Direttiva Ministeriale 16 agosto
2000, n. 202
Sistema
di formazione continua del personale della scuola
IL
MINISTRO
VISTA la legge 23
dicembre 1999, n.488, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per
il triennio 2000-2002;
VISTO il decreto
del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data
28.12.1999 con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali
di base relative al bilancio di previsione per l'anno 2000 ed in particolare la
tabella 6 allegata a tale decreto, riguardante il Ministero della Pubblica
Istruzione;
VISTO il contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola,
sottoscritto in data 26 maggio 1999 e in particolare l'art.12,
che prevede l'emanazione di una apposita direttiva sulla formazione e
l'aggiornamento per ciascun anno finanziario sulla base della contrattazione
integrativa a livello nazionale;
VISTA la legge 18
dicembre 1997 n.440 contenente disposizioni in materia di arricchimento
dell'offerta formativa scolastica;
VISTA la legge 20 gennaio
1999 n.9 recante disposizioni urgenti per
l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
VISTA la legge 10.2.2000
n.30, recante disposizioni in materia di
riordino dei cicli dell'istruzione;
VISTA la legge 10.3.2000
n.62, recante norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
CONSIDERATA la
priorità che riveste l'attività di formazione come diritto di tutto il
personale e come elemento strutturale della professionalità;
RITENUTO che
nell'attuale fase di transizione l'aggiornamento e la formazione in servizio
del personale della scuola rappresentano un essenziale e insostituibile
sostegno all'innovazione in corso;
RITENUTO che le
disposizioni della direttiva devono fornire linee di indirizzo a tutti coloro
che hanno responsabilità nel settore tenendo conto che l'aggiornamento e la
formazione in servizio sono trasversali ai diversi ordini di scuola e quindi ai
diversi uffici ;
SENTITE le
Organizzazioni Sindacali del comparto;
VALUTATA
l'opportunità di acquisire il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione, che si è espresso nell'adunanza del 18.7.2000;
CONSIDERATO che,
nel merito della Direttiva, il C.N.P.I. condivide le linee generali e
l'impostazione dell'impianto;
CONSIDERATO che
il C.N.P.I. ha espresso indicazioni di auspicio di cui si terrà conto per gli
orientamenti futuri;
CONSIDERATO che
le proposte di modifica e/o integrazione indicate nel parere sono state
opportunamente recepite anche perché coerenti con le intese già raggiunte in
sede di discussione con le OO.SS.;
CONSIDERATO di
non poter accogliere la proposta di rideterminazione dei criteri di
ripartizione delle risorse finanziarie tra amministrazione centrale, scuole e
provveditorati agli studi, in quanto gli stessi sono stati concordati con gli
uffici centrali alla luce delle singole esigenze di formazione rappresentate e
finanziariamente quantificate;
Emana
la seguente direttiva:
Art.1
Il
nuovo sistema di formazione continua del personale della scuola
1. I criteri
fondamentali su cui si modellano le iniziative di formazione del personale
della scuola sono:
§
interventi nelle tre aree (docente,
dirigente e ATA) secondo criteri di progressivo equilibrio e di coerenza, su
base annuale e con prospettive pluriennali;
§
standard organizzativi e di costo definiti
operativamente (allegato A);
§
ripartizione del complesso delle risorse
finalizzate a realizzare attività di formazione ed aggiornamento del personale
della scuola tra le istituzioni scolastiche (50%), le strutture territoriali
(10-15%), e l'amministrazione centrale (35%), tenuto conto della transitorietà
della fase attuale che prelude alla piena acquisizione dell'autonomia
scolastica (1° settembre 2000) e degli impegni formativi connessi con la
medesima (definizione del percorso di formazione dirigenziale per i capi
d'istituto);
§
articolazione dell'offerta di formazione
(soggetti istituzionalmente qualificati, associazioni professionali o
disciplinari come soggetti qualificati, enti e agenzie accreditate e corsi
riconosciuti);
§
sistema di informazione sull'offerta di
formazione.
§
generalizzazione dell'attività di
monitoraggio per tutte le azioni di formazione del personale della scuola.
2. Nel 2000 la
componente europea si pone con caratteri di trasversalità rispetto a tutti gli
interventi: la progettazione degli interventi a livello nazionale terrà conto
anche delle opportunità offerte dal sistema dell'Unione Europea, sia in termini
di orientamenti, sia in termini di accesso a risorse.
