Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
DIRETTIVA
n. 21 dell’8 marzo 2012
Prot. n. AOODGPER.1770 dell’8
marzo 2012
VISTO il D.lgs.
30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTA l’O.M. n. 40 del
23.3.2005, registrata alla Corte dei Conti il 5.5.2005, Reg.
2, Fg. 235, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza nelle
scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie superiori
e nelle istituzioni educative;
VISTO l’art. 1 sexies del D.L.
31.1.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 31.3.2005,
n. 43;
VISTO il D.L. 13.12.2007, n. 248 convertito, con
modificazioni nella legge 28.02.2008,
n. 31;
CONSIDERATO che, ai sensi del
succitato art. 1 sexies “a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007 non sono
più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli
incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti
con incarico di reggenza”;
VISTA la direttiva n. 30
del 13 aprile 2011 prot. n. AOODGPER.3260 del 13 aprile 2011 registrata
alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, Reg. n. 6 , fgl. n. 4, con la quale
sono state definite le modalità e i termini per l’attuazione del medesimo art.
1 sexies, per la conferma degli incarichi conferiti nell’a.s. 2005/2006;
VISTO il C.C.N.L., Area V
- dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11.4.2006, con particolare
riferimento all’art. 19;
VISTO il C.C.N.L., comparto
Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007;
VISTO il C.C.N.L.,
comparto Scuola, relativo al biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data
23.1.2009;
VISTO il C.C.N.L., Area V
- dirigenza scolastica, sottoscritto in data 15.7.2010;
RITENUTA, pertanto, la
necessità di emanare una direttiva per
dare attuazione al predetto art. 1 sexies per la conferma degli incarichi
conferiti nell’a.s. 2011/2012;
EMANA
la seguente direttiva per
l’applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 31.3.2005,
n. 43.
Articolo 1
1. In
applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. n. 7/2005, convertito con
modificazioni, nella Legge n. 43/2005, dall’anno
scolastico 2006/2007 non sono più conferiti incarichi di presidenza, fatta
salva la conferma degli incarichi già conferiti.
2. La
conferma dei suddetti incarichi è disciplinata per l’anno scolastico 2012/2013
dalle disposizioni che seguono.
3. Le
disposizioni contenute nella presente direttiva sono pubblicate dagli Uffici
Scolastici Regionali - Uffici scolastici provinciali mediante affissione
all’Albo il 20 marzo 2012 e diramate a mezzo delle reti INTERNET e INTRANET.
Articolo 2
1. Gli
incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati a
domanda sui posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo e autorizzazioni
all’accoglimento di istanze di riammissione e trattenimento in servizio.
2. Qualora
si verifichi una riduzione dei posti vacanti e disponibili rispetto al numero
degli aspiranti alla conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico
2011/2012, gli stessi possono essere assegnati a scuola o istituto nell’ambito
della regione, secondo le modalità previste nel successivo art. 3, comma 2.
Articolo 3
1. Il
Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato fornisce
alle Organizzazioni Sindacali l’informazione in merito alla situazione degli
organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili.
2. Gli
aspiranti alla conferma dell’incarico debbono presentare domanda, in carta
semplice, all’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio scolastico provinciale
della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside
incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 21 marzo al 19 aprile
2012. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito nella graduatoria per
il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all’anno scolastico
2005/2006, le sedi preferite e le
istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti desiderino essere assegnati,
nonché il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede di
cui all’art. 3, c. 4,
dell’O.M. n. 40/2005.
3. Va
altresì espressamente indicata l’eventuale preferenza ad essere
prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell’anno
scolastico 2011/2012, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra
sede. Gli interessati, nel caso di mancanza di sedi nella provincia di
appartenenza, devono dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere
assegnati ad istituti disponibili in altra provincia della regione, indicando,
nell’ordine, le province nell’ambito delle quali gli stessi desiderino essere
assegnati.
4. Gli
aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in
cui ricoprano l’incarico di presidenza nell’anno scolastico in corso, qualora,
in relazione ai posti disponibili, rientrino nel novero di coloro che abbiano
titolo alla conferma secondo la graduatoria formulata in base al punteggio
attribuito nell’anno scolastico 2005/2006 e sia disponibile la sede di cui
trattasi, sono confermati nel medesimo incarico, per esigenze di continuità di
direzione.
5. Successivamente
si procede all’assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili -
secondo il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di cui all’art. 3, c. 4,
della citata O.M. n. 40/2005 - sia per coloro la cui attuale
sede d’incarico non sia più disponibile per conferma e sia nei confronti di
coloro che desiderino essere assegnati ad altra sede.
6. Dopo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di
riduzione dei posti vacanti e disponibili, il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale o suo delegato, acquisisce i nominativi degli eventuali docenti che non hanno
trovato conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico 2011/2012 e che
abbiano dichiarato di voler essere confermati anche in altra provincia, il
punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative all’anno scolastico
2005/2006 e le province per le quali i medesimi abbiano espresso la propria
disponibilità ad essere assegnati.
7. IL
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, acquisite
le sedi vacanti e disponibili nell’ambito delle province della Regione, convoca
i docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell’anno
scolastico 2011/2012 e li invita a scegliere, seguendo l’ordine di
punteggio, tra le sedi residue delle
varie province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.
8. Gli
interessati che abbiano ottenuto l’incarico negli anni precedenti a quello in
corso possono presentare domanda, nei termini previsti dalla presente
direttiva, direttamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
di appartenenza, indicando il punteggio conseguito nella graduatoria per il
conferimento degli incarichi di presidenza relativa all’anno scolastico 2005/2006,
il possesso di eventuali titoli di precedenza di cui all’art. 3, c. 4,
dell’O.M. n. 40/2005, la sede di attuale titolarità, la sede nella quale
hanno prestato l’ultimo incarico di presidenza, le province nell’ambito delle
quali siano disponibili ad ottenere la conferma dell’incarico.
9. La
fase di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 segue quella relativa alla conferma
degli incarichi in atto nell’anno scolastico 2011/2012.
10. Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità
hanno precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di
specializzazione di cui all’art. 325 del D.lgs. n. 297/1994.
Articolo 4
1. I
posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni
contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico
di reggenza.
La presente direttiva sarà
trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.
Roma, 8 marzo 2012
IL MINISTRO
F.to
Francesco Profumo