
L. 384.450.000
|
P.S. REGGIO
EMILIA
|
L. 170.370.000
|
P.S. RIETI
|
L. 89.830.000
|
ASSEGNAZIONE AGLI
UFFICI PERIFERICI PER L' ATTIVITA' DI FORMAZIONE
A.F. 1999—Cap 1105
PIANI PROVINCIALI
UFFICI
PERIFERICI
|
ASSEGNAZIONE
|
P.S. RIMINI
|
L. 108.720.000
|
P.S. ROMA
|
L. 1.599.690.000
|
P.S. ROVIGO
|
L. 114.170.000
|
P.S. SALERNO
|
L. 647.440.000
|
P.S. SASSARI
|
L. 258.160.000
|
P.S. SAVONA
|
L. 112.470.000
|
P.S. SIENA
|
L. 104.230.000
|
P.S. SIRACUSA
|
L. 225.380.000
|
P.S. SONDRIO
|
L. 84.150.000
|
P.S. TARANTO
|
L. 330.770.000
|
P.S. TERAMO
|
L. 150.150.000
|
P.S. TERNI
|
L. 107.840.000
|
P.S. TORINO
|
L. 871.770.000
|
P.S. TRAPANI
|
L. 251.080.000
|
P.S. TREVISO
|
L. 316.030.000
|
P.S. TRIESTE
|
L. 80.200.000
|
P.S. UDINE
|
L. 228.100.000
|
P.S. VARESE
|
L. 308.230.000
|
P.S. VENEZIA
|
L. 337.130.000
|
P.S. VERBANO
|
L. 71.510.000
|
P.S. VERCELLI
|
L. 72.070.000
|
P.S. VERONA
|
L. 305.780.000
|
P.S. VIBO
VALENTIA
|
L. 139.640.000
|
P.S. VICENZA
|
L. 339.620.000
|
P.S. VITERBO
|
L. 138.820.000
|
TOTALE
|
L.
26.558.290.000
|
ASSEGNAZIONE AGLI
UFFICI PERIFERICI PER L' ATTIVITA' DI FORMAZIONE
A.F. 1999—Cap 1105
PERSONALE ATA
UFFICI
PERIFERICI
|
ASSEGNAZIONE
|
P.S. AGRIGENTO
|
L. 56.100.000
|
P.S.
ALESSANDRIA
|
L. 36.250.000
|
P.S. ANCONA
|
L. 53.120.000
|
P.S. AREZZO
|
L. 38.820.000
|
P.S. ASCOLI
PICENO
|
L. 45.780.000
|
P.S. ASTI
|
L. 15.580.000
|
P.S. AVELLINO
|
L. 59.750.000
|
P.S. BARI
|
L. 167.930.000
|
P.S. BELLUNO
|
L. 26.560.000
|
P.S. BENEVENTO
|
L. 42.800.000
|
P.S. BERGAMO
|
L. 77.330.000
|
P.S. BIELLA
|
L. 15.000.000
|
P.S. BOLOGNA
|
L. 54.770.000
|
P.S. BRESCIA
|
L. 91.360.000
|
P.S. BRINDISI
|
L. 45.120.000
|
P.S. CAGLIARI
|
L. 122.180.000
|
P.S.