Art. 2
Campo
di applicazione
1. La Direttiva riguarda l'intero
campo dello sviluppo professionale del personale della scuola: include la
formazione iniziale (sia relativamente alla formazione universitaria per il
personale in servizio sia relativamente alla formazione del personale
individuato per realizzare ipotesi di tirocinio nell'ambito della collaborazione
scuola-università), la formazione in ingresso e la formazione in servizio.
2. L'intera area comprende le
iniziative propriamente di formazione (azioni rivolte a creare o sviluppare
competenze), gli eventi che hanno un carattere di informazione e di socializzazione
professionale (convegni, seminari…), gli interventi di comunicazione
professionale (comunicazione telematica, riviste di carattere professionale…),
le azioni rivolte a migliorare la qualità del sistema di formazione (formazione
dei progettisti, dei responsabili di progetto…), di monitoraggio e di
valutazione.
3. La Direttiva
riguarda l'utilizzo delle risorse per la formazione contenute nei capitoli di
bilancio (e.f. 2000 - allegato B)
e l'uso delle risorse comunque disponibili, anche a seguito di specifici
interventi.
Art. 3
Obiettivi
ed azioni di interesse generale
1. Per l'anno
2000 l'azione di formazione dovrà essere centrata su alcune specifiche priorità
di intervento su un programma di sviluppo professionale del personale su
competenze e contenuti, metodi e organizzazione e valutazione con il ricorso
alla formazione a distanza e all'apprendimento in rete e terrà conto di
interventi necessari per accompagnare la trasformazione del sistema nel suo
insieme.
2. Le priorità
dell'azione di formazione saranno:
§
sostegno formativo per la realizzazione
dell'autonomia scolastica con particolare riguardo a: azioni di supporto alle
scuole nello studio e ricerca della definizione di curricoli anche alla luce di
quanto previsto dall'art. 8 del
D.P.R. 275/99 e della direttiva
sull'orientamento n. 487/97; azioni di
supporto nel particolare contesto degli Istituti Comprensivi di scuola materna,
elementare e media, anche tenendo conto della legge sul riordino dei cicli;
§
sostegno formativo per l'attuazione del
sistema formativo integrato di istruzione-formazione e lavoro con particolare
riferimento all'educazione degli adulti, all'obbligo formativo ed alla
formazione tecnica superiore;
§
formazione finalizzata in attuazione delle
disposizioni relative all'elevamento dell'obbligo scolastico e formativo, con
particolare riferimento all'attività di orientamento e riorientamento degli
allievi;
§
formazione finalizzata in attuazione degli
specifici istituti contrattuali previsti per il personale della scuola;
§
interventi nelle aree disciplinari e
operative nella prospettiva di un sistema professionale compiuto;
§
riconversione e riqualificazione
professionale previa programmazione del fabbisogno delle risorse professionali,
anche in collaborazione con le istituzioni universitarie per percorsi
facilitati di formazione universitaria;
§
sostegno formativo alla realizzazione del
progetto Alice nella scuola materna anche nella prospettiva del sistema
formativo integrato;
§
sostegno formativo all'attuazione delle
nuove disposizioni sugli esami di stato;
§
interventi relativi alla formazione
iniziale dei docenti immessi in ruolo ed al sostegno formativo per i docenti di
religione;
§
particolare sostegno alla diffusione della
formazione a distanza e a modelli di apprendimento in rete per gli insegnanti.
In particolare verrà attivato un campus virtuale in grado di ospitare servizi
di formazione per gli insegnanti e sarà possibile, all'interno delle singole
linee di azione, il ricorso ai canali tematici televisivi sulla base
dell'esperienza già compiuta.
Art. 4
Obiettivi
ed azioni riferiti a curricoli
1. Per quanto si
riferisce ai curricoli disciplinari e alle competenze degli insegnanti l'azione
sarà di:
§
completamento di progetti (rinnovamento
metodologico dell'insegnamento della storia);
§
prosecuzione dei progetti in corso
(educazione scientifica, orientamento, educazione alla salute, insegnamento
delle lingue straniere); ampliamento di linee di lavoro già in corso
(laboratori di scrittura per i docenti della scuola secondaria di tutti gli
istituti, laboratori di lettura nella scuola di base, educazione musicale);
§
arricchimento dei medesimi (formazione dei
docenti di strumento musicale nella scuola media);
§
formazione generalizzata sulle tematiche
dell'handicap;
§
avvio di nuove aree di intervento specifico (linguaggi
non verbali con particolare attenzione alla promozione del linguaggio
cinematografico e audiovisivo), fatte salve specifiche iniziative previste da
disposizioni particolari;
§
potenziamento, nel campo della promozione,
della cultura civica (educazione interculturale, cultura della legalità, pari
opportunità);
§
formazione dei docenti in rapporto alle
attività degli studenti così come organizzate sulla base della direttiva n.
133.
Art. 5
Formazione
finalizzata
1. Gli interventi
relativi agli istituti contrattuali comprendono, per gli insegnanti:
§
formazione per gli insegnanti che svolgono
funzioni obiettivo: realizzazione delle iniziative di formazione già progettate
e avvio a partire da settembre di altri corsi;
§
realizzazione degli interventi di
formazione per il sostegno ai progetti delle scuole collocate in aree a
rischio;
§
formazione a supporto delle scuole a forte
processo immigratorio: disseminazione del materiale di pronto intervento,
estensione di corsi universitari per la didattica dell'italiano come L2, avvio
di un progetto di formazione di mediatori linguistici e di preparazione per la
tutela della lingua di origine;
§
formazione degli insegnanti per
l'Educazione degli adulti;
§
prosecuzione e completamento delle attività
di formazione relative alla sicurezza nelle scuole; · formazione del personale
delle scuole italiane all'estero.
2. Per il
personale ATA si provvederà ad un'attività di formazione in relazione a tutte
le attività, mansioni e compiti che il personale in questione sarà chiamato a
svolgere a seguito dell'autonomia scolastica, del decentramento e del riordino
dell'amministrazione. In particolare, per il detto personale gli interventi di
formazione riguarderanno:
§
l'attuazione del progetto di formazione dei
responsabili amministrativi per l'acquisizione del profilo di direttore dei
servizi generali ed amministrativi;
§
formazione del primo scaglione del
personale amministrativo tecnico ed ausiliario individuato per lo svolgimento
di funzioni aggiuntive;
§
avvio delle attività di formazione connesse con il
passaggio a funzioni superiori.
3. Per i capi di
istituto gli interventi saranno individuati in relazione alla distinta
disciplina di area da definire, a norma dell'art. 23 CCNI,
nella sequenza contrattuale di cui all'art. 19 del
CCNL/99.
Tutte le
Direzioni Generali interessate provvederanno, con la disponibilità dei
rispettivi capitoli di competenza, alla copertura delle spese per il
completamento del percorso di formazione per l'attribuzione della dirigenza
scolastica e per le iniziative di formazione in servizio dei capi di istituto
il cui coordinamento è affidato alla Direzione Generale dell'Istruzione
Secondaria di I Grado.
Art. 6
Misure
di accompagnamento
1. Si procederà
al rinnovamento della formazione in ingresso tenendo conto della conclusione
dei concorsi in fase di espletamento nella prospettiva di un intervento
finalizzato al completamento della preparazione, alla migliore partecipazione
alla vita della scuola e all'apprendimento della gestione della propria
carriera professionale.
2. Si svilupperanno
le collaborazioni con le istituzioni universitarie al fine di favorire la
partecipazione a percorsi universitari di formazione, di facilitare comunque
l'eventuale conseguimento e/o completamento della laurea per maestri non
laureati in servizio, anche se sprovvisti dell'attuale titolo di accesso,
nonché per insegnanti della scuola secondaria anche al fine di attivare
percorsi di formazione finalizzati alla riconversione e alla riqualificazione
professionale - con priorità nei riguardi del personale docente I.T.P. nella
logica di garantire anche ad essi un livello di formazione universitario -,
anche con la sperimentazione di partnership.
3. In
collaborazione con le strutture territoriali dell'amministrazione scolastica e
con la cooperazione delle stesse scuole, singole o in rete, si opererà per
diffondere l'attivazione e lo sviluppo di unità territoriali per insegnanti
assicurando sinergie e coordinamento con le realtà già esistenti nella
prospettiva della loro riorganizzazione in centri territoriali e con le linee
di lavoro delle diverse strutture centrali. Tali centri territoriali saranno
opportunamente raccordati con i centri di supporto all'autonomia, assumendo la
definizione di strutture che opereranno esclusivamente su istanza o richiesta
di scuole singole o di rete di scuole.