CALTANISSETTA
|
L. 34.600.000
|
P.S. CAMPOBASSO
|
L. 31.740.000
|
P.S. CASERTA
|
L. 113.110.000
|
P.S. CATANIA
|
L. 125.750.000
|
P.S. CATANZARO
|
L. 56.000.000
|
P.S. CHIETI
|
L. 47.980.000
|
P.S. COMO
|
L. 41.460.000
|
P.S. COSENZA
|
L. 118.750.000
|
P.S. CREMONA
|
L. 30.200.000
|
P.S. CROTONE
|
L. 27.440.000
|
P.S. CUNEO
|
L. 52.290.000
|
P.S. ENNA
|
L. 25.650.000
|
P.S. FERRARA
|
L. 30.540.000
|
P.S. FIRENZE
|
L. 75.410.000
|
P.S. FOGGIA
|
L. 83.860.000
|
P.S. FORLI'
|
L. 32.910.000
|
P.S. FROSINONE
|
L. 69.650.000
|
P.S. GENOVA
|
L. 69.320.000
|
P.S. GORIZIA
|
L. 15.160.000
|
P.S. GROSSETO
|
L. 20.430.000
|
P.S. IMPERIA
|
L. 17.650.000
|
ASSEGNAZIONE AGLI
UFFICI PERIFERICI PER L' ATTIVITA' DI FORMAZIONE
A.F. 1999—Cap 1105
PERSONALE ATA
UFFICI
PERIFERICI
|
ASSEGNAZIONE
|
P.S. ISERNIA
|
L. 10.650.000
|
P.S. L'AQUILA
|
L. 38.490.000
|
P.S. LA SPEZIA
|
L. 17.440.000
|
P.S. LATINA
|
L. 56.760.000
|
P.S. LECCE
|
L. 94.710.000
|
P.S. LECCO
|
L. 24.600.000
|
P.S. LIVORNO
|
L. 30.830.000
|
P.S. LODI
|
L. 17.570.000
|
P.S. LUCCA
|
L. 32.320.000
|
P.S. MACERATA
|
L. 33.520.000
|
P.S. MANTOVA
|
L. 32.690.000
|
P.S. MASSA
CARRARA
|
L. 27.680.000
|
P.S. MATERA
|
L. 38.860.000
|
P.S. MESSINA
|
L. 79.590.000
|
P.S. MILANO
|
L. 279.380.000
|
P.S. MODENA
|
L. 53.200.000
|
P.S. NAPOLI
|
L. 359.260.000
|
P.S. NOVARA
|
L. 31.540.000
|
P.S. NUORO
|
L. 54.110.000
|
P.S. ORISTANO
|
L. 25.850.000
|
P.S. P.S.
PADOVA
|
L. 83.070.000
|
P.S. PALERMO
|
L. 137.600.000
|
P.S. PARMA
|
L. 34.430.000
|
P.S. PAVIA
|
L. 36.340.000
|
P.S. PERUGIA
|
L. 76.530.000
|
P.S. PESARO E URBINO
|
L. 39.070.000
|
P.S. PESCARA
|
L. 32.730.000
|
P.S. PIACENZA
|
L. 20.840.000
|
P.S. PISA
|
L. 32.940.000
|
P.S. PISTOIA
|
L. 24.610.000
|
P.S. PORDENONE
|
L. 24.690.000
|
P.S. POTENZA
|
L. 79.180.000
|
P.S. PRATO
|
L. 18.350.000
|
P.S. RAGUSA
|
L. 35.920.000
|
P.S. RAVENNA
|
L. 32.480.000
|
P.S. REGGIO
CALABRIA
|
L. 80.380.000
|
P.S. REGGIO
EMILIA
|
L. 36.460.000
|
ASSEGNAZIONE AGLI
UFFICI PERIFERICI PER L' ATTIVITA' DI FORMAZIONE
A.F. 1999—Cap 1105
PERSONALE ATA
UFFICI
PERIFERICI
|
ASSEGNAZIONE
|
P.S. RIETI
|
L. 22.790.000
|
P.S. RIMINI
|
L. 23.110.000
|
P.S. ROMA
|
L. 362.910.000
|
P.S. ROVIGO
|
L. 28.300.000
|
P.S. SALERNO
|
L. 135.110.000
|
P.S. SASSARI
|
L. 81.410.000
|
P.S. SAVONA
|
L. 24.200.000
|
P.S. SIENA
|
L. 23.870.000
|
P.S. SIRACUSA
|
L. 50.050.000
|
P.S. SONDRIO
|
L. 21.050.000
|
P.S. TARANTO
|
L. 74.580.000
|
P.S. TERAMO
|
L. 28.340.000
|
P.S. TERNI
|
L. 23.200.000
|
P.S. TORINO
|
L. 184.500.000
|
P.S. TRAPANI
|
L. 53.120.000
|
P.S. TREVISO
|
L. 74.080.000
|
P.S. TRIESTE
|
L. 18.560.000
|
P.S. UDINE
|
L. 52.660.000
|
P.S. VARESE
|
L. 63.310.000
|
P.S. VENEZIA
|
L. 76.280.000
|
P.S. VERBANO
C.O.
|
L. 16.400.000
|
P.S. VERCELLI
|
L. 15.570.000
|
P.S. VERONA
|
L. 58.540.000
|
P.S. VIBO
VALENTIA
|
L. 29.330.000
|
P.S. VICENZA
|
L. 74.580.000
|
P.S. VITERBO
|
L. 28.840.000
|
TOTALE
|
L.
5.877.710.000
|