4. D'intesa con le Regioni e di
concerto con le strutture regionali e provinciali dell'amministrazione
scolastica e con la cooperazione delle scuole saranno realizzati progetti
pilota per la formazione congiunta del personale che opera per l'attuazione del
sistema formativo integrato.
5. Continueranno
gli interventi volti al miglioramento del sistema con la realizzazione su scala
limitata di innovazioni metodologiche e organizzative (borse di ricerca per
insegnanti, modelli sperimentali di apprendimento in rete, sostegno alle scuole
che sono sede di tirocinio, certificazione delle competenze in uscita).
6. Al fine di
professionalizzare il settore si realizzeranno corsi di specializzazione per il
personale del comparto scuola che opera a tempo pieno per l'aggiornamento e per
la formazione degli insegnanti (unità di servizi professionali a livello
territoriale di cui alla Direttiva n.210
del 1999).
7. Particolare rilievo
avrà il sostegno alla diffusione della formazione a distanza, anche in
collaborazione con istituzioni e strutture altamente qualificate, e a modelli
di apprendimento in rete per gli insegnanti. In particolare verrà attivato un
campus virtuale in grado di ospitare servizi di formazione per gli insegnanti e
sarà possibile, all'interno delle singole linee di azione, il ricorso ai canali
tematici televisivi sulla base dell'esperienza già compiuta.
8. Per lo
sviluppo della cooperazione europea verranno attivate iniziative specifiche
rivolte a diffondere tra le scuole le competenze per partecipare ai programmi
europei.
9. Per realizzare
la massima coerenza e sinergia nella fase di radicale trasformazione delle
scuole verso l'autonomia e verso il miglioramento dell'offerta formativa, le
iniziative di formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono
aperte anche al personale delle scuole paritarie.
Art. 7
Gestione
delle risorse finanziarie
1. Le
disposizioni contenute nella Direttiva riguardano l'impiego delle risorse
finanziarie definite nel bilancio 2000; i criteri generali di gestione delle
risorse dedicate alla formazione si applicano anche alle risorse finanziarie
previste da altri provvedimenti legislativi.
2. La Direzione
Generale del Personale, con propri provvedimenti, ripartisce a favore degli
Uffici scolastici provinciali le risorse finanziarie disponibili sul cap.1698
del Bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, tabella 06,
affinché siano assegnate alle istituzioni scolastiche delle rispettive province
secondo criteri legati al parametro obiettivo della consistenza del personale
docente e non docente in servizio. La medesima Direzione provvederà a
finanziare anche le iniziative relative alla formazione iniziale dei docenti
immessi in ruolo ed alla formazione dei docenti di religione con risorse tratte
dalle disponibilità dei singoli uffici centrali interessati (All.B). Una quota delle risorse assegnate
agli Uffici scolastici provinciali, (10/15%) potrà essere utilizzata per
iniziative di formazione da svolgere a favore del personale della scuola non
raggiunto da alcuna iniziativa di formazione e, in mancanza, del personale
A.T.A., sulla base dei criteri concordati in sede di contrattazione decentrata.
3. Tutte le
Direzioni Generali, ferma restando la identificazione della disponibilità
finanziaria per il soddisfacimento degli impegni già individuati nella Direttiva n.210
del 3.9.1999, e degli impegni derivanti dalla
istituzione delle strutture di servizio, terranno conto del criterio di
ripartizione delle risorse di bilancio così come stabilito dall'art.10 del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.
4. In attesa
della emanazione del Regolamento relativo alla riforma dell'Amministrazione
prevista dal D. L.vo 30
luglio 1999, n.300 e sulla base delle indicazioni del
Decreto Ministeriale che sperimenta nuovi modelli organizzativi, tutte le
Direzioni Generali provvederanno con le disponibilità dei rispettivi Capitoli
alla copertura delle spese per la realizzazione delle attività e dei progetti
di formazione affidati, con provvedimento formale, alle apposite strutture di
servizio.
5. In attesa
della riforma dell'Amministrazione prevista dal D.L.vo 30 luglio
1999, n.300, gli Uffici sottoindicati, sentite
le OO.SS., provvederanno alla organizzazione dei corsi di riconversione
professionale (Art. 473 del D.L.vo
n.297/94) e di riqualificazione professionale del
personale amministrativo in servizio negli Uffici centrali e periferici (art.12 della
legge 15 marzo 1997, n.59) per i corsi di
cui al D.M. n.354 del
10.8.1998 integrato con D.M.448 del
10.11.1998: Direzione Generale dell'Istruzione
Classica, Scientifica e Magistrale, Direzione Generale dell'Istruzione Tecnica,
Direzione Generale dell'Istruzione Professionale e Ispettorato per l'Istruzione
Artistica, Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed
Amministrativi.
A norma della legge 14.1.1994,
n.20, la presente Direttiva sarà trasmessa alla
Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell'ufficio
Centrale di Bilancio.
Ministero
della Pubblica Istruzione
Intesa
sugli standard organizzativi e di costo della formazione del personale del
comparto scuola
L'anno
2000, il giorno 19, del mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero della
Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale,
tra
la
delegazione di parte pubblica,
costituita
ai sensi del D.M. n 40933/BL del 2 agosto 1999
e
quella
di parte sindacale,
composta ai sensi dell'art. 9 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola del 26
maggio 1999, di cui all’allegato 1 alla presente intesa,
premesso:
che
l’art. 12 - comma
5 del CCNL-scuola del 26 maggio 1999 e che l’art. 11 - comma
4 - del contratto integrativo nazionale del 31 agosto 1999,
stabiliscono che gli standard organizzativi e di costo per la formazione del
personale della scuola vengono definiti tra le parti firmatarie del contratto
integrativo stesso e adottati nella direttiva annuale sulla formazione:
LE PARTI
SOTTOSCRIVONO
la
seguente intesa
STANDARD
ORGANIZZATIVI E DI COSTO PER LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA
SCUOLA
Gli standard
definiti sulla base delle scelte compiute nel CCNL del 26.5.99
e nel CCNI del 31.8.99
rappresentano i caratteri ottimali di riferimento per un rinnovamento di fondo
dell'organizzazione della formazione per il personale della scuola. Si
collocano nel disegno complessivo di ridisegno dell'intero settore ed
affiancano le altre scelte compiute in tema di qualificazione e di
accreditamento dei soggetti e in materia di ripartizione delle risorse
finanziarie per la formazione.
In particolare
gli standard permettono di analizzare lo stato dell'arte della formazione ai
vari livelli e di indicare la direzione di miglioramento del sistema attuale.
Sono essenziali anche per l'attività di orientamento e di monitoraggio affidate
alla responsabilità dell'Osservatorio.
Concorrono a
riconfigurare l'azione formativa su criteri di qualità ed efficacia a partire
dagli interventi di interesse generale. Nella inevitabile gradualità e
contestualizzazione di applicazione gli standard devono orientare decisioni ed
azioni dei soggetti coinvolti nel sistema di formazione:
§
strutture dell'amministrazione scolastica
con competenza nel settore della formazione del personale della scuola;
§
capi di istituto e docenti che nelle
singole scuole hanno responsabilità per le iniziative di formazione;
§
associazioni professionali e disciplinari
qualificate come soggetti per la formazione;
§
soggetti accreditati;
§
Università, IRRSAE ed enti pubblici di
ricerca;
§
soggetti che intendano operare, con corsi
riconosciuti, nel settore.
Gli standard sono
allegati alla Direttiva del Ministro per il 2000.
STANDARD ORGANIZZATIVI
1. Distinzione dei ruoli di
indirizzo, di coordinamento e controllo dai ruoli di gestione diretta delle
azioni di formazione
1. I ruoli di
indirizzo, di coordinamento e controllo sono attribuiti con esplicite
responsabilità.
2. In relazione
alle particolarità dei bisogni formativi, delle competenze necessarie e dei
contesti operativi si ricorre ad una pluralità di soluzioni (affidamento,
convenzione, acquisto di servizi esterni, servizi su contratto, attività
interne, partenariati e consorzi, ...).
3. La
collaborazione con i soggetti esterni alle scuole e all'amministrazione
scolastica avviene attraverso procedure di accreditamento e qualificazione.
4. E' assicurata
piena autonomia metodologica nel rispetto degli obiettivi prefissati a chi
progetta e gestisce direttamente l'azione di formazione del personale della
scuola. Le iniziative di formazione sono avviate solo in presenza delle
necessarie competenze per la progettazione, la gestione e la valutazione.
5. Le azioni
formative rispondono alle esigenze e alle specificità delle culture
professionali del personale della scuola.
2. Metodologie di
gestione degli interventi
1. I progetti
nazionali, o di interesse generale, adottano metodi formali di gestione.
2. Ogni progetto
deve prevedere funzioni distinte nello svolgimento (avvio, progettazione,
realizzazione e conclusione) ma integrate rispetto all'efficacia del risultato.
3. Fabbisogni,
obiettivi, metodi e risorse rispondono ad esigenze di coerenza e compatibilità.
4. Ogni progetto
prevede una valutazione dei risultati (gradimento dei partecipanti, impatto
sulle competenze, incidenza sulle prassi didattiche e sugli esiti di
apprendimento) e si conclude con un rapporto finale.
5. E' attivata
una funzione permanente di monitoraggio.
6.
L'autovalutazione delle competenze è modalità da promuovere e valorizzare
all'interno dei servizi professionali per il personale scolastico.
3. Modalità di
organizzazione dei progetti di formazione
1. I progetti di
formazione sono inseriti in percorsi finalizzati.
2. La diversità
dell'offerta - corsi brevi e corsi strutturati in percorsi medio lunghi (ad
esempio corsi di perfezionamento o master) - si basa sull'analisi delle
competenze.
3. I corsi
strutturati hanno preferibilmente un'organizzazione modulare; i corsi brevi
possono confluire in sequenze formative di medio e lungo periodo.
4. L'attività di
formazione si colloca in un sistema di crediti.
5. Sono
incentivate le opportunità di partecipazione a corsi universitari con
riconoscimento finale dei crediti.
6. Il
riconoscimento di crediti derivanti da azioni organizzate congiuntamente si
fonda su criteri condivisi.
7. I progetti di
formazione favoriscono metodologicamente l'alternanza tra lavoro d'aula ed
esperienza sul campo.
8. I percorsi di
formazione concorrono alla sperimentazione ed all'attività di ricerca.
4. Individuazione
degli esperti
1. La
realizzazione dell'attività di formazione si fonda su competenze specifiche e
sulle necessarie connessioni con il ruolo della ricerca scientifica.
2. La richiesta
del curriculum personale degli esperti e la verifica rispetto alle competenze
richieste è prassi.
3. Le competenze
di insegnanti e dei capi di istituto costituiscono risorsa qualificata per la
formazione del personale della scuola.
4. E'
generalizzata la funzione del responsabile di progetto.
5. Certificazione
1. I percorsi di
formazione sono definiti in relazione a profili di competenze.
2. Le iniziative
di formazione originano una documentazione che arricchisce il portfolio
professionale.
3. L'attestato di
frequenza regolare (almeno 3/4 dell'intero percorso) è generalizzato;
4. La
certificazione dei percorsi formativi (descrizione delle fasi e delle
esperienze formative) va prevista nella progettazione
5. E' disponibile
la certificazione delle competenze specifiche.
6. Il sistema di
certificazione ha caratteristiche standard sul territorio nazionale.
6. Valutazione di
impatto, socializzazione degli esiti e disseminazione dei risultati
1. Tutte le
iniziative di formazione includono il momento della verifica/valutazione.
2. Il ricorso
alla verifica/valutazione esterna deve essere specificamente previsto nella
progettazione del percorso formativo.
3. La valutazione
dell'azione formativa da parte dei diversi protagonisti è prassi corrente.
4. Per l'azione
di verifica/valutazione e di monitoraggio è previsto anche il ricorso a servizi
con competenze specialistiche.
5. L'attività di
formazione del personale è oggetto di una sistematica azione di monitoraggio.
STANDARD
DI COSTO
1. Finanziamento
dei progetti
1. La
realizzazione di un percorso di formazione presuppone la disponibilità delle
risorse finanziarie adeguate.
2. Sono
adeguatamente finanziate tutte le fasi e gli specifici interventi del percorso
di formazione, inclusa la valutazione d'impatto e l'uso di tecnologie nella
formazione a distanza.
3. Nei progetti
di formazione a distanza l'accesso e l'uso individuale delle tecnologie (PC,
connessioni e reti ...) è parte integrante del progetto.
4. Sono previste
anche forme di finanziamento misto tra soggetti diversi.
5. Le azioni di
formazione possono essere rivolte ad obiettivi generali di sistema (area) o a
specifici settori di professionalità.
6. L'annualità
dei finanziamenti non impedisce la pluriennalità delle azioni.
2. Criteri di
economicità e confronto comparativo dei costi
1. Nell'ambito
delle priorità individuate la scelta dei modelli organizzativi è correlata alla
comparazione dei costi anche in relazione alla possibile esternalizzazione dei
servizi.
2. Nel valutare
l'economicità delle singole scelte anche in ordine all'impatto (ricaduta di
efficacia) si persegue il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle
competenze interne alla scuola e il ricorso alle competenze esterne
3. Per lo
sviluppo di approcci innovativi e per la costruzione di prototipi di intervento
vengono destinate specifiche risorse.
4. I modelli
centrati sullo sviluppo professionale sono potenziati.
5. Sono
contemperati gli interventi richiesti da situazioni di emergenza con le azioni
di medio-lungo periodo.
6. Le azioni di
informazione/sensibilizzazione si differenziano dalle iniziative a carattere
prettamente formativo.
7. La
ripartizione dei finanziamenti tra le aree professionali e tra i settori
disciplinari risponde a scelte equilibrate di politica delle risorse
professionali.
8. Sono definiti
regimi tariffari diversi in relazione alla tipologia dei corsi. In un quadro
ottimale di risorse i parametri di riferimento variano da un massimo di 10.000
lire/ora per partecipante nel modello di corso breve a un massimo di 30.000
lire/ora per partecipante nel modello più complesso.
9. Per ogni
progetto viene indicata la spesa ora per allievo/partecipante nonché la spesa
ora per l'eventuale produzione di strumentazione multimediale.
10. Per
l'erogazione on line di servizi formativi, i costi vanno determinati
all'interno di ogni singolo progetto in relazione al livello di interattività.
3. Sinergia tra
le azioni di formazione
1. Il sistema di
formazione si fonda su una strategia integrata delle azioni ai vari livelli.
2. Per le aree a
debole offerta territoriale di formazione sono realizzati specifici interventi
perequativi.
3. Nei progetti a
carattere generale si possono adottare modelli collaborativi tra realtà
territoriali diverse.
4.
L'Amministrazione favorisce l'uso di network a livello di reti o consorzi di
scuole.
5. Le tecnologie
della comunicazione sono funzionali all'integrazione tra i vari livelli di
intervento.
6. L'informazione
sulle iniziative di formazione è accessibile al personale della scuola.
4. Controllo di
gestione dei progetti di formazione
1. Ad ogni
programma o progetto di formazione corrisponde una rendicontazione analitica
per singolo intervento, comprensiva dei costi diretti ed indiretti.
2. L'attività di
formazione è programmata su una base informativa di tipo quantitativo e
qualitativo.
3. Si realizzano
periodicamente interventi di valutazione complessiva dell'efficacia
dell'attività attraverso un sistema di indicatori.
Allegato B
Capitoli di
Bilancio
|
Centri di
responsabilità
|
2000
|
1226
|
Ufficio Studi
|
1.507.500.000
|
1285
|
Ufficio per le
attività educative in favore degli studenti
|
1.554.850.000
|
1698
|
Personale –
Uffici Periferici
|
30.825.250.000
|
2090
|
Istruzione
elementare
|
17.100.000.000
|
2417
|
Istruzione
secondaria di I Grado
|
18.228.013.000
|
2797
|
Istruzione
classica, scientifica e magistrale
|
6.949.000.000
|
3115
|
Istruzione
tecnica
|
7.076.000.000
|
3415
|
Istruzione
professionale
|
7.643.000.000
|
4111
|
Scuola materna
|
2.304.595.000
|
4417
|
Istruzione
artistica
|
1.418.904.000
|
3801
|
Direzione
Generale Scambi Culturali
|
890.615.000
|
|
Totale
|
95.497.729.000
|
N.B. - In sede di
assestamento del bilancio 2000, i capitoli per la formazione e l’aggiornamento
vengono così variati:
Capitolo di
bilancio
|
Stanziamento
iniziale 2000
|
Stanziamento
assestato
|
1698
|
30.825.250.000
|
35.825.250.000
|
La variazione in
più di 5 miliardi costituisce la somma dei singoli importi calcolati come
contributi percentuali dei singoli uffici centrali interessati alla formazione
iniziale dei docenti immessi in ruolo e dei docenti di religione.